TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
1358/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1358/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1
Avv.ti Ranalli Giovanni e Avv. Garzuglia Fabrizio, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Massimo Amorosi, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 16/09/2001 in LI (TR), che dall'unione sono nati i figli , in Narni (TR) il 25/07/2002 e Persona_1 Per_2
, in Narni (TR) il 15/09/2009 e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed
[...] appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con scambio note scritte in data
09/09/2024, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle condizioni indicate.
Con sentenza parziale n. 162/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti, con rimessione della causa dinanzi alla Presidente delegata per la pronuncia di divorzio.
All'esito dell'udienza tenuta con modalità di scambio note scritte le parti, dando atto dell'avvenuto trasferimento immobiliare previsto nei punti 11 e 12 delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. (sulla separazione) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. (sulla casa coniugale) la famiglia ha sempre vissuto nella casa sita in LI Via
Provinciale Arrone – LI n. 18 di proprietà della IG.ra ed Parte_2 unitamente alla stessa. Si precisa che la IG.ra è la mamma della Parte_2
IG.ra . Tale casa viene assegnata al IG. , quale Controparte_1 Parte_1 genitore collocatario del figlio minore e ove vive attualmente e continuerà a Per_2 vivere. Nella casa coniugale vive anche la figlia maggiore ma non economicamente autosufficiente che, pertanto, vi continuerà a vivere unitamente al padre. Nella Per_1 casa vi continuerà a vivere anche la IG.ra Mentre, la IG.ra Parte_2
ha da tempo lasciato la casa coniugale recandosi a vivere da sola in Controparte_1
Terni, Via Cesare Battisti n. 129 ed a portare via tutte le sue cose personali. La stessa ha su tale immobile la sua residenza da giugno 2000.
3. (sull'affido condiviso del figlio minore ) il figlio minore sarà Per_2 Per_2 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre in LI Via Provinciale Arrone – LI n. 18, e precisamente presso la casa coniugale;
la madre dà il consenso a che il figlio minore provveda a trasferire Per_2 la sua residenza presso la casa suddetta qualora ve ne sia la necessità;
4. (sulle frequentazioni della madre con il figlio minore) la madre Controparte_1 potrà incontrare e trattenersi con il figlio minore liberamente, tutte le volte che ciò sarà possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e scolastici del figlio, senza limitazione alcuna. Il figlio potrà anche pernottare presso la casa della Per_2 madre in Terni Via Cesare Battisti, n. 129 qualora lo stesso lo vorrà. In ogni caso, il figlio minore trascorrerà con la madre almeno due pomeriggi a settimana Per_2
(possibilmente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle 21,30) e due fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica alle 21,30. Il figlio minore trascorrerà, poi, 15 giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
con la settimana di Ferragosto
a partire dal padre;
7 giorni - anche non consecutivi - durante il periodo delle vacanze natalizie, alternando annualmente le festività e più precisamente a partire dall'anno
2024 – anno di sottoscrizione del ricorso – il 24, 31 dicembre e 1° gennaio con la madre mentre il 25, 26 dicembre e 6 gennaio con il padre alternando le festività di anno in anno;
la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo verranno alternati tra i genitori e più precisamente a partire dall'anno 2025 la Pasqua il minore la trascorrerà con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, l'anno successivo alternato;
le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno verranno trascorse in virtù del principio dell'alternanza tra i genitori con decorrenza per il 2024 così previsto il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre mentre il 1° maggio con il padre, l'anno successivo saranno alternate. Resta inteso che in caso di accordo tra i genitori e senza pregiudizio per le necessità del figlio minore e sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore , potranno Per_2 essere concordate modalità di frequentazione diverse.
5. (obblighi reciproci dei genitori nei confronti del figlio minore) i coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno essere sempre messi a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo
Per_2 sviluppo e la salute del figlio minore (scuola, sport, tempo libero, preventivi
Per_2 per spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere prese congiuntamente e concordemente da entrambi i genitori;
i coniugi si obbligano a far mantenere buoni rapporti tra il figlio minore ed i nonni, gli zii ed i cugini, sia materni che
Per_2 paterni, consentendo la frequentazione tra gli stessi;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per il figlio minore .
Per_2
6. (sull'assegno di mantenimento a favore il figlio minore ) la IG.ra Per_2 verserà al IG. a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore l'importo mensile di Euro 200,00 Per_2
(duecento/00) al mese da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT decorrenti dalla data di sottoscrizione del ricorso;
7. (sull'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ) la IG.ra verserà al IG. Per_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1
ma non economicamente autosufficiente l'importo mensile di Euro 200,00 Per_1
(duecento/00) al mese da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT decorrenti dalla data di sottoscrizione del ricorso;
8. (sulla ripartizione delle spese extra) Le spese straordinarie medico - sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate tra i genitori, come indicate nel
Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018 che, le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte, verranno ripartite quanto al 50% a carico della IG.ra e quanto al restante 50% a Controparte_1 carico del IG. . Resta inteso che le spese relative a scelte già Parte_1 effettuate prima della dissoluzione dell'unità familiare e le attività svolte dai figli non necessitano di nuova concertazione.
9. (sull'assegno unico) I IGnori e convengono Parte_1 Controparte_1 che l'assegno unico o qualsiasi altra erogazione, bonus o agevolazione dovesse essere prevista a favore del figlio minore sarà ripartita al 50% tra le parti. Per_2
10. (relativamente alla TT IN ) le parti danno atto che Parte_1 la TT IN (C.F. ) che si occupa di Parte_1 C.F._1 coltivazioni agricole ed allevamento di bestiame è di proprietà dello stesso così come tutti i beni mobili, immobili, capi di animale, somme presenti sul conto corrente, mezzi e quant'altro alla stessa intestati sono di proprietà esclusiva del IG. Parte_1 ed in ordine agli stessi la IG.ra non ha rivendicazione alcuna;
inoltre, Controparte_1 il vi ha da sempre lavorato. La IG.ra , pertanto, con la Pt_1 Controparte_1 sottoscrizione del ricorso rinuncia ad ogni diritto, pretesa e/o rivendicazione sulla stessa obbligandosi a rilasciare tutto quanto nella sua disponibilità (documentazione, atti della ditta, chiavette della banca, e quant'altro in suo possesso). La IG.ra con la CP_1 sottoscrizione del ricorso, si obbliga entro dieci giorni a consegnare tutti i documenti suddetti che sono ancora nella sua disponibilità, nonché, a fornire le informazioni che si dovessero rendere necessarie. La gestione della TT è e rimarrà a carico del IG.
obbligandosi la IG.ra , altresì, a non compiere atto Parte_1 Controparte_1 alcuno che possa riguardare la TT medesima. La IG.ra dichiara, Controparte_1 altresì, di non vantare alcun diritto nei confronti della TT e del IG. Parte_1
personalmente anche nel superiore interesse dei figli e
[...] Persona_1
. Persona_2
11. (relativamente al mutuo in essere tra le parti) entrambe le parti hanno sottoscritto un contratto di finanziamento di credito fondiario con atto a rogito del Notaio Per_3 sottoscritto in data 21 aprile 2010 rep. n. 40.622 racc. n. 14.989. Il relativo finanziamento veniva contratto per ragioni di liquidità per la somma di Euro 115.000,00 con l'allora Banca Popolare di Spoleto. Ad oggi, residua un pagamento al 9 giugno
2024 di Euro 7.963,52 e la cui rata mensile è pari complessivamente ad Euro 745,20. Le rate nel corso del tempo sono state sempre pagate al 50% tra le parti mediante addebito sul c/c presso la Banca Desio e della Brianza di Terni Piazza del Popolo n. 3440 cointestato tra le stesse. In ordine ai pagamenti sino ad ora effettuati le parti dichiarano di non aver nulla a chiedere o pretendere l'uno nei confronti dell'altro. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, invece, sarà il IG. , nell'ambito Parte_1 della regolamentazione dei rapporti scaturenti tra le parti dalla presente separazione, a farsi carico dell'intera rata di mutuo sino ad estinzione dello stesso. A tal fine, le parti provvederanno entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza a chiudere il conto corrente suddetto cointestato ed a dividersi i relativi crediti e/o debiti presenti sullo stesso al 50% tra le parti medesime. Le parti si danno reciprocamente atto che alla data di sottoscrizione del ricorso non hanno nulla a chiedere e/o pretendere l'una nei confronti dell'altra.
12. (rinunce reciproche) i IG.ri e dichiarano di Parte_1 Controparte_1 essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla richiedono l'uno nei confronti dell'altro; nessun assegno di mantenimento viene previsto a favore della IG.ra ciascun coniuge provvederà, quindi, al proprio mantenimento Controparte_1 personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
13. (esecutività del ricorso) Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del ricorso dalla data di esecuzione del ricorso.
14. (sull'annotazione dell'omologa) ordinare all'ufficio dello Stato civile del Comune di LI di procedere all'annotazione nell'atto di matrimonio della sentenza
15. (sulle spese di lite) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16/09/2001 tra
e in LI (TR) alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
OL (TR) (atto n. 1, parte II, Serie A, anno 2001);
Così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1358/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1
Avv.ti Ranalli Giovanni e Avv. Garzuglia Fabrizio, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Massimo Amorosi, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 16/09/2001 in LI (TR), che dall'unione sono nati i figli , in Narni (TR) il 25/07/2002 e Persona_1 Per_2
, in Narni (TR) il 15/09/2009 e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed
[...] appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con scambio note scritte in data
09/09/2024, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle condizioni indicate.
Con sentenza parziale n. 162/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti, con rimessione della causa dinanzi alla Presidente delegata per la pronuncia di divorzio.
All'esito dell'udienza tenuta con modalità di scambio note scritte le parti, dando atto dell'avvenuto trasferimento immobiliare previsto nei punti 11 e 12 delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. (sulla separazione) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. (sulla casa coniugale) la famiglia ha sempre vissuto nella casa sita in LI Via
Provinciale Arrone – LI n. 18 di proprietà della IG.ra ed Parte_2 unitamente alla stessa. Si precisa che la IG.ra è la mamma della Parte_2
IG.ra . Tale casa viene assegnata al IG. , quale Controparte_1 Parte_1 genitore collocatario del figlio minore e ove vive attualmente e continuerà a Per_2 vivere. Nella casa coniugale vive anche la figlia maggiore ma non economicamente autosufficiente che, pertanto, vi continuerà a vivere unitamente al padre. Nella Per_1 casa vi continuerà a vivere anche la IG.ra Mentre, la IG.ra Parte_2
ha da tempo lasciato la casa coniugale recandosi a vivere da sola in Controparte_1
Terni, Via Cesare Battisti n. 129 ed a portare via tutte le sue cose personali. La stessa ha su tale immobile la sua residenza da giugno 2000.
3. (sull'affido condiviso del figlio minore ) il figlio minore sarà Per_2 Per_2 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre in LI Via Provinciale Arrone – LI n. 18, e precisamente presso la casa coniugale;
la madre dà il consenso a che il figlio minore provveda a trasferire Per_2 la sua residenza presso la casa suddetta qualora ve ne sia la necessità;
4. (sulle frequentazioni della madre con il figlio minore) la madre Controparte_1 potrà incontrare e trattenersi con il figlio minore liberamente, tutte le volte che ciò sarà possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e scolastici del figlio, senza limitazione alcuna. Il figlio potrà anche pernottare presso la casa della Per_2 madre in Terni Via Cesare Battisti, n. 129 qualora lo stesso lo vorrà. In ogni caso, il figlio minore trascorrerà con la madre almeno due pomeriggi a settimana Per_2
(possibilmente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle 21,30) e due fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica alle 21,30. Il figlio minore trascorrerà, poi, 15 giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
con la settimana di Ferragosto
a partire dal padre;
7 giorni - anche non consecutivi - durante il periodo delle vacanze natalizie, alternando annualmente le festività e più precisamente a partire dall'anno
2024 – anno di sottoscrizione del ricorso – il 24, 31 dicembre e 1° gennaio con la madre mentre il 25, 26 dicembre e 6 gennaio con il padre alternando le festività di anno in anno;
la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo verranno alternati tra i genitori e più precisamente a partire dall'anno 2025 la Pasqua il minore la trascorrerà con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, l'anno successivo alternato;
le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno verranno trascorse in virtù del principio dell'alternanza tra i genitori con decorrenza per il 2024 così previsto il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre mentre il 1° maggio con il padre, l'anno successivo saranno alternate. Resta inteso che in caso di accordo tra i genitori e senza pregiudizio per le necessità del figlio minore e sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore , potranno Per_2 essere concordate modalità di frequentazione diverse.
5. (obblighi reciproci dei genitori nei confronti del figlio minore) i coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno essere sempre messi a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo
Per_2 sviluppo e la salute del figlio minore (scuola, sport, tempo libero, preventivi
Per_2 per spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere prese congiuntamente e concordemente da entrambi i genitori;
i coniugi si obbligano a far mantenere buoni rapporti tra il figlio minore ed i nonni, gli zii ed i cugini, sia materni che
Per_2 paterni, consentendo la frequentazione tra gli stessi;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per il figlio minore .
Per_2
6. (sull'assegno di mantenimento a favore il figlio minore ) la IG.ra Per_2 verserà al IG. a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore l'importo mensile di Euro 200,00 Per_2
(duecento/00) al mese da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT decorrenti dalla data di sottoscrizione del ricorso;
7. (sull'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ) la IG.ra verserà al IG. Per_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1
ma non economicamente autosufficiente l'importo mensile di Euro 200,00 Per_1
(duecento/00) al mese da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT decorrenti dalla data di sottoscrizione del ricorso;
8. (sulla ripartizione delle spese extra) Le spese straordinarie medico - sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate tra i genitori, come indicate nel
Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018 che, le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte, verranno ripartite quanto al 50% a carico della IG.ra e quanto al restante 50% a Controparte_1 carico del IG. . Resta inteso che le spese relative a scelte già Parte_1 effettuate prima della dissoluzione dell'unità familiare e le attività svolte dai figli non necessitano di nuova concertazione.
9. (sull'assegno unico) I IGnori e convengono Parte_1 Controparte_1 che l'assegno unico o qualsiasi altra erogazione, bonus o agevolazione dovesse essere prevista a favore del figlio minore sarà ripartita al 50% tra le parti. Per_2
10. (relativamente alla TT IN ) le parti danno atto che Parte_1 la TT IN (C.F. ) che si occupa di Parte_1 C.F._1 coltivazioni agricole ed allevamento di bestiame è di proprietà dello stesso così come tutti i beni mobili, immobili, capi di animale, somme presenti sul conto corrente, mezzi e quant'altro alla stessa intestati sono di proprietà esclusiva del IG. Parte_1 ed in ordine agli stessi la IG.ra non ha rivendicazione alcuna;
inoltre, Controparte_1 il vi ha da sempre lavorato. La IG.ra , pertanto, con la Pt_1 Controparte_1 sottoscrizione del ricorso rinuncia ad ogni diritto, pretesa e/o rivendicazione sulla stessa obbligandosi a rilasciare tutto quanto nella sua disponibilità (documentazione, atti della ditta, chiavette della banca, e quant'altro in suo possesso). La IG.ra con la CP_1 sottoscrizione del ricorso, si obbliga entro dieci giorni a consegnare tutti i documenti suddetti che sono ancora nella sua disponibilità, nonché, a fornire le informazioni che si dovessero rendere necessarie. La gestione della TT è e rimarrà a carico del IG.
obbligandosi la IG.ra , altresì, a non compiere atto Parte_1 Controparte_1 alcuno che possa riguardare la TT medesima. La IG.ra dichiara, Controparte_1 altresì, di non vantare alcun diritto nei confronti della TT e del IG. Parte_1
personalmente anche nel superiore interesse dei figli e
[...] Persona_1
. Persona_2
11. (relativamente al mutuo in essere tra le parti) entrambe le parti hanno sottoscritto un contratto di finanziamento di credito fondiario con atto a rogito del Notaio Per_3 sottoscritto in data 21 aprile 2010 rep. n. 40.622 racc. n. 14.989. Il relativo finanziamento veniva contratto per ragioni di liquidità per la somma di Euro 115.000,00 con l'allora Banca Popolare di Spoleto. Ad oggi, residua un pagamento al 9 giugno
2024 di Euro 7.963,52 e la cui rata mensile è pari complessivamente ad Euro 745,20. Le rate nel corso del tempo sono state sempre pagate al 50% tra le parti mediante addebito sul c/c presso la Banca Desio e della Brianza di Terni Piazza del Popolo n. 3440 cointestato tra le stesse. In ordine ai pagamenti sino ad ora effettuati le parti dichiarano di non aver nulla a chiedere o pretendere l'uno nei confronti dell'altro. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, invece, sarà il IG. , nell'ambito Parte_1 della regolamentazione dei rapporti scaturenti tra le parti dalla presente separazione, a farsi carico dell'intera rata di mutuo sino ad estinzione dello stesso. A tal fine, le parti provvederanno entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza a chiudere il conto corrente suddetto cointestato ed a dividersi i relativi crediti e/o debiti presenti sullo stesso al 50% tra le parti medesime. Le parti si danno reciprocamente atto che alla data di sottoscrizione del ricorso non hanno nulla a chiedere e/o pretendere l'una nei confronti dell'altra.
12. (rinunce reciproche) i IG.ri e dichiarano di Parte_1 Controparte_1 essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla richiedono l'uno nei confronti dell'altro; nessun assegno di mantenimento viene previsto a favore della IG.ra ciascun coniuge provvederà, quindi, al proprio mantenimento Controparte_1 personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
13. (esecutività del ricorso) Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del ricorso dalla data di esecuzione del ricorso.
14. (sull'annotazione dell'omologa) ordinare all'ufficio dello Stato civile del Comune di LI di procedere all'annotazione nell'atto di matrimonio della sentenza
15. (sulle spese di lite) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16/09/2001 tra
e in LI (TR) alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
OL (TR) (atto n. 1, parte II, Serie A, anno 2001);
Così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti