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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2024, n. 9884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9884 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO BI nato a [...] il [...] NO LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per il capo B); lette le note conclusive a firma dell'avv. PIETRO ANNESE, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. BR AB e BR NO hanno promosso, con unico atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che - previa declaratoria di non doversi procedere in relazione al reato di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216 comma 3 L.F. per intervenuta prescrizione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e la riduzione della pena inflitta - ne ha confermato l'affermazione di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 9884 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 13/12/2023 responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, commessi nella qualità di soci illimitatamente responsabili ed amministratori della I.C.B. IMPRESA DI COSTRUZIONI NO DI NO LI E BI SNC, dichiarata fallita, con estensione ai soci stessi, in data 17 luglio 2014. 2. I primi due motivi hanno dedotto il vizio dì cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dall'imputato - a riguardo della contestazione del reato di bancarotta documentale - prima ammessa e poi revocata con ordinanza del Tribunale di Rieti nel corso del processo di primo grado e denunciato quello di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La difesa degli imputati avevano indicato come testimone a discarico la professionista di fiducia della fallita, dr.ssa Provaroni, che avrebbe potuto confermare quanto dichiarato dagli imputati a riguardo della dispersione dell'impianto contabile a causa di un "virus" che avrebbe infettato il sistema informatico dello studio della commercialista;
il Tribunale avrebbe, senza plausibili ragioni, revocato l'ammissione della testimonianza e la Corte d'appello, pure investita da specifico motivo volto ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, lo avrebbe respinto senza fornire alcuna motivazione ed anzi sostenendo, contrariamente al vero, che i difensori non avrebbero citato la testimone nel corso del processo di primo grado. Il terzo motivo ha lamentato l'inosservanza della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il consulente tecnico del pubblico ministero avrebbe riconosciuto l'avvenuta consegna dei mastrini contabili, del "verbale inventario", di tutte le dichiarazioni fiscali della società e degli imputati, degli studi di settore, dei registri IVA e del registro dei beni ammortizzabili corredati dalle fatture;
essa, pur frammentaria, avrebbe consentito la ricostruzione del volume degli affari, la società era in regime fiscale di contabilità semplificata e non avrebbe dovuto conservare il libro giornale e il registro degli inventari;
tuttavia, una parte della documentazione sarebbe stata rinvenibile nello studio della professionista Provaroni. Il quarto motivo si è soffermato sulla ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, perché l'istruttoria del processo di primo grado avrebbe reso dimostrazione della difficoltà di ricostruzione della situazione contabile, ma non della sua impossibilità e tale profilo, anche per l'assenza della prova del dolo specifico della fattispecie contestata, avrebbe reso necessaria la riqualificazione del reato in quello di bancarotta semplice. Il quinto motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 lett. c), lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e - in relazione all'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - a causa dell'erronea applicazione della legge penale e di una carenza della motivazione, che risulterebbe solo apparente. 2 Da un lato, gli imputati sarebbero stati condannati per aver eseguito "pagamenti ingiustificati e diluiti nel tempo a loro stessi (non già solo 2 bonifici), al proprio genitore RI BR e a terzi fornitori", mentre l'accusa riguarderebbe "l'essersi trasferiti sui propri conti personali" - tramite 2 bonifici - la somma complessiva di euro 101.700, depositata sul conto corrente della società. Dall'altro lato, i vari bonifici, superiori a due, sarebbero stati giustificati dal diritto alla liquidazione del compenso per la fattiva opera prestata e, dunque, alla partecipazione agli utili dell'impresa, escluso sulla base di considerazioni apodittiche del giudice di secondo grado, come sarebbero da ritenersi legittimi il pagamento dello stipendio del padre dei ricorrenti, già dipendente della società e gli altri versamenti ai creditori, fornitori di beni e servizi, tra l'altro desumibili dai numerosi contenziosi instaurati nei confronti della società stessa. Il sesto motivo di ricorso si è focalizzato sulla violazione di legge a causa della mancata valutazione della consapevolezza del dissesto della società quale elemento di rilievo ai fini dell'inquadramento del dolo della bancarotta patrimoniale o finanche della bancarotta semplice. Il dissesto sarebbe stato determinato da fattori imprevedibili, costituiti dall'illecita risoluzione del contratto di appalto da parte dell'ANAS "per mancato pagamento di euro 229.881,65", dall'esistenza di crediti rimasti insoddisfatti, dai numerosi furti di attrezzature subiti dalla società nei cantieri edili e, pertanto, non a causa del comportamento consapevole degli imputati, ai quali, al più, potrebbe essere mosso un addebito di colpa. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla statuizione per il capo b) - bancarotta fraudolenta documentale - dell'imputazione. Il difensore degli imputati ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato in diritto Entrambi i ricorsi vanno rigettati. 1. I primi due motivi sono manifestamente infondati. L'esame dei verbali del dibattimento di primo grado, consentito per la peculiarità della questione posta, attinente ad un "error in procedendo", restituisce le seguenti evidenze: all'udienza del 3 novembre 2020 il Tribunale di Rieti, dato atto che avrebbero dovuto essere citati i testi della difesa e che quest'ultima non vi avesse provveduto, ha rinviato all'udienza del 16 febbraio 2021 proprio per l'esame della teste Provaroni, indicata dai difensori degli imputati;
il giudice collegiale ha peraltro precisato, in tale sede, che la richiesta di audizione della testimone, per la quale la difesa ha comunque insistito, avrebbe dovuto essere interpretata come istanza di rinvio ed ha fissato la nuova udienza anche per la discussione finale ("il tribunale rilevato che in base all'istruttoria svolta residuino profili di rilevanza per il 3 solo teste Provaroni RA, revoca i testi ulteriori, rilevato che essendo previsto per oggi l'esame dei testi della difesa, non risultando gli stessi citati la richiesta odierna valga come mera richiesta di rinvio, sospende il termine di prescrizione e rinvia per l'esame della sola teste Pro varoni e discussione all'udienza del 16.2.2021 ore 15"; all'udienza del 16 febbraio 2021, il Tribunale ha registrato la nuova, mancata, ingiustificata citazione della teste medesima da parte della difesa degli imputati e ha, di conseguenza, revocato la sua ammissione, reputandola non più necessaria;
l'organo giudicante ha invitato le parti alla discussione - prevista dalla calendarizzazione - e i difensori degli imputati hanno presentato le proprie conclusioni orali, senza che dal processo verbale emergano ulteriori riferimenti all'indispensabilità dell'esame della teste. In tale contesto, ritiene il collegio di dare continuità al principio di diritto secondo il quale "in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria" (Sez.5, n.17351 del 20/01/2020, Ferrara, Rv.279387; Sez.4, n. 31541 del 3/10/2020, Mamè, Rv. 279758; Sez. 5, n. 20502 del 14/01/2019, Mangiapane, Rv.275529); sicché legittimamente il giudice provvede a revocare l'ammissione dei predetti testi (Sez. 4, n. 22585 del 25/1/2017, Laforet, Rv. 270170; Sez. 6, n. 2324 del 7/1/2015, Zampagni, Rv. 261922). Ed anche volendo aderire ad un indirizzo minoritario (cfr. Sez. 6, n. 11400 del 12/2/2015, Corti, Rv. 262783; Sez. 3, n. 24302 del 12/5/2010, L., Rv. 247878; Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246255), che ritiene si configuri, invece, nel caso di revoca del teste precedentemente ammesso in ragione della sua mancata citazione da parte della difesa, una nullità a regime intermedio la cui eccezione andrebbe proposta al momento del provvedimento di revoca, nella fattispecie sottoposta al collegio tanto non risulta, né si enuclea altrimenti l'adozione di un'ordinanza al riguardo, di reiezione della ulteriore richiesta difensiva. In presenza, pertanto, di una rituale revoca dell'ordinanza di ammissione della testimonianza, alla quale - a cagione del contegno difensivo così univocamente manifestato - gli imputati stessi hanno dimostrato di non avere uno specifico interesse, la Corte territoriale ha coerentemente e correttamente ritenuto di non disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e tale scelta costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, stante il consolidato principio di diritto secondo il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"(Sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820). Nel giudizio di cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto 4 a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.213923). Nel caso in esame, di contro, la sentenza della Corte territoriale ha illustrato, con proposizioni piane, razionali, persuasive e sottratte a consentite critiche del vaglio di legittimità: - che la pretesa "dispersione delle scritture contabili conseguente ad un fantomatico virus che avrebbe colpito l'archivio informatico del professionista" è rimasta priva di ogni riscontro (pag. 2 della motivazione, che ha confermato l'apparato espositivo della pronuncia del giudice di prime cure, in un contesto di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le sentenze dei gradi di merito si integrano a vicenda); - che sarebbe stato onere degli imputati (e non certo del curatore fallimentare e men che meno del consulente tecnico del pubblico ministero) adoperarsi per il recupero della documentazione;
- che in ogni caso, in base alla normativa vigente e a prescindere dall'assistenza del professionista, gli attuali ricorrenti avrebbero comunque dovuto garantire l'accesso ai dati contabili in modo accurato e scrupoloso, in guisa da renderli ostensibili in caso di controlli delle autorità; - ed infine, che la sottrazione delle scritture contabili si è rivelata significativamente complementare e funzionale ad occultare i comportamenti distrattivi altrimenti oggetto dell'affermazione di responsabilità, così da perfezionare la sussistenza dell'elemento psicologico del "dolo specifico" richiesto ai fini della consumazione del delitto di cui all'art. 216 prima parte n. 2) r.d. n. 267/42 contestato nell'imputazione. 2. Quanto, poi, alle deduzioni formulate con il terzo e il quarto motivo di ricorso, da ritenersi infondate, mette conto sottolineare che la sentenza di primo grado, nel ripercorrere analiticamente il compendio probatorio, ha rimarcato, citando l'apporto della curatela del fallimento, che "i falliti in sostanza hanno consegnato soltanto il registro dei beni ammortizzabili ed il registro delle vendite, il libro...il registro delle fatture e non hanno aderito all'invito del curatore di consegnare l'elenco dei creditori e eventualmente le schede contabili e i mastrini, non hanno quindi consentito [..] di ricostruire le posizioni creditorie e debitorie" ; che è stata rinvenuta "l'annotazione di una serie di fatture di spesa da fornitori senza tuttavia alcuna indicazione se non il nome[...] della ditta che aveva emesso la fattura, ma né i recapiti né la partita IVA..." ; e ancora, che il consulente tecnico De Martino ha giudicato "gravemente deficitaria" la cura della contabilità (v. anche pag. 1 della parte motiva della sentenza della Corte territoriale). In tale scenario, se per un verso "in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato 5 di bancarotta fraudolenta documentale" (Sez.5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv.262198), è certo, per altro verso, che, a prescindere dalla pur rilevante, omessa conservazione delle scritture di cui all'art. 2214 cod. civ., l'impianto contabile sia stato tenuto in modo parziale e lacunoso anche nella forma "semplificata" oggetto dell'opzione a fini tributari, in modo cioè da non rendere contezza dei rapporti con i creditori (di cui, significativamente, non è stato fornito neppure l'elenco) e i debitori. E' del resto indirizzo costante della giurisprudenza di questa Corte che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383). Quanto declinato nel doppio grado di giudizio è concorde nell'affermare, con argomentazioni lineari ed appropriate, che la sottrazione della contabilità, anche nelle forme dell'omesso aggiornamento, abbia avuto per scopo fondamentale quello del nascondimento delle operazioni di drenaggio delle risorse societarie. E non valgono a confutare le rassegnate conclusioni i "frammenti", decontestualizzati, delle deposizioni testimoniali nei termini riprodotti nel ricorso, dal momento che quest'ultimo non può sottrarsi all'onere della specifica ed integrale indicazione degli atti processuali che intende far valere attraverso la citazione di singoli ed "atomizzati" brani dei medesimi atti (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44922 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774); e gli aspetti del giudizio che riguardano la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori, testimonianze incluse, attengono esclusivamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti compromesso il discorso giustificativo ("interno") sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili, in sede di legittimità le censure che si risolvano in una sollecitazione ad una rivalutazione del materiale probatorio, men che meno se inidonee ad illustrarne la decisività ai fini della disarticolazione delle inferenze argomentative del provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 5, n.18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063). 3. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono generici e manifestamente infondati, in quanto - sotto un primo profilo - meramente reiterativi (anche graficamente) dei motivi di gravame ai quali il giudice di secondo grado ha fornito replica adeguata ed esauriente - e sotto un secondo 6 profilo, privi di concludenza ed in contrasto con i principi ermeneutici radicati nella giurisprudenza di questa Corte. Per un verso, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del "fatto", prevista dall'art. 417 e dall'art. 429 cod. proc. pen., non esige una descrizione fenomenica minuziosa e connotata da ogni dettaglio della condotta oggetto dell'imputazione, ma una esplicitazione ragionevolmente circoscritta e concretamente funzionale a far comprendere all'imputato il rimprovero che gli venga attribuito, come certamente avvenuto nel caso in esame attraverso la chiara indicazione della natura e del perimetro della contestazione, riguardante la distrazione dell'importo di euro 101.700, trasferito sui conti correnti personali degli imputati;
la diversa - e comunque superiore - entità oggettiva delle somme distratte ha rappresentato tema di prova, proiezione dell'esercizio effettivo del diritto di difesa. Per altro verso, è giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (ex multis, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846). I ricorrenti, invero, hanno sul punto interloquito ampiamente nel corso di entrambi i gradi di giudizio (v. ad esempio pag. 6 e 7 dei motivi di gravame di BR AB), esercitando il diritto al contraddittorio sui fatti di accusa a loro pienamente resi noti attraverso il capo d'imputazione. Presta il fianco ad un giudizio di genericità e manifesta infondatezza anche la ragione di censura che assume l'esercizio di un diritto all'auto-liquidazione di utili imprenditoriali in capo ai due soci ed amministratori della fallita, perché ai sensi dell'art. 2303 comma 1 cod. civ., in tema di disciplina delle società in nome collettivo, "non può farsi luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti" e tale previsione, stante il disposto dell'art. 2293 cod. civ., fa rimando all'art. 2262 cod. civ. in tema di società semplice, in base al cui tenore, salvo patto contrario - di cui non è stata fornita evidenza alcuna dalla difesa degli imputati - ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili, ma dopo l'approvazione del rendiconto. E pertanto, con esposizione razionale, appropriata e per nulla illogica - e con la quale l'articolato del motivo di ricorso non si confronta - la Corte territoriale ha fornito risposta al motivo di gravame modellato sulle medesime argomentazioni, precisando che dell'esistenza di crediti verso la società, di titolarità degli amministratori, non vi è alcuna dimostrazione, "stante la pressochè totale carenza di libri contabili". 7 E' poi il caso di ricordare che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si sia realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis, Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683). La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva prefallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa. Ed è costante principio ermeneutico, espresso da questa Corte, che si perfezioni il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in caso di compimento di qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e cagionare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106; Sez.5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655). Quanto all'elemento psicologico della bancarotta distrattiva, esso consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13/12/2023 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per il capo B); lette le note conclusive a firma dell'avv. PIETRO ANNESE, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. BR AB e BR NO hanno promosso, con unico atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che - previa declaratoria di non doversi procedere in relazione al reato di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216 comma 3 L.F. per intervenuta prescrizione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e la riduzione della pena inflitta - ne ha confermato l'affermazione di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 9884 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 13/12/2023 responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, commessi nella qualità di soci illimitatamente responsabili ed amministratori della I.C.B. IMPRESA DI COSTRUZIONI NO DI NO LI E BI SNC, dichiarata fallita, con estensione ai soci stessi, in data 17 luglio 2014. 2. I primi due motivi hanno dedotto il vizio dì cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dall'imputato - a riguardo della contestazione del reato di bancarotta documentale - prima ammessa e poi revocata con ordinanza del Tribunale di Rieti nel corso del processo di primo grado e denunciato quello di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La difesa degli imputati avevano indicato come testimone a discarico la professionista di fiducia della fallita, dr.ssa Provaroni, che avrebbe potuto confermare quanto dichiarato dagli imputati a riguardo della dispersione dell'impianto contabile a causa di un "virus" che avrebbe infettato il sistema informatico dello studio della commercialista;
il Tribunale avrebbe, senza plausibili ragioni, revocato l'ammissione della testimonianza e la Corte d'appello, pure investita da specifico motivo volto ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, lo avrebbe respinto senza fornire alcuna motivazione ed anzi sostenendo, contrariamente al vero, che i difensori non avrebbero citato la testimone nel corso del processo di primo grado. Il terzo motivo ha lamentato l'inosservanza della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il consulente tecnico del pubblico ministero avrebbe riconosciuto l'avvenuta consegna dei mastrini contabili, del "verbale inventario", di tutte le dichiarazioni fiscali della società e degli imputati, degli studi di settore, dei registri IVA e del registro dei beni ammortizzabili corredati dalle fatture;
essa, pur frammentaria, avrebbe consentito la ricostruzione del volume degli affari, la società era in regime fiscale di contabilità semplificata e non avrebbe dovuto conservare il libro giornale e il registro degli inventari;
tuttavia, una parte della documentazione sarebbe stata rinvenibile nello studio della professionista Provaroni. Il quarto motivo si è soffermato sulla ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, perché l'istruttoria del processo di primo grado avrebbe reso dimostrazione della difficoltà di ricostruzione della situazione contabile, ma non della sua impossibilità e tale profilo, anche per l'assenza della prova del dolo specifico della fattispecie contestata, avrebbe reso necessaria la riqualificazione del reato in quello di bancarotta semplice. Il quinto motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 lett. c), lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e - in relazione all'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - a causa dell'erronea applicazione della legge penale e di una carenza della motivazione, che risulterebbe solo apparente. 2 Da un lato, gli imputati sarebbero stati condannati per aver eseguito "pagamenti ingiustificati e diluiti nel tempo a loro stessi (non già solo 2 bonifici), al proprio genitore RI BR e a terzi fornitori", mentre l'accusa riguarderebbe "l'essersi trasferiti sui propri conti personali" - tramite 2 bonifici - la somma complessiva di euro 101.700, depositata sul conto corrente della società. Dall'altro lato, i vari bonifici, superiori a due, sarebbero stati giustificati dal diritto alla liquidazione del compenso per la fattiva opera prestata e, dunque, alla partecipazione agli utili dell'impresa, escluso sulla base di considerazioni apodittiche del giudice di secondo grado, come sarebbero da ritenersi legittimi il pagamento dello stipendio del padre dei ricorrenti, già dipendente della società e gli altri versamenti ai creditori, fornitori di beni e servizi, tra l'altro desumibili dai numerosi contenziosi instaurati nei confronti della società stessa. Il sesto motivo di ricorso si è focalizzato sulla violazione di legge a causa della mancata valutazione della consapevolezza del dissesto della società quale elemento di rilievo ai fini dell'inquadramento del dolo della bancarotta patrimoniale o finanche della bancarotta semplice. Il dissesto sarebbe stato determinato da fattori imprevedibili, costituiti dall'illecita risoluzione del contratto di appalto da parte dell'ANAS "per mancato pagamento di euro 229.881,65", dall'esistenza di crediti rimasti insoddisfatti, dai numerosi furti di attrezzature subiti dalla società nei cantieri edili e, pertanto, non a causa del comportamento consapevole degli imputati, ai quali, al più, potrebbe essere mosso un addebito di colpa. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla statuizione per il capo b) - bancarotta fraudolenta documentale - dell'imputazione. Il difensore degli imputati ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato in diritto Entrambi i ricorsi vanno rigettati. 1. I primi due motivi sono manifestamente infondati. L'esame dei verbali del dibattimento di primo grado, consentito per la peculiarità della questione posta, attinente ad un "error in procedendo", restituisce le seguenti evidenze: all'udienza del 3 novembre 2020 il Tribunale di Rieti, dato atto che avrebbero dovuto essere citati i testi della difesa e che quest'ultima non vi avesse provveduto, ha rinviato all'udienza del 16 febbraio 2021 proprio per l'esame della teste Provaroni, indicata dai difensori degli imputati;
il giudice collegiale ha peraltro precisato, in tale sede, che la richiesta di audizione della testimone, per la quale la difesa ha comunque insistito, avrebbe dovuto essere interpretata come istanza di rinvio ed ha fissato la nuova udienza anche per la discussione finale ("il tribunale rilevato che in base all'istruttoria svolta residuino profili di rilevanza per il 3 solo teste Provaroni RA, revoca i testi ulteriori, rilevato che essendo previsto per oggi l'esame dei testi della difesa, non risultando gli stessi citati la richiesta odierna valga come mera richiesta di rinvio, sospende il termine di prescrizione e rinvia per l'esame della sola teste Pro varoni e discussione all'udienza del 16.2.2021 ore 15"; all'udienza del 16 febbraio 2021, il Tribunale ha registrato la nuova, mancata, ingiustificata citazione della teste medesima da parte della difesa degli imputati e ha, di conseguenza, revocato la sua ammissione, reputandola non più necessaria;
l'organo giudicante ha invitato le parti alla discussione - prevista dalla calendarizzazione - e i difensori degli imputati hanno presentato le proprie conclusioni orali, senza che dal processo verbale emergano ulteriori riferimenti all'indispensabilità dell'esame della teste. In tale contesto, ritiene il collegio di dare continuità al principio di diritto secondo il quale "in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria" (Sez.5, n.17351 del 20/01/2020, Ferrara, Rv.279387; Sez.4, n. 31541 del 3/10/2020, Mamè, Rv. 279758; Sez. 5, n. 20502 del 14/01/2019, Mangiapane, Rv.275529); sicché legittimamente il giudice provvede a revocare l'ammissione dei predetti testi (Sez. 4, n. 22585 del 25/1/2017, Laforet, Rv. 270170; Sez. 6, n. 2324 del 7/1/2015, Zampagni, Rv. 261922). Ed anche volendo aderire ad un indirizzo minoritario (cfr. Sez. 6, n. 11400 del 12/2/2015, Corti, Rv. 262783; Sez. 3, n. 24302 del 12/5/2010, L., Rv. 247878; Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246255), che ritiene si configuri, invece, nel caso di revoca del teste precedentemente ammesso in ragione della sua mancata citazione da parte della difesa, una nullità a regime intermedio la cui eccezione andrebbe proposta al momento del provvedimento di revoca, nella fattispecie sottoposta al collegio tanto non risulta, né si enuclea altrimenti l'adozione di un'ordinanza al riguardo, di reiezione della ulteriore richiesta difensiva. In presenza, pertanto, di una rituale revoca dell'ordinanza di ammissione della testimonianza, alla quale - a cagione del contegno difensivo così univocamente manifestato - gli imputati stessi hanno dimostrato di non avere uno specifico interesse, la Corte territoriale ha coerentemente e correttamente ritenuto di non disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e tale scelta costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, stante il consolidato principio di diritto secondo il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"(Sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820). Nel giudizio di cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto 4 a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.213923). Nel caso in esame, di contro, la sentenza della Corte territoriale ha illustrato, con proposizioni piane, razionali, persuasive e sottratte a consentite critiche del vaglio di legittimità: - che la pretesa "dispersione delle scritture contabili conseguente ad un fantomatico virus che avrebbe colpito l'archivio informatico del professionista" è rimasta priva di ogni riscontro (pag. 2 della motivazione, che ha confermato l'apparato espositivo della pronuncia del giudice di prime cure, in un contesto di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le sentenze dei gradi di merito si integrano a vicenda); - che sarebbe stato onere degli imputati (e non certo del curatore fallimentare e men che meno del consulente tecnico del pubblico ministero) adoperarsi per il recupero della documentazione;
- che in ogni caso, in base alla normativa vigente e a prescindere dall'assistenza del professionista, gli attuali ricorrenti avrebbero comunque dovuto garantire l'accesso ai dati contabili in modo accurato e scrupoloso, in guisa da renderli ostensibili in caso di controlli delle autorità; - ed infine, che la sottrazione delle scritture contabili si è rivelata significativamente complementare e funzionale ad occultare i comportamenti distrattivi altrimenti oggetto dell'affermazione di responsabilità, così da perfezionare la sussistenza dell'elemento psicologico del "dolo specifico" richiesto ai fini della consumazione del delitto di cui all'art. 216 prima parte n. 2) r.d. n. 267/42 contestato nell'imputazione. 2. Quanto, poi, alle deduzioni formulate con il terzo e il quarto motivo di ricorso, da ritenersi infondate, mette conto sottolineare che la sentenza di primo grado, nel ripercorrere analiticamente il compendio probatorio, ha rimarcato, citando l'apporto della curatela del fallimento, che "i falliti in sostanza hanno consegnato soltanto il registro dei beni ammortizzabili ed il registro delle vendite, il libro...il registro delle fatture e non hanno aderito all'invito del curatore di consegnare l'elenco dei creditori e eventualmente le schede contabili e i mastrini, non hanno quindi consentito [..] di ricostruire le posizioni creditorie e debitorie" ; che è stata rinvenuta "l'annotazione di una serie di fatture di spesa da fornitori senza tuttavia alcuna indicazione se non il nome[...] della ditta che aveva emesso la fattura, ma né i recapiti né la partita IVA..." ; e ancora, che il consulente tecnico De Martino ha giudicato "gravemente deficitaria" la cura della contabilità (v. anche pag. 1 della parte motiva della sentenza della Corte territoriale). In tale scenario, se per un verso "in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato 5 di bancarotta fraudolenta documentale" (Sez.5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv.262198), è certo, per altro verso, che, a prescindere dalla pur rilevante, omessa conservazione delle scritture di cui all'art. 2214 cod. civ., l'impianto contabile sia stato tenuto in modo parziale e lacunoso anche nella forma "semplificata" oggetto dell'opzione a fini tributari, in modo cioè da non rendere contezza dei rapporti con i creditori (di cui, significativamente, non è stato fornito neppure l'elenco) e i debitori. E' del resto indirizzo costante della giurisprudenza di questa Corte che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383). Quanto declinato nel doppio grado di giudizio è concorde nell'affermare, con argomentazioni lineari ed appropriate, che la sottrazione della contabilità, anche nelle forme dell'omesso aggiornamento, abbia avuto per scopo fondamentale quello del nascondimento delle operazioni di drenaggio delle risorse societarie. E non valgono a confutare le rassegnate conclusioni i "frammenti", decontestualizzati, delle deposizioni testimoniali nei termini riprodotti nel ricorso, dal momento che quest'ultimo non può sottrarsi all'onere della specifica ed integrale indicazione degli atti processuali che intende far valere attraverso la citazione di singoli ed "atomizzati" brani dei medesimi atti (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44922 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774); e gli aspetti del giudizio che riguardano la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori, testimonianze incluse, attengono esclusivamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti compromesso il discorso giustificativo ("interno") sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili, in sede di legittimità le censure che si risolvano in una sollecitazione ad una rivalutazione del materiale probatorio, men che meno se inidonee ad illustrarne la decisività ai fini della disarticolazione delle inferenze argomentative del provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 5, n.18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063). 3. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono generici e manifestamente infondati, in quanto - sotto un primo profilo - meramente reiterativi (anche graficamente) dei motivi di gravame ai quali il giudice di secondo grado ha fornito replica adeguata ed esauriente - e sotto un secondo 6 profilo, privi di concludenza ed in contrasto con i principi ermeneutici radicati nella giurisprudenza di questa Corte. Per un verso, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del "fatto", prevista dall'art. 417 e dall'art. 429 cod. proc. pen., non esige una descrizione fenomenica minuziosa e connotata da ogni dettaglio della condotta oggetto dell'imputazione, ma una esplicitazione ragionevolmente circoscritta e concretamente funzionale a far comprendere all'imputato il rimprovero che gli venga attribuito, come certamente avvenuto nel caso in esame attraverso la chiara indicazione della natura e del perimetro della contestazione, riguardante la distrazione dell'importo di euro 101.700, trasferito sui conti correnti personali degli imputati;
la diversa - e comunque superiore - entità oggettiva delle somme distratte ha rappresentato tema di prova, proiezione dell'esercizio effettivo del diritto di difesa. Per altro verso, è giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (ex multis, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846). I ricorrenti, invero, hanno sul punto interloquito ampiamente nel corso di entrambi i gradi di giudizio (v. ad esempio pag. 6 e 7 dei motivi di gravame di BR AB), esercitando il diritto al contraddittorio sui fatti di accusa a loro pienamente resi noti attraverso il capo d'imputazione. Presta il fianco ad un giudizio di genericità e manifesta infondatezza anche la ragione di censura che assume l'esercizio di un diritto all'auto-liquidazione di utili imprenditoriali in capo ai due soci ed amministratori della fallita, perché ai sensi dell'art. 2303 comma 1 cod. civ., in tema di disciplina delle società in nome collettivo, "non può farsi luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti" e tale previsione, stante il disposto dell'art. 2293 cod. civ., fa rimando all'art. 2262 cod. civ. in tema di società semplice, in base al cui tenore, salvo patto contrario - di cui non è stata fornita evidenza alcuna dalla difesa degli imputati - ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili, ma dopo l'approvazione del rendiconto. E pertanto, con esposizione razionale, appropriata e per nulla illogica - e con la quale l'articolato del motivo di ricorso non si confronta - la Corte territoriale ha fornito risposta al motivo di gravame modellato sulle medesime argomentazioni, precisando che dell'esistenza di crediti verso la società, di titolarità degli amministratori, non vi è alcuna dimostrazione, "stante la pressochè totale carenza di libri contabili". 7 E' poi il caso di ricordare che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si sia realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis, Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683). La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva prefallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa. Ed è costante principio ermeneutico, espresso da questa Corte, che si perfezioni il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in caso di compimento di qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e cagionare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106; Sez.5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655). Quanto all'elemento psicologico della bancarotta distrattiva, esso consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13/12/2023 Il consigliere estensore