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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1345/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1345/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco SACCOCCIO e dall'Avv. stab. Parte_1 [...]
coma da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2
degli stessi in Itri, Via G. Matteotti n. 22
- ricorrente
CONTRO
, in persona dell'amministratore di sostegno Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marianna DONCIGLIO e Annarita NATONI come
[...]
da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Gaeta, Via
Garibaldi n. 4,
- resistente
Oggetto: lavoro domestico - differenze retributive
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6.7.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato dal gennaio 2019 al giugno 2020 alle dipendenze di CP_1
in qualità di collaboratrice domestica e assistente convivente di persona non
[...]
autosufficiente; di avere svolto la propria attività lavorativa per 40 ore settimanali dal lunedì mattina al giovedì mattina, anziché per 25 ore settimanali come contrattualmente stabilito;
di essersi occupata, in particolare, dell'assistenza della resistente nelle sue funzioni esistenziali e di relazione, nonché della pulizia della casa e della cura della biancheria;
di essere stata retribuita unicamente per l'orario contrattualmente stabilito;
di essere stata licenziata con lettera del 15.6.2020.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce di avere diritto alle differenze retributive per il maggiore orario di lavoro effettivamente osservato rispetto a quello contrattuale, sulla base dell'inquadramento nel livello CS del contratto collettivo per colf e badanti, quale assistente familiare di persona non autosufficiente.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertata l'esatta qualifica della ricorrente, il periodo lavorativo, l'orario di lavoro osservato e le mansioni svolte, condannare la IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
18.01.39 al pagamento, in favore della IG.ra della somma di € 7.346,00 (a titolo Parte_1
di straordinari, tredicesime e ferie non pagate) o di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata e di giustizia. Con la rivalutazione, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c. oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate; b) condannare la IG.ra , nata a [...] il [...], al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre IVA, c.p.a. ed accessori come per legge.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio , in Controparte_1
persona dell'amministratore di sostegno, chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. e nel merito di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Parte convenuta eccepisce che la ricorrente, come da contratto stipulato il 2.1.2019, ha prestato assistenza alla IG.ra nel periodo oggetto di causa dal lunedì al Controparte_1
mercoledì per 25 ore settimanali, senza necessità della sua presenza nelle ore notturne e dunque non in regime di convivenza, salvo occasionali pernottamenti nell'abitazione della resistente per comodità della lavoratrice, soprattutto durante il periodo della pandemia
(da marzo a giugno 2020). Evidenzia, inoltre, la genericità delle avverse deduzioni in materia di orario di lavoro settimanale effettivamente osservato, nei conteggi indicato in misura sempre diversa, e la ulteriore incongruenza di tali conteggi, elaborati sulla base della retribuzione oraria prevista per gli assistenti familiari non conviventi, neppure corrispondente peraltro a quella prevista dalle tabelle retributive ex adverso prodotte.
6. Espletati gli incombenti dell'interrogatorio libero della ricorrente e del tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, la causa è istruita documentalmente e per testi.
Previa autorizzazione delle parti al deposito di note difensive autorizzate, la causa è stata infine decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del
10.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento e alla condanna della convenuta al pagamento in proprio favore del credito per le differenze retributive asseritamente maturate per avere lavorato come collaboratrice domestica e assistente familiare convivente di persona non autosufficiente, inquadrata nel livello CS del CCNL lavoro domestico, in favore della resistente, dal 2 gennaio 2019 al 30 giugno 2020, osservando un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, superiore a quello contrattualmente stabilito e retribuito, pari a 25 ore settimanali.
8. Il periodo lavorativo (2.1.2019 – 20.6.2020), la qualifica e l'inquadramento della lavoratrice, le modalità di cessazione del rapporto di lavoro, con licenziamento intimato con decorrenza dal 30 giugno 2020, sono pacifici e documentali (cfr. denuncia del rapporto e buste paga in atti). Sono controversi unicamente gli orari di lavoro osservati in detto periodo e la circostanza che la ricorrente svolgesse o meno in regime di convivenza le sue mansioni di assistente familiare di persona non autosufficiente (salvo, come si vedrà di seguito, la irrilevanza della questione del regime di convivenza alla luce dei conteggi prodotti dalla ricorrente).
9. Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato.
10. In via preliminare deve osservarsi che, sebbene sia stata ammessa la prova testimoniale sugli orari di lavoro asseritamente osservati dalla lavoratrice, ad una più approfondita disamina dell'atto introduttivo emergono carenze e contraddittorietà del corredo allegatorio tali da imporre un rigetto de plano della domanda, pur senza determinarne la nullità, atteso che sono comunque chiaramente individuabili la causa petendi ed il petitum del ricorso, con il quale si è chiesto l'accertamento e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, come quantificate nei conteggi allegati, asseritamente maturate dalla lavoratrice per avere svolto come assistente familiare convivente di persona non autosufficiente un orario di lavoro a tempo pieno
(mediamente 40 ore settimanali) a fronte di quello contrattuale part time per 25 ore settimanali.
11. Una prima carenza, che investe il fatto costitutivo dell'orario di lavoro, deriva dal non avere l'attrice chiaramente specificato l'articolazione e la collocazione giornaliera di tale orario. Nel ricorso si legge la laconica affermazione secondo cui “la IG.ra lavorava CP_3
in media 40 ore settimanali, dal lunedì mattina al giovedì mattina (full time), prestando la propria opera in modalità orario continuato, in regime di convivenza” (cap. 5). Orbene, tenuto conto che, secondo la previsione del contratto collettivo prodotto dalla parte ricorrente, mentre per i lavoratori non conviventi l'orario settimanale è stabilito in 40 ore settimanali distribuito in 5 o 6 giorni, per quelli conviventi è indicato solamente un limite massimo, pari a 54 ore settimanali, consistenti in 10 ore giornaliere non consecutive (art. 16), la lavoratrice avrebbe dovuto indicare con precisione l'orario di lavoro, anziché limitarsi a riferire solo un orario di media, senza spiegare come sia stato determinato ed omettendo di indicare quale orario osservava giornalmente e se ed in che misura lavorasse nella mattinata del giovedì, così rendendo la relativa capitolazione istruttoria inammissibile, perché la sua genericità imporrebbe al teste non semplicemente di confermare, ma di integrare l'allegazione del fatto costitutivo in esame, specificando gli orari di lavoro. Né sono di aiuto i conteggi allegati al ricorso, posto che negli stessi per ogni mese è indicato un numero sempre diverso di ore mensili effettivamente lavorate in luogo delle 25 contrattuali, a volte superiore ed a volte inferiore alla media delle 40 ore settimanali dedotte in ricorso, monte ore variabile dunque, che non si comprende come sia stato determinato.
12. Va poi evidenziata un'ulteriore circostanza indicativa della contraddittorietà degli assunti attorei anche sotto il profilo della quantificazione del credito. Premesso che è pacifico e non contestato l'inquadramento della lavoratrice nella categoria CS, quale assistente familiare di persona non autosufficiente, inquadramento risultante anche dalle buste paga in atti – per cui, sotto tale profilo, appare irrilevante la descrizione delle mansioni svolte – in ricorso si allega, nel capitolo sopra citato, che la IG.ra ha Parte_1
lavorato in regime di convivenza con la IG.ra . I conteggi, tuttavia, sono Controparte_1
stati elaborati non sulla base della retribuzione mensile per gli assistenti familiari conviventi di persona non autosufficiente di cui alle tabelle retributive allegate al CCNL per Colf e Badanti - Federproprietà del 15.1.2016, prodotto dall'attrice, bensì sulla base della medesima retribuzione oraria indicata nelle buste paga emesse dal datore di lavoro
(moltiplicata per un superiore monte orario, per la cui determinazione valgono le considerazioni di cui sopra), corrispondente a quella prevista dal diverso CCNL Lavoro
Domestico - Fidaldo e Domina, applicato dal datore di lavoro, per gli assistenti familiari di livello CS non conviventi. 13. Si osserva comunque, anche per ragioni di completezza argomentativa, che l'istruttoria testimoniale espletata non ha confermato gli orari dedotti in ricorso.
14. Si ricorda che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la prestazione eccedente l'orario contrattuale part time in caso di lavoro supplementare o il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed eIGe la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906).
15. Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dalla lavoratrice.
16. L'unico teste che ha confermato gli orari dedotti in ricorso è : “Era una Testimone_1
badante convivente. Lavorava dal lunedì fino al giovedì. Lavorava tutto il giorno. La ricorrente alle ore 7.00 del lunedì arrivava a casa della IG.ra . Il giovedì andava CP_1
via verso le 7.00, 7.30”. Il teste è scarsamente attendibile. In primo luogo, ha riferito una circostanza di cui non ha avuto alcuna percezione diretta e continuativa nel tempo, e non
è implausibile allora che l'abbia appresa dalla stessa ricorrente. Per sua stessa ammissione, il teste si recava presso l'abitazione della convenuta, per portare una porzione di dolce o di pizza alla ricorrente, evidentemente sua amica, una sola volta a settimana, verso le 20.00, peraltro restando sulla soglia di ingresso a chiacchierare con la ricorrente, salvo tre sporadici casi in cui è entrata all'interno dell'abitazione per eseguire delle iniezioni alla resistente. Non si vede, pertanto, come il teste abbia potuto apprendere, se non dalla stessa ricorrente sua amica, la circostanza che quest'ultima lavorava tutto il giorno, dal lunedì mattina fino al giovedì mattina. In secondo luogo, il teste non pare del tutto disinteressato rispetto ai fatti di causa, atteso che, oltre ad essere amica della ricorrente e dell'altra badante, tale , che assisteva la resistente dal giovedì mattina al Per_1 lunedì mattina, era plausibilmente coinvolta nella vicende per cui è causa in ragione dell'attività lavorativa del coniuge. Il teste ha infatti dichiarato: “Mio marito si occupa di far arrivare in Italia le persone interessate a lavorare come badanti”, ivi compresa tale
, “nostra cliente”. Per_1
17. L'altro teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: “Confermo che la Tes_2
ricorrente ha lavorato per la resistente. Lo so perché mi è capitato di incontrarli per strada. Io non sono mai stata a casa della resistente. Li incontravo al di Formia Parte_3
ogni lunedì nel 2019. Mi capitava di vederli anche altri giorni durante la settimana, ma mi limitavo a salutarle. Mi capitava di vederli sia quando tornavo a piedi che quando tornavo con l'autobus. Li incontravo intorno alle 18.00, 18.30. Io venivo da Formia e vedevo sull'Appia la resistente a braccetto con la ricorrente. Non ricordo il nome della IG.ra che era con la ricorrente. La sentivo chiamare IGnora. E' capitato che ci siamo fermati a prendere un caffè al bar. Non ho visto personalmente la ricorrente lavorare a casa della resistente”. Il teste ha fornito indicazione temporali del tutto generiche ed inidonee a dimostrare che la ricorrente lavorava come assistente familiare in regime di convivenza e prestava sistematicamente la propria attività in favore della resistente per una media di 40 ore settimanali, dal lunedì mattina al giovedì mattina.
18. I più attendibili testi di parte resistente, benché familiari di quest'ultima, hanno confermato gli orari dedotti nella memoria difensiva e risultanti dalle buste paga, pari a 25 ore settimanali, con deposizioni concordanti, precise e circostanziate, ma soprattutto fondate su una percezione diretta e continuativa di quanto riferito, per la loro presenza frequente (teste , compagna del figlio della resistente) o continuativa ( Tes_3 Testimone_4
, figlio della resistente) nell'abitazione della IG.ra .
[...] Controparte_1
19. Il teste ha dichiarato: “È capitato che la ricorrente restasse a dormire Testimone_5
presso l'abitazione della IG.ra nel periodo del COVID per le difficoltà negli CP_1
spostamenti. Negli altri giorni alle 15.30 andava via. Se non sbaglio, la ricorrente andava al lavoro tre giorni a settimana, dal lunedì al mercoledì. Iniziava a lavorare alle 8.00 e andava via verso le 15.00, 15.30. Io sono un'infermiera, lavoro a Roma. In quel periodo mi sono recata spesso presso l'abitazione della IG.ra per portare la spesa o per CP_1 controllare la resistente, madre del mio compagno. Mi è capitato spesso di andare, perché mi recavo a lavoro ogni giorno ed ero di strada quando tornavo dal lavoro, nel senso che dovevo comunque passare davanti la casa della IG.ra quando lavoro, alle Parte_4
16.00 arrivo a Formia da Roma. Non lavoro il sabato e la domenica e spesso neppure il venerdì. Non lavoro in reparto e ho orari flessibili. Quindi mi recavo presso l'abitazione della IG.ra dopo le 16.00 quando lavoravo. Dalla stazione alla casa di CP_1
quest'ultima impiego cinque minuti. Quando non andavo al lavoro, potevo recarmi tanto la mattina quanto il pomeriggio presso l'abitazione della IG.ra la Parte_5
ricorrente andava via, stava con la IG.ra l'altro suo figlio. A volte è capitato CP_1
che andassimo io o il mio compagno, restando anche la notte. A volte è andata anche mia madre. Nel periodo del covid andava l'altro figlio, , che abita al piano di sotto. La Per_2
resistente ha due figli. Uno è il mio compagno e l'altro è , diminutivo . Tes_4 Per_2
Quest'ultimo assisteva la resistente quando rientrava la sera da lavoro. Se non poteva ci organizzavamo noi”.
20. Il teste ha dichiarato: “La ricorrente ha lavorato per la Testimone_4
resistente. Lavorava dal lunedì al mercoledì dalle 8.00 alle 15.00 da gennaio 2019 a maggio giugno 2020. La ricorrente non conviveva con la resistente. Sporadicamente è capitato che la ricorrente, su sua richiesta, venisse ospitata presso l'abitazione della resistente perché aveva difficoltà ad essere accompagnata presso la propria abitazione in Castelforte Ciò è accaduto raramente, salvo periodo del COVID in cui è accaduto più frequentemente. Sarà capitato una quindicina di volte in tutto da gennaio 2019 a maggio giugno 2020…Io nel
2019, ma anche in precedenza, fino all'attualità, vivevo e vivo nello stesso stabile in cui si trova l'abitazione della resistente, al piano di sotto. La mia presenza era abbastanza costante nell'abitazione della resistente, anche negli orari di cui ho riferito, poiché ero un turnista e dopo il mio turno h24 facevo ritorno presso la mia abitazione e assistevo la resistente, nei medesimi orari in cui era presente la badante. Turnista IGnifica che dopo un turno di 24 ore ho tre/quattro giorni liberi. Nel periodo del lockdown la mia presenza in assistenza alla resistente è stata ancora più assidua. Ero io la sera, quando presente, a somministrare cena e medicinali alla resistente. Quando non vi ero io, più raramente, vi provvedeva la compagna di mio fratello che l'accompagnava presso la propria abitazione”. 21. In conclusione, anche all'esito della valutazione delle risultanze dell'espletata istruttoria testimoniale, non può ritenersi raggiunta la prova, di cui la ricorrente era onerata, dell'osservanza per il periodo oggetto di causa di un orario di lavoro eccedente le
25 ore settimanali.
22. Poiché le differenze retributive reclamante dalla lavoratrice si fondano unicamente sull'assunto di avere lavorato settimanalmente più ore di quelle pattuite contrattualmente
(cfr. conteggi allegati), dalla mancata prova di tale maggiore orario discende l'infondatezza del ricorso.
23. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza e vanno liquidate in favore della resistente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi – stante la ridotta complessità delle questioni affrontate e la contenuta attività istruttoria svolta – per tutte le fasi, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto per le controversie di lavoro di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1345/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco SACCOCCIO e dall'Avv. stab. Parte_1 [...]
coma da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2
degli stessi in Itri, Via G. Matteotti n. 22
- ricorrente
CONTRO
, in persona dell'amministratore di sostegno Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marianna DONCIGLIO e Annarita NATONI come
[...]
da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Gaeta, Via
Garibaldi n. 4,
- resistente
Oggetto: lavoro domestico - differenze retributive
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6.7.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato dal gennaio 2019 al giugno 2020 alle dipendenze di CP_1
in qualità di collaboratrice domestica e assistente convivente di persona non
[...]
autosufficiente; di avere svolto la propria attività lavorativa per 40 ore settimanali dal lunedì mattina al giovedì mattina, anziché per 25 ore settimanali come contrattualmente stabilito;
di essersi occupata, in particolare, dell'assistenza della resistente nelle sue funzioni esistenziali e di relazione, nonché della pulizia della casa e della cura della biancheria;
di essere stata retribuita unicamente per l'orario contrattualmente stabilito;
di essere stata licenziata con lettera del 15.6.2020.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce di avere diritto alle differenze retributive per il maggiore orario di lavoro effettivamente osservato rispetto a quello contrattuale, sulla base dell'inquadramento nel livello CS del contratto collettivo per colf e badanti, quale assistente familiare di persona non autosufficiente.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertata l'esatta qualifica della ricorrente, il periodo lavorativo, l'orario di lavoro osservato e le mansioni svolte, condannare la IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
18.01.39 al pagamento, in favore della IG.ra della somma di € 7.346,00 (a titolo Parte_1
di straordinari, tredicesime e ferie non pagate) o di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata e di giustizia. Con la rivalutazione, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c. oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate; b) condannare la IG.ra , nata a [...] il [...], al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre IVA, c.p.a. ed accessori come per legge.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio , in Controparte_1
persona dell'amministratore di sostegno, chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. e nel merito di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Parte convenuta eccepisce che la ricorrente, come da contratto stipulato il 2.1.2019, ha prestato assistenza alla IG.ra nel periodo oggetto di causa dal lunedì al Controparte_1
mercoledì per 25 ore settimanali, senza necessità della sua presenza nelle ore notturne e dunque non in regime di convivenza, salvo occasionali pernottamenti nell'abitazione della resistente per comodità della lavoratrice, soprattutto durante il periodo della pandemia
(da marzo a giugno 2020). Evidenzia, inoltre, la genericità delle avverse deduzioni in materia di orario di lavoro settimanale effettivamente osservato, nei conteggi indicato in misura sempre diversa, e la ulteriore incongruenza di tali conteggi, elaborati sulla base della retribuzione oraria prevista per gli assistenti familiari non conviventi, neppure corrispondente peraltro a quella prevista dalle tabelle retributive ex adverso prodotte.
6. Espletati gli incombenti dell'interrogatorio libero della ricorrente e del tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, la causa è istruita documentalmente e per testi.
Previa autorizzazione delle parti al deposito di note difensive autorizzate, la causa è stata infine decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del
10.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento e alla condanna della convenuta al pagamento in proprio favore del credito per le differenze retributive asseritamente maturate per avere lavorato come collaboratrice domestica e assistente familiare convivente di persona non autosufficiente, inquadrata nel livello CS del CCNL lavoro domestico, in favore della resistente, dal 2 gennaio 2019 al 30 giugno 2020, osservando un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, superiore a quello contrattualmente stabilito e retribuito, pari a 25 ore settimanali.
8. Il periodo lavorativo (2.1.2019 – 20.6.2020), la qualifica e l'inquadramento della lavoratrice, le modalità di cessazione del rapporto di lavoro, con licenziamento intimato con decorrenza dal 30 giugno 2020, sono pacifici e documentali (cfr. denuncia del rapporto e buste paga in atti). Sono controversi unicamente gli orari di lavoro osservati in detto periodo e la circostanza che la ricorrente svolgesse o meno in regime di convivenza le sue mansioni di assistente familiare di persona non autosufficiente (salvo, come si vedrà di seguito, la irrilevanza della questione del regime di convivenza alla luce dei conteggi prodotti dalla ricorrente).
9. Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato.
10. In via preliminare deve osservarsi che, sebbene sia stata ammessa la prova testimoniale sugli orari di lavoro asseritamente osservati dalla lavoratrice, ad una più approfondita disamina dell'atto introduttivo emergono carenze e contraddittorietà del corredo allegatorio tali da imporre un rigetto de plano della domanda, pur senza determinarne la nullità, atteso che sono comunque chiaramente individuabili la causa petendi ed il petitum del ricorso, con il quale si è chiesto l'accertamento e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, come quantificate nei conteggi allegati, asseritamente maturate dalla lavoratrice per avere svolto come assistente familiare convivente di persona non autosufficiente un orario di lavoro a tempo pieno
(mediamente 40 ore settimanali) a fronte di quello contrattuale part time per 25 ore settimanali.
11. Una prima carenza, che investe il fatto costitutivo dell'orario di lavoro, deriva dal non avere l'attrice chiaramente specificato l'articolazione e la collocazione giornaliera di tale orario. Nel ricorso si legge la laconica affermazione secondo cui “la IG.ra lavorava CP_3
in media 40 ore settimanali, dal lunedì mattina al giovedì mattina (full time), prestando la propria opera in modalità orario continuato, in regime di convivenza” (cap. 5). Orbene, tenuto conto che, secondo la previsione del contratto collettivo prodotto dalla parte ricorrente, mentre per i lavoratori non conviventi l'orario settimanale è stabilito in 40 ore settimanali distribuito in 5 o 6 giorni, per quelli conviventi è indicato solamente un limite massimo, pari a 54 ore settimanali, consistenti in 10 ore giornaliere non consecutive (art. 16), la lavoratrice avrebbe dovuto indicare con precisione l'orario di lavoro, anziché limitarsi a riferire solo un orario di media, senza spiegare come sia stato determinato ed omettendo di indicare quale orario osservava giornalmente e se ed in che misura lavorasse nella mattinata del giovedì, così rendendo la relativa capitolazione istruttoria inammissibile, perché la sua genericità imporrebbe al teste non semplicemente di confermare, ma di integrare l'allegazione del fatto costitutivo in esame, specificando gli orari di lavoro. Né sono di aiuto i conteggi allegati al ricorso, posto che negli stessi per ogni mese è indicato un numero sempre diverso di ore mensili effettivamente lavorate in luogo delle 25 contrattuali, a volte superiore ed a volte inferiore alla media delle 40 ore settimanali dedotte in ricorso, monte ore variabile dunque, che non si comprende come sia stato determinato.
12. Va poi evidenziata un'ulteriore circostanza indicativa della contraddittorietà degli assunti attorei anche sotto il profilo della quantificazione del credito. Premesso che è pacifico e non contestato l'inquadramento della lavoratrice nella categoria CS, quale assistente familiare di persona non autosufficiente, inquadramento risultante anche dalle buste paga in atti – per cui, sotto tale profilo, appare irrilevante la descrizione delle mansioni svolte – in ricorso si allega, nel capitolo sopra citato, che la IG.ra ha Parte_1
lavorato in regime di convivenza con la IG.ra . I conteggi, tuttavia, sono Controparte_1
stati elaborati non sulla base della retribuzione mensile per gli assistenti familiari conviventi di persona non autosufficiente di cui alle tabelle retributive allegate al CCNL per Colf e Badanti - Federproprietà del 15.1.2016, prodotto dall'attrice, bensì sulla base della medesima retribuzione oraria indicata nelle buste paga emesse dal datore di lavoro
(moltiplicata per un superiore monte orario, per la cui determinazione valgono le considerazioni di cui sopra), corrispondente a quella prevista dal diverso CCNL Lavoro
Domestico - Fidaldo e Domina, applicato dal datore di lavoro, per gli assistenti familiari di livello CS non conviventi. 13. Si osserva comunque, anche per ragioni di completezza argomentativa, che l'istruttoria testimoniale espletata non ha confermato gli orari dedotti in ricorso.
14. Si ricorda che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la prestazione eccedente l'orario contrattuale part time in caso di lavoro supplementare o il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed eIGe la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906).
15. Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dalla lavoratrice.
16. L'unico teste che ha confermato gli orari dedotti in ricorso è : “Era una Testimone_1
badante convivente. Lavorava dal lunedì fino al giovedì. Lavorava tutto il giorno. La ricorrente alle ore 7.00 del lunedì arrivava a casa della IG.ra . Il giovedì andava CP_1
via verso le 7.00, 7.30”. Il teste è scarsamente attendibile. In primo luogo, ha riferito una circostanza di cui non ha avuto alcuna percezione diretta e continuativa nel tempo, e non
è implausibile allora che l'abbia appresa dalla stessa ricorrente. Per sua stessa ammissione, il teste si recava presso l'abitazione della convenuta, per portare una porzione di dolce o di pizza alla ricorrente, evidentemente sua amica, una sola volta a settimana, verso le 20.00, peraltro restando sulla soglia di ingresso a chiacchierare con la ricorrente, salvo tre sporadici casi in cui è entrata all'interno dell'abitazione per eseguire delle iniezioni alla resistente. Non si vede, pertanto, come il teste abbia potuto apprendere, se non dalla stessa ricorrente sua amica, la circostanza che quest'ultima lavorava tutto il giorno, dal lunedì mattina fino al giovedì mattina. In secondo luogo, il teste non pare del tutto disinteressato rispetto ai fatti di causa, atteso che, oltre ad essere amica della ricorrente e dell'altra badante, tale , che assisteva la resistente dal giovedì mattina al Per_1 lunedì mattina, era plausibilmente coinvolta nella vicende per cui è causa in ragione dell'attività lavorativa del coniuge. Il teste ha infatti dichiarato: “Mio marito si occupa di far arrivare in Italia le persone interessate a lavorare come badanti”, ivi compresa tale
, “nostra cliente”. Per_1
17. L'altro teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: “Confermo che la Tes_2
ricorrente ha lavorato per la resistente. Lo so perché mi è capitato di incontrarli per strada. Io non sono mai stata a casa della resistente. Li incontravo al di Formia Parte_3
ogni lunedì nel 2019. Mi capitava di vederli anche altri giorni durante la settimana, ma mi limitavo a salutarle. Mi capitava di vederli sia quando tornavo a piedi che quando tornavo con l'autobus. Li incontravo intorno alle 18.00, 18.30. Io venivo da Formia e vedevo sull'Appia la resistente a braccetto con la ricorrente. Non ricordo il nome della IG.ra che era con la ricorrente. La sentivo chiamare IGnora. E' capitato che ci siamo fermati a prendere un caffè al bar. Non ho visto personalmente la ricorrente lavorare a casa della resistente”. Il teste ha fornito indicazione temporali del tutto generiche ed inidonee a dimostrare che la ricorrente lavorava come assistente familiare in regime di convivenza e prestava sistematicamente la propria attività in favore della resistente per una media di 40 ore settimanali, dal lunedì mattina al giovedì mattina.
18. I più attendibili testi di parte resistente, benché familiari di quest'ultima, hanno confermato gli orari dedotti nella memoria difensiva e risultanti dalle buste paga, pari a 25 ore settimanali, con deposizioni concordanti, precise e circostanziate, ma soprattutto fondate su una percezione diretta e continuativa di quanto riferito, per la loro presenza frequente (teste , compagna del figlio della resistente) o continuativa ( Tes_3 Testimone_4
, figlio della resistente) nell'abitazione della IG.ra .
[...] Controparte_1
19. Il teste ha dichiarato: “È capitato che la ricorrente restasse a dormire Testimone_5
presso l'abitazione della IG.ra nel periodo del COVID per le difficoltà negli CP_1
spostamenti. Negli altri giorni alle 15.30 andava via. Se non sbaglio, la ricorrente andava al lavoro tre giorni a settimana, dal lunedì al mercoledì. Iniziava a lavorare alle 8.00 e andava via verso le 15.00, 15.30. Io sono un'infermiera, lavoro a Roma. In quel periodo mi sono recata spesso presso l'abitazione della IG.ra per portare la spesa o per CP_1 controllare la resistente, madre del mio compagno. Mi è capitato spesso di andare, perché mi recavo a lavoro ogni giorno ed ero di strada quando tornavo dal lavoro, nel senso che dovevo comunque passare davanti la casa della IG.ra quando lavoro, alle Parte_4
16.00 arrivo a Formia da Roma. Non lavoro il sabato e la domenica e spesso neppure il venerdì. Non lavoro in reparto e ho orari flessibili. Quindi mi recavo presso l'abitazione della IG.ra dopo le 16.00 quando lavoravo. Dalla stazione alla casa di CP_1
quest'ultima impiego cinque minuti. Quando non andavo al lavoro, potevo recarmi tanto la mattina quanto il pomeriggio presso l'abitazione della IG.ra la Parte_5
ricorrente andava via, stava con la IG.ra l'altro suo figlio. A volte è capitato CP_1
che andassimo io o il mio compagno, restando anche la notte. A volte è andata anche mia madre. Nel periodo del covid andava l'altro figlio, , che abita al piano di sotto. La Per_2
resistente ha due figli. Uno è il mio compagno e l'altro è , diminutivo . Tes_4 Per_2
Quest'ultimo assisteva la resistente quando rientrava la sera da lavoro. Se non poteva ci organizzavamo noi”.
20. Il teste ha dichiarato: “La ricorrente ha lavorato per la Testimone_4
resistente. Lavorava dal lunedì al mercoledì dalle 8.00 alle 15.00 da gennaio 2019 a maggio giugno 2020. La ricorrente non conviveva con la resistente. Sporadicamente è capitato che la ricorrente, su sua richiesta, venisse ospitata presso l'abitazione della resistente perché aveva difficoltà ad essere accompagnata presso la propria abitazione in Castelforte Ciò è accaduto raramente, salvo periodo del COVID in cui è accaduto più frequentemente. Sarà capitato una quindicina di volte in tutto da gennaio 2019 a maggio giugno 2020…Io nel
2019, ma anche in precedenza, fino all'attualità, vivevo e vivo nello stesso stabile in cui si trova l'abitazione della resistente, al piano di sotto. La mia presenza era abbastanza costante nell'abitazione della resistente, anche negli orari di cui ho riferito, poiché ero un turnista e dopo il mio turno h24 facevo ritorno presso la mia abitazione e assistevo la resistente, nei medesimi orari in cui era presente la badante. Turnista IGnifica che dopo un turno di 24 ore ho tre/quattro giorni liberi. Nel periodo del lockdown la mia presenza in assistenza alla resistente è stata ancora più assidua. Ero io la sera, quando presente, a somministrare cena e medicinali alla resistente. Quando non vi ero io, più raramente, vi provvedeva la compagna di mio fratello che l'accompagnava presso la propria abitazione”. 21. In conclusione, anche all'esito della valutazione delle risultanze dell'espletata istruttoria testimoniale, non può ritenersi raggiunta la prova, di cui la ricorrente era onerata, dell'osservanza per il periodo oggetto di causa di un orario di lavoro eccedente le
25 ore settimanali.
22. Poiché le differenze retributive reclamante dalla lavoratrice si fondano unicamente sull'assunto di avere lavorato settimanalmente più ore di quelle pattuite contrattualmente
(cfr. conteggi allegati), dalla mancata prova di tale maggiore orario discende l'infondatezza del ricorso.
23. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza e vanno liquidate in favore della resistente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi – stante la ridotta complessità delle questioni affrontate e la contenuta attività istruttoria svolta – per tutte le fasi, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto per le controversie di lavoro di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci