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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 8765/2025 , introdotto da
(POMIGLIANO D'ARCO (NA), 01/08/1976), Parte_1
e da (ROMA, 16/06/1977), entrambi con il Parte_2
patrocinio dell'avv. MARIANNA MICCOLI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/07/2025 le parti in epigrafe hanno di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie nate dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
“ASSEGNAZIONE della casa familiare sita in Roma alla Via Foiano della Chiana n. 13 scala I - int. 23 alla IG.ra , che già vi abita unitamente alle proprie Parte_1 figlie ed ORDINARE al IG. di asportare dall'appartamento di cui sopra, i Parte_2 propri effetti personali entro 2 mesi dall'udienza presidenziale;
Per_ STABILIRE che le figlie e siano affidate ad entrambi i genitori, in regime Per_1 condiviso con collocamento presso la madre e che il padre le potrà vedere ogniqualvolta 2 lo desideri, compatibilmente con le eIGenze scolastiche e lavorative sia dei minori che dei genitori stessi e comunque, in caso di disaccordo: due volte infrasettimanali - dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30 - nella settimana in cui non ha le bambine per il weekend (in base ai propri turni di lavoro come da calendario che si allega) ed un giorno infrasettimanale nella settimana in cui le tiene anche per il weekend. Sulla scorta dell'allegato prospetto il IG. potrà tenere con sé le minori anche per due fine Parte_2 settimana consecutivi in b ia turnazione. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con il padre, 15 giorni anche non consecutivi e le parti si impegnano sin d'ora a comunicare entro il mese di maggio di ciascun anno, il proprio piano ferie. Infine, le bambine trascorreranno con il padre, alternativamente negli anni, oltre ai giorni previsti infrasettimanali, la sera del 24 dicembre con un genitore ed il pranzo del 25 con l'altro ed ancora la sera del 31 dicembre con un genitore e il pranzo del 1 gennaio con l'altro ed ancora la sera del 5 gennaio con uno e il pranzo del 6 gennaio con l'altro, e così pure per il periodo delle festività Pasquali o dal Venerdì Santo alla sera della domenica di Pasqua, o in alternativa dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola. I genitori applicheranno la regola della generale alternanza anche per tutte le altre festività qui non espressamente previste, come ad esempio la giornata del 1 novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, 1 maggio, del 2 e del 29 giugno. Ciascuna parte potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno in compagnia del figlio a prescindere dal giorno di spettanza e sempre avendo previamente concordato l'eventuale cambio con l'altro genitore compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo e scolastici delle minori. Ciascun genitore potrà altresì trascorrere il compleanno delle proprie figlie alternando negli anni il pranzo e/o la cena. Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno il figlio con sé previo accordo con l'altro e previa comunicazione in ordine alla destinazione. Il viaggio fuori dal paese di residenza e quello all'estero è consentito sin d'ora ogni qualvolta le parti ne abbiano l'eIGenza, sempre compatibilmente con le eIGenze scolastiche dei minori e previo accordo con l'altro genitore. DISPORRE che il IG. dovrà versare a titolo di contribuzione al Parte_2 Per_ mantenimento in favore delle minori e la somma mensili di € 420 Per_1
(quattrocentoventi/00) a mezzo bonifico ri c della IG.ra , entro il Parte_1 giorno 23 del mese, con rivalutazione ISTAT;
STABILIRE che ciascun genitore avrà diritto nella misura del 50% della propria parte di assegno unico erogato dall'INPS.
DISPORRE altresì che il IG. dovrà contribuire al pagamento nella misura Parte_2 del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, necessarie alle minori (solo a titolo esemplificativo spese mediche straordinarie extra S.S.N. e scolastiche, spese per le attività sportive e ricreative, e quelle riguardanti le scelte fondamentali e più onerose e comunque secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma). I coniugi si scambiano, sin da ora, il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto delle minori nonché al disbrigo di qualsivoglia pratica burocratica al fine di usufruire di agevolazioni e/o bonus nell'interesse delle minori.
ORDINARE al IG. di procedere con il passaggio di proprietà Parte_2 dell'autovettura Yunda si l'onere del pagamento di ogni pendenza derivata o derivante dall'utilizzo del mezzo ad oggi ancora di proprietà della IG.ra ”. Parte_1
Nulla osta alla ricezione dell'accordo, ferma restando la validità negoziale delle 3 pattuizioni esulanti dal contenuto tipico del presente procedimento.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento delle figlie delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 05/09/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 8765/2025 , introdotto da
(POMIGLIANO D'ARCO (NA), 01/08/1976), Parte_1
e da (ROMA, 16/06/1977), entrambi con il Parte_2
patrocinio dell'avv. MARIANNA MICCOLI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/07/2025 le parti in epigrafe hanno di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie nate dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
“ASSEGNAZIONE della casa familiare sita in Roma alla Via Foiano della Chiana n. 13 scala I - int. 23 alla IG.ra , che già vi abita unitamente alle proprie Parte_1 figlie ed ORDINARE al IG. di asportare dall'appartamento di cui sopra, i Parte_2 propri effetti personali entro 2 mesi dall'udienza presidenziale;
Per_ STABILIRE che le figlie e siano affidate ad entrambi i genitori, in regime Per_1 condiviso con collocamento presso la madre e che il padre le potrà vedere ogniqualvolta 2 lo desideri, compatibilmente con le eIGenze scolastiche e lavorative sia dei minori che dei genitori stessi e comunque, in caso di disaccordo: due volte infrasettimanali - dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30 - nella settimana in cui non ha le bambine per il weekend (in base ai propri turni di lavoro come da calendario che si allega) ed un giorno infrasettimanale nella settimana in cui le tiene anche per il weekend. Sulla scorta dell'allegato prospetto il IG. potrà tenere con sé le minori anche per due fine Parte_2 settimana consecutivi in b ia turnazione. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con il padre, 15 giorni anche non consecutivi e le parti si impegnano sin d'ora a comunicare entro il mese di maggio di ciascun anno, il proprio piano ferie. Infine, le bambine trascorreranno con il padre, alternativamente negli anni, oltre ai giorni previsti infrasettimanali, la sera del 24 dicembre con un genitore ed il pranzo del 25 con l'altro ed ancora la sera del 31 dicembre con un genitore e il pranzo del 1 gennaio con l'altro ed ancora la sera del 5 gennaio con uno e il pranzo del 6 gennaio con l'altro, e così pure per il periodo delle festività Pasquali o dal Venerdì Santo alla sera della domenica di Pasqua, o in alternativa dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola. I genitori applicheranno la regola della generale alternanza anche per tutte le altre festività qui non espressamente previste, come ad esempio la giornata del 1 novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, 1 maggio, del 2 e del 29 giugno. Ciascuna parte potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno in compagnia del figlio a prescindere dal giorno di spettanza e sempre avendo previamente concordato l'eventuale cambio con l'altro genitore compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo e scolastici delle minori. Ciascun genitore potrà altresì trascorrere il compleanno delle proprie figlie alternando negli anni il pranzo e/o la cena. Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno il figlio con sé previo accordo con l'altro e previa comunicazione in ordine alla destinazione. Il viaggio fuori dal paese di residenza e quello all'estero è consentito sin d'ora ogni qualvolta le parti ne abbiano l'eIGenza, sempre compatibilmente con le eIGenze scolastiche dei minori e previo accordo con l'altro genitore. DISPORRE che il IG. dovrà versare a titolo di contribuzione al Parte_2 Per_ mantenimento in favore delle minori e la somma mensili di € 420 Per_1
(quattrocentoventi/00) a mezzo bonifico ri c della IG.ra , entro il Parte_1 giorno 23 del mese, con rivalutazione ISTAT;
STABILIRE che ciascun genitore avrà diritto nella misura del 50% della propria parte di assegno unico erogato dall'INPS.
DISPORRE altresì che il IG. dovrà contribuire al pagamento nella misura Parte_2 del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, necessarie alle minori (solo a titolo esemplificativo spese mediche straordinarie extra S.S.N. e scolastiche, spese per le attività sportive e ricreative, e quelle riguardanti le scelte fondamentali e più onerose e comunque secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma). I coniugi si scambiano, sin da ora, il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto delle minori nonché al disbrigo di qualsivoglia pratica burocratica al fine di usufruire di agevolazioni e/o bonus nell'interesse delle minori.
ORDINARE al IG. di procedere con il passaggio di proprietà Parte_2 dell'autovettura Yunda si l'onere del pagamento di ogni pendenza derivata o derivante dall'utilizzo del mezzo ad oggi ancora di proprietà della IG.ra ”. Parte_1
Nulla osta alla ricezione dell'accordo, ferma restando la validità negoziale delle 3 pattuizioni esulanti dal contenuto tipico del presente procedimento.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento delle figlie delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 05/09/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi