Articolo 30 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 maggio 1981
Art. 30.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite o da istituire nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalita' giuridica, relativamente ai circoli, alle sale convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonche' agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall' articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , modificato dall' articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981