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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3739/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
nel procedimento R.G. 3739 / 2024 VG
avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio
promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. GILIOLI Parte_1 C.F._1
MONIA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GRASSO ROBERTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 7
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 11.9.2024 e Parte_1 [...]
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla quale sono CP_1
nate a NA le figlie l'8.12.2006 e il 29.5.2010, Persona_1 Persona_2
riconosciute da entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) Affidamento delle figlie minori.
- Le figlie minori e sono a ffidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori , con collocazione, anche ai fini anagrafici, presso la madre,
nell'immobile sito in Formigine (Mo), Via Boiardo n. 55. Entrambi i genitori eserciteranno, in forma condivisa, la responsabilità genitoriale sulle figlie, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse ed importanza che le riguardano
(relative all'istruzione, all'educazione e salute delle minori) tenendo conto delle loro rispettive capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
- I genitori, in particolare, eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione, mentre ciascuno di essi eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nei momenti di permanenza delle minori presso l'uno o l'altro.
- I genitori, in ogni caso, si obbligano reciprocamente, e nell'esclusivo interesse delle minori, a consultarsi per tutte le scelte e le decisioni riguardanti le figlie e a collaborare affinchè l'istruzione e la crescita delle stesse avvenga nel miglior modo possibile.
pagina 2 di 7 2) Frequentazione con il padre - Piano genitoriale
- In considerazione dell'età della figlia , che l'8.12.2024 compirà 18 anni, le parti Per_1
convengono che la stessa potrà liberamente ed in autonomia concordare con il padre le modalità e la tempistica della loro frequentazione, accordandosi direttamente di volta in volta.
- Per quanto riguarda la figlia di anni 14, il padre potrà poi trascorrere con la Per_2
figlia un weekend a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera, allorquando la riaccompagnerà presso la residenza materna dopo cena,
nonché un pomeriggio/sera con pernotto durante la settimana, nella giornata di mercoledì
per poi accompagnarla a scuola la mattina seguente.
- Durante le vacanze (scolastiche) di Pasqua trascorrerà tre giorni con il padre e Per_2
tre giorni con la madre, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
- Durante le vacanze (scolastiche) di Natal trascorrerà sette giorni con il padre e Per_2
sette giorni con la madre.
- Nel corso delle vacanze (scolastiche) estive, il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità e tempistiche che Per_2
verranno di anno in anno concordate tra i genitori, con congruo preavviso, comunque entro il 30 maggio di ciascun anno.
- Per quanto riguarda le festività infra-settimanali e/o infra-annuali, nonchè il compleanno della figlia, i genitori concordano di trascorrerle/i con la minore in modo alternato,
secondo l'ordine fissato dal calendario, scolastico e non, salvo diversi accordi.
3) Mantenimento delle figlie minori.
Il SI. contribuirà al mantenimento delle figlie e con il Controparte_1 Per_1 Per_2
versamento della complessiva somma mensile di €.700,00 (settecento/00), quindi €.350,00
pagina 3 di 7 per ciascuna figlia, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente che la madre indicherà, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4) Spese straordinarie.
I genitori concordano che le spese di carattere straordinario necessarie per la cura,
l'educazione scolastica, sociale e culturale delle figlie dovranno essere ripartite tra loro nella misura del 50% ciascuno. I genitori, per la regolamentazione di tali spese, dichiarano di accettare quanto statuito nel Protocollo del Tribunale di NA (che viene qui di seguito trascritto), con alcune ulteriori specificazioni, e precisamente:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e gli accertamenti e trattamenti sanitari che non vengono erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati da privati (ma che vengono erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale); d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c)
patente guida;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
In relazione alle spese straordinarie, le parti danno concordemente atto che la madre ha provveduto prima d'ora ad anticipare a tale titolo la somma di €.1.699,07: il padre si riconosce pertanto debitore nei confronti della SI.ra della metà di sua Parte_1
spettanza e quindi di euro per €. 849,53, che lo stesso si impegna a versare alla SI.ra entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Pt_1
Il SI si impegna e si obbliga, altresì, a rimborsare alla SI.r , Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il 31 dicembre 2024, la somma di €. 300,00 (trecento/00) per bollette pagina 5 di 7 relative al contratto di telefonia Vodafone, alla stessa intestate presso l'abitazione familiare e pagate successivamente alla sua uscita.
5) Casa familiare.
Presso la casa familiare, posta in Formigine (Mo), Via Madonnina n. 17, di proprietà del
SI. e della SI.ra continuerà a risiedere il SI. Controparte_1 CP_2 [...]
avendo la SI.ra già prima d'ora trasferito la propria residenza CP_1 Parte_1
unitamente alle figlie come sopra.
6) Autorizzazione all'espatrio.
Le parti si dichiarano sin d'ora disponibili a concedere l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore.
7) Le parti dichiarano di aver già definito prima d'ora i loro pregressi rapporti economici e di nulla avere a pretendere, reciprocamente l'una dall'altra, salvo quanto sopra. La SI.ra si impegna a ritirare i beni di sua proprietà presenti nell'abitazione famigliare, tra Pt_1
cui uno stendino, una lavatrice, una asciugatrice e i giochi delle figlie.
8) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai sopra estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo. Ogni pregressa azione,
eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo si intende sin da ora rinunciata e rimossa.
9) Le parti concordano che i patti e le condizioni di cui al presente ricorso inizieranno ad avere esecuzione dal momento del deposito del ricorso medesimo.
10) Le spese generali della presente procedura sono integralmente compensate, per cui ciascuna parte provvederà al compenso del proprio difensore”.
§
pagina 6 di 7 Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in NA nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
08/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7