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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6802/2020
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Mirella Corvino, presso cui elettivamente domicilia in Caserta al largo Daniel
Bovet n. 1
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Rossella Turco, con cui elettivamente domicilia in Viale Europa n.10 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 30.12.2020 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stato dipendente del dal 1.04.1980 al 1.06.2018, con Controparte_1 inquadramento nella categoria C Posizione economica C5, assunto ai sensi della L.285/77 ed inquadrato nella pianta organica del Comune con delibera n. 375 del 7.12.1984, esponeva di aver svolto mansioni superiori ascrivibili alla categoria D posizione economica D7 ed in particolare: di aver, dal momento in cui il mercato agro alimentare di veniva dislocato nella attuale CP_1 struttura sita sulla SS265, prestato servizio presso la suddetta struttura svolgendo funzioni di responsabile degli accessi alla struttura ed esattore del ticket di ingresso degli automezzi, di contabile responsabile del danaro incassato e della sua rendicontazione e, dal 2011, anche di custode della struttura provvedendo ad aprire e chiudere i cancelli del mercato in tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con apertura alle ore 7,00 (anticipata alle ore 4,30 il lunedì) e chiusura alle ore
18,00, nonché in tutte le occasioni nelle quali il Comune autorizzava l'apertura per scarichi eccezionali, restando in servizio anche in occasione di festività locali e nazionali;
di aver provveduto anche alla contabilizzazione dei versamenti dovuti dai Commissionari del mercato agro alimentare
1 ed alle comunicazioni relative agli stati di morosità con report mensili recapitati al di CP_1
in risposta alle richieste degli Uffici finanziari dell'Ente; di aver, inoltre, dovuto vigilare CP_1
e relazionare sulla condizione delle strutture, sulle eventuali deficienze e criticità da correggere e sulla delicata vicenda dello smaltimento dei rifiuti all'interno dell'area del mercato relazionando l'Amministrazione sullo stato dei luoghi e sulle condizioni igienico sanitarie nonché su quelle di conservazione della struttura, inviando, da ultimo, al Commissario prefettizio Dott. Persona_1 una corposa e dettagliata relazione richiestagli a seguito dell'attivazione del servizio di automazione degli accessi al Mercato agro alimentare e sull'osservanza degli obblighi contrattuali della ditta appaltatrice;
di aver provveduto alla predisposizione degli atti amministrativi che il andava CP_1 ad assumere nei confronti dei concessionari del mercato agro-alimentare come, ad esempio, la richiesta da parte dell'allora segretaria generale del comune di di redigere e documentare CP_1 sotto l'aspetto giuridico e contabile, le revoche delle concessioni nei confronti dei concessionari morosi, e, come pure, la predisposizione di tutti gli atti e la documentazione amministrativa per il concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi nel locale mercato agro alimentare;
che, infatti, il al fine di soddisfare le necessità operative di gestione, organizzazione e Controparte_1 programmazione del servizio, con determina n. 93 del 15.02.2001 assegnava “all'istruttore, categoria
C, , le mansioni proprie della categoria superiore D, al fine di legittimarlo anche ad Parte_1 emanare atti gestionali finali riferiti a tutti i procedimenti attinenti alle attività del mercato ortofrutticolo.”; che in data 01.06.2011, inoltre, il Sindaco p.t., gli conferiva l'incarico per il trattamento dati quale responsabile del servizio. Tanto premesso, deduceva la nullità, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001, del suo automatico inquadramento nella mansione superiore in mancanza di espletamento di idonea selezione, conseguentemente rivendicava il proprio diritto alla corresponsione della differenza tra il trattamento economico previsto per la mansione attribuitagli per contratto e quello previsto dalla tabella retributiva relativa alla mansione superiore, nonché alla rideterminazione della indennità di TFR ed alla liquidazione degli straordinari effettuati e non liquidati. Allegava specifico prospetto relativo ai crediti retributivi vantati. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alle differenze retributive per aver svolto nel periodo dal 2001 ed esclusivamente dal 2010 fino alla collocazione in quiescenza le mansioni superiori appartenenti al livello funzionario D6, così come previste dal CCNL e, per l'effetto, condannarsi il CP_1
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di esso
[...] ricorrente delle differenze retributive determinate in €.89.000,00 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazioni monetarie dalle scadenze al saldo ed oltre ad €.7.251,23 per straordinari e turnazioni, o delle diverse somme ritenute di giustizia. Spese vinte con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il resistente eccependo in via preliminare, ai sensi dell'art. 301 c.p.c. CP_1
l'interruzione del processo per morte del procuratore di parte attorea. Nel merito contestava lo svolgimento delle mansioni superiori ed in particolare di funzioni dirigenziali precisando che il responsabile della struttura con funzioni di funzionario apicale era l' Ing. nominato Controparte_2 in sostituzione della Dott.ssa e prima ancora del Sig. Persona_2 Persona_3
2 Sottolineava che il ricorrente a far data dal 12.06.96 veniva destinato in assegnazione provvisoria al mercato ortofrutticolo osservando le istruzioni che di volta in volta avrebbe ricevuto dal Direttore
Sig. limitandosi all'apertura anticipata del mercato il lunedì alle ore 4.30, al Persona_3 maneggio di denaro e valori, alla regolamentazione degli accessi alla struttura ed esazione ticket di ingresso automezzi fin quando non è stata disposta l'automazione dei varchi. Affermava che per quanto attiene al periodo antecedente all'incarico di Responsabile del Parte_2 conferito all' Ing. con decreto n. 10833 del 22.4.2015, non vi era conoscenza Controparte_2 dell'attività svolta dal ricorrente sotto la precedente direzione della Dott.ssa , Persona_4 né per detto periodo il ricorrente risultava essere destinatario di preciso ordine di servizio.
Contestava che il ricorrente avesse avuto qualsivoglia potere in termini di gestione economica e/o di coordinamento del personale. Assumeva che in assenza di procedura concorsuale interna e/o altri meccanismi di prassi relativi al CCNL, il lavoratore non può rivendicare il diritto all'attribuzione della qualifica superiore solo per la sua permanenza, per periodi predeterminati di tempo, anche se lunghi, in una qualifica differente da quella con la quale è stato assunto. Affermava di aver riconosciuto al ricorrente tutto quanto previsto per legge e da CCNL per il livello di impiegato di concetto categoria
C Posizione economica C5, incluso l'indennità di maneggio valori, la maggiorazione per orario lavoro festivo e notturno, la maggiorazione per lavoro giorno festivo, l'indennità di turno, l'indennità per scarichi speciali mercato agroalimentare inclusi compensi per servizi ordinari notturno e festivi nonché turno diurno. Allegava a riguardo riepilogo annuale per tutte le annualità ricomprese tra il
2011 e il 2018. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione estintiva quinquennale degli asseriti crediti retribuiti vantati da controparte. Contestava, altresì, i conteggi proposti in ricorso, in quanto basati su dati in nessun modo documentati e comunque contestati. Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda.
Spese vinte.
Ammessa ed espletata la prova orale, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa come da sentenza versata in atti.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi il diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori sussumibili nel livello funzionario D6, nel periodo dal 2001 ed esclusivamente dal 2010 fino alla collocazione in quiescenza e, per l'effetto, condannarsi il
[...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. al pagamento in suo favore delle CP_1 differenze retributive determinate in €.89.000,00 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazioni monetarie dalle scadenze al saldo ed oltre ad €.7.251,23 per straordinari e turnazioni, o delle diverse somme ritenute di giustizia.
Parte resistente contesta l'assunto nel merito ed eccepisce, preliminarmente, la prescrizione del credito derivante dall'espletamento di mansioni superiori non essendo stata, la richiesta, preceduta da atti interruttivi la prescrizione, fatta eccezione per la notifica del ricorso (avvenuta il 16.03.2021). La presunta missiva di interruzione della prescrizione (all. 9 prod. ricorrente), unica relativa alle
3 differenze retributive derivanti dall'asserito superiore inquadramento, non è dotata della prova attestante la ricezione da parte della resistente, per cui non può che ritenersi, quale atto idoneo ai fini della messa in mora e, quindi, dell'interruzione della prescrizione, esclusivamente la notifica del ricorso;
rispetto al quale va calcolato il quinquennio per l'accertamento dei crediti retributivi che devono accertarsi, quindi, a far data dal marzo 2016 sino al gennaio 2018, data del collocamento in quiescenza (cfr. doc. 2 prod. resistente).
L'eccezione di prescrizione è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto oggetto del presente giudizio è il riconoscimento delle differenze retributive conseguenti ad un superiore inquadramento. Trattandosi di dipendente soggetto alla disciplina del pubblico impiego privatizzato è opportuno richiamare la peculiare disciplina operante in tema di mansioni superiori nel settore pubblico.
Ebbene, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, e successivamente dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, “… l'esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
La stessa norma, al comma 2, prevede la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obbiettive esigenze di servizio, ma pone dei precisi limiti indicati nelle lettere a) e b): e cioè che vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4 di detto articolo 56; e, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
E, comunque, in queste ipotesi è previsto, al comma 4, che il lavoratore per il periodo di effettiva prestazione abbia diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
In caso d'insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione (per esempio, carenza di obbiettive esigenze di servizio;
copertura del posto vacante per più di un anno), il 5° comma dell'art. 52 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore.
Essa, si ribadisce, genera il solo diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico” (da ritenersi di ampiezza inferiore rispetto all'ipotesi di svolgimento di diritto delle mansioni) per il periodo di effettiva prestazione delle stesse, a seguito della modifica dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, operata dal d.lgs. n. 387/1998, che ha abrogato la suddetta norma nella parte in cui escludeva, insieme con il diritto alla qualifica, anche quello al differenziale retributivo.
La Suprema Corte ha chiarito che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge, pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei
4 presupposti di legittimità dell'assegnazione e alle previsioni dei contratti collettivi, anche in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost., senz'altro applicabile nel pubblico impiego.
In tal senso, è stato confermato il principio di diritto secondo il quale, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal d.lgs. n. 29 del 1993 - art. 56, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, art. 25- è stato soppresso dal d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 - ultimo periodo- disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio ( così Cass. n. 91/2004, n.
14944/2004).
Va, infine, precisato che ai sensi del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni
In conclusione, in materia di pubblico impiego, in conseguenza del principio insuperabile sancito dal primo comma della disposizione suindicata, va sempre escluso, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, che si venga a produrre l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c.; la nullità dell'assegnazione al di fuori delle ipotesi consentite la rende improduttiva di effetti giuridici e genera solo il diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico”, fermo restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione invalida per dolo o colpa grave.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva la giudicante che il riconoscimento delle mansioni superiori genera quale unico effetto giuridico il diritto alla differenza di trattamento economico, pertanto oggetto del presente giudizio può essere esclusivamente il riconoscimento del credito di lavoro. Ne consegue, quindi, che l'accertamento dello svolgimento di mansioni inquadrabili in un livello superiore intanto può e deve essere effettuato in quanto è funzionale al riconoscimento della conseguente pretesa creditoria.
Ebbene parte ricorrente deduce che, a far data dal 2001 (cfr. all. 10 prod. ric.), e per soli sei mesi, al fine di ovviare alle carenze di organico, fu prevista l'attribuzione in suo favore di mansioni superiori dovendo questi compiere gli atti di gestione per il mercato ortofrutticolo. In particolare, attraverso anche la documentazione allegata, parte ricorrente evidenzia che si occupava in via esclusiva dell'incasso delle quote per l'occupazione del posto nel mercato agroalimentare, del rendiconto, della realizzazione dei bandi per i parcheggi, dell'apertura e della chiusura, soprattutto se straordinaria, del mercato stesso e del pagamento delle quote al momento dell'accesso (cfr. all. 3-14-15- 6-7).
Come è noto anche per il settore pubblico gli oneri di allegazione e deduzione devono essere assolti dalla parte che invoca il riconoscimento e, quindi, da parte ricorrente.
Sul punto la giurisprudenza ha, a più riprese, precisato che antecedente logico-giuridico è, tuttavia,
l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico -
5 giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
Nella specie vi è integralmente carenza assertiva dal momento che non sono state indicate le declaratorie contrattuali di riferimento. Ciononostante dovendo la giudicante valutare se l'istante avesse la responsabilità esclusiva del mercato agro-alimentare a far data dal marzo 2016, è opportuno riportare i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale espletata.
In particolare la teste di parte ricorrente signora , per quanto qui rileva, dichiarava “Sono Testimone_1 titolare di un bar all'interno della struttura agroalimentare sita in La struttura CP_1 agroalimentare è così organizzata: si entra pagando un ticket vi è uno stabile all'interno del quale vi è il mio bar e niente altro, prima c'erano gli uffici ma parlo degli anni 90, successivamente sono stati trasferiti nella cabina dove si paga l'accesso; vi è poi il capannone dove vi sono gli stands dei prodotti. E' possibile accedere al mercato agroalimentare dalle 7 del mattino sino alle 17 tutti i giorni tranne il lunedì in cui i cancelli aprono alle 4,00; i miei orari di apertura e chiusura sono analoghi a quelli del centro. Conosco il ricorrente ricordo di averlo visto presso la struttura agroalimentare credo a partire dal 2000 sicuramente perché iniziai a sostituire mia madre nel bar
e, nel 2006, decise di donarlo a me. Ricordo che il ricorrente, prima che fosse automatizzato l'accesso era spesso nella cabina dove si pagava il ticket, ricordo anche altri due dipendenti comunali uno di nome mentre l'altro non lo ricordo e ricordo anche che il ricorrente faceva il Persona_5 resoconto giornaliero, tanto ricordo in quanto mi capitava di vederlo essendo la cabina ubicata di fronte al bar. Ricordo che il ricorrente stava nella struttura dall'apertura alla chiusura, tutti i giorni della settimana. Preciso che il mercato è aperto dal lunedì al venerdì. Oltre alle mansioni anzidette ricordo che ci rivolgevamo al ricorrente anche per le seguenti attività: compilava i bollettini per il pagamento del fitto, predisponeva il calendario cioè quando capitava una festività infrasettimanale dovevamo chiedere l'autorizzazione al comune per aprire e lui lo faceva. La domenica ripristinavamo
i frigo e le altre utenze per cui era lui che veniva ad aprirci mentre poteva capitare che andasse anche di sabato per fronteggiare gli scarichi straordinari che necessitavano di essere autorizzati.
Tanto so perché mi è capitato di vederlo. Conosco l'ing. , se non ricordo male è venuto al CP_2 mercato dal 2007, non ricordo la frequenza con la quale veniva. Di preciso non so cosa facesse, lo vedevo che girava nella struttura e poi si soffermava negli uffici. Ho visto il ricorrente relazionarsi con lui. Preciso che il ricorrente teneva l'archivio dei soggetti titolati alla vendita. Se non erro il
6 ricorrente aveva in alcuni periodi dei collaboratori ma non ricordo, precisamente, chi fossero, ho visto in prevalenza solo lui. Prima del mercato agroalimentare so che il ricorrente stava al Comune ma non so nulla di più specifico.”
L'altro teste di parte ricorrente, signor , per quanto qui rileva dichiarava “Attualmente Testimone_2 sono pensionato. Sono stato dipendente del dal 2000 sino al dicembre 2021; Controparte_1 preciso che nei 15 anni antecedenti sono stato dipendente di una cooperativa che lavorava per il
Come dipendente comunale sono stato impiegato al ruolo delle acque, al mercato CP_1 agroalimentare e, negli ultimi anni circa 4, sono stato impiegato presso il giudice di pace di
Maddaloni. Non ho giudizi contro il Preciso che ho lavorato al mercato agroalimentare dal CP_1 febbraio 2014 ad ottobre 2015 quando fu introdotta l'automazione dell'ingresso. Preciso che al mercato agroalimentare mi occupavo dell'apertura e ella chiusura dei cancelli e del rilascio del ticket previo pagamento. Lavorava con me in un primo momento che poi fu Persona_6 spostato e rimanemmo io ed il ricorrente. Ci organizzavamo noi con i turni;
quello di mattina andava dalle 8 alle 14 mentre il pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 e talvolta anche alle 19-20. Preciso che anche con il ricorrente ci organizzavamo tra noi per gli orari nel senso che ad esempio il lunedì che aprivamo alle 4 andava lui, io arrivavo alle 8 poi lui andava a riposarsi e tornava alle 12, insomma eravamo noi che ci organizzavamo. Il ricorrente oltre a svolgere le mie mansioni, faceva i versamenti al riscuoteva le somme, prendeva gli ordini di servizio e se qualche concessionario aveva CP_1 qualche problema li aiutava. Capitava che per gli scarichi straordinari del sabato e della domenica andassimo ad aprire;
voglio precisare che prevalentemente andava il ricorrente e chiedevamo autorizzazione al Conosco l'ing. interveniva nel mercato solo previa chiamata CP_1 CP_2 nostra per ad esempio problemi tecnici come la mancata apertura della sbarra o del cancello, dell'asfalto rotto;
insomma tutto quello che non poteva risolvere era lui a risolverlo. I rapporti Pt_1 con i concessionari nella struttura erano gestiti dal come ad esempio i pagamenti, il mancato Pt_1 funzionamento dei bagni. Non so da quando stesse al mercato agroalimentare il ricorrente. Non l'ho più visto quando mi hanno spostato sul luogo di lavoro. Non so se il ricorrente venisse interessato dai concessionari anche delle questioni amministrative del anzi voglio precisare che certe CP_1 volte il mandava delle carte o anche degli avvisi e noi li distribuivamo ai concessionari, se CP_1 non erro erano avvisi di pagamento. Il ricorrente o riscuoteva il danaro, o gli dava il conto corrente oppure rateizzava le somme;
preciso che vi erano dei prontuari che erano stati forniti in cui era CP_ indicato che poteva pagare tot in tot rate. Penso che facesse anche la contabilità del mercato.
Mi pare di aver visto dei registri in cui lui scriveva ma non so cosa ci fosse scritto sopra nemmeno all'esterno.”
L'unico teste di parte resistente, signor , per quanto qui rileva dichiarava “ Sono in Controparte_2 servizio presso il Comune di Conosco il ricorrente. Preciso che a partire dal 2014 mi CP_1 sono occupato delle Attività produttive e, a partire dal 2015, la segreteria generale mi assegnò anche il mercato ortofrutticolo e mi occupo ancora dello stesso. Per quanto ne sappia il ricorrente sino al mese di ottobre del 2015 si occupava di erogare il ticket per gli accessi al mercato, incassava il
7 relativo prezzo e lo versava agli organi competenti;
a partire dal mese di ottobre, decisi di predisporre un sistema di automazione degli accessi e fu aggiudicata da una ditta esterna. A seguito di tale data il ricorrente si occupava esclusivamente della gestione dei rapporti con i concessionari
e relazionava a me in caso di necessità. Mi recavo al mercato ortofrutticolo su segnalazione del ricorrente in caso di necessità. Non ricordo quali erano gli orari del mercato. Ricordo che il Pt_1 era abbinato ad altro dipendente che, in un primo momento si chiamava e poi dopo fu Tes_2 sostituito da . Che io sappia i concessionari pagavano un prezzo per l'occupazione dei locali Per_7 che versavano o mediante c/c postale o mediante bonifico direttamente alla Ragioneria. Preciso che
i frigoriferi erano di proprietà dei singoli concessionari e non già del Il mercato era aperto CP_1 dal lunedì al venerdì dalle 7,30-8,00 sino alle 16,30-17,00 fatta eccezion e per il lunedì in cui apriva alle 3,00, capitava che si finisse più tardi per consentire ai concessionari di ultimare la sistemazione delle cose. Il sabato e la domenica era prevista un'apertura, previa autorizzazione, per il carico e scarico dei TIR e ciò avveniva sempre previo pagamento di un prezzo extra. Preciso che segnalava al solo le criticità ma non aveva obblighi di relazione periodica.” CP_1
La deposizione del teste ad avviso della giudicante, è ininfluente perché il teste è stato Tes_1 collega diretto di lavoro sino al 2015, periodo non oggetto del sindacato giurisdizionale perché coperto da prescrizione e, con riferimento all'epoca successiva, sia la deposizione dei testimoni che la disamina documentale, inducono la giudicante a rimarcare il mancato raggiungimento della prova dell'espletamento delle mansioni superiori atteso che se è vero che l'istante sostanzialmente si occupava della gestione del mercato agro-alimentare, è anche certo che tale attività non la facesse in solitudine ma, poteva e doveva rivolgersi per tutte le attività più significative all'ingegnere CP_2 che autorizzava le aperture straordinarie domenicali e raccoglieva le criticità rappresentate dall'istante. E' evidente, esaminando anche la documentazione di controparte, cfr. doc. parte resistente all. memoria, che le funzioni svolte anche di “responsabilità” nel mercato agroalimentare non fossero esclusive ma sempre coordinate e, anzi talune, come ad esempio il pagamento delle somme delle concessioni per gli stalli, affidate all'esterno o comunque automatizzate.
Il mancato raggiungimento della prova piena il cui onere grava in capo a parte ricorrente determina il rigetto della domanda principale. Del resto l'istante non ha specificato nemmeno in che termini le mansioni svolte si debbano ritenere sussumibili nella superiore declaratoria e in che termini le due declaratorie debbano tra loro differenziarsi.
Quanto alla richiesta di differenze retributive per straordinario e turnazioni relative parte resistente ha documentato il riconoscimento, come da all. 7 in atti, delle somme sia a titolo di indennità di turno che compensi per straordinario, ne consegue, quindi, che alcunché può riconoscersi, in assenza di specifiche deduzioni, anche in forma di contestazione per mancata ricezione, a tale titolo.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni la domanda deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 2700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 22.07.2025
La giudice dr. ssa Valentina Ricchezza
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6802/2020
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Mirella Corvino, presso cui elettivamente domicilia in Caserta al largo Daniel
Bovet n. 1
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Rossella Turco, con cui elettivamente domicilia in Viale Europa n.10 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 30.12.2020 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stato dipendente del dal 1.04.1980 al 1.06.2018, con Controparte_1 inquadramento nella categoria C Posizione economica C5, assunto ai sensi della L.285/77 ed inquadrato nella pianta organica del Comune con delibera n. 375 del 7.12.1984, esponeva di aver svolto mansioni superiori ascrivibili alla categoria D posizione economica D7 ed in particolare: di aver, dal momento in cui il mercato agro alimentare di veniva dislocato nella attuale CP_1 struttura sita sulla SS265, prestato servizio presso la suddetta struttura svolgendo funzioni di responsabile degli accessi alla struttura ed esattore del ticket di ingresso degli automezzi, di contabile responsabile del danaro incassato e della sua rendicontazione e, dal 2011, anche di custode della struttura provvedendo ad aprire e chiudere i cancelli del mercato in tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con apertura alle ore 7,00 (anticipata alle ore 4,30 il lunedì) e chiusura alle ore
18,00, nonché in tutte le occasioni nelle quali il Comune autorizzava l'apertura per scarichi eccezionali, restando in servizio anche in occasione di festività locali e nazionali;
di aver provveduto anche alla contabilizzazione dei versamenti dovuti dai Commissionari del mercato agro alimentare
1 ed alle comunicazioni relative agli stati di morosità con report mensili recapitati al di CP_1
in risposta alle richieste degli Uffici finanziari dell'Ente; di aver, inoltre, dovuto vigilare CP_1
e relazionare sulla condizione delle strutture, sulle eventuali deficienze e criticità da correggere e sulla delicata vicenda dello smaltimento dei rifiuti all'interno dell'area del mercato relazionando l'Amministrazione sullo stato dei luoghi e sulle condizioni igienico sanitarie nonché su quelle di conservazione della struttura, inviando, da ultimo, al Commissario prefettizio Dott. Persona_1 una corposa e dettagliata relazione richiestagli a seguito dell'attivazione del servizio di automazione degli accessi al Mercato agro alimentare e sull'osservanza degli obblighi contrattuali della ditta appaltatrice;
di aver provveduto alla predisposizione degli atti amministrativi che il andava CP_1 ad assumere nei confronti dei concessionari del mercato agro-alimentare come, ad esempio, la richiesta da parte dell'allora segretaria generale del comune di di redigere e documentare CP_1 sotto l'aspetto giuridico e contabile, le revoche delle concessioni nei confronti dei concessionari morosi, e, come pure, la predisposizione di tutti gli atti e la documentazione amministrativa per il concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi nel locale mercato agro alimentare;
che, infatti, il al fine di soddisfare le necessità operative di gestione, organizzazione e Controparte_1 programmazione del servizio, con determina n. 93 del 15.02.2001 assegnava “all'istruttore, categoria
C, , le mansioni proprie della categoria superiore D, al fine di legittimarlo anche ad Parte_1 emanare atti gestionali finali riferiti a tutti i procedimenti attinenti alle attività del mercato ortofrutticolo.”; che in data 01.06.2011, inoltre, il Sindaco p.t., gli conferiva l'incarico per il trattamento dati quale responsabile del servizio. Tanto premesso, deduceva la nullità, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001, del suo automatico inquadramento nella mansione superiore in mancanza di espletamento di idonea selezione, conseguentemente rivendicava il proprio diritto alla corresponsione della differenza tra il trattamento economico previsto per la mansione attribuitagli per contratto e quello previsto dalla tabella retributiva relativa alla mansione superiore, nonché alla rideterminazione della indennità di TFR ed alla liquidazione degli straordinari effettuati e non liquidati. Allegava specifico prospetto relativo ai crediti retributivi vantati. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alle differenze retributive per aver svolto nel periodo dal 2001 ed esclusivamente dal 2010 fino alla collocazione in quiescenza le mansioni superiori appartenenti al livello funzionario D6, così come previste dal CCNL e, per l'effetto, condannarsi il CP_1
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di esso
[...] ricorrente delle differenze retributive determinate in €.89.000,00 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazioni monetarie dalle scadenze al saldo ed oltre ad €.7.251,23 per straordinari e turnazioni, o delle diverse somme ritenute di giustizia. Spese vinte con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il resistente eccependo in via preliminare, ai sensi dell'art. 301 c.p.c. CP_1
l'interruzione del processo per morte del procuratore di parte attorea. Nel merito contestava lo svolgimento delle mansioni superiori ed in particolare di funzioni dirigenziali precisando che il responsabile della struttura con funzioni di funzionario apicale era l' Ing. nominato Controparte_2 in sostituzione della Dott.ssa e prima ancora del Sig. Persona_2 Persona_3
2 Sottolineava che il ricorrente a far data dal 12.06.96 veniva destinato in assegnazione provvisoria al mercato ortofrutticolo osservando le istruzioni che di volta in volta avrebbe ricevuto dal Direttore
Sig. limitandosi all'apertura anticipata del mercato il lunedì alle ore 4.30, al Persona_3 maneggio di denaro e valori, alla regolamentazione degli accessi alla struttura ed esazione ticket di ingresso automezzi fin quando non è stata disposta l'automazione dei varchi. Affermava che per quanto attiene al periodo antecedente all'incarico di Responsabile del Parte_2 conferito all' Ing. con decreto n. 10833 del 22.4.2015, non vi era conoscenza Controparte_2 dell'attività svolta dal ricorrente sotto la precedente direzione della Dott.ssa , Persona_4 né per detto periodo il ricorrente risultava essere destinatario di preciso ordine di servizio.
Contestava che il ricorrente avesse avuto qualsivoglia potere in termini di gestione economica e/o di coordinamento del personale. Assumeva che in assenza di procedura concorsuale interna e/o altri meccanismi di prassi relativi al CCNL, il lavoratore non può rivendicare il diritto all'attribuzione della qualifica superiore solo per la sua permanenza, per periodi predeterminati di tempo, anche se lunghi, in una qualifica differente da quella con la quale è stato assunto. Affermava di aver riconosciuto al ricorrente tutto quanto previsto per legge e da CCNL per il livello di impiegato di concetto categoria
C Posizione economica C5, incluso l'indennità di maneggio valori, la maggiorazione per orario lavoro festivo e notturno, la maggiorazione per lavoro giorno festivo, l'indennità di turno, l'indennità per scarichi speciali mercato agroalimentare inclusi compensi per servizi ordinari notturno e festivi nonché turno diurno. Allegava a riguardo riepilogo annuale per tutte le annualità ricomprese tra il
2011 e il 2018. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione estintiva quinquennale degli asseriti crediti retribuiti vantati da controparte. Contestava, altresì, i conteggi proposti in ricorso, in quanto basati su dati in nessun modo documentati e comunque contestati. Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda.
Spese vinte.
Ammessa ed espletata la prova orale, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa come da sentenza versata in atti.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi il diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori sussumibili nel livello funzionario D6, nel periodo dal 2001 ed esclusivamente dal 2010 fino alla collocazione in quiescenza e, per l'effetto, condannarsi il
[...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. al pagamento in suo favore delle CP_1 differenze retributive determinate in €.89.000,00 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazioni monetarie dalle scadenze al saldo ed oltre ad €.7.251,23 per straordinari e turnazioni, o delle diverse somme ritenute di giustizia.
Parte resistente contesta l'assunto nel merito ed eccepisce, preliminarmente, la prescrizione del credito derivante dall'espletamento di mansioni superiori non essendo stata, la richiesta, preceduta da atti interruttivi la prescrizione, fatta eccezione per la notifica del ricorso (avvenuta il 16.03.2021). La presunta missiva di interruzione della prescrizione (all. 9 prod. ricorrente), unica relativa alle
3 differenze retributive derivanti dall'asserito superiore inquadramento, non è dotata della prova attestante la ricezione da parte della resistente, per cui non può che ritenersi, quale atto idoneo ai fini della messa in mora e, quindi, dell'interruzione della prescrizione, esclusivamente la notifica del ricorso;
rispetto al quale va calcolato il quinquennio per l'accertamento dei crediti retributivi che devono accertarsi, quindi, a far data dal marzo 2016 sino al gennaio 2018, data del collocamento in quiescenza (cfr. doc. 2 prod. resistente).
L'eccezione di prescrizione è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto oggetto del presente giudizio è il riconoscimento delle differenze retributive conseguenti ad un superiore inquadramento. Trattandosi di dipendente soggetto alla disciplina del pubblico impiego privatizzato è opportuno richiamare la peculiare disciplina operante in tema di mansioni superiori nel settore pubblico.
Ebbene, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, e successivamente dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, “… l'esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
La stessa norma, al comma 2, prevede la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obbiettive esigenze di servizio, ma pone dei precisi limiti indicati nelle lettere a) e b): e cioè che vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4 di detto articolo 56; e, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
E, comunque, in queste ipotesi è previsto, al comma 4, che il lavoratore per il periodo di effettiva prestazione abbia diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
In caso d'insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione (per esempio, carenza di obbiettive esigenze di servizio;
copertura del posto vacante per più di un anno), il 5° comma dell'art. 52 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore.
Essa, si ribadisce, genera il solo diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico” (da ritenersi di ampiezza inferiore rispetto all'ipotesi di svolgimento di diritto delle mansioni) per il periodo di effettiva prestazione delle stesse, a seguito della modifica dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, operata dal d.lgs. n. 387/1998, che ha abrogato la suddetta norma nella parte in cui escludeva, insieme con il diritto alla qualifica, anche quello al differenziale retributivo.
La Suprema Corte ha chiarito che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge, pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei
4 presupposti di legittimità dell'assegnazione e alle previsioni dei contratti collettivi, anche in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost., senz'altro applicabile nel pubblico impiego.
In tal senso, è stato confermato il principio di diritto secondo il quale, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal d.lgs. n. 29 del 1993 - art. 56, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, art. 25- è stato soppresso dal d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 - ultimo periodo- disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio ( così Cass. n. 91/2004, n.
14944/2004).
Va, infine, precisato che ai sensi del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni
In conclusione, in materia di pubblico impiego, in conseguenza del principio insuperabile sancito dal primo comma della disposizione suindicata, va sempre escluso, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, che si venga a produrre l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c.; la nullità dell'assegnazione al di fuori delle ipotesi consentite la rende improduttiva di effetti giuridici e genera solo il diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico”, fermo restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione invalida per dolo o colpa grave.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva la giudicante che il riconoscimento delle mansioni superiori genera quale unico effetto giuridico il diritto alla differenza di trattamento economico, pertanto oggetto del presente giudizio può essere esclusivamente il riconoscimento del credito di lavoro. Ne consegue, quindi, che l'accertamento dello svolgimento di mansioni inquadrabili in un livello superiore intanto può e deve essere effettuato in quanto è funzionale al riconoscimento della conseguente pretesa creditoria.
Ebbene parte ricorrente deduce che, a far data dal 2001 (cfr. all. 10 prod. ric.), e per soli sei mesi, al fine di ovviare alle carenze di organico, fu prevista l'attribuzione in suo favore di mansioni superiori dovendo questi compiere gli atti di gestione per il mercato ortofrutticolo. In particolare, attraverso anche la documentazione allegata, parte ricorrente evidenzia che si occupava in via esclusiva dell'incasso delle quote per l'occupazione del posto nel mercato agroalimentare, del rendiconto, della realizzazione dei bandi per i parcheggi, dell'apertura e della chiusura, soprattutto se straordinaria, del mercato stesso e del pagamento delle quote al momento dell'accesso (cfr. all. 3-14-15- 6-7).
Come è noto anche per il settore pubblico gli oneri di allegazione e deduzione devono essere assolti dalla parte che invoca il riconoscimento e, quindi, da parte ricorrente.
Sul punto la giurisprudenza ha, a più riprese, precisato che antecedente logico-giuridico è, tuttavia,
l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico -
5 giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
Nella specie vi è integralmente carenza assertiva dal momento che non sono state indicate le declaratorie contrattuali di riferimento. Ciononostante dovendo la giudicante valutare se l'istante avesse la responsabilità esclusiva del mercato agro-alimentare a far data dal marzo 2016, è opportuno riportare i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale espletata.
In particolare la teste di parte ricorrente signora , per quanto qui rileva, dichiarava “Sono Testimone_1 titolare di un bar all'interno della struttura agroalimentare sita in La struttura CP_1 agroalimentare è così organizzata: si entra pagando un ticket vi è uno stabile all'interno del quale vi è il mio bar e niente altro, prima c'erano gli uffici ma parlo degli anni 90, successivamente sono stati trasferiti nella cabina dove si paga l'accesso; vi è poi il capannone dove vi sono gli stands dei prodotti. E' possibile accedere al mercato agroalimentare dalle 7 del mattino sino alle 17 tutti i giorni tranne il lunedì in cui i cancelli aprono alle 4,00; i miei orari di apertura e chiusura sono analoghi a quelli del centro. Conosco il ricorrente ricordo di averlo visto presso la struttura agroalimentare credo a partire dal 2000 sicuramente perché iniziai a sostituire mia madre nel bar
e, nel 2006, decise di donarlo a me. Ricordo che il ricorrente, prima che fosse automatizzato l'accesso era spesso nella cabina dove si pagava il ticket, ricordo anche altri due dipendenti comunali uno di nome mentre l'altro non lo ricordo e ricordo anche che il ricorrente faceva il Persona_5 resoconto giornaliero, tanto ricordo in quanto mi capitava di vederlo essendo la cabina ubicata di fronte al bar. Ricordo che il ricorrente stava nella struttura dall'apertura alla chiusura, tutti i giorni della settimana. Preciso che il mercato è aperto dal lunedì al venerdì. Oltre alle mansioni anzidette ricordo che ci rivolgevamo al ricorrente anche per le seguenti attività: compilava i bollettini per il pagamento del fitto, predisponeva il calendario cioè quando capitava una festività infrasettimanale dovevamo chiedere l'autorizzazione al comune per aprire e lui lo faceva. La domenica ripristinavamo
i frigo e le altre utenze per cui era lui che veniva ad aprirci mentre poteva capitare che andasse anche di sabato per fronteggiare gli scarichi straordinari che necessitavano di essere autorizzati.
Tanto so perché mi è capitato di vederlo. Conosco l'ing. , se non ricordo male è venuto al CP_2 mercato dal 2007, non ricordo la frequenza con la quale veniva. Di preciso non so cosa facesse, lo vedevo che girava nella struttura e poi si soffermava negli uffici. Ho visto il ricorrente relazionarsi con lui. Preciso che il ricorrente teneva l'archivio dei soggetti titolati alla vendita. Se non erro il
6 ricorrente aveva in alcuni periodi dei collaboratori ma non ricordo, precisamente, chi fossero, ho visto in prevalenza solo lui. Prima del mercato agroalimentare so che il ricorrente stava al Comune ma non so nulla di più specifico.”
L'altro teste di parte ricorrente, signor , per quanto qui rileva dichiarava “Attualmente Testimone_2 sono pensionato. Sono stato dipendente del dal 2000 sino al dicembre 2021; Controparte_1 preciso che nei 15 anni antecedenti sono stato dipendente di una cooperativa che lavorava per il
Come dipendente comunale sono stato impiegato al ruolo delle acque, al mercato CP_1 agroalimentare e, negli ultimi anni circa 4, sono stato impiegato presso il giudice di pace di
Maddaloni. Non ho giudizi contro il Preciso che ho lavorato al mercato agroalimentare dal CP_1 febbraio 2014 ad ottobre 2015 quando fu introdotta l'automazione dell'ingresso. Preciso che al mercato agroalimentare mi occupavo dell'apertura e ella chiusura dei cancelli e del rilascio del ticket previo pagamento. Lavorava con me in un primo momento che poi fu Persona_6 spostato e rimanemmo io ed il ricorrente. Ci organizzavamo noi con i turni;
quello di mattina andava dalle 8 alle 14 mentre il pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 e talvolta anche alle 19-20. Preciso che anche con il ricorrente ci organizzavamo tra noi per gli orari nel senso che ad esempio il lunedì che aprivamo alle 4 andava lui, io arrivavo alle 8 poi lui andava a riposarsi e tornava alle 12, insomma eravamo noi che ci organizzavamo. Il ricorrente oltre a svolgere le mie mansioni, faceva i versamenti al riscuoteva le somme, prendeva gli ordini di servizio e se qualche concessionario aveva CP_1 qualche problema li aiutava. Capitava che per gli scarichi straordinari del sabato e della domenica andassimo ad aprire;
voglio precisare che prevalentemente andava il ricorrente e chiedevamo autorizzazione al Conosco l'ing. interveniva nel mercato solo previa chiamata CP_1 CP_2 nostra per ad esempio problemi tecnici come la mancata apertura della sbarra o del cancello, dell'asfalto rotto;
insomma tutto quello che non poteva risolvere era lui a risolverlo. I rapporti Pt_1 con i concessionari nella struttura erano gestiti dal come ad esempio i pagamenti, il mancato Pt_1 funzionamento dei bagni. Non so da quando stesse al mercato agroalimentare il ricorrente. Non l'ho più visto quando mi hanno spostato sul luogo di lavoro. Non so se il ricorrente venisse interessato dai concessionari anche delle questioni amministrative del anzi voglio precisare che certe CP_1 volte il mandava delle carte o anche degli avvisi e noi li distribuivamo ai concessionari, se CP_1 non erro erano avvisi di pagamento. Il ricorrente o riscuoteva il danaro, o gli dava il conto corrente oppure rateizzava le somme;
preciso che vi erano dei prontuari che erano stati forniti in cui era CP_ indicato che poteva pagare tot in tot rate. Penso che facesse anche la contabilità del mercato.
Mi pare di aver visto dei registri in cui lui scriveva ma non so cosa ci fosse scritto sopra nemmeno all'esterno.”
L'unico teste di parte resistente, signor , per quanto qui rileva dichiarava “ Sono in Controparte_2 servizio presso il Comune di Conosco il ricorrente. Preciso che a partire dal 2014 mi CP_1 sono occupato delle Attività produttive e, a partire dal 2015, la segreteria generale mi assegnò anche il mercato ortofrutticolo e mi occupo ancora dello stesso. Per quanto ne sappia il ricorrente sino al mese di ottobre del 2015 si occupava di erogare il ticket per gli accessi al mercato, incassava il
7 relativo prezzo e lo versava agli organi competenti;
a partire dal mese di ottobre, decisi di predisporre un sistema di automazione degli accessi e fu aggiudicata da una ditta esterna. A seguito di tale data il ricorrente si occupava esclusivamente della gestione dei rapporti con i concessionari
e relazionava a me in caso di necessità. Mi recavo al mercato ortofrutticolo su segnalazione del ricorrente in caso di necessità. Non ricordo quali erano gli orari del mercato. Ricordo che il Pt_1 era abbinato ad altro dipendente che, in un primo momento si chiamava e poi dopo fu Tes_2 sostituito da . Che io sappia i concessionari pagavano un prezzo per l'occupazione dei locali Per_7 che versavano o mediante c/c postale o mediante bonifico direttamente alla Ragioneria. Preciso che
i frigoriferi erano di proprietà dei singoli concessionari e non già del Il mercato era aperto CP_1 dal lunedì al venerdì dalle 7,30-8,00 sino alle 16,30-17,00 fatta eccezion e per il lunedì in cui apriva alle 3,00, capitava che si finisse più tardi per consentire ai concessionari di ultimare la sistemazione delle cose. Il sabato e la domenica era prevista un'apertura, previa autorizzazione, per il carico e scarico dei TIR e ciò avveniva sempre previo pagamento di un prezzo extra. Preciso che segnalava al solo le criticità ma non aveva obblighi di relazione periodica.” CP_1
La deposizione del teste ad avviso della giudicante, è ininfluente perché il teste è stato Tes_1 collega diretto di lavoro sino al 2015, periodo non oggetto del sindacato giurisdizionale perché coperto da prescrizione e, con riferimento all'epoca successiva, sia la deposizione dei testimoni che la disamina documentale, inducono la giudicante a rimarcare il mancato raggiungimento della prova dell'espletamento delle mansioni superiori atteso che se è vero che l'istante sostanzialmente si occupava della gestione del mercato agro-alimentare, è anche certo che tale attività non la facesse in solitudine ma, poteva e doveva rivolgersi per tutte le attività più significative all'ingegnere CP_2 che autorizzava le aperture straordinarie domenicali e raccoglieva le criticità rappresentate dall'istante. E' evidente, esaminando anche la documentazione di controparte, cfr. doc. parte resistente all. memoria, che le funzioni svolte anche di “responsabilità” nel mercato agroalimentare non fossero esclusive ma sempre coordinate e, anzi talune, come ad esempio il pagamento delle somme delle concessioni per gli stalli, affidate all'esterno o comunque automatizzate.
Il mancato raggiungimento della prova piena il cui onere grava in capo a parte ricorrente determina il rigetto della domanda principale. Del resto l'istante non ha specificato nemmeno in che termini le mansioni svolte si debbano ritenere sussumibili nella superiore declaratoria e in che termini le due declaratorie debbano tra loro differenziarsi.
Quanto alla richiesta di differenze retributive per straordinario e turnazioni relative parte resistente ha documentato il riconoscimento, come da all. 7 in atti, delle somme sia a titolo di indennità di turno che compensi per straordinario, ne consegue, quindi, che alcunché può riconoscersi, in assenza di specifiche deduzioni, anche in forma di contestazione per mancata ricezione, a tale titolo.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni la domanda deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 2700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 22.07.2025
La giudice dr. ssa Valentina Ricchezza
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