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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3818/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3818/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Virginia Amenta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) l'1.8.1982, residente a [...], seconda traversa di via San Nicola n.
17, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Cristian Fontana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 2.7.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Pag. 1 di 5 1. Con ricorso depositato il 4.8.2021 premettendo di avere contratto Parte_1
Per matrimonio con , dalla cui unione nascevano le figlie (il 27.2.2014) e Controparte_1
(il 13.12.2017), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, Per_2 all'uopo sostenendo che la fine dell'affectio coniugalis era da ascrivere alla condotta violenta tenuta dal marito.
In ordine alle ulteriori statuizioni, rappresentava che, con decreto n. 1000/2019 , il Tribunale per i minorenni di Catania aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale e, per tale ragione, domandava l'affidamento esclusivo a sé di entrambe le figlie minori, con collocamento presso il proprio domicilio, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo a controparte di corrispondere la somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Allegava inoltre di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire, a differenza del marito, alcuna forma di reddito, e per tale ragione domandava la previsione dell'obbligo in capo al resistente di corrisponderle la somma mensile di euro 200,00 per il proprio mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.12.2021, si costituiva in giudizio
, il quale non si opponeva alla domanda di separazione. Controparte_1
Rappresentava che il Tribunale per i Minorenni di Catania aveva dichiarato anche la ricorrente decaduta dalla responsabilità genitoriale, tanto che nessuno dei genitori incontrava ormai da tempo le figlie minori (collocate presso la casa famiglia Isola Felice di Floridia), per le quali era stato aperto un procedimento di adottabilità.
Alla luce di quanto evidenziato, reputava insussistenti i presupposti per l'accoglimento delle domande avanzate da controparte.
All'esito dell'udienza presidenziale del 14.12.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di euro 150,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento della coniuge. Stabiliva, altresì, l'obbligo in capo al resistente di versare la somma di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie minori in favore del soggetto “titolare della potestà sui minori”.
Con provvedimento del 2.5.2022 il Tribunale per i minorenni di Catania confermava l'affidamento di entrambe le minori ai Servizi sociali del Comune di TI AG, con collocamento presso una casa-famiglia e divieto di incontri e contatti telefonici con i genitori e i parenti di entrambi i rami genitoriali.
Pag. 2 di 5 Con sentenza n. 125/2022 del 25.11.2022 lo stesso Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità delle minori (statuizione poi confermata dalla Corte di
Appello di Catania con sentenza n. 1871/2024, pubblicata il 20.12.2024).
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e con decreto del 2.7.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., posta in decisione dal giudice istruttore dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
3. In ordine alla domanda di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita nei confronti delle minori, osserva il Collegio che già prima della data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (4.8.2021) il Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta del pubblico ministero minorile, con decreto dell'1.7.2021 aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale sia di che di Controparte_1 Parte_1
Non essendo emerse nel corso del presente giudizio circostanze sopravvenute rispetto a quelle già valutate dal Tribunale per i minorenni, il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti ex art. 330 c.c. pronunciati nei confronti di entrambe le parti. Per Va quindi confermato anche l'affidamento di e ai Servizi sociali del Comune di Per_2
TI AG ed il loro collocamento presso la casa-famiglia “Isola Felice”, ove si trovano ormai da tempo.
Proprio in ragione dell'assenza di convivenza con le figlie, deve dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della rispetto alla domanda di mantenimento per la prole, Pt_1 avanzata in questa sede.
Va quindi disposta la revoca, con decorrenza dalla data della domanda (4.8.2021), dell'assegno di mantenimento di 300,00 euro per la prole posto in capo al resistente dall'ordinanza presidenziale.
4. Per quel che invece riguarda la domanda di mantenimento formulata per sé dalla ricorrente, osserva preliminarmente il Collegio che in punto di diritto l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Pag. 3 di 5 L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In tema di assegno di mantenimento per il coniuge la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, che attraversa una fase patologica ma non cessa.
Di conseguenza, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 5605/2020 e Cass. Civ. n.
12196/2017). Ciò perché con la separazione vengono meno soltanto gli obblighi reciproci di natura personale (fedeltà, coabitazione, collaborazione), rimanendo inalterato il dovere di assistenza materiale.
Orbene, nel caso a mani la ricorrente ha allegato in termini generici la sussistenza di una presunta sproporzione reddituale in favore del resistente, non fornendo alcun elemento probatorio in ordine a quanto asserito.
In altri termini, la si è limitata ad affermare nel ricorso introduttivo di non lavorare e Pt_1 di essere priva di reddito, deducendo – senza tuttavia articolare sul punto istanze di prova – che il percepirebbe reddito di cittadinanza, ovvero presterebbe attività lavorativa CP_1 in modo non contrattualizzato.
Per altro verso, non può non osservarsi che dalla documentazione prodotta in atti dal resistente si evince che anche quest'ultimo versa in condizioni economiche disagiate, essendo titolare di redditi esigui (cfr. estratto previdenziale e autocertificazione reddituale).
Ne deriva che la domanda ex art. 156 c.c. va rigettata e l'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale per la ricorrente va revocato con decorrenza dal deposito del ricorso
(4.8.2021), non sussistendo i relativi presupposti fin dall'inizio del procedimento.
5. Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite vanno compensate per la metà
e, per la restante metà, poste a carico della ricorrente in quanto parzialmente soccombente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato) secondo valori compresi tra il minimo e il medio per tutte le fasi di giudizio, in considerazione del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
Pag. 4 di 5 Con la precisazione che, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, il pagamento dovrà essere eseguito dalla ricorrente in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3818/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 confermando in punto di affidamento, collocamento e divieto di incontri con le minori i provvedimenti già adottati dal Tribunale per i Minorenni di Catania;
rigetta nel resto, per le ragioni esposte in motivazione;
revoca con decorrenza dalla domanda (4.8.2021) l'assegno di mantenimento per la prole e l'assegno di mantenimento per la ricorrente statuti in seno all'ordinanza presidenziale;
compensa per la metà le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.712,50, e condanna a corrispondere in favore dell'Erario la restante metà, pari ad euro Parte_1
2.856,25 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TI AG per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, l'11.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3818/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Virginia Amenta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) l'1.8.1982, residente a [...], seconda traversa di via San Nicola n.
17, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Cristian Fontana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 2.7.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Pag. 1 di 5 1. Con ricorso depositato il 4.8.2021 premettendo di avere contratto Parte_1
Per matrimonio con , dalla cui unione nascevano le figlie (il 27.2.2014) e Controparte_1
(il 13.12.2017), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, Per_2 all'uopo sostenendo che la fine dell'affectio coniugalis era da ascrivere alla condotta violenta tenuta dal marito.
In ordine alle ulteriori statuizioni, rappresentava che, con decreto n. 1000/2019 , il Tribunale per i minorenni di Catania aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale e, per tale ragione, domandava l'affidamento esclusivo a sé di entrambe le figlie minori, con collocamento presso il proprio domicilio, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo a controparte di corrispondere la somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Allegava inoltre di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire, a differenza del marito, alcuna forma di reddito, e per tale ragione domandava la previsione dell'obbligo in capo al resistente di corrisponderle la somma mensile di euro 200,00 per il proprio mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.12.2021, si costituiva in giudizio
, il quale non si opponeva alla domanda di separazione. Controparte_1
Rappresentava che il Tribunale per i Minorenni di Catania aveva dichiarato anche la ricorrente decaduta dalla responsabilità genitoriale, tanto che nessuno dei genitori incontrava ormai da tempo le figlie minori (collocate presso la casa famiglia Isola Felice di Floridia), per le quali era stato aperto un procedimento di adottabilità.
Alla luce di quanto evidenziato, reputava insussistenti i presupposti per l'accoglimento delle domande avanzate da controparte.
All'esito dell'udienza presidenziale del 14.12.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di euro 150,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento della coniuge. Stabiliva, altresì, l'obbligo in capo al resistente di versare la somma di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie minori in favore del soggetto “titolare della potestà sui minori”.
Con provvedimento del 2.5.2022 il Tribunale per i minorenni di Catania confermava l'affidamento di entrambe le minori ai Servizi sociali del Comune di TI AG, con collocamento presso una casa-famiglia e divieto di incontri e contatti telefonici con i genitori e i parenti di entrambi i rami genitoriali.
Pag. 2 di 5 Con sentenza n. 125/2022 del 25.11.2022 lo stesso Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità delle minori (statuizione poi confermata dalla Corte di
Appello di Catania con sentenza n. 1871/2024, pubblicata il 20.12.2024).
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e con decreto del 2.7.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., posta in decisione dal giudice istruttore dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
3. In ordine alla domanda di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita nei confronti delle minori, osserva il Collegio che già prima della data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (4.8.2021) il Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta del pubblico ministero minorile, con decreto dell'1.7.2021 aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale sia di che di Controparte_1 Parte_1
Non essendo emerse nel corso del presente giudizio circostanze sopravvenute rispetto a quelle già valutate dal Tribunale per i minorenni, il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti ex art. 330 c.c. pronunciati nei confronti di entrambe le parti. Per Va quindi confermato anche l'affidamento di e ai Servizi sociali del Comune di Per_2
TI AG ed il loro collocamento presso la casa-famiglia “Isola Felice”, ove si trovano ormai da tempo.
Proprio in ragione dell'assenza di convivenza con le figlie, deve dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della rispetto alla domanda di mantenimento per la prole, Pt_1 avanzata in questa sede.
Va quindi disposta la revoca, con decorrenza dalla data della domanda (4.8.2021), dell'assegno di mantenimento di 300,00 euro per la prole posto in capo al resistente dall'ordinanza presidenziale.
4. Per quel che invece riguarda la domanda di mantenimento formulata per sé dalla ricorrente, osserva preliminarmente il Collegio che in punto di diritto l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Pag. 3 di 5 L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In tema di assegno di mantenimento per il coniuge la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, che attraversa una fase patologica ma non cessa.
Di conseguenza, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 5605/2020 e Cass. Civ. n.
12196/2017). Ciò perché con la separazione vengono meno soltanto gli obblighi reciproci di natura personale (fedeltà, coabitazione, collaborazione), rimanendo inalterato il dovere di assistenza materiale.
Orbene, nel caso a mani la ricorrente ha allegato in termini generici la sussistenza di una presunta sproporzione reddituale in favore del resistente, non fornendo alcun elemento probatorio in ordine a quanto asserito.
In altri termini, la si è limitata ad affermare nel ricorso introduttivo di non lavorare e Pt_1 di essere priva di reddito, deducendo – senza tuttavia articolare sul punto istanze di prova – che il percepirebbe reddito di cittadinanza, ovvero presterebbe attività lavorativa CP_1 in modo non contrattualizzato.
Per altro verso, non può non osservarsi che dalla documentazione prodotta in atti dal resistente si evince che anche quest'ultimo versa in condizioni economiche disagiate, essendo titolare di redditi esigui (cfr. estratto previdenziale e autocertificazione reddituale).
Ne deriva che la domanda ex art. 156 c.c. va rigettata e l'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale per la ricorrente va revocato con decorrenza dal deposito del ricorso
(4.8.2021), non sussistendo i relativi presupposti fin dall'inizio del procedimento.
5. Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite vanno compensate per la metà
e, per la restante metà, poste a carico della ricorrente in quanto parzialmente soccombente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato) secondo valori compresi tra il minimo e il medio per tutte le fasi di giudizio, in considerazione del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
Pag. 4 di 5 Con la precisazione che, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, il pagamento dovrà essere eseguito dalla ricorrente in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3818/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 confermando in punto di affidamento, collocamento e divieto di incontri con le minori i provvedimenti già adottati dal Tribunale per i Minorenni di Catania;
rigetta nel resto, per le ragioni esposte in motivazione;
revoca con decorrenza dalla domanda (4.8.2021) l'assegno di mantenimento per la prole e l'assegno di mantenimento per la ricorrente statuti in seno all'ordinanza presidenziale;
compensa per la metà le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.712,50, e condanna a corrispondere in favore dell'Erario la restante metà, pari ad euro Parte_1
2.856,25 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TI AG per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, l'11.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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