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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/12/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 287/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
sulla relazione del Consigliere istruttore (riservata dal detto Ufficio con ordinanza del 17.11.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 287/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 13.11.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese la prima dall'avv. del foro di Messina e la Parte_2 seconda da sé medesima ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale di questa in Messina (via Maffei n. 4); pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
p. IVA;
P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ROTONDO Tiziana del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della medesima;
pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: opposizione a precetto (opera intellettuale).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti appellanti: “… Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina adita, contrariis reiectis, Riformare la sentenza n. 219/2023 del 07.03.2023 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto notificata l'08.03.2023 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: Nel Merito 1) Accertare e dichiarare il diritto del Dott. Parte_1
di procedere esecutivamente nei confronti della società , sede e domicilio come in atti, perché
[...] CP_1 solidalmente responsabile con il per tutti i fatti esposti in narrativa e, Controparte_2 conseguentemente, rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'appellato; In via istruttoria 2) Si chiede a questa Ecc.ma Corte d'Appello adita di riaprire l'istruttoria e, a tal fine, ammettere prova per testi sulle circostanze indicate negli atti di primo grado, indicando sin da ora quali testi il legale rappresentante del Controparte_2
, nonché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dello stesso, al fine di provare l'attività esterna del
[...]
, che agisce in nome e per conto dei consorziati;
3) Disporre indagine attraverso la Controparte_2 Guardia di Finanza competente per territorio sulle circostanze di cui alle memorie del giudizio di primo grado e, ove necessario, disporre CTU a sostegno di quanto dedotto in atti. 4) In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, rimodulare la condanna alle spese processuali, riducendo il quantum della somma dovuta, in ragione ognuno delle proprie spettanze;
5) Con vittoria di spese del doppio grado giudizio …”.
Per parte appellata:
[...
“… Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia: 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Dott.
unitamente al suo procuratore distrattario Avv. ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., Parte_1 Parte_2 atteso che non vi è una ragionevole probabilità di essere accolto;
2) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Dott. unitamente al suo procuratore distrattario Avv. ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2 342 c.p.c., atteso che gli appellanti non hanno aggredito l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado;
3) In subordine, dichiarare l'appello manifestamente inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarlo per le ragioni esposte nel presente atto;
4) Rigettare la richiesta di riapertura dell'istruttoria, di ammissione della prova testi, di indagini attraverso la Guardia di Finanza e di un'eventuale CTU;
5) Confermare la sentenza di primo grado;
6) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 6.4.2023
[...]
e l'avv. convenivano in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 Parte_2 la riproponendo le domande, eccezioni e difese rispettivamente agite e disattese CP_1 dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del Giudice Unico in persona del dott. Giuseppe LO PRESTI con sentenza n. 219 emessa in data 7.3.2023 nel procedimento già iscritto al n. 1150/2021 RGAC.
*
Le parti appellanti, che avevano chiesto in primo grado (quali opposte): il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dalla CP_1 la conferma dell'atto di precetto, con la dichiarazione della responsabilità solidale tra l'opponente ed il fondo consortile del consorzio “ ; Controparte_2
e, di conseguenza, la condanna dell'opponente alla corresponsione in favore del e Parte_1 dell'avv. della somma precettata, nelle distinte relative causali;
Pt_2 lamentavano (con atto di gravame unico, scindibile tuttavia per le rispettive distinte posizioni) che l'impugnata sentenza:
quanto alla posizione dell'appellante : Parte_1
1. aveva statuito con erronea interpretazione e applicazione degli artt. 2615 C.C. e 2697 C.C., poiché nel primo grado di giudizio era stato provato che il operava senza finalità di CP_2 lucro in nome e per conto dei consorziati e non svolgeva alcuna autonoma attività, di conseguenza, in virtù del disposto dell'art. 2615 comma 2 C.C., tra e singola CP_2 consorziata sarebbe sorta responsabilità solidale per le obbligazioni contratte dal primo con i terzi nell'interesse di quest'ultima;
2. aveva erroneamente qualificato i mezzi di prova (documentale) di cui alla produzione in atti in primo grado da parte dell'odierno appellante come “prova indiziante e per presunzioni”, nonché ingiustamente non ammesso gli ulteriori mezzi di prova richiesti, ossia la prova per testi e l'accertamento attraverso la Guardia di Finanza sui bilanci della consorziata al fine di rilevare che l'attività esterna espletata dal era CP_1 CP_2 svolta nell'interesse delle consorziate, tra cui la suddetta società, ed ancora disattendendo di far luogo all'invocata consulenza tecnica;
quanto alla posizione della : Parte_2
3. aveva erroneamente pronunciato relativamente alle spese, condannando in via solidale anche il procuratore distrattario al pagamento delle spese di giudizio, invece che condannare ciascuna parte alle spese relative alle diverse posizioni soggettive fatte valere in giudizio;
e concludevano chiedendo in accoglimento dell'appello, previe: l'inibitoria della sentenza impugnata e l'ammissione dei mezzi di prova retro richiamati;
ed in riforma della medesima pronuncia, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure e il riconoscimento del diritto del
[...]
di procedere esecutivamente nei confronti della società perché Pt_1 CP_1 solidalmente responsabile con il , con conseguente rigetto Controparte_2 dell'opposizione proposta dall'appellata società, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, rimodulazione del quantum dovuto dagli appellanti ciascuno in ragione delle proprie rispettive posizioni.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 21.7.2023 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione degli artt. 342 e 348 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che:
l'obbligazione assunta dal in favore del si riferiva a prestazioni che il
CP_2 Parte_1 professionista aveva svolto solo ed esclusivamente in favore del e quale ente dotato
CP_2 di autonoma soggettività, trattandosi di incarico consulenziale di natura contabile strettamente relativa alla predisposizione del bilancio del in questione, e che tale circostanza si
CP_2 desumeva chiaramente proprio in virtù delle prove documentali offerte dall'odierno appellante;
di conseguenza, poiché le obbligazioni erano state assunte dal in nome e per conto
CP_2 proprio, al caso di specie si sarebbe dovuto applicare il comma 1 dell'art. 2615 C.C., non essendo stata fornita la prova da parte del menzionato appellante del fatto che l'obbligazione sia stata contratta dagli organi del per conto della tale non potendosi qualificare
CP_2 CP_1 il dato (peraltro, incontroverso inter partes) che il non svolgesse alcuna autonoma
CP_2 attività lucrativa;
sub 2., che: dalle medesime prove documentali si evinceva che l'appellante era stato nominato Parte_1 quale consulente del e non dei singoli consorziati e le stesse dunque non provavano CP_2 in alcun modo la tesi secondo cui il predetto avrebbe espletato la propria attività per le singole imprese consorziate;
il Tribunale aveva correttamente rigettato la richiesta di accertamenti da parte della Guardia di
Finanza, trattandosi di una richiesta di natura meramente esplorativa;
ad ogni modo, era evidente che sia la richiesta di CTU che quella di prova per testi fossero inammissibili in quanto tardive, non essendo mai state proposte in primo grado e non avendo la difesa del , in merito alla seconda, indicato quali testi escutere e/o articolato alcun Parte_1 capitolato di prova su cui escutere gli stessi;
da ultimo, in via subordinata, sul quantum della somma precettata, eccepiva che le “competenze I e II atto di precetto” quantificate in euro 1.100,00 e i “diritti ed onorari atto pig.to presso terzi” quantificati in euro 968,00 non erano voci dovute neppure dal , tenuto conto del CP_2 principio secondo cui le spese anticipate dal creditore rimangono a carico di quest'ultimo in caso di esito negativo del tentato recupero e che, in ogni caso, le somme autoliquidate a titolo di competenze ed onorari del precetto erano ampiamente sopra i compensi medi previsti;
sub 3., nulla;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze anche del corrente grado del giudizio.
*
All'udienza di prima comparizione celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. nella data del 15.9.2023 il Consigliere Istruttore con ordinanza riservava di riferire al collegio in ordine all'istanza di inibitoria, con emissione all'esito di ulteriore provvedimento sulle questioni istruttorie.
In esito ad ordinanza collegiale che in data 18.9.2023 accoglieva l'inibitoria proposta e rigettava le richieste istruttorie formulate (C.T.U. e prova testimoniale), le parti erano rimesse al prosieguo (in virtù delle ordinanze del 18.9.2023, 15.12.2023 e 3.1.2025, per sovraccarico dei ruoli sezionali ed individuali), all'udienza del 12.6.2025.
All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – , senza alcuna ulteriore attività, il Consigliere
Istruttore fissava l'udienza del 13.11.2025 per la rimessione in decisione della lite, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 352 C.P.C. per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti ed il successivo eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con scritti conclusionali depositati, rispettivamente: nelle date dell'8 e del 27.10.2025, per le parti appellanti;
nelle date del 2 del 24.10.2025, per parte appellata;
le difese costituite hanno insistito nelle superiori deduzioni.
La causa è stata quindi introitata e trattenuta in decisione (con ordinanza in data 17.11.2025), con riserva di riferire al Collegio. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, pur essendo state riunite in un unico atto, le impugnazioni relative alle posizioni del e dell'avv. vanno ben distinte fra loro e pertanto i Parte_1 Pt_2 motivi d'appello proposti dovranno essere analizzati separatamente.
Ritiene questa Corte che, nei sensi che appresso si specificheranno, sia fondato solo il terzo motivo di appello (proposto congiuntamente dal e dall'avv. ma Parte_1 Pt_2 pertinentemente per la sola posizione di costei) e che, invece, il primo e il secondo motivo di gravame (proposti dal solo ) non siano meritevoli di accoglimento e vadano pertanto Parte_1 disattesi entrambi.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte in merito ai motivi di appello proposti esclusivamente dal e principiando da quelle in rito, osserva e rileva il Parte_1
Collegio:
in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342
C.P.C., che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze «affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice»;
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire, donde l'infondatezza dell'eccezione al riguardo avanzata;
in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C. dell'appello:
che l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …».
Di qui il rigetto per infondatezza anche di detta eccezione.
*
Venendo ora al merito, rileva il Collegio quanto segue.
È possibile procedere alla trattazione congiunta del primo e del secondo motivo d'appello, essendo gli stessi strettamente connessi tra loro.
Parte appellante lamenta:
quanto al tema sub 1., che la sentenza di primo grado abbia erroneamente interpretato e applicato gli artt. 2615 C.C. e 2697 C.C., poiché nel primo grado di giudizio era stato provato (a suo dire) che, poiché il opera senza finalità di lucro in nome e per conto dei consorziati CP_2
e non svolge un'autonoma attività, di conseguenza, in virtù del disposto dell'art. 2615 comma 2
C.C., tra e singoli consorziati sarebbe sorta responsabilità solidale per le obbligazioni CP_2 contratte con i terzi dal primo nell'interesse di questi ultimi. Di conseguenza, essendo fallito il tentativo di recupero delle somme dovute dal presso CP_2 questo, le consorziate, ritenute solidalmente responsabili, avrebbero dovuto pagare quanto dovuto dal primo al;
Parte_1
quanto al tema sub 2., che la sentenza di primo grado abbia erroneamente ritenuto i mezzi di prova documentale dalla stessa prodotti in primo grado “prova indiziante e per presunzioni”.
Lamenta inoltre che il Giudice di prime cure abbia errato nel non ammettere gli ulteriori mezzi di prova richiesti, al fine di far accertare che l'attività esterna espletata dal era svolta CP_2 nell'interesse delle consorziate, tra cui la stessa e che, inoltre, avrebbe potuto CP_1 disporsi d'ufficio una consulenza tecnica che “avrebbe potuto coadiuvarlo nella valutazione degli elementi acquisiti e nella soluzione delle questioni sorte in corso di causa che necessitavano di conoscenze specialistiche”.
Entrambi i motivi d'appello sono infondati e meritano di essere rigettati.
Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, non sempre i consorziati sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte dal . CP_2
Premesso che un consorzio con attività esterna, pur essendo privo di personalità giuridica, è un autonomo centro di rapporti giuridici (Cass. Sez. III, sentenza n. 12598 del 4/6/2007), esso può stipulare contratti in nome proprio e assumere la responsabilità di detti contratti, garantita dal fondo consortile.
L'art. 2615 C.C., infatti, prevede un doppio regime di responsabilità per le obbligazioni assunte dal , distinguendo le “obbligazioni assunte in nome del dalle persone che ne CP_2 CP_2 hanno la rappresentanza e nell'interesse di tutti i consorziati” (comma 1) dalle “obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei singoli consorziati” (comma 2). CP_2
Per le prime si prevede espressamente che i terzi possano far valere i propri diritti
“esclusivamente sul fondo consortile”; per le seconde, invece, rispondono solidalmente: sia “il” consorziato o “i” consorziati interessati;
sia il fondo consortile.
Nel caso di specie, l'appellante afferma di aver svolto la propria attività di Parte_1 consulenza tra il 2009 e il 2014 non solo in favore del “ ma anche CP_2 Controparte_2 in favore dei singoli consorziati, tra cui la CP_1
Quest'ultima, invece, con l'opposizione a precetto ha eccepito che la suddetta attività in realtà era stata svolta dal solo in favore del , unico soggetto che, di conseguenza, Parte_1 CP_2 aveva assunto obbligazioni nei confronti dell'odierno appellante.
Sul punto si osserva che, anche alla luce della superiore contestazione mossa dall'odierna appellata, perché possa configurarsi responsabilità solidale dei consorziati e possa trovare applicazione il comma 2 dell'art. 2615 C.C., non è sufficiente che il non svolga CP_2 autonoma attività e che i costi d'esercizio dell'ente consortile siano da ripartire tra tutti i consorziati perché ogni obbligazione del sia direttamente riferibile – a fini CP_2
d'adempimento – alle società consorziate.
Per non svuotare di significato la ripartizione del regime di responsabilità del operata CP_2 dall'art. 2615 C.C., l'appellante avrebbe dovuto offrire la prova che l'obbligazione nei suoi confronti era stata assunta dal per conto dei consorziati e, specificatamente, della CP_2
CP_1
Tuttavia, nessuna prova in tal senso è stata offerta dall'odierno appellante.
Al contrario, invece, le prove documentali prodotte dall'appellante consentono di affermare il contrario di quanto dallo stesso sostenuto. Dal verbale di conferimento incarico del 19.12.2008 emerge infatti – al cd. punto 3) – che lo stesso fu conferito dal Consiglio di amministrazione del , deliberando all'unanimità di CP_2
“nomina[re] quale consulente il Dott. unitamente al Dott. Parte_1 Persona_1
per “… la tenuta e l'aggiornamento della contabilità e dei libri sociali …”, senza
[...] specificazione di sorta circa l'estensione o meno di tale mandato all'operatività dei singoli enti consorziati (e da ritenersi, pertanto, da esso esclusi).
Allo stesso modo, anche tutta l'ulteriore produzione documentale di parte appellante attesta che le spese per il compenso del erano a carico del “ Parte_1 CP_2 Controparte_2
e che costui dovesse prestare la propria attività per lo stesso e non per i consorziati. Da ultimo, a conferma di quanto sopra, vi è anche quanto affermato dall'odierna parte appellante nel ricorso per decreto ingiuntivo, ove si legge che:
“… il Dott. , Dottore Commercialista e Revisore Contabile, in data 19.12.2008, è stato nominato Parte_1 Consulente del dal Consiglio di Amministrazione del suddetto ente consortile …”; Controparte_2
“… l'istante ha svolto l'attività di consulenza dall'01.01.2009 al 31.12.2014, rimettendo le proprie competenze professionali in favore del …”; Controparte_2
“… il credito vantato dal Dott. (…) costituisce l'importo complessivo che il Parte_1 Controparte_2
deve corrispondere all'odierno ricorrente …”;
[...]
“… la prova scritta del compenso dovuto al Dott. per l'attività di consulente esperita in favore del Parte_1
negli anni 2012/2014 è fornita dal verbale assembleare del 23.04.2015 …”. Controparte_2
Dagli stessi atti dell'odierno appellante emerge dunque indiretta conferma del fatto che lo stesso prestasse la propria attività solo in favore del (e non anche dei consorziati). CP_2
Allo stesso modo, anche dall'atto di precetto notificato alla e alle altre società CP_1 potenzialmente interessate non emerge alcun elemento che consenta di ritenere che il
[...]
abbia svolto nei loro confronti alcuna attività. Pt_1
Al contrario, le consorziate venivano chiamate a rispondere solo in quanto ritenute solidalmente responsabili dei debiti assunti dal e non perché l'attività di consulenza prestata fosse CP_2 stata svolta anche nei loro confronti e/o nel loro specifico interesse.
Sicché non può che confermarsi sul punto quanto statuito dalla sentenza di primo grado, la quale a p. 6 afferma, condivisibilmente (alla luce di quanto sin qui rilevato) che:
“… nessuna delle circostanze addotte è sufficientemente grave e precisa, nel senso che nessuna di essa è necessariamente sintomatica del fatto che l'obbligazione – avente ad oggetto l'attività di consulenza nell'interesse del (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo allegato all'atto di citazione) – sia stata Controparte_2 contratta nell'interesse dei singoli consorziati. Anzi, proprio la natura delle prestazioni svolte implica la riferibilità delle stesse al , quale ente plurisoggettivo CP_2 dotato di soggettività autonoma e distinta da quella dei consorziati, oltreché di personalità giuridica (l'attività di consulenza è stata prestata nell'interesse del ). CP_2 Il mancato svolgimento di un'autonoma attività lucrativa non significa negare l'autonomia soggettiva del e CP_2 la possibilità per questo di contrarre obbligazioni nel proprio interesse (poi, è chiaro che l'interesse superindividuale corrisponde – in tutto o in parte – a quello dei soggetti sottostanti, ma è così anche nelle società o nelle associazioni riconosciute, senza che per questo possa dirsi che le singole obbligazioni siano state assunte per conto dei singoli soci
o associati). Nessun significato indiziante grave e preciso riveste la chiusura del bilancio in pareggio o il concorso dei consorziati al finanziamento degli esborsi del , trattandosi di circostanze ordinarie o connaturate al tipo contrattuale (cfr. CP_2 art. 2603, comma 2, n. 3 C.C.) …”.
Da ultimo si osserva che anche le ulteriori doglianze di detta parte appellante relativamente al mancato accoglimento degli ulteriori mezzi istruttori richiesti non meritano di trovare accoglimento. In merito alla richiesta di disporre controlli della Guardia di Finanza su tutti i bilanci della società consorziata odierna resistente e del al fine di rilevare l'attività Controparte_2 esterna eventualmente espletata dal nell'interesse delle società consorziate, ivi CP_2 compresa la si ritiene che la stessa sia stata correttamente disattesa dal Giudice di CP_1 prime cure, data la sua natura meramente esplorativa, essendo finalizzata alla ricerca di elementi fattuali che avrebbero dovuto emergere aliunde.
In merito alla richiesta di prova per testi, si osserva che la stessa non è stata proposta (almeno, non tempestivamente) nel primo grado di giudizio e, pertanto, merita di essere confermata sul punto l'ordinanza di questa Corte già emessa in data 18.9.2023, con la quale si rigettava la richiesta di ammissione di tali mezzi istruttori.
Alla luce di quanto sopra, si conferma quanto già statuito dal Giudice di primo grado, ossia che il non aveva diritto a procedere esecutivamente nei confronti della Parte_1 CP_1
Di qui la conferma in parte qua della pronuncia gravata.
*
Si dà atto del fatto che in primo grado era stata proposta dall'odierna appellata eccezione di nullità del precetto per mancata notifica previa del decreto ingiuntivo. Su tale eccezione il Giudice di primo grado non si è pronunciato espressamente, di guisa che l'affrontamento successivo del merito di lite da parte del medesimo Ufficio impone di arguire come di detta quaestio vi sia stato rigetto implicito;
e poiché la stessa non risulta esplicitamente riproposta in questo grado di giudizio, questa Corte d'Appello non dovrà conoscerne nè pronunciarsi su di essa.
*
In merito al motivo d'appello proposto congiuntamente dall'avv. e dal Pt_2 Parte_1
Quanto al tema sub 3., gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure abbia errato nel condannare al pagamento delle spese del giudizio in via solidale il e il suo Parte_1 procuratore, quale distrattario, id est l'avv. , invece che, al più, “… avuto riguardo alle Pt_2 diverse posizioni giuridiche assunte nel giudizio di primo grado dall'avvocato e dal proprio cliente, in quanto non connotate da “fatti costitutivi comuni”, ovvero da identità di questioni discusse …”, condannare ciascuna parte alle spese relative alle diverse posizioni fatte valere in giudizio.
Il vizio decisorio denunciato è parzialmente sussistente e l'appello nei sensi che si chiariranno merita pertanto accoglimento, ma limitatamente alla posizione dell'avv. . Pt_2
Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione (così già Cass. Civ. n. 27041 del
12/11/2008):
«… la sentenza di merito che contenga la condanna alle spese con distrazione a favore del difensore che dichiari di averle anticipate (art. 93 c.p.c.) crea un rapporto diretto tra il difensore e il soccombente (Cass. 07/07/2000, n.9097; Cass. 20/09/2002, n.13752; Cass. 06/03/2006, n.4792). La pronuncia in distrazione è capo autonomo di sentenza dal quale sorge direttamente in favore del difensore un diritto di credito nei confronti della parte soccombente (…) È vero che in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti …». Il procuratore distrattario potrà così notificare: o due distinti atti di precetto (uno per rl parte assistita;
l'altro per sé); o un unico precetto, includendo oltre alla parte da sé assistita anche sé medesimo come ulteriore intimante, ma ferma rimanendo concettualmente ed esecutivamente la distinguibilità tra gli stessi.
Con ordinanza n. 23914 del 27/12/2012, infatti, la Corte di cassazione ha precisato che:
«… la Corte di cassazione si è pronunciata su di un caso analogo, seppure con riferimento al precetto, ritenendo che, nel caso di titolo esecutivo costituito da un provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà, attiva, costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutivi, in più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti …».
Il caso oggetto del presente giudizio certamente rientra nell'ipotesi di cui sopra, non essendo i due creditori (il e l'avv. ) legati da alcun vincolo di solidarietà per il credito Parte_1 Pt_2 precettato. Il Giudice di prime cure, dunque, tenuto conto delle diverse posizioni assunte dal procuratore e dal di lui cliente, avrebbe dovuto pronunciare diversamente sulle spese di giudizio, non potendo le stesse essere poste solidalmente in capo al procuratore distrattario che aveva agito al fine di conseguire quanto liquidatogli per l'onorario e le spese del mandato professionale esperito. Per orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. 20916/2016; 8832/2018;
27476/2018), infatti:
«… in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto …»;
e tale, per quanto s'è rilevato, non era la posizione del difensore del suo assistito in sede d'opposizione (allorché, si osserva incidentalmente: per un verso, la parte opponente – con la citazione introduttiva – pur “dovendo” vocare in ius anche l'avv. , in quanto procuratore distrattario beneficiario dell'eventuale Pt_2 adempimento dell'obbligo di rifusione delle spese di fase monitoria di cui chiedeva riconoscersi la non dovutezza, non ha chiesto la condanna pure del medesimo alla rifusione delle spese del giudizio d'opposizione; per altro verso, l'avv. – che si costituiva nella superiore veste di procuratore distrattario Pt_2
– con la locuzione “… 5) Condannare la parte opponente alla corresponsione in favore dei creditori Dott. e Avv. della somma precettata con Parte_1 Parte_2
l'atto opposto … 7) Con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro diritto fatto salvo e con distrazione a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di legge …” è evidente come non rivendicasse alcuna titolarità propria se non per il compenso per cui aveva chiesto e ottenuto in fase monitoria la distrazione e chiedesse di vedersi riconoscere ulteriormente quale distrattario la rifusione delle spese d'opposizione ove questa fosse stata rigettata).
Alla luce del principio sopra richiamato, il Giudice di prime cure avrebbe dunque dovuto tenere distinte le due posizioni, poiché non caratterizzate da “fatti costitutivi comuni” né da alcuno dei presupposti sopra evidenziati necessari per la condanna in solido al pagamento delle spese processuali, condannando la sola vera parte presente nel processo quale opposta e come tale costituitasi (id est, il ) al pagamento delle spese di lite, in ragione della pretesa Parte_1 creditoria indebitamente fatta valere in giudizio. Ed invero, come è noto, in diritto (si v. in proposito Cass. Sez. VI-3, ordinanza n. 6225 del 2022) è ben stato affermato che:
«… 5. Il ricorrente deduce che non avrebbe dovuto essere citato in via autonoma in appello, richiamando giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 27166/2016), secondo cui l'unica ipotesi in cui il difensore antistatario è legittimato, attivamente e passivamente, è quella in cui si discute del provvedimento di distrazione delle spese.
6. Il giudice del merito invece – sull'abbrivio di altro indirizzo giurisprudenziale (confr. Cass. n. 8215/2013), secondo cui l'avvocato antistatario è legittimato a subire l'impugnazione limitatamente al capo della decisione impugnata con il quale si è provveduto sulla distrazione delle spese del giudizio – lo ha condannato alle spese del giudizio di secondo grado, in via solidale con la sua assistita, sulla base del principio della soccombenza, ritenendo il difensore antistatario legittimamente convenuto in appello per la restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado,
7. Osserva la Corte che il giudice, sul punto, ha errato là dove ha ritenuto che l'avvocato antistatario sia tenuto al pagamento, in via solidale con la sua assistita, delle spese quelle conseguenti al rigetto, in accoglimento dell'appello, della domanda della stessa, spese che invece sicuramente non vanno poste a carico dell'avvocato antistatario che la difende, essendo egli solamente tenuto a restituire quanto percepito in virtù della sentenza riformata.
8. Al proposito vale il principio per cui «… In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).
9. Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
10. Deve pertanto assumersi, conformemente a quanto indicato dal ricorrente tra le ragioni del ricorso, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale; dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
11. Pertanto, tenendo conto che la parte appellante, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato e da confermarsi, aveva la piena facoltà di citare in appello l'avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell'appello, erra il ricorrente allorché sostiene che non era legittimato a partecipare al giudizio in tale veste.
12. È tuttavia anche vero che, all'esito del giudizio di appello il giudice, poteva condannare l'avvocato antistatario solamente alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata, non già alle spese dell'appello in via solidale con la parte dallo stesso assistita.
13. Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che è da ritenersi illegittima la statuizione con cui il giudice di appello ha condannato il difensore distrattario – tenuto alla restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado – anche alle spese del grado, atteso che il difensore non assume la qualità di parte e non è tecnicamente soccombente nel giudizio di appello solo in ragione del rigetto delle pretese della parte da lui assistita (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23444 del 04/11/2014) …».
Pertanto, il terzo motivo d'appello merita accoglimento solo per la posizione dell'avv. , Pt_2 con conseguente conferma della sentenza di prime cure là dove ha condannato Il Parte_1 alla rifusione delle spese processuali per il primo grado di giudizio previa esclusione del vincolo di solidarietà con il suo difensore, al quale e dal quale nulla era a pretendersi per la superiore causale perché legittimato a partecipare al giudizio d'opposizione e a resistere solo in detta sua veste (e, si rammenti, in difetto ut supra di domanda in tema).
La liquidazione avvenuta non dovrà essere rimodulata per l'effetto, rimanendo il valore della lite immutato rispetto a quello di prime cure. Infatti, dal precetto opposto (il cui importo complessivo era quantificato in euro 52.201,24) emerge chiaramente che, in relazione a tale complessiva somma: era (ed è) da ricondurre al sia la richiesta di euro 47.774,17 per sorte capitale sia Parte_1 quella per i restanti euro 4.427,07 (costituenti la richiesta avanzata dal procuratore distrattario, avv. ), in quanto vertente comunque le spese processuali invocate per il caso di Pt_2 vittoriosità della parte opposta.
*
Per quanto concerne le spese relative al presente grado di giudizio, della cui rifusione va riconosciuta la debenza solo a carico del , nel rapporto processuale con Parte_1 CP_1 ma non anche a carico di quest'ultima e in favore dell'avv. nel distinto rapporto Pt_2 processuale tra costoro ravvisabile, atteso che delle due parti appellanti:
- la prima: ha invocato in sede monitoria condanna per il pagamento d'un preteso suo credito nei confronti di soggetto in realtà e a ben vedere estraneo al rapporto d'opera professionale dedotto quale sua scaturigine;
in sede d'opposizione a precetto, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore (che il primo giudizio ha riconosciuto infondato, donde la sua inutilizzabilità a fini esecutivi); in sede d'appello, è risultata nuovamente soccombente in parte qua;
- la seconda: in sede monitoria ha chiesto la distrazione pro se delle spese che sarebbero state
(eventualmente) liquidate;
ha insistito in tale petitum in sede d'opposizione, cui era legittimata (come retro avvisato) dall'avvenuta vocatio in ius ad iniziativa di parte opponente, ancorché senza diretta domanda in parte qua nei di lei confronti, ma per il cui eventuale mancato accoglimento – come avvenuto – non avrebbe potuto esser comunque considerata soccombente;
ha spiegato appello, cui era legittimata parimenti, fondatamente (data l'erroneità del decisum di cui s'è detto, non imputabile causalmente – ripetesi – alla condotta processuale della parte allora opponente) e vittoriosamente (conseguendo l'annullamento della condanna che ne occupa); ma parte appellata, costituendosi, pur invocando in resistenza la finale conferma del decisum non ha sul punto esercitato difesa di sorta né ne ha chiesto la condanna;
sicché:
ove pure fosse ravvisabile in capo all'avv. la posizione d'una vera parte, in difetto di Pt_2 domanda espressa al riguardo da parte della stessa e comunque potendosi ravvisare giuste ragioni di piena e vicendevole compensazione al riguardo;
va riconosciuto nulla spettare alla medesima al riguardo nel rapporto processuale con la società appellata;
esse andranno liquidate, ripetesi, per la sola posizione del , in applicazione dei criteri Parte_1
e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte
Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 2.147,55 totale € 16.464,55
poi dimidiato fino ad euro 8.232,27.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) a carico del . Parte_1
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 6.4.2023 e iscritto a ruolo in data 13.4.2023 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 219 in data 7.3.2023 nel procedimento già iscritto al n. 1150/2021 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1
e da: ; Parte_2 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 così provvede:
1. rigetta l'appello di;
Parte_1
2. in accoglimento dell'appello di ed in conseguente riforma Parte_2 dell'impugnata sentenza:
2.1) condanna il solo al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dall'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che CP_1 liquida in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
2.2) conferma nel resto;
3. condanna ancora il alla rifusione delle spese processuali del presente grado in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in CP_1 euro 8.232,27 per onorario, oltre accessori come per legge;
4. spese integralmente compensate tra e Parte_2 CP_1
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante , in quanto Parte_1 soccombente ut supra, sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 5.12.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
sulla relazione del Consigliere istruttore (riservata dal detto Ufficio con ordinanza del 17.11.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 287/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 13.11.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese la prima dall'avv. del foro di Messina e la Parte_2 seconda da sé medesima ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale di questa in Messina (via Maffei n. 4); pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
p. IVA;
P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ROTONDO Tiziana del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della medesima;
pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: opposizione a precetto (opera intellettuale).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti appellanti: “… Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina adita, contrariis reiectis, Riformare la sentenza n. 219/2023 del 07.03.2023 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto notificata l'08.03.2023 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: Nel Merito 1) Accertare e dichiarare il diritto del Dott. Parte_1
di procedere esecutivamente nei confronti della società , sede e domicilio come in atti, perché
[...] CP_1 solidalmente responsabile con il per tutti i fatti esposti in narrativa e, Controparte_2 conseguentemente, rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'appellato; In via istruttoria 2) Si chiede a questa Ecc.ma Corte d'Appello adita di riaprire l'istruttoria e, a tal fine, ammettere prova per testi sulle circostanze indicate negli atti di primo grado, indicando sin da ora quali testi il legale rappresentante del Controparte_2
, nonché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dello stesso, al fine di provare l'attività esterna del
[...]
, che agisce in nome e per conto dei consorziati;
3) Disporre indagine attraverso la Controparte_2 Guardia di Finanza competente per territorio sulle circostanze di cui alle memorie del giudizio di primo grado e, ove necessario, disporre CTU a sostegno di quanto dedotto in atti. 4) In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, rimodulare la condanna alle spese processuali, riducendo il quantum della somma dovuta, in ragione ognuno delle proprie spettanze;
5) Con vittoria di spese del doppio grado giudizio …”.
Per parte appellata:
[...
“… Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia: 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Dott.
unitamente al suo procuratore distrattario Avv. ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., Parte_1 Parte_2 atteso che non vi è una ragionevole probabilità di essere accolto;
2) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Dott. unitamente al suo procuratore distrattario Avv. ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2 342 c.p.c., atteso che gli appellanti non hanno aggredito l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado;
3) In subordine, dichiarare l'appello manifestamente inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarlo per le ragioni esposte nel presente atto;
4) Rigettare la richiesta di riapertura dell'istruttoria, di ammissione della prova testi, di indagini attraverso la Guardia di Finanza e di un'eventuale CTU;
5) Confermare la sentenza di primo grado;
6) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 6.4.2023
[...]
e l'avv. convenivano in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 Parte_2 la riproponendo le domande, eccezioni e difese rispettivamente agite e disattese CP_1 dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del Giudice Unico in persona del dott. Giuseppe LO PRESTI con sentenza n. 219 emessa in data 7.3.2023 nel procedimento già iscritto al n. 1150/2021 RGAC.
*
Le parti appellanti, che avevano chiesto in primo grado (quali opposte): il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dalla CP_1 la conferma dell'atto di precetto, con la dichiarazione della responsabilità solidale tra l'opponente ed il fondo consortile del consorzio “ ; Controparte_2
e, di conseguenza, la condanna dell'opponente alla corresponsione in favore del e Parte_1 dell'avv. della somma precettata, nelle distinte relative causali;
Pt_2 lamentavano (con atto di gravame unico, scindibile tuttavia per le rispettive distinte posizioni) che l'impugnata sentenza:
quanto alla posizione dell'appellante : Parte_1
1. aveva statuito con erronea interpretazione e applicazione degli artt. 2615 C.C. e 2697 C.C., poiché nel primo grado di giudizio era stato provato che il operava senza finalità di CP_2 lucro in nome e per conto dei consorziati e non svolgeva alcuna autonoma attività, di conseguenza, in virtù del disposto dell'art. 2615 comma 2 C.C., tra e singola CP_2 consorziata sarebbe sorta responsabilità solidale per le obbligazioni contratte dal primo con i terzi nell'interesse di quest'ultima;
2. aveva erroneamente qualificato i mezzi di prova (documentale) di cui alla produzione in atti in primo grado da parte dell'odierno appellante come “prova indiziante e per presunzioni”, nonché ingiustamente non ammesso gli ulteriori mezzi di prova richiesti, ossia la prova per testi e l'accertamento attraverso la Guardia di Finanza sui bilanci della consorziata al fine di rilevare che l'attività esterna espletata dal era CP_1 CP_2 svolta nell'interesse delle consorziate, tra cui la suddetta società, ed ancora disattendendo di far luogo all'invocata consulenza tecnica;
quanto alla posizione della : Parte_2
3. aveva erroneamente pronunciato relativamente alle spese, condannando in via solidale anche il procuratore distrattario al pagamento delle spese di giudizio, invece che condannare ciascuna parte alle spese relative alle diverse posizioni soggettive fatte valere in giudizio;
e concludevano chiedendo in accoglimento dell'appello, previe: l'inibitoria della sentenza impugnata e l'ammissione dei mezzi di prova retro richiamati;
ed in riforma della medesima pronuncia, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure e il riconoscimento del diritto del
[...]
di procedere esecutivamente nei confronti della società perché Pt_1 CP_1 solidalmente responsabile con il , con conseguente rigetto Controparte_2 dell'opposizione proposta dall'appellata società, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, rimodulazione del quantum dovuto dagli appellanti ciascuno in ragione delle proprie rispettive posizioni.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 21.7.2023 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione degli artt. 342 e 348 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che:
l'obbligazione assunta dal in favore del si riferiva a prestazioni che il
CP_2 Parte_1 professionista aveva svolto solo ed esclusivamente in favore del e quale ente dotato
CP_2 di autonoma soggettività, trattandosi di incarico consulenziale di natura contabile strettamente relativa alla predisposizione del bilancio del in questione, e che tale circostanza si
CP_2 desumeva chiaramente proprio in virtù delle prove documentali offerte dall'odierno appellante;
di conseguenza, poiché le obbligazioni erano state assunte dal in nome e per conto
CP_2 proprio, al caso di specie si sarebbe dovuto applicare il comma 1 dell'art. 2615 C.C., non essendo stata fornita la prova da parte del menzionato appellante del fatto che l'obbligazione sia stata contratta dagli organi del per conto della tale non potendosi qualificare
CP_2 CP_1 il dato (peraltro, incontroverso inter partes) che il non svolgesse alcuna autonoma
CP_2 attività lucrativa;
sub 2., che: dalle medesime prove documentali si evinceva che l'appellante era stato nominato Parte_1 quale consulente del e non dei singoli consorziati e le stesse dunque non provavano CP_2 in alcun modo la tesi secondo cui il predetto avrebbe espletato la propria attività per le singole imprese consorziate;
il Tribunale aveva correttamente rigettato la richiesta di accertamenti da parte della Guardia di
Finanza, trattandosi di una richiesta di natura meramente esplorativa;
ad ogni modo, era evidente che sia la richiesta di CTU che quella di prova per testi fossero inammissibili in quanto tardive, non essendo mai state proposte in primo grado e non avendo la difesa del , in merito alla seconda, indicato quali testi escutere e/o articolato alcun Parte_1 capitolato di prova su cui escutere gli stessi;
da ultimo, in via subordinata, sul quantum della somma precettata, eccepiva che le “competenze I e II atto di precetto” quantificate in euro 1.100,00 e i “diritti ed onorari atto pig.to presso terzi” quantificati in euro 968,00 non erano voci dovute neppure dal , tenuto conto del CP_2 principio secondo cui le spese anticipate dal creditore rimangono a carico di quest'ultimo in caso di esito negativo del tentato recupero e che, in ogni caso, le somme autoliquidate a titolo di competenze ed onorari del precetto erano ampiamente sopra i compensi medi previsti;
sub 3., nulla;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze anche del corrente grado del giudizio.
*
All'udienza di prima comparizione celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. nella data del 15.9.2023 il Consigliere Istruttore con ordinanza riservava di riferire al collegio in ordine all'istanza di inibitoria, con emissione all'esito di ulteriore provvedimento sulle questioni istruttorie.
In esito ad ordinanza collegiale che in data 18.9.2023 accoglieva l'inibitoria proposta e rigettava le richieste istruttorie formulate (C.T.U. e prova testimoniale), le parti erano rimesse al prosieguo (in virtù delle ordinanze del 18.9.2023, 15.12.2023 e 3.1.2025, per sovraccarico dei ruoli sezionali ed individuali), all'udienza del 12.6.2025.
All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – , senza alcuna ulteriore attività, il Consigliere
Istruttore fissava l'udienza del 13.11.2025 per la rimessione in decisione della lite, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 352 C.P.C. per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti ed il successivo eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con scritti conclusionali depositati, rispettivamente: nelle date dell'8 e del 27.10.2025, per le parti appellanti;
nelle date del 2 del 24.10.2025, per parte appellata;
le difese costituite hanno insistito nelle superiori deduzioni.
La causa è stata quindi introitata e trattenuta in decisione (con ordinanza in data 17.11.2025), con riserva di riferire al Collegio. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, pur essendo state riunite in un unico atto, le impugnazioni relative alle posizioni del e dell'avv. vanno ben distinte fra loro e pertanto i Parte_1 Pt_2 motivi d'appello proposti dovranno essere analizzati separatamente.
Ritiene questa Corte che, nei sensi che appresso si specificheranno, sia fondato solo il terzo motivo di appello (proposto congiuntamente dal e dall'avv. ma Parte_1 Pt_2 pertinentemente per la sola posizione di costei) e che, invece, il primo e il secondo motivo di gravame (proposti dal solo ) non siano meritevoli di accoglimento e vadano pertanto Parte_1 disattesi entrambi.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte in merito ai motivi di appello proposti esclusivamente dal e principiando da quelle in rito, osserva e rileva il Parte_1
Collegio:
in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342
C.P.C., che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze «affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice»;
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire, donde l'infondatezza dell'eccezione al riguardo avanzata;
in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C. dell'appello:
che l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …».
Di qui il rigetto per infondatezza anche di detta eccezione.
*
Venendo ora al merito, rileva il Collegio quanto segue.
È possibile procedere alla trattazione congiunta del primo e del secondo motivo d'appello, essendo gli stessi strettamente connessi tra loro.
Parte appellante lamenta:
quanto al tema sub 1., che la sentenza di primo grado abbia erroneamente interpretato e applicato gli artt. 2615 C.C. e 2697 C.C., poiché nel primo grado di giudizio era stato provato (a suo dire) che, poiché il opera senza finalità di lucro in nome e per conto dei consorziati CP_2
e non svolge un'autonoma attività, di conseguenza, in virtù del disposto dell'art. 2615 comma 2
C.C., tra e singoli consorziati sarebbe sorta responsabilità solidale per le obbligazioni CP_2 contratte con i terzi dal primo nell'interesse di questi ultimi. Di conseguenza, essendo fallito il tentativo di recupero delle somme dovute dal presso CP_2 questo, le consorziate, ritenute solidalmente responsabili, avrebbero dovuto pagare quanto dovuto dal primo al;
Parte_1
quanto al tema sub 2., che la sentenza di primo grado abbia erroneamente ritenuto i mezzi di prova documentale dalla stessa prodotti in primo grado “prova indiziante e per presunzioni”.
Lamenta inoltre che il Giudice di prime cure abbia errato nel non ammettere gli ulteriori mezzi di prova richiesti, al fine di far accertare che l'attività esterna espletata dal era svolta CP_2 nell'interesse delle consorziate, tra cui la stessa e che, inoltre, avrebbe potuto CP_1 disporsi d'ufficio una consulenza tecnica che “avrebbe potuto coadiuvarlo nella valutazione degli elementi acquisiti e nella soluzione delle questioni sorte in corso di causa che necessitavano di conoscenze specialistiche”.
Entrambi i motivi d'appello sono infondati e meritano di essere rigettati.
Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, non sempre i consorziati sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte dal . CP_2
Premesso che un consorzio con attività esterna, pur essendo privo di personalità giuridica, è un autonomo centro di rapporti giuridici (Cass. Sez. III, sentenza n. 12598 del 4/6/2007), esso può stipulare contratti in nome proprio e assumere la responsabilità di detti contratti, garantita dal fondo consortile.
L'art. 2615 C.C., infatti, prevede un doppio regime di responsabilità per le obbligazioni assunte dal , distinguendo le “obbligazioni assunte in nome del dalle persone che ne CP_2 CP_2 hanno la rappresentanza e nell'interesse di tutti i consorziati” (comma 1) dalle “obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei singoli consorziati” (comma 2). CP_2
Per le prime si prevede espressamente che i terzi possano far valere i propri diritti
“esclusivamente sul fondo consortile”; per le seconde, invece, rispondono solidalmente: sia “il” consorziato o “i” consorziati interessati;
sia il fondo consortile.
Nel caso di specie, l'appellante afferma di aver svolto la propria attività di Parte_1 consulenza tra il 2009 e il 2014 non solo in favore del “ ma anche CP_2 Controparte_2 in favore dei singoli consorziati, tra cui la CP_1
Quest'ultima, invece, con l'opposizione a precetto ha eccepito che la suddetta attività in realtà era stata svolta dal solo in favore del , unico soggetto che, di conseguenza, Parte_1 CP_2 aveva assunto obbligazioni nei confronti dell'odierno appellante.
Sul punto si osserva che, anche alla luce della superiore contestazione mossa dall'odierna appellata, perché possa configurarsi responsabilità solidale dei consorziati e possa trovare applicazione il comma 2 dell'art. 2615 C.C., non è sufficiente che il non svolga CP_2 autonoma attività e che i costi d'esercizio dell'ente consortile siano da ripartire tra tutti i consorziati perché ogni obbligazione del sia direttamente riferibile – a fini CP_2
d'adempimento – alle società consorziate.
Per non svuotare di significato la ripartizione del regime di responsabilità del operata CP_2 dall'art. 2615 C.C., l'appellante avrebbe dovuto offrire la prova che l'obbligazione nei suoi confronti era stata assunta dal per conto dei consorziati e, specificatamente, della CP_2
CP_1
Tuttavia, nessuna prova in tal senso è stata offerta dall'odierno appellante.
Al contrario, invece, le prove documentali prodotte dall'appellante consentono di affermare il contrario di quanto dallo stesso sostenuto. Dal verbale di conferimento incarico del 19.12.2008 emerge infatti – al cd. punto 3) – che lo stesso fu conferito dal Consiglio di amministrazione del , deliberando all'unanimità di CP_2
“nomina[re] quale consulente il Dott. unitamente al Dott. Parte_1 Persona_1
per “… la tenuta e l'aggiornamento della contabilità e dei libri sociali …”, senza
[...] specificazione di sorta circa l'estensione o meno di tale mandato all'operatività dei singoli enti consorziati (e da ritenersi, pertanto, da esso esclusi).
Allo stesso modo, anche tutta l'ulteriore produzione documentale di parte appellante attesta che le spese per il compenso del erano a carico del “ Parte_1 CP_2 Controparte_2
e che costui dovesse prestare la propria attività per lo stesso e non per i consorziati. Da ultimo, a conferma di quanto sopra, vi è anche quanto affermato dall'odierna parte appellante nel ricorso per decreto ingiuntivo, ove si legge che:
“… il Dott. , Dottore Commercialista e Revisore Contabile, in data 19.12.2008, è stato nominato Parte_1 Consulente del dal Consiglio di Amministrazione del suddetto ente consortile …”; Controparte_2
“… l'istante ha svolto l'attività di consulenza dall'01.01.2009 al 31.12.2014, rimettendo le proprie competenze professionali in favore del …”; Controparte_2
“… il credito vantato dal Dott. (…) costituisce l'importo complessivo che il Parte_1 Controparte_2
deve corrispondere all'odierno ricorrente …”;
[...]
“… la prova scritta del compenso dovuto al Dott. per l'attività di consulente esperita in favore del Parte_1
negli anni 2012/2014 è fornita dal verbale assembleare del 23.04.2015 …”. Controparte_2
Dagli stessi atti dell'odierno appellante emerge dunque indiretta conferma del fatto che lo stesso prestasse la propria attività solo in favore del (e non anche dei consorziati). CP_2
Allo stesso modo, anche dall'atto di precetto notificato alla e alle altre società CP_1 potenzialmente interessate non emerge alcun elemento che consenta di ritenere che il
[...]
abbia svolto nei loro confronti alcuna attività. Pt_1
Al contrario, le consorziate venivano chiamate a rispondere solo in quanto ritenute solidalmente responsabili dei debiti assunti dal e non perché l'attività di consulenza prestata fosse CP_2 stata svolta anche nei loro confronti e/o nel loro specifico interesse.
Sicché non può che confermarsi sul punto quanto statuito dalla sentenza di primo grado, la quale a p. 6 afferma, condivisibilmente (alla luce di quanto sin qui rilevato) che:
“… nessuna delle circostanze addotte è sufficientemente grave e precisa, nel senso che nessuna di essa è necessariamente sintomatica del fatto che l'obbligazione – avente ad oggetto l'attività di consulenza nell'interesse del (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo allegato all'atto di citazione) – sia stata Controparte_2 contratta nell'interesse dei singoli consorziati. Anzi, proprio la natura delle prestazioni svolte implica la riferibilità delle stesse al , quale ente plurisoggettivo CP_2 dotato di soggettività autonoma e distinta da quella dei consorziati, oltreché di personalità giuridica (l'attività di consulenza è stata prestata nell'interesse del ). CP_2 Il mancato svolgimento di un'autonoma attività lucrativa non significa negare l'autonomia soggettiva del e CP_2 la possibilità per questo di contrarre obbligazioni nel proprio interesse (poi, è chiaro che l'interesse superindividuale corrisponde – in tutto o in parte – a quello dei soggetti sottostanti, ma è così anche nelle società o nelle associazioni riconosciute, senza che per questo possa dirsi che le singole obbligazioni siano state assunte per conto dei singoli soci
o associati). Nessun significato indiziante grave e preciso riveste la chiusura del bilancio in pareggio o il concorso dei consorziati al finanziamento degli esborsi del , trattandosi di circostanze ordinarie o connaturate al tipo contrattuale (cfr. CP_2 art. 2603, comma 2, n. 3 C.C.) …”.
Da ultimo si osserva che anche le ulteriori doglianze di detta parte appellante relativamente al mancato accoglimento degli ulteriori mezzi istruttori richiesti non meritano di trovare accoglimento. In merito alla richiesta di disporre controlli della Guardia di Finanza su tutti i bilanci della società consorziata odierna resistente e del al fine di rilevare l'attività Controparte_2 esterna eventualmente espletata dal nell'interesse delle società consorziate, ivi CP_2 compresa la si ritiene che la stessa sia stata correttamente disattesa dal Giudice di CP_1 prime cure, data la sua natura meramente esplorativa, essendo finalizzata alla ricerca di elementi fattuali che avrebbero dovuto emergere aliunde.
In merito alla richiesta di prova per testi, si osserva che la stessa non è stata proposta (almeno, non tempestivamente) nel primo grado di giudizio e, pertanto, merita di essere confermata sul punto l'ordinanza di questa Corte già emessa in data 18.9.2023, con la quale si rigettava la richiesta di ammissione di tali mezzi istruttori.
Alla luce di quanto sopra, si conferma quanto già statuito dal Giudice di primo grado, ossia che il non aveva diritto a procedere esecutivamente nei confronti della Parte_1 CP_1
Di qui la conferma in parte qua della pronuncia gravata.
*
Si dà atto del fatto che in primo grado era stata proposta dall'odierna appellata eccezione di nullità del precetto per mancata notifica previa del decreto ingiuntivo. Su tale eccezione il Giudice di primo grado non si è pronunciato espressamente, di guisa che l'affrontamento successivo del merito di lite da parte del medesimo Ufficio impone di arguire come di detta quaestio vi sia stato rigetto implicito;
e poiché la stessa non risulta esplicitamente riproposta in questo grado di giudizio, questa Corte d'Appello non dovrà conoscerne nè pronunciarsi su di essa.
*
In merito al motivo d'appello proposto congiuntamente dall'avv. e dal Pt_2 Parte_1
Quanto al tema sub 3., gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure abbia errato nel condannare al pagamento delle spese del giudizio in via solidale il e il suo Parte_1 procuratore, quale distrattario, id est l'avv. , invece che, al più, “… avuto riguardo alle Pt_2 diverse posizioni giuridiche assunte nel giudizio di primo grado dall'avvocato e dal proprio cliente, in quanto non connotate da “fatti costitutivi comuni”, ovvero da identità di questioni discusse …”, condannare ciascuna parte alle spese relative alle diverse posizioni fatte valere in giudizio.
Il vizio decisorio denunciato è parzialmente sussistente e l'appello nei sensi che si chiariranno merita pertanto accoglimento, ma limitatamente alla posizione dell'avv. . Pt_2
Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione (così già Cass. Civ. n. 27041 del
12/11/2008):
«… la sentenza di merito che contenga la condanna alle spese con distrazione a favore del difensore che dichiari di averle anticipate (art. 93 c.p.c.) crea un rapporto diretto tra il difensore e il soccombente (Cass. 07/07/2000, n.9097; Cass. 20/09/2002, n.13752; Cass. 06/03/2006, n.4792). La pronuncia in distrazione è capo autonomo di sentenza dal quale sorge direttamente in favore del difensore un diritto di credito nei confronti della parte soccombente (…) È vero che in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti …». Il procuratore distrattario potrà così notificare: o due distinti atti di precetto (uno per rl parte assistita;
l'altro per sé); o un unico precetto, includendo oltre alla parte da sé assistita anche sé medesimo come ulteriore intimante, ma ferma rimanendo concettualmente ed esecutivamente la distinguibilità tra gli stessi.
Con ordinanza n. 23914 del 27/12/2012, infatti, la Corte di cassazione ha precisato che:
«… la Corte di cassazione si è pronunciata su di un caso analogo, seppure con riferimento al precetto, ritenendo che, nel caso di titolo esecutivo costituito da un provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà, attiva, costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutivi, in più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti …».
Il caso oggetto del presente giudizio certamente rientra nell'ipotesi di cui sopra, non essendo i due creditori (il e l'avv. ) legati da alcun vincolo di solidarietà per il credito Parte_1 Pt_2 precettato. Il Giudice di prime cure, dunque, tenuto conto delle diverse posizioni assunte dal procuratore e dal di lui cliente, avrebbe dovuto pronunciare diversamente sulle spese di giudizio, non potendo le stesse essere poste solidalmente in capo al procuratore distrattario che aveva agito al fine di conseguire quanto liquidatogli per l'onorario e le spese del mandato professionale esperito. Per orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. 20916/2016; 8832/2018;
27476/2018), infatti:
«… in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto …»;
e tale, per quanto s'è rilevato, non era la posizione del difensore del suo assistito in sede d'opposizione (allorché, si osserva incidentalmente: per un verso, la parte opponente – con la citazione introduttiva – pur “dovendo” vocare in ius anche l'avv. , in quanto procuratore distrattario beneficiario dell'eventuale Pt_2 adempimento dell'obbligo di rifusione delle spese di fase monitoria di cui chiedeva riconoscersi la non dovutezza, non ha chiesto la condanna pure del medesimo alla rifusione delle spese del giudizio d'opposizione; per altro verso, l'avv. – che si costituiva nella superiore veste di procuratore distrattario Pt_2
– con la locuzione “… 5) Condannare la parte opponente alla corresponsione in favore dei creditori Dott. e Avv. della somma precettata con Parte_1 Parte_2
l'atto opposto … 7) Con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro diritto fatto salvo e con distrazione a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di legge …” è evidente come non rivendicasse alcuna titolarità propria se non per il compenso per cui aveva chiesto e ottenuto in fase monitoria la distrazione e chiedesse di vedersi riconoscere ulteriormente quale distrattario la rifusione delle spese d'opposizione ove questa fosse stata rigettata).
Alla luce del principio sopra richiamato, il Giudice di prime cure avrebbe dunque dovuto tenere distinte le due posizioni, poiché non caratterizzate da “fatti costitutivi comuni” né da alcuno dei presupposti sopra evidenziati necessari per la condanna in solido al pagamento delle spese processuali, condannando la sola vera parte presente nel processo quale opposta e come tale costituitasi (id est, il ) al pagamento delle spese di lite, in ragione della pretesa Parte_1 creditoria indebitamente fatta valere in giudizio. Ed invero, come è noto, in diritto (si v. in proposito Cass. Sez. VI-3, ordinanza n. 6225 del 2022) è ben stato affermato che:
«… 5. Il ricorrente deduce che non avrebbe dovuto essere citato in via autonoma in appello, richiamando giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 27166/2016), secondo cui l'unica ipotesi in cui il difensore antistatario è legittimato, attivamente e passivamente, è quella in cui si discute del provvedimento di distrazione delle spese.
6. Il giudice del merito invece – sull'abbrivio di altro indirizzo giurisprudenziale (confr. Cass. n. 8215/2013), secondo cui l'avvocato antistatario è legittimato a subire l'impugnazione limitatamente al capo della decisione impugnata con il quale si è provveduto sulla distrazione delle spese del giudizio – lo ha condannato alle spese del giudizio di secondo grado, in via solidale con la sua assistita, sulla base del principio della soccombenza, ritenendo il difensore antistatario legittimamente convenuto in appello per la restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado,
7. Osserva la Corte che il giudice, sul punto, ha errato là dove ha ritenuto che l'avvocato antistatario sia tenuto al pagamento, in via solidale con la sua assistita, delle spese quelle conseguenti al rigetto, in accoglimento dell'appello, della domanda della stessa, spese che invece sicuramente non vanno poste a carico dell'avvocato antistatario che la difende, essendo egli solamente tenuto a restituire quanto percepito in virtù della sentenza riformata.
8. Al proposito vale il principio per cui «… In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).
9. Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
10. Deve pertanto assumersi, conformemente a quanto indicato dal ricorrente tra le ragioni del ricorso, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale; dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
11. Pertanto, tenendo conto che la parte appellante, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato e da confermarsi, aveva la piena facoltà di citare in appello l'avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell'appello, erra il ricorrente allorché sostiene che non era legittimato a partecipare al giudizio in tale veste.
12. È tuttavia anche vero che, all'esito del giudizio di appello il giudice, poteva condannare l'avvocato antistatario solamente alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata, non già alle spese dell'appello in via solidale con la parte dallo stesso assistita.
13. Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che è da ritenersi illegittima la statuizione con cui il giudice di appello ha condannato il difensore distrattario – tenuto alla restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado – anche alle spese del grado, atteso che il difensore non assume la qualità di parte e non è tecnicamente soccombente nel giudizio di appello solo in ragione del rigetto delle pretese della parte da lui assistita (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23444 del 04/11/2014) …».
Pertanto, il terzo motivo d'appello merita accoglimento solo per la posizione dell'avv. , Pt_2 con conseguente conferma della sentenza di prime cure là dove ha condannato Il Parte_1 alla rifusione delle spese processuali per il primo grado di giudizio previa esclusione del vincolo di solidarietà con il suo difensore, al quale e dal quale nulla era a pretendersi per la superiore causale perché legittimato a partecipare al giudizio d'opposizione e a resistere solo in detta sua veste (e, si rammenti, in difetto ut supra di domanda in tema).
La liquidazione avvenuta non dovrà essere rimodulata per l'effetto, rimanendo il valore della lite immutato rispetto a quello di prime cure. Infatti, dal precetto opposto (il cui importo complessivo era quantificato in euro 52.201,24) emerge chiaramente che, in relazione a tale complessiva somma: era (ed è) da ricondurre al sia la richiesta di euro 47.774,17 per sorte capitale sia Parte_1 quella per i restanti euro 4.427,07 (costituenti la richiesta avanzata dal procuratore distrattario, avv. ), in quanto vertente comunque le spese processuali invocate per il caso di Pt_2 vittoriosità della parte opposta.
*
Per quanto concerne le spese relative al presente grado di giudizio, della cui rifusione va riconosciuta la debenza solo a carico del , nel rapporto processuale con Parte_1 CP_1 ma non anche a carico di quest'ultima e in favore dell'avv. nel distinto rapporto Pt_2 processuale tra costoro ravvisabile, atteso che delle due parti appellanti:
- la prima: ha invocato in sede monitoria condanna per il pagamento d'un preteso suo credito nei confronti di soggetto in realtà e a ben vedere estraneo al rapporto d'opera professionale dedotto quale sua scaturigine;
in sede d'opposizione a precetto, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore (che il primo giudizio ha riconosciuto infondato, donde la sua inutilizzabilità a fini esecutivi); in sede d'appello, è risultata nuovamente soccombente in parte qua;
- la seconda: in sede monitoria ha chiesto la distrazione pro se delle spese che sarebbero state
(eventualmente) liquidate;
ha insistito in tale petitum in sede d'opposizione, cui era legittimata (come retro avvisato) dall'avvenuta vocatio in ius ad iniziativa di parte opponente, ancorché senza diretta domanda in parte qua nei di lei confronti, ma per il cui eventuale mancato accoglimento – come avvenuto – non avrebbe potuto esser comunque considerata soccombente;
ha spiegato appello, cui era legittimata parimenti, fondatamente (data l'erroneità del decisum di cui s'è detto, non imputabile causalmente – ripetesi – alla condotta processuale della parte allora opponente) e vittoriosamente (conseguendo l'annullamento della condanna che ne occupa); ma parte appellata, costituendosi, pur invocando in resistenza la finale conferma del decisum non ha sul punto esercitato difesa di sorta né ne ha chiesto la condanna;
sicché:
ove pure fosse ravvisabile in capo all'avv. la posizione d'una vera parte, in difetto di Pt_2 domanda espressa al riguardo da parte della stessa e comunque potendosi ravvisare giuste ragioni di piena e vicendevole compensazione al riguardo;
va riconosciuto nulla spettare alla medesima al riguardo nel rapporto processuale con la società appellata;
esse andranno liquidate, ripetesi, per la sola posizione del , in applicazione dei criteri Parte_1
e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte
Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 2.147,55 totale € 16.464,55
poi dimidiato fino ad euro 8.232,27.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) a carico del . Parte_1
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 6.4.2023 e iscritto a ruolo in data 13.4.2023 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 219 in data 7.3.2023 nel procedimento già iscritto al n. 1150/2021 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1
e da: ; Parte_2 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 così provvede:
1. rigetta l'appello di;
Parte_1
2. in accoglimento dell'appello di ed in conseguente riforma Parte_2 dell'impugnata sentenza:
2.1) condanna il solo al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dall'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che CP_1 liquida in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
2.2) conferma nel resto;
3. condanna ancora il alla rifusione delle spese processuali del presente grado in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in CP_1 euro 8.232,27 per onorario, oltre accessori come per legge;
4. spese integralmente compensate tra e Parte_2 CP_1
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante , in quanto Parte_1 soccombente ut supra, sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 5.12.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)