CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5761 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. N. 3608/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n.
3608/2019 RG, vertente tra
, nato a [...]
Melito di Porto Salvo (RC) l'1.11.1962, C.F.
[...]
, residente in [...] nella C.F._1
Via Zaleuco, n. 22, sia in proprio che nella qualità di erede del de cuius e nata Parte_2
Pagina 1 a Canepina (VT) il 17.10.1965, C.F.
[...]
, residente in [...]
Primo Levi, n. 2, in qualità di convivente more uxorio del de cuius Sig. Persona_1
, nato a [...], C.F.
[...]
e deceduto a Viterbo (VT) CodiceFiscale_3 il 12.10.2010, entrambi rappresentati e difesi, giuste procure in calce all'originale dell'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Rando del Foro di Roma
APPELLANTI E Controparte_1
(P.IVA.
[...]
), corrente in Milano (MI) nella Via B. P.IVA_1
Crispi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gelli del Foro di Roma, APPELLATA E (P.IVA. ), Controparte_2 P.IVA_2 corrente in Vasanello (VT) nella Località Le Piane Km. 6.500, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall'Avv. Daniela Cecchetti del Foro di Terni, con domicilio eletto presso lo studio del suo legale in Terni (TR) nel Largo Ottaviani n. 1
APPELLATA E
nato a [...] il CP_3
15.09.1948 ed ivi residente in [...]n. 93 (C.F. ), rappresentato CodiceFiscale_4
e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'Avv. Francesca Mancini, con domicilio eletto presso lo studio del suo legale in Terni (TR) nel Largo Ottaviani n. 1 APPELLATO
OGGETTO: sinistro stradale. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 533/2019 pubbl. il 17/04/2019, il tribunale di Roma ha così statuito sulla domanda oggetto di causa, in fatto e diritto:
Pagina 2 “1. Secondo quanto è documentato in atti ed è incontroverso fra le parti, il giorno 12/10/2010, alle ore 15.10 circa, si trovava a Persona_1 bordo dell'autovettura Audi A3, targata BP487NL, lungo la SP 151 con direzione di marcia da Orte verso Viterbo quando, giunto in prossimità del Km 29+500, entrava in collisione con l'autocarro Iveco targato BK690BZ, di proprietà della società CP_4 ed assicurato da che,
[...] Controparte_1 proveniente dall'opposto senso di marcia, era condotto, nell'occasione, da CP_3
A causa del politrauma da urto, il Pt_1 decedeva presso l'ospedale di Belcolle. Gli attori, nella rispettiva qualità di fratello e di convivente del de cuius, hanno chiesto il risarcimento del danno patito, sul presupposto del concorso di colpa del nella causazione del CP_3 sinistro.
2. Nell'ambito del procedimento penale, il consulente del PM ha ritenuto l'assenza di “profili di colpa in nesso causale diretto o concorsuale con l'evento” (v. relazione ing. Persona_2 dell'8/12/2010). Secondo le verifiche condotte dal consulente, la
“causa tecnica esclusiva del sinistro è da ricercarsi nella manovra di invasione della corsia opposta operata dal conducente dell'Audi A3”; la vettura,
“forse a causa di un momentaneo obnubilamento”, ha invaso la corsia opposta “quando mancava solo mezzo secondo, rendendo di fatto impossibile ogni tipo di manovra al conducente dell'Iveco”. La velocità del era pari a circa 60 km/h, Pt_1 mentre l'autocarro viaggiava a circa 70 km/h, nel rispetto del limite massimo;
sebbene all'interno della propria corsia, il marciava inoltre “a CP_3 circa 60 cm dalla linea di margine continua”. Il perito ha infine precisato che il sinistro si sarebbe egualmente verificato ove il mezzo “fosse stato condotto mantenendo la destra rigorosa”, interessando però “maggiormente la parte laterale sinistra del mezzo pesante”. Sulla base di tali conclusioni, il GUP di Viterbo, con sentenza del 7/5/2015, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del in relazione al CP_3
Pagina 3 reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cp, perché “il fatto non sussiste”.
3. Gli attori affermano che tale decisione, che non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio, è comunque inidonea ad escludere la responsabilità civile del che è governata dalla regola "del CP_3 più probabile che non” sul piano causale e, comunque, dalla presunzione di cui all'art. 2054, II comma cc, sul piano soggettivo della colpa. In particolare, essi non contestano affatto che il loro congiunto abbia invaso l'altrui corsia di marcia ma deducono che tale circostanza non comporta il superamento della presunzione posta a carico dell'altro conducente, che resta onerato di dimostrare di aver tenuto una condotta di guida corretta;
nella prospettazione attorea, la condotta del è infatti censurabile in relazione alla CP_3 violazione sia dell'artt. 141 che dell'art. 143 del codice della strada.
4. Sebbene tale affermazione fosse inizialmente fondata proprio sugli esiti dell'accertamento tecnico condotto in sede penale (v. citazione), gli attori hanno successivamente inteso contestare l'efficacia probatoria della relazione del PM, in quanto a loro dire riconducibile alla mera consulenza tecnica di parte, quale allegazione difensiva a contenuto tecnico. Tale assimilazione appare in realtà incongrua poiché, come pure osservato dalle controparti, non si tratta della relazione commissionata dalla parte privata a sostegno dei fatti costitutivi della domanda svolta nel giudizio civile (cioè dell' “allegazione difensiva a contenuto tecnico”) ma degli esiti delle verifiche disposte dal PM ai fini della ricostruzione dell'accaduto e dell'accertamento della responsabilità penale, nell'ambito del necessario ed obiettivo perseguimento dell'interesse pubblico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, la
“consulenza del PM” costituisce atto di indagine in sede penale che, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, ben può essere valutato come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di fatti determinati (cfr. Cass. 16069/2001).
Pagina 4 Nella specie, non può farsi a meno di constatare che l'elaborato tecnico, già posto a fondamento della statuizione assolutoria in sede penale, risulta completo ed esaustivo, poiché fondato sulla valutazione critica di tutti i dati raccolti (mediante esame diretto dei luoghi e dei veicoli coinvolti, nonché studio della documentazione acquisita, fra cui i rilievi planimetrici e fotografici effettuati dai Carabinieri). Le risultanze di tale accertamento, congruamente ed analiticamente esposte dal consulente, non paiono d'altro canto revocate in dubbio dagli esiti della consulenza stragiudiziale prodotta dagli attori (relazione geom. . Persona_3
Volgendo all'esame specifico delle violazioni in tesi ascritte al si osserva infatti quanto segue. CP_3
A. La principale censura è costituita dall'inosservanza dell'obbligo di marciare in prossimità del margine destro della carreggiata, quale precetto contenuto nell'art. 143, I comma cds (“i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”). La circostanza, invero, è rilevata dal medesimo consulente del PM, mentre non appare concretamente significativa la maggiore distanza dal margine, calcolata in 75 cm dal ctp degli attori. Anche a voler prescindere dall'attendibilità di tale computo (che pare disattendere le risultanze dei rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti), si osserva infatti che, come già evidenziato nel giudizio penale (v. sentenza GUP), la regola cd della destra rigorosa non implica affatto che vi sia l'obbligo di rasentare il margine destro della carreggiata, ciò che in molte circostanze può addirittura essere fonte di pericolo e va, quindi, considerato come elemento di danno (cfr. Cass. pen. 15373/2005). Avendo necessario riguardo alle circostanze concrete, si deve invece considerare, al fine di valutare l'osservanza della giusta cautela richiesta nella specie, l'obiettivo ingombro dell'autocarro, che appare tale da non rendere esigibile, rispetto alle dimensioni concrete della strada (in rapporto a quelle del mezzo) ed alle sue caratteristiche (assenza
Pagina 5 di banchina asfaltata fra la linea esterna e il guard rail), una maggiore vicinanza al margine. A prescindere dall'esistenza di rami sporgenti, è infatti apprezzabile, dalla documentazione fotografica in atti, la diffusa presenza di vegetazione oltre la linea continua che delimita il bordo, tale da palesare come inopportuna la marcia a ridosso del margine esterno;
per altro verso, la larghezza complessiva della semi-carreggiata è pari a 3,35 metri, mentre la larghezza dell'autocarro stesso è pari a 2,50 metri (quale misurazione che non tiene conto delle necessarie dotazioni esterne, come gli specchietti retrovisori), di talché appare obiettivamente ristretto lo spazio disponibile all'interno della corsia (non superiore a 42,5 cm per lato), così come necessariamente modesto lo scostamento dall'asse centrale. Sotto altro profilo, va poi evidenziato che se è vero che la causalità si atteggia in modo differente nell'ambito del giudizio civile, resta fermo che non vi è prova, nella specie, che l'osservanza della
“destra rigorosa” avrebbe determinato conseguenze diverse rispetto all'esito mortale, risultando anzi il contrario dalle verifiche condotte in sede penale (ed essendo vero, piuttosto, che in assenza dello sconfinamento il sinistro non si sarebbe affatto verificato). B. L'ulteriore addebito, nella prospettazione attorea, concerne la velocità tenuta dall'autocarro, che il ctp stima superiore al limite consentito di 70 km/h in quanto pari a 74 km/h. Tale affermazione, tuttavia, non è suffragata dalla ricostruzione della velocità in base alla posizione dei veicoli ed alla collocazione dell'urto risultando invece fondata unicamente sulla constatazione per cui, dall'immagine fotografica del disco cronotachigrafo, “il segno registrato è oltre la metà dei valori di riferimento di 60 e 80 km/h”. Non si comprende, tuttavia, come si possa prescindere “dalla tolleranza dello strumento, pari a ± 6 km/h”, come apoditticamente affermato dal ctp, laddove il consulente del PM ha invece evidenziato che “il pennino non è stato propriamente allineato allo zero e pertanto
Pagina 6 l'attrezzatura rileva valori di poco superiori al dato effettivo”. La circostanza relativa al superamento del limite di velocità, peraltro, è stata introdotta dagli attori soltanto con la memoria istruttoria, in ragione degli esiti della consulenza stragiudiziale, mentre l'originaria allegazione risulta limitata al diverso profilo dell'inadeguatezza della velocità di marcia rispetto alle circostanze del caso concreto. Il sinistro, tuttavia, è pacificamente avvenuto in pieno giorno, in situazioni atmosferiche buone (condizioni del tempo: sereno, pavimentazione asciutta), lungo un tratto rettilineo e pianeggiante, su carreggiata suddivisa in una corsia di marcia per ciascuna direzione e ben delimitata dalla linea (continua) di mezzeria. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che la velocità, contenuta nel limite stabilito, non fosse consona alle caratteristiche di tempo e di luogo. Né invero si comprende il riferimento del ctp alla
“situazione del traffico” ed al “prevedibile pericolo”: la mera presenza di veicolo proveniente dall'opposta direzione e la sua visibilità da oltre 150 metri paiono obiettivamente contraddire l'assunto. Il riferimento al tempo di 8 secondi, pure contenuto nella perizia stragiudiziale, pare inoltre incongruo essendo relativo al momento in cui il veicolo era visibile in lontananza e non a quello in cui lo stesso ha invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia (quale condotta anomala ed imprevedibile del ). Pt_1
Piuttosto si deve allora ribadire che il tempo a disposizione, stimato del consulente del PM in 1/2 secondo, era obiettivamente insufficiente per praticare qualsivoglia manovra di emergenza. Per quanto premesso, la domanda non può trovare accoglimento, restando assorbita ogni ulteriore questione proposta. Si ritiene che l'obiettiva complessità della lite e la discrezionalità nell'apprezzamento della condotta tenuta dal convenuto e della sua incidenza causale (con riferimento all'obbligo di mantenere la destra) possano integrare i presupposti di cui all'art. 92, II
Pagina 7 comma cpc (nel testo risultante da C. Cost. n. 77/2018), ai fini della compensazione parziale delle spese. …”. Avverso detta sentenza, hanno proposto appello la parte attrice soccombente, deducendone la erroneità e chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione di CTU cinematica, di:
a) accertare, ritenere e dichiarare che il sinistro verificatosi sulla Strada Provinciale 151, in prossimità del km 29+500, che collega Orte con Viterbo/ Caldare avvenuto in data 12.10.2010, è stato cagionato per responsabilità concorsuale, ex art. 2054, comma II c.c. statuendo anche in ordine alle singole percentuali di responsabilità, del sig.
conducente dell'autocarro Iveco, CP_3 targato BK690BZ, di proprietà della ditta dalla guida imprudente e Controparte_5 negligente dello stesso, il quale ha violato gli art. 141 e 143 C.d.S. contribuendo a provocare l'incidente stradale che ha coinvolto l'autovettura tipo Audi A3, targata BP487NL, di proprietà del de cuius;
Persona_1
b) per l'effetto, condannare in solido il Sig.
[...]
conducente del veicolo Iveco, targato CP_3
BK690BZ, di proprietà della Controparte_6
con sede in Vasanello (VT), Località Le Piane
[...]
Km. 6500, e la Compagnia
[...] in persona del suo legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi, n. 23, nella qualità di società assicuratrice per la R.C.A. dell'autocarro Iveco, targato BK690BZ, corrispondente, al momento del sinistro, alla polizza n. 513/9531185, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, tutto incluso e nulla escluso, da liquidarsi in favore dei sig.ri per la somma di € Parte_2
163.995,00,00 # e Parte_1
, per la somma di € 71.210,00#, quindi
[...] al pagamento della somma complessiva di € 235.205,00#, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, anche alla luce del grado di responsabilità concorsuale ex art. 2054
Pagina 8 cod. civ. che verrà accertato in corso di giudizio, somma eventualmente da quantificarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c., nonché di tutte le spese comprensive degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a fare data dal sinistro e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si sono costituiti con distinte comparse CP_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_1
, deducendo la inammissibilità e/o
[...] infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva assegnata in decisione. L'appello è infondato. L'appellante censura la sentenza impugnata per aver fondato la decisione sostanzialmente sulle risultanze della perizia effettuata in sede penale, la cui valenza nel giudizio civile sul piano probatorio non è equivalente alla prova piena, e senza aver adeguatamente vagliato i rilievi della CTP;
rileva quindi che risulta immotivata la mancata nomina di CTU in questa sede civile, tenuto anche conto della diversa finalità della consulenza nel giudizio penale che richiede l'accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Rileva inoltre la mancata applicazione dell'art. 2054 c.c., non avendo la parte convenuta fornito la prova che il suo comportamento non abbia avuto alcuna incidenza sulla verificazione del sinistro, e dovendo anzi ritenersi provata la violazione dell'obbligo di tenere strettamente la destra. Le censure non appaiono fondate. Premesso che è pacifico il principio per cui la CTU espletata in sede penale ben può essere utilizzata in sede civile (tra le ultime, Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 : “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è
Pagina 9 assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” . - Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale), rileva la Corte che il tribunale ha ampiamente motivato le ragioni per le quali ha inteso aderire alle conclusioni rassegnate in tale consulenza, analiticamente esaminate anche in relazione ai rilievi e contestazioni sollevati dalla parte attrice - e in questa sede riproposti - con motivazione congrua e analitica che la Corte integralmente condivide. Il tribunale ha peraltro dato conto, oltre che della consulenza di parte predisposta su richiesta della presso il Tribunale di Parte_3
Viterbo, anche di altri elementi di valutazione, come la congrua potatura degli alberi e delle siepi insistenti sul bordo della carreggiata occupata dal Sig. condividendo le conclusioni del CTU CP_3 in quanto fondate su motivate valutazioni tecniche e non adeguatamente contraddette da altre emergenze processuali. Va anche rilevato che è pacifico il principio per cui
“La prova liberatoria dalla presunzione di colpa da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di idonee manovre di emergenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16244 del 03/08/2005, tra le varie). Tanto premesso, rileva la Corte che deve ritersi accertato che il sinistro si è verificato a seguito del fatto che il (deceduto a seguito Pt_1 dell'impatto), alla guida di un veicolo Audi A3, ha invaso, senza apparente ragione, e quindi
Pagina 10 verosimilmente per un malore o per distrazione, la corsia opposta di marcia, ove sopravveniva il alla guida di un autocarro Iveco: infatti la CP_3 conclusione del CTU sul punto è specificamente ancorata ai rilievi oggettivi effettuati nella immediatezza. Il consulente tecnico di ufficio ha infatti chiarito che
“lo studio della meccanica del sinistro si sviluppa attraverso la precisa restituzione topografica dei rilievi eseguiti dai Carabinieri di Orte”, e ha fatto riferimento agli “elementi di riscontro oggettivo in relazione agli accertamenti già esperiti dall'autorità giudiziaria nella immediatezza del sinistro”, in particolare ha precisato che “ è stato possibile rinvenire a terra il punto di incisione corrispondente al presumibile punto d'urto già indicato dai Carabinieri alla lettera K del proprio elaborato e quindi procedere al suo riposizionamento diretto nel sistema geometrico assoluto”; che “ulteriore elemento accertato e rilevato sui luoghi è stata la traccia gommosa curvilinea impressa al suolo da l'autocarro a partire dalla zona dell'impatto riscontro certamente riconducibile alla ruota anteriore di destra”, per concludere che:
“L'analisi dei carabinieri di Orte è corretta in quanto il punto individuato, anzi più correttamente la zona, considerando lo spazio durante il tempo di percussione, presenta la conformazione tipica di una incisione a terra provocata dall'abbattimento degli organi meccanici dei veicoli (molto verosimilmente del mezzo pesante) nel momento della loro massima compenetrazione”; e che ” il punto individuato è perfettamente coerente con la dinamica e la traiettoria post urto assunte da entrambi i mezzi dunque non vi è alcun dubbio che la zona della collisione ricada entro la corsia di pertinenza dell'autocarro”, e quindi non in corrispondenza o a cavallo della linea di mezzeria. Alla luce di tali conclusioni, supportate dall'esame dello stato dei luoghi e degli accertamenti dei CC, e non contraddette da analoghe valutazioni tecnicamente motivate, consentono di escludere ogni diversa ricostruzione, e in particolare non può
Pagina 11 dunque ritenersi, come deduce l'appellante, che “ il Sig. percorreva, a bordo dell'autocarro, la CP_3
SP 151 al limite della velocità consentita (Km/h), probabilmente anche oltre, e sulla soglia della linea di mezzeria, andando così ad impattare l'autoveicolo condotto dal Sig. , anch'egli Pt_1 all'estremità della linea di demarcazione delle carreggiate ad unica corsia”. Viceversa, dai rilievi e accertamenti citati appare revocabile in dubbio che al contrario sia stato il conducente dell'Audi ad andare ad impattare l'autocarro, nella corsia di marcia da questo percorsa. Appare anche evidente dai rilievi che l'impatto è avvenuto nel mentre l'autovettura si spostava repentinamente sulla opposta corsia di marcia, poiché dalla ricostruzione tecnica risulta che la manovra di spostamento si sia verificata a 36 metri dall'autocarro, e che essa permetteva solo un secondo di reazione, il che vuol dire che l'invasione della opposta corsia è stata improvvisa e, trattandosi di un rettilineo che buona visibilità, anche del tutto imprevedibile (essendo l'autovettura avvistabile anche da lontano, nel mentre regolarmente percorreva l'opposta corsia su un rettilineo, il che rende il suo spostamento a sinistra del tutto inatteso). Lo stesso CTP rileva che “l'Audi in uscita dalla curva ha percorso il rettilineo per circa 130 metri in circa otto secondi” e che la stessa autovettura, proveniente dall'opposta direzione, fosse “ visibile da oltre 150 metri”, in una situazione con “visibilità ottima”: il che avvalora le tesi dell'improvviso spostamento a sinistra sulla opposta corsia di marcia, evento del tutto imprevedibile da parte del conducente dell'autocarro, e che si sarebbe evidentemente comunque verificato con le medesime conseguenze anche in caso diversa collocazione dell'autocarro nella sua corsia di marcia, in quanto la autovettura era irrimediabilmente lanciata contro lo stesso. Né la posizione del veicolo può aver inciso sul tempo di reazione, date le modalità di verificazione del sinistro come descritte (avvistamento del veicolo regolarmente marciante e avvistabile a 130 m. su un
Pagina 12 rettilineo, che improvvisamente invade l'opposta corsia di marcia).
In tale contesto, appare quindi condivisibile la conclusione del CTU, per cui nessuna manovra di emergenza che potesse evitare l'impatto era attuabile dal conducente dell'autocarro, essendo l'autovettura irrimediabilmente in corsa nella corsia di marcia dell'autocarro, in senso inverso alla marcia di questo, che occupava date le dimensioni quasi l'intera corsia. Per queste ragioni, reputa la Corte che - come già rilevato dal primo giudice – il sinistro non sarebbe stato evitato anche se l'autocarro fosse stato spostato pochi centimetri più a destra, non potendo tale circostanza evitare l'impatto con l'autovettura che improvvisamente invadeva la sua corsia di marcia. Quanto all'assunto concorso di colpa, rileva la Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3929 del 05/07/1984) che
“L'invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, ove non attuata per una cogente e scusabile necessità ma determinata, invece, dal mancato adeguamento della velocità alle particolari condizioni di luogo e di tempo, importa la colpa esclusiva del conducente, che abbia oltrepassato la propria mezzeria ponendo l'altro conducente nell'impossibilità di attuare una qualsiasi manovra di fortuna per evitare la collisione, e, conseguentemente, libera quest'ultimo dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ.. ( V 6096/82, mass n 423787; V 3160/79, mass n 399526)”. nel caso di specie non vi è stato il superamento del limite di velocità, ma il principio è applicabile, reputa la Corte, a qualunque caso analogo di invasione improvvisa della corsia opposta, anche per altre ragioni, e che abbia determinato l'impossibilità di reazione dal conducente del veicolo che sopraggiungeva. Quanto all'asserito superamento del limite di velocità, il primo giudice ha già adeguatamente argomentato, conformemente alle valutazioni del
Pagina 13 CTU ampiamente motivate sul piano tecnico e in relazione a dati oggettivi di funzionamento del tachigrafo, che fa concludere per il mancato superamento del limite di 70 Km/H, da parte del conducente dell'autocarro, tenuto conto che “la stima della velocità letta sul dispositivo, ai soli fini delle eventuali violazioni da contestare, deve tener conto della tolleranza/variabilità in gioco propria dei leverismi del pennino, usualmente considerati pari a
+- 6 km/h”, come si evince dalla tabella riportata dal CTU relativa ai valori di tolleranza previsti per il disco cronotachigrafo conforme al Regolamento CEE 3821/85.
L'appello pertanto deve essere respinto, confermandosi integralmente le valutazioni del tribunale, non contraddette neppure in questa sede dai diversi rilievi, né essendo necessaria ulteriore CTU, fornendo quella espletata in sede penale, per quanto detto, già sufficiente, con i rilievi tecnici dei CC intervenuti, alla ricostruzione del sinistro e alla valutazione delle condotte. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura del minimo tabellare tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, e senza la fase istruttoria, mancante in questo grado.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.473,00 oltre accessori di legge, e rimborso spese generali, nei confronti di ciascuna delle parti costituite. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 6 ottobre 2025 La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 14 Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n.
3608/2019 RG, vertente tra
, nato a [...]
Melito di Porto Salvo (RC) l'1.11.1962, C.F.
[...]
, residente in [...] nella C.F._1
Via Zaleuco, n. 22, sia in proprio che nella qualità di erede del de cuius e nata Parte_2
Pagina 1 a Canepina (VT) il 17.10.1965, C.F.
[...]
, residente in [...]
Primo Levi, n. 2, in qualità di convivente more uxorio del de cuius Sig. Persona_1
, nato a [...], C.F.
[...]
e deceduto a Viterbo (VT) CodiceFiscale_3 il 12.10.2010, entrambi rappresentati e difesi, giuste procure in calce all'originale dell'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Rando del Foro di Roma
APPELLANTI E Controparte_1
(P.IVA.
[...]
), corrente in Milano (MI) nella Via B. P.IVA_1
Crispi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gelli del Foro di Roma, APPELLATA E (P.IVA. ), Controparte_2 P.IVA_2 corrente in Vasanello (VT) nella Località Le Piane Km. 6.500, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall'Avv. Daniela Cecchetti del Foro di Terni, con domicilio eletto presso lo studio del suo legale in Terni (TR) nel Largo Ottaviani n. 1
APPELLATA E
nato a [...] il CP_3
15.09.1948 ed ivi residente in [...]n. 93 (C.F. ), rappresentato CodiceFiscale_4
e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'Avv. Francesca Mancini, con domicilio eletto presso lo studio del suo legale in Terni (TR) nel Largo Ottaviani n. 1 APPELLATO
OGGETTO: sinistro stradale. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 533/2019 pubbl. il 17/04/2019, il tribunale di Roma ha così statuito sulla domanda oggetto di causa, in fatto e diritto:
Pagina 2 “1. Secondo quanto è documentato in atti ed è incontroverso fra le parti, il giorno 12/10/2010, alle ore 15.10 circa, si trovava a Persona_1 bordo dell'autovettura Audi A3, targata BP487NL, lungo la SP 151 con direzione di marcia da Orte verso Viterbo quando, giunto in prossimità del Km 29+500, entrava in collisione con l'autocarro Iveco targato BK690BZ, di proprietà della società CP_4 ed assicurato da che,
[...] Controparte_1 proveniente dall'opposto senso di marcia, era condotto, nell'occasione, da CP_3
A causa del politrauma da urto, il Pt_1 decedeva presso l'ospedale di Belcolle. Gli attori, nella rispettiva qualità di fratello e di convivente del de cuius, hanno chiesto il risarcimento del danno patito, sul presupposto del concorso di colpa del nella causazione del CP_3 sinistro.
2. Nell'ambito del procedimento penale, il consulente del PM ha ritenuto l'assenza di “profili di colpa in nesso causale diretto o concorsuale con l'evento” (v. relazione ing. Persona_2 dell'8/12/2010). Secondo le verifiche condotte dal consulente, la
“causa tecnica esclusiva del sinistro è da ricercarsi nella manovra di invasione della corsia opposta operata dal conducente dell'Audi A3”; la vettura,
“forse a causa di un momentaneo obnubilamento”, ha invaso la corsia opposta “quando mancava solo mezzo secondo, rendendo di fatto impossibile ogni tipo di manovra al conducente dell'Iveco”. La velocità del era pari a circa 60 km/h, Pt_1 mentre l'autocarro viaggiava a circa 70 km/h, nel rispetto del limite massimo;
sebbene all'interno della propria corsia, il marciava inoltre “a CP_3 circa 60 cm dalla linea di margine continua”. Il perito ha infine precisato che il sinistro si sarebbe egualmente verificato ove il mezzo “fosse stato condotto mantenendo la destra rigorosa”, interessando però “maggiormente la parte laterale sinistra del mezzo pesante”. Sulla base di tali conclusioni, il GUP di Viterbo, con sentenza del 7/5/2015, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del in relazione al CP_3
Pagina 3 reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cp, perché “il fatto non sussiste”.
3. Gli attori affermano che tale decisione, che non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio, è comunque inidonea ad escludere la responsabilità civile del che è governata dalla regola "del CP_3 più probabile che non” sul piano causale e, comunque, dalla presunzione di cui all'art. 2054, II comma cc, sul piano soggettivo della colpa. In particolare, essi non contestano affatto che il loro congiunto abbia invaso l'altrui corsia di marcia ma deducono che tale circostanza non comporta il superamento della presunzione posta a carico dell'altro conducente, che resta onerato di dimostrare di aver tenuto una condotta di guida corretta;
nella prospettazione attorea, la condotta del è infatti censurabile in relazione alla CP_3 violazione sia dell'artt. 141 che dell'art. 143 del codice della strada.
4. Sebbene tale affermazione fosse inizialmente fondata proprio sugli esiti dell'accertamento tecnico condotto in sede penale (v. citazione), gli attori hanno successivamente inteso contestare l'efficacia probatoria della relazione del PM, in quanto a loro dire riconducibile alla mera consulenza tecnica di parte, quale allegazione difensiva a contenuto tecnico. Tale assimilazione appare in realtà incongrua poiché, come pure osservato dalle controparti, non si tratta della relazione commissionata dalla parte privata a sostegno dei fatti costitutivi della domanda svolta nel giudizio civile (cioè dell' “allegazione difensiva a contenuto tecnico”) ma degli esiti delle verifiche disposte dal PM ai fini della ricostruzione dell'accaduto e dell'accertamento della responsabilità penale, nell'ambito del necessario ed obiettivo perseguimento dell'interesse pubblico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, la
“consulenza del PM” costituisce atto di indagine in sede penale che, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, ben può essere valutato come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di fatti determinati (cfr. Cass. 16069/2001).
Pagina 4 Nella specie, non può farsi a meno di constatare che l'elaborato tecnico, già posto a fondamento della statuizione assolutoria in sede penale, risulta completo ed esaustivo, poiché fondato sulla valutazione critica di tutti i dati raccolti (mediante esame diretto dei luoghi e dei veicoli coinvolti, nonché studio della documentazione acquisita, fra cui i rilievi planimetrici e fotografici effettuati dai Carabinieri). Le risultanze di tale accertamento, congruamente ed analiticamente esposte dal consulente, non paiono d'altro canto revocate in dubbio dagli esiti della consulenza stragiudiziale prodotta dagli attori (relazione geom. . Persona_3
Volgendo all'esame specifico delle violazioni in tesi ascritte al si osserva infatti quanto segue. CP_3
A. La principale censura è costituita dall'inosservanza dell'obbligo di marciare in prossimità del margine destro della carreggiata, quale precetto contenuto nell'art. 143, I comma cds (“i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”). La circostanza, invero, è rilevata dal medesimo consulente del PM, mentre non appare concretamente significativa la maggiore distanza dal margine, calcolata in 75 cm dal ctp degli attori. Anche a voler prescindere dall'attendibilità di tale computo (che pare disattendere le risultanze dei rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti), si osserva infatti che, come già evidenziato nel giudizio penale (v. sentenza GUP), la regola cd della destra rigorosa non implica affatto che vi sia l'obbligo di rasentare il margine destro della carreggiata, ciò che in molte circostanze può addirittura essere fonte di pericolo e va, quindi, considerato come elemento di danno (cfr. Cass. pen. 15373/2005). Avendo necessario riguardo alle circostanze concrete, si deve invece considerare, al fine di valutare l'osservanza della giusta cautela richiesta nella specie, l'obiettivo ingombro dell'autocarro, che appare tale da non rendere esigibile, rispetto alle dimensioni concrete della strada (in rapporto a quelle del mezzo) ed alle sue caratteristiche (assenza
Pagina 5 di banchina asfaltata fra la linea esterna e il guard rail), una maggiore vicinanza al margine. A prescindere dall'esistenza di rami sporgenti, è infatti apprezzabile, dalla documentazione fotografica in atti, la diffusa presenza di vegetazione oltre la linea continua che delimita il bordo, tale da palesare come inopportuna la marcia a ridosso del margine esterno;
per altro verso, la larghezza complessiva della semi-carreggiata è pari a 3,35 metri, mentre la larghezza dell'autocarro stesso è pari a 2,50 metri (quale misurazione che non tiene conto delle necessarie dotazioni esterne, come gli specchietti retrovisori), di talché appare obiettivamente ristretto lo spazio disponibile all'interno della corsia (non superiore a 42,5 cm per lato), così come necessariamente modesto lo scostamento dall'asse centrale. Sotto altro profilo, va poi evidenziato che se è vero che la causalità si atteggia in modo differente nell'ambito del giudizio civile, resta fermo che non vi è prova, nella specie, che l'osservanza della
“destra rigorosa” avrebbe determinato conseguenze diverse rispetto all'esito mortale, risultando anzi il contrario dalle verifiche condotte in sede penale (ed essendo vero, piuttosto, che in assenza dello sconfinamento il sinistro non si sarebbe affatto verificato). B. L'ulteriore addebito, nella prospettazione attorea, concerne la velocità tenuta dall'autocarro, che il ctp stima superiore al limite consentito di 70 km/h in quanto pari a 74 km/h. Tale affermazione, tuttavia, non è suffragata dalla ricostruzione della velocità in base alla posizione dei veicoli ed alla collocazione dell'urto risultando invece fondata unicamente sulla constatazione per cui, dall'immagine fotografica del disco cronotachigrafo, “il segno registrato è oltre la metà dei valori di riferimento di 60 e 80 km/h”. Non si comprende, tuttavia, come si possa prescindere “dalla tolleranza dello strumento, pari a ± 6 km/h”, come apoditticamente affermato dal ctp, laddove il consulente del PM ha invece evidenziato che “il pennino non è stato propriamente allineato allo zero e pertanto
Pagina 6 l'attrezzatura rileva valori di poco superiori al dato effettivo”. La circostanza relativa al superamento del limite di velocità, peraltro, è stata introdotta dagli attori soltanto con la memoria istruttoria, in ragione degli esiti della consulenza stragiudiziale, mentre l'originaria allegazione risulta limitata al diverso profilo dell'inadeguatezza della velocità di marcia rispetto alle circostanze del caso concreto. Il sinistro, tuttavia, è pacificamente avvenuto in pieno giorno, in situazioni atmosferiche buone (condizioni del tempo: sereno, pavimentazione asciutta), lungo un tratto rettilineo e pianeggiante, su carreggiata suddivisa in una corsia di marcia per ciascuna direzione e ben delimitata dalla linea (continua) di mezzeria. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che la velocità, contenuta nel limite stabilito, non fosse consona alle caratteristiche di tempo e di luogo. Né invero si comprende il riferimento del ctp alla
“situazione del traffico” ed al “prevedibile pericolo”: la mera presenza di veicolo proveniente dall'opposta direzione e la sua visibilità da oltre 150 metri paiono obiettivamente contraddire l'assunto. Il riferimento al tempo di 8 secondi, pure contenuto nella perizia stragiudiziale, pare inoltre incongruo essendo relativo al momento in cui il veicolo era visibile in lontananza e non a quello in cui lo stesso ha invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia (quale condotta anomala ed imprevedibile del ). Pt_1
Piuttosto si deve allora ribadire che il tempo a disposizione, stimato del consulente del PM in 1/2 secondo, era obiettivamente insufficiente per praticare qualsivoglia manovra di emergenza. Per quanto premesso, la domanda non può trovare accoglimento, restando assorbita ogni ulteriore questione proposta. Si ritiene che l'obiettiva complessità della lite e la discrezionalità nell'apprezzamento della condotta tenuta dal convenuto e della sua incidenza causale (con riferimento all'obbligo di mantenere la destra) possano integrare i presupposti di cui all'art. 92, II
Pagina 7 comma cpc (nel testo risultante da C. Cost. n. 77/2018), ai fini della compensazione parziale delle spese. …”. Avverso detta sentenza, hanno proposto appello la parte attrice soccombente, deducendone la erroneità e chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione di CTU cinematica, di:
a) accertare, ritenere e dichiarare che il sinistro verificatosi sulla Strada Provinciale 151, in prossimità del km 29+500, che collega Orte con Viterbo/ Caldare avvenuto in data 12.10.2010, è stato cagionato per responsabilità concorsuale, ex art. 2054, comma II c.c. statuendo anche in ordine alle singole percentuali di responsabilità, del sig.
conducente dell'autocarro Iveco, CP_3 targato BK690BZ, di proprietà della ditta dalla guida imprudente e Controparte_5 negligente dello stesso, il quale ha violato gli art. 141 e 143 C.d.S. contribuendo a provocare l'incidente stradale che ha coinvolto l'autovettura tipo Audi A3, targata BP487NL, di proprietà del de cuius;
Persona_1
b) per l'effetto, condannare in solido il Sig.
[...]
conducente del veicolo Iveco, targato CP_3
BK690BZ, di proprietà della Controparte_6
con sede in Vasanello (VT), Località Le Piane
[...]
Km. 6500, e la Compagnia
[...] in persona del suo legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi, n. 23, nella qualità di società assicuratrice per la R.C.A. dell'autocarro Iveco, targato BK690BZ, corrispondente, al momento del sinistro, alla polizza n. 513/9531185, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, tutto incluso e nulla escluso, da liquidarsi in favore dei sig.ri per la somma di € Parte_2
163.995,00,00 # e Parte_1
, per la somma di € 71.210,00#, quindi
[...] al pagamento della somma complessiva di € 235.205,00#, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, anche alla luce del grado di responsabilità concorsuale ex art. 2054
Pagina 8 cod. civ. che verrà accertato in corso di giudizio, somma eventualmente da quantificarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c., nonché di tutte le spese comprensive degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a fare data dal sinistro e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si sono costituiti con distinte comparse CP_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_1
, deducendo la inammissibilità e/o
[...] infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva assegnata in decisione. L'appello è infondato. L'appellante censura la sentenza impugnata per aver fondato la decisione sostanzialmente sulle risultanze della perizia effettuata in sede penale, la cui valenza nel giudizio civile sul piano probatorio non è equivalente alla prova piena, e senza aver adeguatamente vagliato i rilievi della CTP;
rileva quindi che risulta immotivata la mancata nomina di CTU in questa sede civile, tenuto anche conto della diversa finalità della consulenza nel giudizio penale che richiede l'accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Rileva inoltre la mancata applicazione dell'art. 2054 c.c., non avendo la parte convenuta fornito la prova che il suo comportamento non abbia avuto alcuna incidenza sulla verificazione del sinistro, e dovendo anzi ritenersi provata la violazione dell'obbligo di tenere strettamente la destra. Le censure non appaiono fondate. Premesso che è pacifico il principio per cui la CTU espletata in sede penale ben può essere utilizzata in sede civile (tra le ultime, Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 : “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è
Pagina 9 assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” . - Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale), rileva la Corte che il tribunale ha ampiamente motivato le ragioni per le quali ha inteso aderire alle conclusioni rassegnate in tale consulenza, analiticamente esaminate anche in relazione ai rilievi e contestazioni sollevati dalla parte attrice - e in questa sede riproposti - con motivazione congrua e analitica che la Corte integralmente condivide. Il tribunale ha peraltro dato conto, oltre che della consulenza di parte predisposta su richiesta della presso il Tribunale di Parte_3
Viterbo, anche di altri elementi di valutazione, come la congrua potatura degli alberi e delle siepi insistenti sul bordo della carreggiata occupata dal Sig. condividendo le conclusioni del CTU CP_3 in quanto fondate su motivate valutazioni tecniche e non adeguatamente contraddette da altre emergenze processuali. Va anche rilevato che è pacifico il principio per cui
“La prova liberatoria dalla presunzione di colpa da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di idonee manovre di emergenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16244 del 03/08/2005, tra le varie). Tanto premesso, rileva la Corte che deve ritersi accertato che il sinistro si è verificato a seguito del fatto che il (deceduto a seguito Pt_1 dell'impatto), alla guida di un veicolo Audi A3, ha invaso, senza apparente ragione, e quindi
Pagina 10 verosimilmente per un malore o per distrazione, la corsia opposta di marcia, ove sopravveniva il alla guida di un autocarro Iveco: infatti la CP_3 conclusione del CTU sul punto è specificamente ancorata ai rilievi oggettivi effettuati nella immediatezza. Il consulente tecnico di ufficio ha infatti chiarito che
“lo studio della meccanica del sinistro si sviluppa attraverso la precisa restituzione topografica dei rilievi eseguiti dai Carabinieri di Orte”, e ha fatto riferimento agli “elementi di riscontro oggettivo in relazione agli accertamenti già esperiti dall'autorità giudiziaria nella immediatezza del sinistro”, in particolare ha precisato che “ è stato possibile rinvenire a terra il punto di incisione corrispondente al presumibile punto d'urto già indicato dai Carabinieri alla lettera K del proprio elaborato e quindi procedere al suo riposizionamento diretto nel sistema geometrico assoluto”; che “ulteriore elemento accertato e rilevato sui luoghi è stata la traccia gommosa curvilinea impressa al suolo da l'autocarro a partire dalla zona dell'impatto riscontro certamente riconducibile alla ruota anteriore di destra”, per concludere che:
“L'analisi dei carabinieri di Orte è corretta in quanto il punto individuato, anzi più correttamente la zona, considerando lo spazio durante il tempo di percussione, presenta la conformazione tipica di una incisione a terra provocata dall'abbattimento degli organi meccanici dei veicoli (molto verosimilmente del mezzo pesante) nel momento della loro massima compenetrazione”; e che ” il punto individuato è perfettamente coerente con la dinamica e la traiettoria post urto assunte da entrambi i mezzi dunque non vi è alcun dubbio che la zona della collisione ricada entro la corsia di pertinenza dell'autocarro”, e quindi non in corrispondenza o a cavallo della linea di mezzeria. Alla luce di tali conclusioni, supportate dall'esame dello stato dei luoghi e degli accertamenti dei CC, e non contraddette da analoghe valutazioni tecnicamente motivate, consentono di escludere ogni diversa ricostruzione, e in particolare non può
Pagina 11 dunque ritenersi, come deduce l'appellante, che “ il Sig. percorreva, a bordo dell'autocarro, la CP_3
SP 151 al limite della velocità consentita (Km/h), probabilmente anche oltre, e sulla soglia della linea di mezzeria, andando così ad impattare l'autoveicolo condotto dal Sig. , anch'egli Pt_1 all'estremità della linea di demarcazione delle carreggiate ad unica corsia”. Viceversa, dai rilievi e accertamenti citati appare revocabile in dubbio che al contrario sia stato il conducente dell'Audi ad andare ad impattare l'autocarro, nella corsia di marcia da questo percorsa. Appare anche evidente dai rilievi che l'impatto è avvenuto nel mentre l'autovettura si spostava repentinamente sulla opposta corsia di marcia, poiché dalla ricostruzione tecnica risulta che la manovra di spostamento si sia verificata a 36 metri dall'autocarro, e che essa permetteva solo un secondo di reazione, il che vuol dire che l'invasione della opposta corsia è stata improvvisa e, trattandosi di un rettilineo che buona visibilità, anche del tutto imprevedibile (essendo l'autovettura avvistabile anche da lontano, nel mentre regolarmente percorreva l'opposta corsia su un rettilineo, il che rende il suo spostamento a sinistra del tutto inatteso). Lo stesso CTP rileva che “l'Audi in uscita dalla curva ha percorso il rettilineo per circa 130 metri in circa otto secondi” e che la stessa autovettura, proveniente dall'opposta direzione, fosse “ visibile da oltre 150 metri”, in una situazione con “visibilità ottima”: il che avvalora le tesi dell'improvviso spostamento a sinistra sulla opposta corsia di marcia, evento del tutto imprevedibile da parte del conducente dell'autocarro, e che si sarebbe evidentemente comunque verificato con le medesime conseguenze anche in caso diversa collocazione dell'autocarro nella sua corsia di marcia, in quanto la autovettura era irrimediabilmente lanciata contro lo stesso. Né la posizione del veicolo può aver inciso sul tempo di reazione, date le modalità di verificazione del sinistro come descritte (avvistamento del veicolo regolarmente marciante e avvistabile a 130 m. su un
Pagina 12 rettilineo, che improvvisamente invade l'opposta corsia di marcia).
In tale contesto, appare quindi condivisibile la conclusione del CTU, per cui nessuna manovra di emergenza che potesse evitare l'impatto era attuabile dal conducente dell'autocarro, essendo l'autovettura irrimediabilmente in corsa nella corsia di marcia dell'autocarro, in senso inverso alla marcia di questo, che occupava date le dimensioni quasi l'intera corsia. Per queste ragioni, reputa la Corte che - come già rilevato dal primo giudice – il sinistro non sarebbe stato evitato anche se l'autocarro fosse stato spostato pochi centimetri più a destra, non potendo tale circostanza evitare l'impatto con l'autovettura che improvvisamente invadeva la sua corsia di marcia. Quanto all'assunto concorso di colpa, rileva la Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3929 del 05/07/1984) che
“L'invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, ove non attuata per una cogente e scusabile necessità ma determinata, invece, dal mancato adeguamento della velocità alle particolari condizioni di luogo e di tempo, importa la colpa esclusiva del conducente, che abbia oltrepassato la propria mezzeria ponendo l'altro conducente nell'impossibilità di attuare una qualsiasi manovra di fortuna per evitare la collisione, e, conseguentemente, libera quest'ultimo dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ.. ( V 6096/82, mass n 423787; V 3160/79, mass n 399526)”. nel caso di specie non vi è stato il superamento del limite di velocità, ma il principio è applicabile, reputa la Corte, a qualunque caso analogo di invasione improvvisa della corsia opposta, anche per altre ragioni, e che abbia determinato l'impossibilità di reazione dal conducente del veicolo che sopraggiungeva. Quanto all'asserito superamento del limite di velocità, il primo giudice ha già adeguatamente argomentato, conformemente alle valutazioni del
Pagina 13 CTU ampiamente motivate sul piano tecnico e in relazione a dati oggettivi di funzionamento del tachigrafo, che fa concludere per il mancato superamento del limite di 70 Km/H, da parte del conducente dell'autocarro, tenuto conto che “la stima della velocità letta sul dispositivo, ai soli fini delle eventuali violazioni da contestare, deve tener conto della tolleranza/variabilità in gioco propria dei leverismi del pennino, usualmente considerati pari a
+- 6 km/h”, come si evince dalla tabella riportata dal CTU relativa ai valori di tolleranza previsti per il disco cronotachigrafo conforme al Regolamento CEE 3821/85.
L'appello pertanto deve essere respinto, confermandosi integralmente le valutazioni del tribunale, non contraddette neppure in questa sede dai diversi rilievi, né essendo necessaria ulteriore CTU, fornendo quella espletata in sede penale, per quanto detto, già sufficiente, con i rilievi tecnici dei CC intervenuti, alla ricostruzione del sinistro e alla valutazione delle condotte. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura del minimo tabellare tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, e senza la fase istruttoria, mancante in questo grado.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.473,00 oltre accessori di legge, e rimborso spese generali, nei confronti di ciascuna delle parti costituite. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 6 ottobre 2025 La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 14 Pagina 15