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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 975 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IC MM
RICORRENTE
E
(C.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
ME MM
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Rossano in data 29/11/1974 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 82, Parte 2 Serie A, Ufficio 2) dalla loro unione, sono nati figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 17/5/2025, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei Parte_1 coniugi, rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni: -“ Dichiarare la separazione personale dei coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati.
- Assegnare la casa coniugale, completa di mobili, arredi e suppellettili, sita in
Corigliano-Rossano, A.U. Rossano Via San Bartolomeo n. 99 alla ricorrente.
- Emettere ogni altro provvedimento di legge.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, si è Controparte_1
costituito in giudizio con memoria depositata in data 02/10/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “-“ Dichiarare la separazione personale dei coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati.
- Assegnare la casa coniugale, completa di mobili, arredi e suppellettili, sita in
Corigliano-Rossano, A.U. Rossano Via San Bartolomeo n. 99 alla ricorrente.
- Emettere ogni altro provvedimento di legge.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
L'istruttoria è stata espletata mediante ascolto delle parti e produzione documentale.
Nel merito il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1 La domanda relativa all'assegnazione della causa coniugale non può essere accolta in attuazione dei seguenti principi di diritto:
- la casa familiare può essere assegnata soltanto se ed in quanto la predetta assegnazione sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (Cass. n. 33610 del
11/11/2021; Cass. n. 6706 del 23/05/2000; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022).
- la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( Cass. n.
25604/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie è incontestato che i figli della coppia siano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: ne consegue il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 975 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Rossano in data Controparte_1
29/11/1974 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al
N. 82, Parte 2 Serie A, Ufficio 2);
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/12/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 975 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IC MM
RICORRENTE
E
(C.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
ME MM
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Rossano in data 29/11/1974 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 82, Parte 2 Serie A, Ufficio 2) dalla loro unione, sono nati figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 17/5/2025, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei Parte_1 coniugi, rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni: -“ Dichiarare la separazione personale dei coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati.
- Assegnare la casa coniugale, completa di mobili, arredi e suppellettili, sita in
Corigliano-Rossano, A.U. Rossano Via San Bartolomeo n. 99 alla ricorrente.
- Emettere ogni altro provvedimento di legge.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, si è Controparte_1
costituito in giudizio con memoria depositata in data 02/10/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “-“ Dichiarare la separazione personale dei coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati.
- Assegnare la casa coniugale, completa di mobili, arredi e suppellettili, sita in
Corigliano-Rossano, A.U. Rossano Via San Bartolomeo n. 99 alla ricorrente.
- Emettere ogni altro provvedimento di legge.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
L'istruttoria è stata espletata mediante ascolto delle parti e produzione documentale.
Nel merito il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1 La domanda relativa all'assegnazione della causa coniugale non può essere accolta in attuazione dei seguenti principi di diritto:
- la casa familiare può essere assegnata soltanto se ed in quanto la predetta assegnazione sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (Cass. n. 33610 del
11/11/2021; Cass. n. 6706 del 23/05/2000; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022).
- la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( Cass. n.
25604/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie è incontestato che i figli della coppia siano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: ne consegue il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 975 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Rossano in data Controparte_1
29/11/1974 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al
N. 82, Parte 2 Serie A, Ufficio 2);
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/12/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola