TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3206/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3206/2025 R.G. vertente tra (C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nata in [...] il [...] entrambi residenti ad Parte_2 C.F._2
Albiate (MB), via Montello n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Berti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Biassono (MB), Via Porta Mugnaia n.52, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Si chiede di disporre l'assegnazione della residenza familiare, sita in Albiate (MB), via Montello n. 2, alla sig.ra (STANA); Parte_2 Per_
2. Si chiede di disporre l'affidamento condiviso dei minori, e con collocamento Per_2 abitativo presso l'attuale residenza famigliare, sita in Albiate (MB), via Montello n. 2;
3. Si chiede di porre a carico del sig. l'importo di € 300,00 da versarsi in via Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, a titolo di contributo al mantenimento Per_ ordinario dei figli, e Per_2
4. Le vetture di proprietà della sig.ra Ford Fiesta e Renault LI, rimarranno di Parte_2 proprietà della sig.ra Per_2
5. Per quanto attiene le spese straordinarie relative alle figlie e le spese per le quali è necessario l'accordo tra i genitori, i ricorrenti le sosteranno nella misura del 50% ciascuno, attenendosi, per la loro identificazione e per le modalità di richiesta e di approvazione, a quanto contenuto e disposto nelle linee guida condivise dal Tribunale di Monza e concernenti le spese per i figli, qui integralmente trascritte e riportate. In particolare: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO: Spese mediche a. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizioni medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
C. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia); d. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione e. Iscrizione o contributi obbligatori per scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i. Partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
l. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche: m. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso struttura private non convenzionate, salvo urgenze;
n. Cure dentistiche od ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
o. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
p. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese: q. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
r. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
s. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
t. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
u. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
v. Viaggi e vacanze trascorsi senza genitori;
z. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso: in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, SMS, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
***
PER QUESTI MOTIVI
voglia il Presidente designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione dei coniugi, per il tentativo di conciliazione e, in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni nell'interesse dei coniugi, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà nominato per la prosecuzione del giudizio, affinché il Tribunale di Monza accolga le seguenti CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e dichiarare lo scioglimento degli effetti civili conseguenti al matrimonio, una volta decorsi i relativi termini, contratto dal sig. e Parte_1 dalla sig.ra in Ishem (Albania) il 2.09.2004, in regime di comunione dei beni;
Parte_2
- disporre che la residenza famigliare, sita in Albiate (MB), via Montello n. 2, venga assegnata alla sig.ra Parte_2
- disporre che le vetture, Renault LI e Ford Fiesta, rimangano di proprietà della sig.ra Pt_2
[...]
- affidare i figli minori in via condivisa al padre, sig. e alla madre, sig.ra sig.ra Parte_1 con collocazione abitativa presso la residenza famigliare, sita in Albiate (MB), via Parte_2
Montello n. 2; - disporre che il sig. provveda al mantenimento ordinario dei figli mediante Parte_1 versamento dell'importo di € 300,00 mensili, per 12 mensilità, da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
- i coniugi dichiarano espressamene, ex art. 473 bis.51, co. II, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte in quanto hanno già raggiunto accordo su tutto;
- i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Ishem (Albania) il 03.09.2004. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli il 24.06.2006 e , il 19.07.2011. Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (19 novembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia lo scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 3206 /2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Ishem (Albania) il 03.09.2004 (atto di matrimonio n. 27 degli atti dello Stato Civile di
) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi Persona_3 integralmente riportate e trascritte;
III. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
IV. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3206/2025 R.G. vertente tra (C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nata in [...] il [...] entrambi residenti ad Parte_2 C.F._2
Albiate (MB), via Montello n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Berti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Biassono (MB), Via Porta Mugnaia n.52, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Si chiede di disporre l'assegnazione della residenza familiare, sita in Albiate (MB), via Montello n. 2, alla sig.ra (STANA); Parte_2 Per_
2. Si chiede di disporre l'affidamento condiviso dei minori, e con collocamento Per_2 abitativo presso l'attuale residenza famigliare, sita in Albiate (MB), via Montello n. 2;
3. Si chiede di porre a carico del sig. l'importo di € 300,00 da versarsi in via Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, a titolo di contributo al mantenimento Per_ ordinario dei figli, e Per_2
4. Le vetture di proprietà della sig.ra Ford Fiesta e Renault LI, rimarranno di Parte_2 proprietà della sig.ra Per_2
5. Per quanto attiene le spese straordinarie relative alle figlie e le spese per le quali è necessario l'accordo tra i genitori, i ricorrenti le sosteranno nella misura del 50% ciascuno, attenendosi, per la loro identificazione e per le modalità di richiesta e di approvazione, a quanto contenuto e disposto nelle linee guida condivise dal Tribunale di Monza e concernenti le spese per i figli, qui integralmente trascritte e riportate. In particolare: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO: Spese mediche a. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizioni medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
C. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia); d. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione e. Iscrizione o contributi obbligatori per scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i. Partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
l. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche: m. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso struttura private non convenzionate, salvo urgenze;
n. Cure dentistiche od ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
o. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
p. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese: q. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
r. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
s. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
t. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
u. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
v. Viaggi e vacanze trascorsi senza genitori;
z. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso: in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, SMS, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
***
PER QUESTI MOTIVI
voglia il Presidente designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione dei coniugi, per il tentativo di conciliazione e, in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni nell'interesse dei coniugi, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà nominato per la prosecuzione del giudizio, affinché il Tribunale di Monza accolga le seguenti CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e dichiarare lo scioglimento degli effetti civili conseguenti al matrimonio, una volta decorsi i relativi termini, contratto dal sig. e Parte_1 dalla sig.ra in Ishem (Albania) il 2.09.2004, in regime di comunione dei beni;
Parte_2
- disporre che la residenza famigliare, sita in Albiate (MB), via Montello n. 2, venga assegnata alla sig.ra Parte_2
- disporre che le vetture, Renault LI e Ford Fiesta, rimangano di proprietà della sig.ra Pt_2
[...]
- affidare i figli minori in via condivisa al padre, sig. e alla madre, sig.ra sig.ra Parte_1 con collocazione abitativa presso la residenza famigliare, sita in Albiate (MB), via Parte_2
Montello n. 2; - disporre che il sig. provveda al mantenimento ordinario dei figli mediante Parte_1 versamento dell'importo di € 300,00 mensili, per 12 mensilità, da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
- i coniugi dichiarano espressamene, ex art. 473 bis.51, co. II, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte in quanto hanno già raggiunto accordo su tutto;
- i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Ishem (Albania) il 03.09.2004. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli il 24.06.2006 e , il 19.07.2011. Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (19 novembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia lo scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 3206 /2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Ishem (Albania) il 03.09.2004 (atto di matrimonio n. 27 degli atti dello Stato Civile di
) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi Persona_3 integralmente riportate e trascritte;
III. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
IV. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi