TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1919 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, pendente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
– anche in proprio - (C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Parte_5 C.F._4
Lamezia Terme (CZ), alla Piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Nedo Corti, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-opponenti- contro
(P.I. ) QUALE MANDATARIA DI CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Catanzaro, via M. Greco n. 16, presso lo studio dell'avv. Luciana Scrivo, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_4 Parte_5
ingiuntivo n. 429/2018, emesso il 13.7.2018, notificato il 12.10.2018, con il quale il Tribunale di
Lamezia Terme aveva loro ingiunto di pagare, in solido, in favore della Controparte_3 la somma di € 73.017,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, inerenti ad uno scoperto relativo al conto corrente n. 10091394.
Gli opponenti deducevano, in particolare, che il credito azionato dalla banca fosse frutto dell'applicazione di clausole contrattuali e pratiche illegali e/o illegittime e, più specificamente: 1) che la richiesta degli interessi di mora fosse generica;
2) la mancata prova del credito per mancanza di documentazione contrattuale e contabile;
3) la mancata indicazione dell'indice sintetico di costo;
4) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
5) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e la loro usurarietà. Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare: la nullità del contratto di apertura di conto corrente e la nullità di ogni pretesa economica;
l'applicazione da parte della banca di clausole illegittime;
l'inesistenza del credito e, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la (GI , quale mandataria di la CP_1 CP_4 Controparte_2
quale contestava integralmente il contenuto della citazione ed esponeva che: il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso sulla base della certificazione ex art. 50 TUB;
il conto corrente era stato acceso nel 2003 e che, pertanto, la richiesta di storno degli interessi anatocistici maturati prima del
2000 non fosse pertinente, tanto più che il rapporto prevedeva la clausola di reciprocità degli interessi;
il saldo di conto corrente non fosse inficiato da capitalizzazioni illegittime;
tutte le condizioni contrattuali erano conformi ai canoni di legge;
la somma richiesta per le rate non pagate del mutuo era correttamente calcolata, e che gli opponenti non avessero neanche distinto tra usura originaria e sopravvenuta. Chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 18.12.2024, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è istata istruita da altro G.I., a cui lo scrivente
Magistrato è subentrato solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e che pertanto non meriti accoglimento per quanto di seguito illustrato.
Parte opponente ha contestato la validità del credito azionato in monitorio sotto vari profili: innanzitutto, la mancata dimostrazione del credito, l'usurarietà e l'illegittimità dei tassi di interesse stabiliti nel contratto di conto corrente, anche con riferimento alla illegittima pattuizione della
Commissione di Massimo Scoperto e di tutte le clausole contenute nel contratto.
Così fissato in estrema sintesi il thema decidendum, prima di passare specificamente all'esame del merito, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto.
In particolare, si evidenzia come, nel giudizio di opposizione, si assista ad una inversione dell'iniziativa processuale che, tuttavia, lascia impregiudicata la posizione sostanziale delle parti processuali sicché spetta all'opposto (attore in senso sostanziale) provare il titolo della pretesa creditoria azionata in sede monitoria mentre incombe sull'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, allegare e provare i fatti modificativi, estintivi e impeditivi dell'avverso credito.
Orbene, con riferimento al merito della vicenda, va rilevato che la società opposta, sulla quale gravava l'onere probatorio, attesa la posizione sostanziale di attrice che assume nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha fornito, mediante la documentazione versata in atti, la prova della sussistenza e legittimità del proprio credito nei confronti di parte opponente.
Difatti la banca creditrice ha prodotto, sin dalla fase monitoria: il contratto di conto corrente n.
10091394 dell'11.7.2003, stipulato con l'originaria creditrice le fideiussioni Controparte_5 sottoscritte il 14.7.2003 e l'8.1.2010 dai sigg.ri , Parte_3 Parte_2
, (cfr. documenti allegati
[...] Parte_4 Parte_5
al ricorso per decreto ingiuntivo, prodotti sub doc. n. 4 e 5 del fascicolo monitorio). Inoltre, nel presente giudizio di opposizione sono stati prodotti gli estratti conto, completi di elenco movimenti e scalari di cui al c/c n° 10091394 nonché l'atto di affidamento del 23/05/2011 (allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Tali documenti confermano l'esistenza di un pregresso e valido rapporto contrattuale tra le odierne parti in lite, la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla società opposta, l'esatto ammontare del credito azionato in monitorio nonché il corretto adempimento, da parte dell'istituto di credito convenuto, delle prestazioni dedotte nel negozio stipulato con gli obbligati.
Al contrario, non può dirsi che gli opponenti abbiano assolto all'onere della prova su di essi incombente ex art. 2697, secondo comma, c.c.: anzi, si sono limitati a negare che parte creditrice avesse fornito la prova dell'inadempimento che, in effetti, non può essere dimostrato se non con la sua mera affermazione e con i documenti giustificativi del credito, da cui lo stesso trae origine. In altre parole, secondo il principio di ripartizione dell'onere della prova, il creditore si limita ad affermare che vi sia stato inadempimento, non potendo dimostrare la circostanza negativa del mancato adempimento del credito, ed è il debitore che dovrebbe fornire la prova dell'avvenuto adempimento. In tal senso si esprime costantemente la giurisprudenza, affermando che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. II, 27/01/2023, n.2554).
In sostanza, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento, onere che nel caso di specie non è stato assolto, essendosi gli opponenti limitati ad affermare una presunta infondatezza della pretesa creditoria, senza tuttavia allegare elementi concreti per dimostrarla. Tali affermazioni non valgono soltanto in relazione all'an debeatur, ma anche in ordine al quantum, dal momento che le contestazioni sulla quantificazione degli importi e sulla illegittima applicazione di interessi anatocistici e delle altre clausole contrattuali non sono state ancorate a nessuna circostanza che ne potesse far rilevare la fondatezza. La contestazione si appalesa innanzitutto generica, non avendo gli attori, pure a seguito del deposito da parte dell'opposta degli estratti conto relativi ai rapporti in essere con l'istituto di credito, contestato né i periodi in cui si sarebbero verificati gli addebiti illegittimi, né quali fossero i tassi usurari effettivamente praticati. Peraltro, il contratto di conto corrente è stato acceso l'11.7.2003, ovvero in data successiva alla delibera CICR del 9.2.2000, quando cioè la banca si era GI adeguata alla capitalizzazione degli interessi in regime di simmetria tra gli interessi attivi e quelli passivi.
Segue il rigetto delle doglianze sollevate dai debitori.
Né a conclusioni diverse si sarebbe potuti giungere con l'espletamento della CTU, la cui richiesta non poteva essere accolta in quanto meramente esplorativa, non ancorata ad alcun elemento su cui fondare dei precisi quesiti ad un consulente del giudice. Lo strumento della consulenza, invero, serve a supportare ed a corroborare gli elementi forniti dalle parti in causa, non può essere un mezzo per sondare la fondatezza di una teoria non ancorata a dati reali e concreti. In questo senso “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Trib.
Napoli, sez. III, sentenza n. 2023 del 30.5.2022).
In conclusione, l'opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta del D.M. n.
55/2014 (valore della controversia;
compensi nei minimi per assenza di particolari questioni;
eliminazione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 429/2018, emesso il 13.7.2018, notificato il 12.10.2018, proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, nei confronti della quale Parte_4 Parte_5 CP_1
mandataria della ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così Controparte_3
provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.217.00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 10 giugno 2025.
Il giudice
Teresa Valeria Grieco