CS
Improcedibile
Sentenza 17 dicembre 2025
Improcedibile
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/12/2025, n. 9999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9999 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 17/12/2025
N. 09999 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00355/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2024, proposto da LL Altiero, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato VII n. 2739/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 00355/2024 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. Marco
NI;
Nessun avvocato è presente in udienza;
FATTO e DIRITTO
1. Con nota depositata in giudizio in data 19 marzo 2025 parte ricorrente espone che nel mese di gennaio 2024 ha proposto ricorso per l'esatta ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n° 3330/2021.
La ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'abilitazione alla professione di insegnante ottenuta in Bulgaria.
Con la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n° 3330/2021 veniva annullato il provvedimento di diniego di riconoscimento, precisando che il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dagli appellanti, come attestato dai titoli esteri in loro possesso, avrebbe dovuto accertare i presupposti per l'accoglimento delle rispettive domande.
In accoglimento del ricorso in ottemperanza veniva emessa la sentenza n. 2739 del 21 marzo 2024, con la quale il Consiglio di Stato accertava l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione alla sentenza del questo
Consiglio di Stato n° 3330 del 26 aprile 2021.
Infatti il Ministero avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione di parte appellante, raffrontando da un lato la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dagli stessi nei rispettivi ambiti e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente. N. 00355/2024 REG.RIC.
In esito a tale procedimento di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito, come attestato dai titoli esteri in loro possesso, avrebbe dovuto accertare i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Con la medesima sentenza del Consiglio di Stato n° 2739/2024 veniva assegnato al
Ministero dell'Istruzione termine di 60 giorni dalla comunicazione per dare ottemperanza alla sentenza n. 3330/2021, nominando sin da allora Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. Con nota depositata in giudizio in data 8 luglio 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato quanto segue.
Il Ministero ha provveduto allo svolgimento della necessaria attività istruttoria nonché all'emissione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istanze presentate dalla dott.ssa Altiero LL per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Bulgaria.
In particolare, a seguito dell'acquisizione del parere tecnico reso dal valutatore esperto sulla classe di concorso A46, oggetto della prima domanda di riconoscimento presentata dalla ricorrente, questa Amministrazione ha provveduto ad emettere il decreto prot. DPIT n. 1658 del 26 giugno 2025 di accoglimento dell'istanza, previo superamento delle misure compensative. Il provvedimento è stato, altresì, notificato alla parte con nota prot. DGOSV n. 27962 del 27 giugno 2025.
Con riferimento alla seconda istanza formulata dalla dott.ssa Altiero LL, volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di docente di sostegno conseguita in Bulgaria, l'Amministrazione, dopo aver acquisito il riscontro dell'autorità competente bulgara alla formale richiesta avanzata tramite “l'Internal
Market Information System” (IMI) in merito alla materia e alla fascia di età degli alunni ai quali la dott.ssa Altiero LL può insegnare con il titolo conseguito in N. 00355/2024 REG.RIC.
Bulgaria, ha emesso il favorevole decreto prot. DPIT n. 1811 del 7 luglio 2025, notificato alla parte con nota prot. DGOSV n. 32538 del 7 luglio 2025.
Il collegio prende atto di quanto sopra e osserva che il proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato VII n. 2739/2024, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, anche considerando che la dott.ssa Altiero LL non ha depositato osservazioni in seguito a quanto sopra comunicato dall'Amministrazione.
Avendo l'Amministrazione adempiuto, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco NI, Consigliere, Estensore N. 00355/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco NI
IL PRESIDENTE
Marco RI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/12/2025
N. 09999 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00355/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2024, proposto da LL Altiero, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato VII n. 2739/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 00355/2024 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. Marco
NI;
Nessun avvocato è presente in udienza;
FATTO e DIRITTO
1. Con nota depositata in giudizio in data 19 marzo 2025 parte ricorrente espone che nel mese di gennaio 2024 ha proposto ricorso per l'esatta ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n° 3330/2021.
La ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'abilitazione alla professione di insegnante ottenuta in Bulgaria.
Con la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n° 3330/2021 veniva annullato il provvedimento di diniego di riconoscimento, precisando che il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dagli appellanti, come attestato dai titoli esteri in loro possesso, avrebbe dovuto accertare i presupposti per l'accoglimento delle rispettive domande.
In accoglimento del ricorso in ottemperanza veniva emessa la sentenza n. 2739 del 21 marzo 2024, con la quale il Consiglio di Stato accertava l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione alla sentenza del questo
Consiglio di Stato n° 3330 del 26 aprile 2021.
Infatti il Ministero avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione di parte appellante, raffrontando da un lato la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dagli stessi nei rispettivi ambiti e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente. N. 00355/2024 REG.RIC.
In esito a tale procedimento di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito, come attestato dai titoli esteri in loro possesso, avrebbe dovuto accertare i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Con la medesima sentenza del Consiglio di Stato n° 2739/2024 veniva assegnato al
Ministero dell'Istruzione termine di 60 giorni dalla comunicazione per dare ottemperanza alla sentenza n. 3330/2021, nominando sin da allora Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. Con nota depositata in giudizio in data 8 luglio 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato quanto segue.
Il Ministero ha provveduto allo svolgimento della necessaria attività istruttoria nonché all'emissione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istanze presentate dalla dott.ssa Altiero LL per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Bulgaria.
In particolare, a seguito dell'acquisizione del parere tecnico reso dal valutatore esperto sulla classe di concorso A46, oggetto della prima domanda di riconoscimento presentata dalla ricorrente, questa Amministrazione ha provveduto ad emettere il decreto prot. DPIT n. 1658 del 26 giugno 2025 di accoglimento dell'istanza, previo superamento delle misure compensative. Il provvedimento è stato, altresì, notificato alla parte con nota prot. DGOSV n. 27962 del 27 giugno 2025.
Con riferimento alla seconda istanza formulata dalla dott.ssa Altiero LL, volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di docente di sostegno conseguita in Bulgaria, l'Amministrazione, dopo aver acquisito il riscontro dell'autorità competente bulgara alla formale richiesta avanzata tramite “l'Internal
Market Information System” (IMI) in merito alla materia e alla fascia di età degli alunni ai quali la dott.ssa Altiero LL può insegnare con il titolo conseguito in N. 00355/2024 REG.RIC.
Bulgaria, ha emesso il favorevole decreto prot. DPIT n. 1811 del 7 luglio 2025, notificato alla parte con nota prot. DGOSV n. 32538 del 7 luglio 2025.
Il collegio prende atto di quanto sopra e osserva che il proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato VII n. 2739/2024, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, anche considerando che la dott.ssa Altiero LL non ha depositato osservazioni in seguito a quanto sopra comunicato dall'Amministrazione.
Avendo l'Amministrazione adempiuto, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco NI, Consigliere, Estensore N. 00355/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco NI
IL PRESIDENTE
Marco RI
IL SEGRETARIO