Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1175/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, rotonda Massimo d'Azeglio n. 11, presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO CHIARA, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Erba, via Turati n. 9, presso lo studio dell'avv. GALLORINI MARCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“Di non volersi riconciliare e di voler procedere con la separazione personale dei coniugi Pt_1
e in atti generalizzati alle seguenti:
[...] Controparte_1
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
3. I genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana;
1
4. Le decisioni relative all'istruzione, all'eduzione ed alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo avendo esclusivo interesse al benessere dei minori e tenuto conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali;
5. e trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dal sabato mattina alla Per_1 Per_2 domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna da parte del Sig. ed un Pt_1 giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00 con cena presso l'abitazione del padre;
6. Resta fermo ogni diverso accordo tra le parti purché stabilito con congruo anticipo e la più ampia libertà di frequentazione;
7. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con il padre dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, alternando annualmente i medesimi archi temporali, con prelievo il giorno iniziale presso l'abitazione materna e riaccompagnamento il giorno finale presso l'abitazione materna, ad eccezione del giorno di Natale, in cui i minori trascorreranno con il padre il pranzo, ovvero la cena, alternando annualmente gli stessi momenti.
Fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti
8. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, i minori le trascorreranno con il padre secondo il principio dell'alternanza annuale, ad eccezione del giorno di Pasqua, in cui i minori trascorreranno con il padre il pranzo, ovvero la cena, alternando annualmente i medesimi momenti. Fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti
9. Per ciò che attiene le altre festività ed i ponti connessi i figli trascorreranno egual tempo con ciascuno di loro, accordandosi di volta in volta e seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
10. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I coniugi si impegnano ad indicare reciprocamente all'altro le date ed il luogo in cui si recheranno con i figli entro il 30/05 di ogni anno. Durante tale arco temporale, il padre e la madre dovranno comunicare all'altro genitore il luogo di destinazione ed i recapiti.
11. Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra l'importo di € 400,00 a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento di entrambi i figli (Euro 200,00 cadauno), entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano che l'Assegno
Unico E Universale sarà percepito al 100% dalla Sig.ra e che il Sig. redigerà CP_1 Pt_1 relativa dichiarazione di rinuncia;
12. I coniugi sosterranno al 50% le spese straordinarie, come da indicazioni del Protocollo del
Tribunale di Torino vigente;
13. Quanto alla situazione immobiliare in essere, i coniugi convengono che provvederanno presso
TA , già individuato da entrambi, ad effettuare una permuta per Persona_3 cui: la signora donerà al sig. la quota di 1/2 di piena proprietà degli immobili censiti CP_1 Pt_1 al Catasto Fabbricati del Comune di Cavallirio fg. 14, mappale 902, sub 4, cat. A2; fg. 14, mappale
902 sub 5, cat. C6 con agevolazioni fiscali prima casa, il sig. donerà alla sig.ra la Pt_1 CP_1 quota di 1/2 di piena proprietà degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cavallirio fg. 14, mappale 902 sub 7, cat. A2; fg. 14, mappale 902 sub 8, cat. C6, con agevolazioni fiscali prima casa. Presso quest'ultimo immobile, adibito ad abitazione familiare, verranno collocati i figli minori e stabilita la loro residenza. Rimarrà invariata la proprieta' dell'immobile censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Cavallirio fg. 14, mappale 902 sub 6, cat. C2, essendo individuato come locale tecnico ed impianti ed essendo di proprietà di entrambi i coniugi in quota di 1/2 di piena proprietà. 2 Le spese notarili (e le altre eventuali) necessarie per procedere alla predetta permuta saranno corrisposte in parti uguali tra i coniugi. Al tempo stesso, saranno suddivise in parti uguali tra i Sigg.
e tutte le spese necessarie per rendere indipendenti i due immobili. Pt_1 CP_1
Le parti statuiscono, altresì, che la permuta de qua sarà effettuata entro e non oltre la data del 31 ottobre 2024.
14. Il Sig. dovrà corrispondere integralmente le rate di mutuo relative all'immobile assegnato Pt_1 alla Sig.ra maturate fino alla mensilità di settembre 2023 (per un totale di € 5.860,72). CP_1
Con riferimento alle medesime rate, il Sig. libera, sin d'ora, la Sig.ra da ogni e Pt_1 CP_1 qualsivoglia obbligazione nei confronti dell'Istituto di Credito presso cui è stato acceso il mutuo. Con riferimento all'arco temporale antecedente alla mensilità ottobre 2023, pertanto, la Sig.ra sarà manlevata da ogni importo e/o onere dovuto anche per debiti pregressi legati al CP_1 mancato pagamento delle rate di mutuo e, comunque, sarà tenuta indenne da ogni dovuto riconducibile alla restituzione del mutuo predetto, a sua semplice richiesta. La sig.ra CP_1 continuerà a corrispondere in via esclusiva le rate di mutuo successive a quella del mese di settembre
2023 del predetto immobile, liberando il sig. da ogni e qualsivoglia obbligazione nei confronti Pt_1 dell'Istituto di Credito presso cui è stato acceso il mutuo. Con riferimento all'arco temporale successivo alla mensilità settembre 2023, pertanto, il sig. sarà manlevato da ogni importo e/o Pt_1 onere dovuto anche per debiti pregressi legati al mancato pagamento delle rate di mutuo e, comunque, sarà tenuto indenne da ogni dovuto riconducibile alla restituzione del mutuo predetto, a sua semplice richiesta ad esclusione, appunto, di tutte le obbligazioni derivanti dalle rate di mutuo antecedenti al mese di settembre 2023.
15. I coniugi danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
16. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio con riferimento ai minori”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Borgomanero, in data 03/06/2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2006. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (Borgomanero, 25/03/2007) e Per_1 Per_2
(Borgomanero, 17/12/2008), entrambi minorenni.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/07/2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
3 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1 in data 11/08/1979 e nata a BORGOMANERO (NO) in [...]_1
07/10/1976;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.12.2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
4