TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11271 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza dell'11.07.2025, e vertente
TRA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Mariarosaria
NZ (C.F. ) e FA CO (C.F. C.F._2
, con domicilio come in atti;
C.F._3
opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio
RU (c.f. ), con domicilio come in atti;
C.F._4
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2022,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2671/2022 emesso il 27.06.2022 dal Tribunale di Napoli nord in favore di per l'importo capitale di euro 10.845,98 oltre CP_1
interessi e spese, quale debito residuo di due finanziamenti erogati da
Toyota Financial Services.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta;
l'inesistenza del credito e la mancanza di prova della cessione del credito in favore dell'opposta. Ha, quindi, chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in CP_1
diritto le avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2025, celebrata in via cartolare, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza dell'11.07.2025, ed assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
- 2 - Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di al CP_1
pagamento del debito residuo di due rapporti di finanziamento intrattenuti da con Toyota Financial Services PLC, Parte_1
in virtù della cessione del credito derivante dai predetti rapporti.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: i due contratti di finanziamento sottoscritti da Parte_1
recanti le condizioni economiche dei rapporti (segnatamente: tan, taeg, numero ed importo delle rate); l'estratto conto analitico riferito ad entrambi i rapporti di finanziamento, con annotazione di tutti i
- 3 - movimenti contabili (in particolare, le rate pagate e quelle scadute); la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.
La conclusione dei contratti, così come l'erogazione delle somme, non sono state specificamente contestate.
Del resto, l'esecuzione dei rapporti è dimostrata dalle risultanze dell'estratto conto in atti, da cui emerge il pagamento di diverse rate di rimborso dei finanziamenti, senza che tali risultanze siano state, a loro volta, contestate dalla parte opponente.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo a CP_1
sub specie di titolarità del diritto.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere
- 4 - eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi
- 5 - l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la
- 6 - notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, a fronte delle contestazioni affatto generiche mosse dalla parte opponente, l'opposta ha prodotto il contratto di cessione dei crediti in blocco da Toyota Financial Services
- 7 - Italia s.p.a. a Ifim s.p.a. ed il successivo contratto di cessione di crediti in blocco da Ifim s.p.a. a nonché la dichiarazione di Ifim CP_1
s.p.a. di cessione degli specifici crediti verso - Parte_1
precedentemente acquistati da Toyota Financial Services - in favore di
CP_1
Sulla scorta di tali elementi documentali può ritenersi adeguatamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione dei contratti di finanziamento, nonché l'erogazione delle somme, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nei contratti.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, questa ha genericamente lamentato l'insussistenza dei presupposti ex art. 633
c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tale doglianza, oltreché generica, è superata da quanto detto circa l'idoneità della documentazione prodotta dall'opposta a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Ed infatti, trattandosi di rapporti di finanziamento, una volta che l'istituto di credito abbia provato i fatti costitutivi della domanda, ossia la dazione delle somme a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare
- 8 - l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Nel caso di specie, gli estratti conto analitici recanti i movimenti contabili inerenti ai rapporti, con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute, valgono, ad abundantiam, a rappresentare ed illustrare la formazione del saldo richiesto.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 2671/2022;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di che qui si liquidano in euro 2540,00 per CP_1
compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11271 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza dell'11.07.2025, e vertente
TRA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Mariarosaria
NZ (C.F. ) e FA CO (C.F. C.F._2
, con domicilio come in atti;
C.F._3
opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio
RU (c.f. ), con domicilio come in atti;
C.F._4
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2022,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2671/2022 emesso il 27.06.2022 dal Tribunale di Napoli nord in favore di per l'importo capitale di euro 10.845,98 oltre CP_1
interessi e spese, quale debito residuo di due finanziamenti erogati da
Toyota Financial Services.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta;
l'inesistenza del credito e la mancanza di prova della cessione del credito in favore dell'opposta. Ha, quindi, chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in CP_1
diritto le avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2025, celebrata in via cartolare, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza dell'11.07.2025, ed assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
- 2 - Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di al CP_1
pagamento del debito residuo di due rapporti di finanziamento intrattenuti da con Toyota Financial Services PLC, Parte_1
in virtù della cessione del credito derivante dai predetti rapporti.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: i due contratti di finanziamento sottoscritti da Parte_1
recanti le condizioni economiche dei rapporti (segnatamente: tan, taeg, numero ed importo delle rate); l'estratto conto analitico riferito ad entrambi i rapporti di finanziamento, con annotazione di tutti i
- 3 - movimenti contabili (in particolare, le rate pagate e quelle scadute); la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.
La conclusione dei contratti, così come l'erogazione delle somme, non sono state specificamente contestate.
Del resto, l'esecuzione dei rapporti è dimostrata dalle risultanze dell'estratto conto in atti, da cui emerge il pagamento di diverse rate di rimborso dei finanziamenti, senza che tali risultanze siano state, a loro volta, contestate dalla parte opponente.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo a CP_1
sub specie di titolarità del diritto.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere
- 4 - eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi
- 5 - l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la
- 6 - notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, a fronte delle contestazioni affatto generiche mosse dalla parte opponente, l'opposta ha prodotto il contratto di cessione dei crediti in blocco da Toyota Financial Services
- 7 - Italia s.p.a. a Ifim s.p.a. ed il successivo contratto di cessione di crediti in blocco da Ifim s.p.a. a nonché la dichiarazione di Ifim CP_1
s.p.a. di cessione degli specifici crediti verso - Parte_1
precedentemente acquistati da Toyota Financial Services - in favore di
CP_1
Sulla scorta di tali elementi documentali può ritenersi adeguatamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione dei contratti di finanziamento, nonché l'erogazione delle somme, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nei contratti.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, questa ha genericamente lamentato l'insussistenza dei presupposti ex art. 633
c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tale doglianza, oltreché generica, è superata da quanto detto circa l'idoneità della documentazione prodotta dall'opposta a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Ed infatti, trattandosi di rapporti di finanziamento, una volta che l'istituto di credito abbia provato i fatti costitutivi della domanda, ossia la dazione delle somme a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare
- 8 - l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Nel caso di specie, gli estratti conto analitici recanti i movimenti contabili inerenti ai rapporti, con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute, valgono, ad abundantiam, a rappresentare ed illustrare la formazione del saldo richiesto.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 2671/2022;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di che qui si liquidano in euro 2540,00 per CP_1
compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 9 -