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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter c.p.c. del 10/6/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 9174/2024
TRA
nato a [...] in data [...],rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 mandato in calce al presente atto, dallo Avv. C.F. Controparte_1 C.F._1 presso il cui studio elett.te domicilia in –Casalnuovo di OL (NA) al Corso Umberto I n. 535 Parco delle Rose sc d. La scrivente dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al tel./fax 081 0425949 e pec: icorrente Email_1
Ricorrente E
(già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, giusta procura P.IVA_1 conferita dal procuratore Dott. , per atto Notar di Controparte_4 Persona_1
Torino del 18.07.2000, rep. 206534, racc. 16235, (v. docc. A e B) – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dai proff. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F.: , PEC: C.F._2 Email_2 fax 02.72144500) e Maria Teresa Salimbeni (C.F.: , PEC: C.F._3
fax 02.72144500) e Avv. Concetta Email_3
Lombardo (C.F.: PEC: C.F._4 Email_4 ed elettivamente domiciliata in OL al Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
- resistente – FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(di seguito anche: «la Società» o « ) e la Controparte_3 CP_5 dinanzi al Tribunale di OL assumendo di: Controparte_6
di essere stato dipendente della dal 01.12.1998, come operaio generico, inquadrato nel CP_5 livello 5/2 del CCSL applicato dalla convenuta e di essere addetto allo stabilimento di OL;
1 di essere stato sospeso da lavoro e sottoposto, ininterrottamente, al trattamento di cassa integrazione guadagni per il periodo compreso tra il 09.07.2013 al 31.12.2016; che la sospensione che lo ha riguardato è illegittima per violazione procedurale rappresentata dalla genericità del criterio di rotazione disposto dalla Società in violazione dell'art. 1, commi 7 e 8, l. 223/1991.
Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti domande:
«a) preliminarmente ordinare alle società convenute l'esibizione di tutta la documentazione necessaria alla definizione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 – 420 c.p.c.; b) nel merito, accertare e dichiarare, l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro disposto dalla società in danno dei ricorrenti anche per i periodi CP_7 proroga della CIGS e quindi dal 09/07/2013 al 31.12.2016; c) per l'effetto, condannare la stessa società al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari alla CP_7 differenza tra la ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dagli stessi per il periodo dal 01/07/2013 al 31.12.2016 per un totale di euro 21.196,13, a titolo di differenze retributive, il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come da conteggi allegati;
d) condannare, infine la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario».
Si costituiva la società resistente eccependo l' improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per illegittimo frazionamento della domanda.
In via preliminare, sottolineava che l'odierno ricorrente, che impugna ora una sospensione dal 09.07.2013 al 31.12.2016, ha già adito il Tribunale, sulle medesime premesse fattuali, con il ricorso recante R.G. n. 7639/2021 (v. doc. 8) impugnando, in quella sede, solo la procedura che ha determinato la sospensione dal 10.07.2011 e il 09.07.2013 – e, dunque, limitando la propria domanda risarcitoria soltanto a tale periodo – pur potendo, invece, agire per l'intero periodo.
Tale giudizio è stato definito con la sentenza n. 1271 del 08.03.2022, pronunciata dal Giudice
Dott.ssa Gagliardi. (v. doc. 16).
Deduceva che nel menzionato ricorso recante R.G. n. 7639/2021 (doc. 8), l'istante deduceva testualmente nella parte in fatto (pag. 2): «Nel corso del loro rapporto di lavoro, la società ha usufruito della per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale dal 2009 CP_7 CP_8 al 2017 per tutte le sue strutture produttive» e, ciononostante, procedeva a impugnare solo le procedure di iniziata con comunicazione del 15.6.2011, che aveva determinato la CP_8 sospensione del lavoratore nei periodo dal 10.7.2011 al 9.7.2013.
2 Pertanto il lavoratore ricorrente, pur essendo pienamente a conoscenza del fatto che la Società aveva fatto ricorso alla CIG dal 2009 al 2017, al punto da indicarlo nelle premesse in fatto del ricorso, aveva consapevolmente optato per impugnare solo una delle procedure di CIG susseguitesi in tale complessivo periodo: precisamente, quella che ha determinato la sospensione dal lavoro nel periodo dal 10.7.2011 al 9.7.2013. laddove avrebbe dovuto, a fronte della chiara presa d'atto di tutte le procedure di cassa susseguitisi nel periodo dal
10.7.2011 al 31.12.2016, già dedurre e lamentare nel ricorso recante R.G. 7639/2021 (v. doc.
8) l'asserita illegittimità delle procedure che hanno determinato la sospensione dal lavoro per l'intero periodo che va dal 10.7.2011 al 31.12.2016, e, conseguentemente, chiedere il risarcimento dei danni per tutto il sopra citato periodo.
Precisava che non aver formulato tali richieste in quell'occasione costituisva chiara rinuncia all'impugnativa di tutte quelle procedure che, pur ricomprese nel periodo dal 10.7.2011 al
31.12.2016, non sono state esplicitamente impugnate, ed impediva oggi di proporre una nuova azione per ottenere la declaratoria dell'illegittimità delle stesse. Ciò in quanto la stessa parte ricorrente ha dichiarato che le procedure di CIGS a cui la Società datrice di lavoro aveva fatto ricorso erano più d'una e, ciononostante, ha scelto deliberatamente e scientemente di impugnarne solo una, peraltro senza alcuna valida ragione.
Lamentava pertanto oltremodo evidente che la condotta processuale avversaria violi palesemente i principi di “economia processuale” e di “infrazionabilità della domanda”.
È pacifico, infatti, in giurisprudenza, che nei rapporti di durata il frazionamento della domanda è ammissibile solo nel caso in cui sussista un oggettivo interesse del creditore a tale frazionamento, risultando invece precluso in tutti gli altri casi.
Ne consegue che, per ragioni di economia processuale e nel rispetto dei principi del “giusto processo” ex art. 111 Cost., nell'originaria domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della sospensione in per il periodo dal 10.7.2011 al 9.7.2013, parte CP_8 ricorrente doveva simultaneamente chiedere l'accertamento della medesima illegittimità anche in relazione al periodo dal 09.7.2013 al 31.12.2016 (richiesto invece nell'odierno, nuovo giudizio), che sebbene successivo, era già noto al ricorrente che lo ha finanche menzionato in narrativa. E ciò, lo si ribadisce, al fine di evitare una “dannosa” frammentazione dei processi.
Deve essere, pertanto, rilevata l'inammissibilità̀ e/o l'improponibilità̀ della proposta domanda per violazione del principio di infrazionabilità della prestazione così come enunciato dalla
3 giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sopra riportata: principio che, come detto, impedisce al creditore di richiedere un adempimento frazionato del proprio credito.
Chiedeva pertanto che il Tribunale accerti e dichiari l'improponibilità̀, o comunque l'inammissibilità e/o infondatezza dell'avversa domanda, uniformemente ai precedenti di questo Tribunale (che si allegano sub doc. 10) nonché della Corte d'Appello di OL (sub doc. 11).
Nel corso del giudizio parte ricorrente revocava il mandato al proprio procuratore, che, tuttavia , non essendo stato sostituito, resta costituito nel presente giudizio .
Quindi all' udienza del 10/6/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il giudice decideva come da sentenza
Va premesso che nel presente giudizio per la parte ricorrente deve ritenersi costituita a mezzo dell' Avv., nonostante la intervenuta revoca del mandato, atteso che ai sensi dell' 85 del
Codice di Procedura Civile, cla revoca e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore
Per quanto attiene il presente giudizio, deve preliminarmente richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'ordinanza ordinanza Cassazione civile sez. II -
30/06/2021, n. 18562.
La Corte ha rilevato: “10.9. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili, (come pretendono le
Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata). Ciò in ragione dei doveri inderogabili di correttezza e buona fede delle parti che derivano dal più ampio "contatto sociale" tra esse così formatosi e che devono improntare, in termini di salvaguardia e di protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti stesse, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito (cfr. Cass.
SU n. 23726 del 2007; Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.), evitando di aggravare (si pensi, ad esempio, alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziali, la posizione della controparte.
Quanto detto rileva nei casi in cui l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi, a ben vedere, di pretese
4 sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, concernenti pur sempre la "medesima vicenda esistenziale" e "sostanziale" (sia pure connotata da aspetti in parte dissimili), la cui trattazione dinanzi a giudici diversi, come le Sezioni Unite hanno espressamente evidenziato, incide negativamente non solo sulla "giustizia" sostanziale della decisione, che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili e, spesso, connotate dall'esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti (si pensi alle diverse consegne dei beni forniti all'acquirente ad opera dello stesso vettore che sia chiamato a rendere le relative testimonianze) nonchè, infine, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti.
In definitiva, il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 - alla cui stregua i diritti che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata - va inteso con la duplice specificazione che: a)
l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè, assegnato non il significato tecnico- giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell'art. 1173
c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo
"medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo".
Alla stregua delle precisazioni che precedono, la Corte enuncia il seguente principio di diritto:
"le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento
5 compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".”
Orbene applicando quando statuito dalla Corte di Cassazione al presente giudizio, ed in conformità ad analoghi giudizi proposti presso altri Tribunali nonché presso la Corte di
Appello di OL ( sent. N. 5096/2021 ) ritiene questo giudice che il ricorso è improponibile, giacchè emerge dalla documentazione prodotta, e non essendo state contestate le circostanze esposte dal resistente che il ricorrente aveva già CP_7 iscritto un precedente giudizio presso il Tribunale adito (cfr. doc. in atti relativa al giudizio iscritto al n. 7639/2021) rappresentando che “Nel corso del loro rapporto di lavoro, la società ha usufruito della per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale dal CP_7 CP_8
10/77”011 al 9/7/2013 per tutte le sue strutture produttive” e deducendo la violazione degli obblighi di comunicazione e la genericità dei criteri di rotazione. Il ricorrente ha chiesto di condannare la stessa società in solido, alla società CP_7 Controparte_6 cessionaria, o chi di dovere, al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari alla differenza tra la ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dallo stesso solo per il periodo dal 10/07/2011 al 09/07/2013.
Anche nel giudizio odierno sono state rappresentate le stesse circostanze e formulate le medesime deduzioni circa la violazione degli obblighi di comunicazione e la genericità dei criteri di rotazione ed è stata chiesta la condanna al pagamento di una somma pari alla differenza tra la ordinaria retribuzione ed il trattamento di percepito dallo stesso per il CP_8 periodo dal 9/7/2013 al 31/12/2016
Nella fattispecie in esame deve escludersi, in base ai principi di diritto richiamati dalla Corte di legittimità, che il ricorrente in relazione allo stesso rapporto lavorativo potesse, in relazione a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, proporre giudizi diversi in quanto i fatti costitutivi si inscrivono nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, dovendosi rilevare che non è stata
6 rappresentata alcuna circostanza diretta a provare che gli attori abbiano un interesse oggettivo a proporre una pluralità di domande per fare valere i loro diritti.
Ne consegue che deve dichiararsi l'improponibilità del ricorso.
La natura della pronunzia e la obiettiva controvertibilità della questione giuridica di cui è causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-dichiara improponibile il ricorso
- compensa le spese di lite tra le parti;
OL 10/6/2025
Il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
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