Ordinanza collegiale 27 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 11/03/2026, n. 4572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4572 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04572/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13157/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13157 del 2023, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Fiumara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Zagarolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Livio Lavitola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.05.2023 - deliberazione del Consiglio comunale n.-OMISSIS- del 20.03.2023 emanato dal Comune di Zagarolo;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 23.02.2023 - n. reg. gen. -OMISSIS- - determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.02.2023 emanato dal Comune di Zagarolo - Area IV - Pianificazione urbanistica - Edilizia privata - Patrimonio, non notificato e di cui la ricorrente è venuta a conoscenza solo a seguito di accesso agli atti del 10.07.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Zagarolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato l’8 settembre 2023 e depositato il 7 ottobre 2023, la sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio comunale di Zagarolo n.-OMISSIS- del 20 marzo 2023 recante dichiarazione, ex art. 31, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’esistenza di prevalenti interessi pubblici – individuati nella realizzazione di presidi di pubblica sicurezza – ostativi alla demolizione del fabbricato distinto in catasto al -OMISSIS-, particella--OMISSIS-, già oggetto, secondo quanto riportato nell’atto, di un ordine di demolizione emesso dal Tribunale penale di Roma con sentenza n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2005 (riformata dalla sentenza della Corte di appello di Roma n. -OMISSIS- del 5 ottobre 2007) e acquisito al patrimonio comunale con provvedimento -OMISSIS- del 17 marzo 2023 “ in corso di notifica agli interessati ”;
- determinazione n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2023 di diniego delle istanze di condono n. -OMISSIS- del 4 agosto 1986 e --OMISSIS---OMISSIS----OMISSIS-del 12 dicembre 2004 presentate in relazione a detto fabbricato, così motivata: (i) “ il compendio immobiliare risulta non conforme alla disciplina urbanistica vigente nel Comune di Zagarolo ed in dettaglio le stesse risultano difformi dalle NTA del P.P. di -OMISSIS- che prevede per il lotto di che trattasi una cubatura massima realizzabile pari a mc 270,00” , mentre “ il compendio immobiliare, così come dichiarato dagli istanti, risulta composto da una cubatura pari a mc 355,00 ”; (ii) “ inoltre, a norma dell’art. 32 del decreto legge 30.09.2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326, […] e art. 3 della L.R. 12/04, le opere realizzate in zona assoggettata a vincolo paesaggistico […] non sono suscettibili di sanatoria edilizia ”.
2. La sig.ra -OMISSIS- espone in fatto di aver acquistato l’immobile oggetto degli atti impugnati, ubicato in -OMISSIS- e classificato in categoria catastale A/7, in data 25 luglio 2022 dalla sig.ra -OMISSIS-. Precisa, inoltre, che, a seguito della notifica nei suoi confronti della gravata delibera consiliare, avvenuta il-OMISSIS- giugno 2023, ha esperito accesso agli atti, venendo così a conoscenza di detta determinazione di diniego del condono.
2.1. Il ricorso è affidato a tre motivi di censura, che possono essere così sintetizzati:
- “ 1. Violazione art. 7, 10 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta ingiustizia, disparità di trattamento ” per avere il Comune di Zagarolo pretermesso il contradditorio endoprocedimentale nei confronti della ricorrente sia in relazione alla delibera consiliare di dichiarazione dei prevalenti interessi pubblici, sia in relazione al diniego di condono, provvedimento, quest’ultimo, che non le è stato nemmeno notificato (e ciò benché il trasferimento immobiliare in suo favore risultasse trascritto nei registri immobiliari già dal mese di agosto 2022);
- “2 . Violazione dell’art. 31, comma 5, del DPR 380/2001 e art. 15 L.R. 15 del 2008 ” per essere stata la delibera consiliare di dichiarazione dei prevalenti interessi pubblici adottata nonostante l’omessa notificazione dell’atto presupposto costituito dal diniego di condono;
- “ 3. Illegittimità del diniego dei permessi in sanatoria per violazione della Legge 47/87 e dell’art. 32 della D.L. 269/2003, conv. con L. 326 del 2003 e modificato dalla L. n. 191 del 2004. Eccesso di potere sotto il profilo dell’abnormità e manifesta ingiustizia ” in quanto (i) sulla domanda di condono del 1986 si è formato il silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della legge 28 febbraio 1985, n. 47; (ii) con riferimento alla domanda di condono del 2003, trattavasi della realizzazione di opere di minore rilevanza per cui la ricorrente era nelle “ condizioni giuridiche anche per ottenere il rilascio del parere paesaggistico da parte delle Autorità competenti e la conseguente regolarizzazione dell’intero fabbricato ”; (iii) la motivazione del provvedimento è generica perché non indica la porzione di immobile non sanabile.
3. Con ordinanza collegiale n. 23538 del 27 dicembre 2024, pronunciata in esito all’udienza pubblica del 12 novembre 2024, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla parte più diligente di depositare copia della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2023 oggetto di impugnazione e al Comune di Zagarolo di produrre una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda per cui è causa, nonché, in particolare, copia dell’atto -OMISSIS- del 17 marzo 2023, con cui, secondo quanto riportato nella deliberazione consiliare n.-OMISSIS- del 2023, il medesimo Comune aveva determinato l’acquisizione delle opere abusive.
4. In data 21 gennaio 2025 la parte ricorrente ha depositato copia della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2023.
5. All’esito dell’udienza pubblica del 1° aprile 2025, la Sezione, con ordinanza n. 82-OMISSIS- del 28 aprile 2025, ha reiterato l’incombente istruttorio di cui alla predetta ordinanza n. 23538 del 2024 nei confronti del Comune di Zagarolo, al quale quest’ultima non era stata notificata dalla ricorrente.
6. In data 26 maggio 2025 l’ente locale, in adempimento di quanto richiesto, ha prodotto una relazione esplicativa, nonché copia della determinazione -OMISSIS- del 17 marzo 2023, registro generale n. --OMISSIS-, recante “ Acquisizione immobile abusivo accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Articolo 31, comma 3 e 4 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. - Testo unico dell’edilizia. Articolo 15, comma 2, 3 e 4 della legge regionale n. 15 dell’11.08.2008 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia ”.
Il Comune si poi è costituito in giudizio il 17 giugno 2025, depositando altra documentazione.
7. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 è stato disposto il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, al fine di consentire il rispetto dei termini a difesa in relazione alla costituzione tardiva del Comune di Zagarolo.
8. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., riguardo a profili di improcedibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione del provvedimento di acquisizione del 17 marzo 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la parte ricorrente non ha proposto motivi aggiunti avverso la determina comunale -OMISSIS- del 17 marzo 2023, con la quale il Comune di Zagarolo – dopo aver richiamato la propria ordinanza di demolizione -OMISSIS-del 21 aprile 2001 e il rapporto -OMISSIS- del-OMISSIS- giugno 2022 – ha disposto, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 15, commi 2, 3 e 4, della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile iscritto in catasto al -OMISSIS-, particella--OMISSIS-, come individuato nella planimetria allegata e così descritto: “ Abitazione in blocchetti e c.a. a piano terra di m. 10,00*10,00 circa, con copertura a tetto due falde completa del getto cementizio e manto di tegole alto al colmo ml. 3,50 circa ed alla gronda ml. 2,00 circa, portico in c.a. di ml. 3,00*10,00 con copertura a tetto ad una falda completa del getto cementizio e manto di tegole alta al colmo ml. 2,50 ed alla gronda ml. 2,00 circa. Inoltre terreno (area di sedime del fabbricato e corte asservita) di mq. 1000 circa classificato dal vigente P.P. di recupero approvato ai sensi della L.R. -OMISSIS- /80 con delibera di C.C. n. 43 del 24/09/2008, Zona B sottozona B 2.2.a, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lo n. 42/04; vincolo di protezione delle falde idriche e vincolo sismico ex legge n. 64/74 ”.
9.1. Gli effetti di tale provvedimento si sono definitivamente consolidati per l’inutile decorso del termine di impugnazione di sessanta giorni dal 26 maggio 2025, data in cui esso è stato depositato in giudizio dal Comune resistente. A nulla può valere, sul punto, che la ricorrente nella memoria del 27 dicembre 2025 abbia affermato che “ Circa la determina di acquisizione n. --OMISSIS- del 17.3.2023, la stessa in verità ripropone gli stessi principi di cui alla Delibera C.C. qui impugnata, per cui, per mero scrupolo processuale, devono comunque estendersi tutte le censure già contestate nel ricorso principale ”. Infatti, il provvedimento di acquisizione – in quanto provvedimento autonomo e presupposto rispetto alla successiva delibera consiliare oggetto dell’odierno ricorso, con la quale il consiglio comunale ha stabilito di non demolire l’immobile acquisito per destinarlo al “ potenziamento di servizi pubblici generali con prevalenza riferita alla realizzazione di presidi di caserme di carabinieri o posti di polizia di pubblica sicurezza o di polizia locale ” – avrebbe dovuto essere impugnato, ex artt. 29, 41, comma 2, e 43, commi 1 e 2, c.p.a., con motivi aggiunti ritualmente notificati e proposti nel termine decadenziale di sessanta giorni.
9.2. Ciò posto, la sig.ra -OMISSIS- non potrebbe ricavare alcun vantaggio dall’annullamento giurisdizionale del diniego di condono di un immobile del quale, per effetto del consolidamento della determina di acquisizione, la stessa non è più proprietaria. Parimenti è a dirsi con riferimento alla delibera di dichiarazione dei prevalenti interessi pubblici ostativi alla demolizione, pure gravata con il ricorso in decisione, non potendo certo il suo eventuale annullamento determinare la restituzione alla ricorrente dell’immobile, definitivamente acquisito al patrimonio del Comune di Zagarolo (cfr., in termini, Cons. St., Sez. VI, 31 maggio 2024, n. 4881)
10. Al Collegio non resta, in definitiva, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
11. Le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo alla pronuncia in rito e alla limitata attività difensiva svolta dal Comune di Zagarolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente pronuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ON AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
NI IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IN | ON AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.