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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/05/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 07/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 580/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. TARANTINO ANGELA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE
oggetto: ricorso ex sesto comma art. 445 bis cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 21/01/2025 a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento e dei requisiti di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/92, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...”.
2.3. Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. ha accertato che il ricorrente è affetto dalle Per_1 seguenti patologie: “Cardiopatia ischemica rivascolarizzata in soggetto con stenosi aortica, insufficienza mitralica e tricuspidalica. Portatore di pace maker bicamerale. Broncopneumopatia cronica ostruttica ad evoluzione enfisematosa. Artropatia artrosica braccio, anca e ginocchio, a destra. Diabete mellito tipo 2.
Gammopatia monoclonale”.
In specie, il CTU ha evidenziato che la patologia cardiaca è in buon compenso emodinamico, per la patologia bronchiale ha evidenziato il fremito vocale astro ed il murmure ridotto, per la patologia artrosica ha evidenziato deficit funzionale del braccio destro, anca e ginocchi e modico deficit di forza della mano destra, buon compenso del diabete.
Valutando le patologie ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario connesso alla indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/92.
Invero, il ricorrente è risultato autonomo nella deambulazione con buoni movimenti sinergici.
Tali conclusioni sono state confermate in sede di risposta alle osservazioni svolte dalla parte ricorrente nella cui sede il CTU ha tenuto conto anche dei certificati del febbraio, giugno e luglio 2024, prodotti nelle note di trattazione del procedimento ex art. 445 bis cpc.
In specie, il CTU ha evidenziato che le certificazioni del 26.6.2024 e 1.7.2024 non aggiungono alcunchè ai fini valutativi rispetto a già evidenziato nell'elaborato peritale e che la descrizione contenuta nel certificato del 5.2.2024 riguarda la rivascolarizzazione tramite by-pass aortico-coronarico, dell'occlusione del primo tratto del tronco comune dell'arteria coronaria sinistra, evidenziando un decorso clinico regolare senza complicazioni con buon compenso emodinamico.
Il ctu ha altresì precisato la mancanza di documentazione di natura psichiatrica da cui inferire la depressione con esiti psicotici.
2.4. Le conclusioni svolte dal CTU derivano dall'accurato esame della parte ricorrente in sede di visita peritale nel cui ambito la parte è risultata avere autonomia nella deambulazione, vigile e orientata nel tempo e nello spazio, senza deficit amnesici e dell'attenzione.
In definitiva, non sono stati riscontrati evidenti elementi clinici ed obiettivi per ritenere sussistenti le condizioni sanitarie connesse alla rivendicata indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92.
La giurisprudenza ha in particolare rilevato che “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n.
6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del
1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che
è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, (ud. 19/12/2017, dep. 06/04/2018), n.8557).
L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicché, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale
(Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
2.5. Ne deriva il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 41019 del
21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Le spese di CTU del giudizio ATP RGL 11592/2023 sono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell con ricorso depositato il 21/01/2025, nella causa iscritta al n. 580/2025 R.G.A.C. così provvede: CP_1
CP_
-rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
spese di CTU liquidate in atti definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 07/05/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 07/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 580/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. TARANTINO ANGELA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE
oggetto: ricorso ex sesto comma art. 445 bis cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 21/01/2025 a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento e dei requisiti di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/92, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...”.
2.3. Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. ha accertato che il ricorrente è affetto dalle Per_1 seguenti patologie: “Cardiopatia ischemica rivascolarizzata in soggetto con stenosi aortica, insufficienza mitralica e tricuspidalica. Portatore di pace maker bicamerale. Broncopneumopatia cronica ostruttica ad evoluzione enfisematosa. Artropatia artrosica braccio, anca e ginocchio, a destra. Diabete mellito tipo 2.
Gammopatia monoclonale”.
In specie, il CTU ha evidenziato che la patologia cardiaca è in buon compenso emodinamico, per la patologia bronchiale ha evidenziato il fremito vocale astro ed il murmure ridotto, per la patologia artrosica ha evidenziato deficit funzionale del braccio destro, anca e ginocchi e modico deficit di forza della mano destra, buon compenso del diabete.
Valutando le patologie ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario connesso alla indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/92.
Invero, il ricorrente è risultato autonomo nella deambulazione con buoni movimenti sinergici.
Tali conclusioni sono state confermate in sede di risposta alle osservazioni svolte dalla parte ricorrente nella cui sede il CTU ha tenuto conto anche dei certificati del febbraio, giugno e luglio 2024, prodotti nelle note di trattazione del procedimento ex art. 445 bis cpc.
In specie, il CTU ha evidenziato che le certificazioni del 26.6.2024 e 1.7.2024 non aggiungono alcunchè ai fini valutativi rispetto a già evidenziato nell'elaborato peritale e che la descrizione contenuta nel certificato del 5.2.2024 riguarda la rivascolarizzazione tramite by-pass aortico-coronarico, dell'occlusione del primo tratto del tronco comune dell'arteria coronaria sinistra, evidenziando un decorso clinico regolare senza complicazioni con buon compenso emodinamico.
Il ctu ha altresì precisato la mancanza di documentazione di natura psichiatrica da cui inferire la depressione con esiti psicotici.
2.4. Le conclusioni svolte dal CTU derivano dall'accurato esame della parte ricorrente in sede di visita peritale nel cui ambito la parte è risultata avere autonomia nella deambulazione, vigile e orientata nel tempo e nello spazio, senza deficit amnesici e dell'attenzione.
In definitiva, non sono stati riscontrati evidenti elementi clinici ed obiettivi per ritenere sussistenti le condizioni sanitarie connesse alla rivendicata indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92.
La giurisprudenza ha in particolare rilevato che “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n.
6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del
1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che
è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, (ud. 19/12/2017, dep. 06/04/2018), n.8557).
L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicché, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale
(Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
2.5. Ne deriva il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 41019 del
21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Le spese di CTU del giudizio ATP RGL 11592/2023 sono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell con ricorso depositato il 21/01/2025, nella causa iscritta al n. 580/2025 R.G.A.C. così provvede: CP_1
CP_
-rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
spese di CTU liquidate in atti definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 07/05/2025
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Dott. Monica Sgarro