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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2555/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2555/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ON CI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Via Fonte Veneziana, n. 10; e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FABIO Parte_2 C.F._2
PI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto Arezzo, Via Vittorio Veneto, n. 109; RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 22.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.10.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) I genitori vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza. 2) Nella casa familiare, sita a Foiano della Chiana Via Prato Marino n. 2/A, di proprietà esclusiva della Sig.ra , continuerà a vivere la madre con le figlie, che ivi Parte_1 manterranno la propria residenza, con facoltà e diritto/dovere del padre di tenerle presso la propria abitazione, attualmente sita a Castiglion Fiorentino (AR), Loc. Brolio 98/A. 3) Le figlie saranno affidate in modo condiviso a entrambi i genitori, che continueranno a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e provvederanno al loro mantenimento, cura, educazione e istruzione, con costanza e continuità.
4) I genitori convengono che le figlie staranno con il padre e con la madre in modo paritario, sulla base del seguente piano bisettimanale: durante la prima settimana le figlie staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (con eventuale pernottamento, ove le minori manifestino una loro volontà in tal senso); durante la seconda settimana le figlie staranno con il padre nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (sempre con eventuale pernottamento), nonché dal sabato mattina alle ore 10.30 alla domenica sera alle ore 21.30, con pernottamento, salvo che le minori manifestino una volontà contraria. Ove entrambe le figlie, o anche una soltanto, manifestino la loro volontà di tornare a dormire presso l'abitazione della madre nel fine settimana che sono affidate al padre, quest'ultimo terrà con sé le figlie, o la figlia che non resterà a dormire, fino al sabato sera alle ore 21.30 – fin quando la madre non andrà a prenderle/a presso la sua abitazione – e si occuperà poi di andare riprenderle/a presso l'abitazione della madre la domenica mattina alle ore 10.30, tenendole con sé fino alla domenica sera alle ore 21.30. In ogni caso, nei giorni in cui le minori sono affidate al padre, questo si occuperà di andarle a prendere presso l'abitazione della madre, mentre quest'ultima si occuperà di andarle a riprendere presso l'abitazione del padre.
5) I genitori convengono che le figlie trascorreranno ad anni alterni le festività natalizie e pasquali con l'uno e con l'altro genitore, avendo cura di trascorrere il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con uno dei genitori e i giorni della vigilia di Natale e di Pasquetta con l'altro.
6) Durante le vacanze estive le figlie staranno con il padre e con la madre per un periodo di almeno due settimane ciascuno, anche non consecutive, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
potranno comunque essere concordati anche ulteriori periodi di vacanza, sia estivi che invernali, purché vi sia accordo tra i genitori.
7) Il padre si impegna a versare mensilmente alla madre la somma di complessivi Euro 300,00 per il mantenimento delle figlie;
la somma è rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
8) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
9) Il padre e la madre contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie così come previste dal Protocollo in uso dinanzi al Tribunale di Arezzo. Le parti convengono che il Protocollo suddetto, che dichiarano di conoscere ed accettare, troverà applicazione anche per quanto concerne l'onere di documentazione, la necessità o meno del previo accordo, le modalità e i termini della loro restituzione e/o corresponsione, con la sola eccezione che concordano che rientrino nelle spese da dividere automaticamente, senza, cioè, il previo accordo, anche le spese relative ai campi estivi. Ciò almeno sino al raggiungimento della maggiore età delle figlie o, se anteriore, sino all'inizio di un'attività lavorativa remunerata.
10) I genitori si impegnano a garantire che le figlie svolgano almeno un'attività sportiva, da scegliere in accordo tra loro e in base alle esigenze e alle inclinazioni delle minori. Le spese ad essere relative, quali quota di iscrizione, quota mensile, assicurazione vestiario, saranno sostenute da entrambi, nella misura del 50% ciascuno.
11) I genitori si dichiarano consapevoli di dover rispettare l'obbligo di informazione reciproca su tutte le questioni che riguardano le figlie. 12) I genitori si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio di documenti validi per l'espatrio e all'iscrizione su ciascuno di essi delle figlie.
13) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra i ricorrenti.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 22.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2555/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ON CI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Via Fonte Veneziana, n. 10; e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FABIO Parte_2 C.F._2
PI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto Arezzo, Via Vittorio Veneto, n. 109; RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 22.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.10.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) I genitori vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza. 2) Nella casa familiare, sita a Foiano della Chiana Via Prato Marino n. 2/A, di proprietà esclusiva della Sig.ra , continuerà a vivere la madre con le figlie, che ivi Parte_1 manterranno la propria residenza, con facoltà e diritto/dovere del padre di tenerle presso la propria abitazione, attualmente sita a Castiglion Fiorentino (AR), Loc. Brolio 98/A. 3) Le figlie saranno affidate in modo condiviso a entrambi i genitori, che continueranno a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e provvederanno al loro mantenimento, cura, educazione e istruzione, con costanza e continuità.
4) I genitori convengono che le figlie staranno con il padre e con la madre in modo paritario, sulla base del seguente piano bisettimanale: durante la prima settimana le figlie staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (con eventuale pernottamento, ove le minori manifestino una loro volontà in tal senso); durante la seconda settimana le figlie staranno con il padre nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (sempre con eventuale pernottamento), nonché dal sabato mattina alle ore 10.30 alla domenica sera alle ore 21.30, con pernottamento, salvo che le minori manifestino una volontà contraria. Ove entrambe le figlie, o anche una soltanto, manifestino la loro volontà di tornare a dormire presso l'abitazione della madre nel fine settimana che sono affidate al padre, quest'ultimo terrà con sé le figlie, o la figlia che non resterà a dormire, fino al sabato sera alle ore 21.30 – fin quando la madre non andrà a prenderle/a presso la sua abitazione – e si occuperà poi di andare riprenderle/a presso l'abitazione della madre la domenica mattina alle ore 10.30, tenendole con sé fino alla domenica sera alle ore 21.30. In ogni caso, nei giorni in cui le minori sono affidate al padre, questo si occuperà di andarle a prendere presso l'abitazione della madre, mentre quest'ultima si occuperà di andarle a riprendere presso l'abitazione del padre.
5) I genitori convengono che le figlie trascorreranno ad anni alterni le festività natalizie e pasquali con l'uno e con l'altro genitore, avendo cura di trascorrere il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con uno dei genitori e i giorni della vigilia di Natale e di Pasquetta con l'altro.
6) Durante le vacanze estive le figlie staranno con il padre e con la madre per un periodo di almeno due settimane ciascuno, anche non consecutive, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
potranno comunque essere concordati anche ulteriori periodi di vacanza, sia estivi che invernali, purché vi sia accordo tra i genitori.
7) Il padre si impegna a versare mensilmente alla madre la somma di complessivi Euro 300,00 per il mantenimento delle figlie;
la somma è rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
8) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
9) Il padre e la madre contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie così come previste dal Protocollo in uso dinanzi al Tribunale di Arezzo. Le parti convengono che il Protocollo suddetto, che dichiarano di conoscere ed accettare, troverà applicazione anche per quanto concerne l'onere di documentazione, la necessità o meno del previo accordo, le modalità e i termini della loro restituzione e/o corresponsione, con la sola eccezione che concordano che rientrino nelle spese da dividere automaticamente, senza, cioè, il previo accordo, anche le spese relative ai campi estivi. Ciò almeno sino al raggiungimento della maggiore età delle figlie o, se anteriore, sino all'inizio di un'attività lavorativa remunerata.
10) I genitori si impegnano a garantire che le figlie svolgano almeno un'attività sportiva, da scegliere in accordo tra loro e in base alle esigenze e alle inclinazioni delle minori. Le spese ad essere relative, quali quota di iscrizione, quota mensile, assicurazione vestiario, saranno sostenute da entrambi, nella misura del 50% ciascuno.
11) I genitori si dichiarano consapevoli di dover rispettare l'obbligo di informazione reciproca su tutte le questioni che riguardano le figlie. 12) I genitori si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio di documenti validi per l'espatrio e all'iscrizione su ciascuno di essi delle figlie.
13) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra i ricorrenti.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 22.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni