Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1381/2022 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 22/05/2025, alle ore 12.01, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Raimondo Adamo per Parte_1 delega dell'Avv. Fabrizio Donato, il quale rappresenta che la curatela è ammessa al patrocinio a spese dello stato ex art.144 T.U. Spese Giustizia;
per e l'Avv. Fulvio Sammartano per delega dell'Avv. Giovanni Parte_2 Parte_3
Gulino
i procuratori delle parti si riportano agli atti di causa e chiedono la decisione della causa Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
In fatto ed in diritto
Nella fattispecie in esame la , CF: Parte_4
, con sede legale in Messina, in persona del Curatore Avv. Filippo Distefano autorizzato P.IVA_1 alla proposizione della presente azione in forza del provvedimento del G.D. Dott.ssa Claudia
Giovanna Bisignano del 1° giugno 2021, ha premesso di aver agito in revocatoria relativamente all'atto di compravendita stipulato in data 5 luglio 2017, n. 32953 rep. n. 12843 racc., ai rogiti del notar , trascritto il 6 luglio 2017, al n. 16299 reg. gen. ed al n. 12573 reg. part., con il Persona_1 quale la in bonis ha trasferito al sig. , per il prezzo di appena € Parte_1 Parte_2
30.000,00, la piena proprietà dei seguenti beni immobili, siti in Messina, Via Ducezio Parco Mira,
Cpl. Aralia:
01) locale deposito della consistenza di mq 15, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 56, cat. C2; 02) locale deposito della consistenza di mq 35, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 57, cat. C2;
03) locale deposito della consistenza di mq 19, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 58, cat. C2. La CU rappresentava che all'art. 8 dell'atto pubblico, le parti dichiaravano che “il corrispettivo della compravendita è stato versato mediante accollo da parte del comparente
[...]
del debito della nei confronti dello studio tecnico corrente in Messina, Pt_3 Parte_1 _2
Via I Settembre 37 avente partita iva ”, nascente dalle fatture n. 22 del 8.7.2011, n. 32 P.IVA_2 del 4.11.2011, n. 33 del 12.12.2011, n. 1 del 5.7.2017; pertanto la CU fallimentare della Pt_1
pagina1 di 4
Fallimento del predetto atto di compravendita. Alla prima udienza del 2.12.2022 il Giudice, dopo aver dichiarato la contumacia dei convenuti, concedeva termini ex art.183 c.6 c.p.c. per il deposito di memorie e rinviava il processo al
14.02.2024.
Depositate le memorie ex art.183 c.6 c.p.c. e relativa produzione documentale, la causa veniva differita dal g.o.p. all'udienza del 22.02.2024. Con comparsa del 21.2.2024, si costituivano, tardivamente, i sig.ri (C.F.: Parte_3
) e (C.F.: ), i quali sostenendo la non C.F._1 Parte_2 C.F._2 fondatezza della domanda attorea, ne chiedevano il rigetto per mancanza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.
Dopo un ulteriore rinvio disposto dal Giudice, all'udienza del 24.10.2024 Il Presidente istruttore, ritenuta matura la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed eventuale discussione orale all'udienza del 22.05.2025; a tale udienza la causa, dopo la discussione orale, era decisa.
La domanda della curatela attrice è fondata nel merito e va, quindi, accolta e ciò per quanto di ragione. Invero, la CU attrice ha proposto l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. (“Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”). E' opportuno premettere che l'actio pauliana (o revocatoria), disciplinata nel codice civile dagli artt. 2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, il cosiddetto eventus damni, vale a dire l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore, e sussistente sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, riducendo la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua insufficiente a coprire l'ammontare dei debiti, sia nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito, come nell'ipotesi che vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori con altri, come il denaro, che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente aggredibili in via esecutiva, e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la sua consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e, con riferimento agli atti a titolo oneroso –compresa la prestazione di garanzia contestuale al credito garantito ex art. 2901 co. 2 c.c.-, il consilium fraudis da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, nella circostanza che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione). In applicazione del terzo comma dell'art. 2901 c.c., non è, invece, soggetto a revocatoria ordinaria l'adempimento di un debito scaduto. Orbene, la qualità di creditore legittimato all'azione di revocatoria sussiste;
trattasi, invero, di domande formulate dalla curatela intese a ricostruire, comunque e con varie modalità ed effetti, la garanzia patrimoniale della massa dei creditori.
Sussiste, nella specie, il requisito del cosiddetto eventus damni, tenuto conto che con atto di compravendita stipulato in data 5 luglio 2017, n. 32953 rep. n. 12843 racc., ai rogiti del notar Per_1
trascritto il 6 luglio 2017, al n. 16299 reg. gen. ed al n. 12573 reg. part., la
[...] Parte_1 in bonis ha trasferito al sig. , per il prezzo di appena € 30.000,00, la piena proprietà dei Parte_2 seguenti beni immobili, siti in Messina, Via Ducezio Parco Mira, Cpl. Aralia:
pagina2 di 4 01) locale deposito della consistenza di mq 15, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 56, cat. C2; 02) locale deposito della consistenza di mq 35, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 57, cat. C2;
03) locale deposito della consistenza di mq 19, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 58, cat. C2. All'art. 8 dell'atto pubblico, le parti hanno testualmente dichiarato che “il corrispettivo della compravendita è stato versato mediante accollo da parte del comparente del debito Parte_3 della nei confronti dello studio tecnico Falzea corrente in Messina, Via I Settembre 37 Parte_1 avente partita iva ”, nascente dalle fatture n. 22 del 8.7.2011, n. 32 del 4.11.2011, n. 33 P.IVA_2 del 12.12.2011, n. 1 del 5.7.2017.
Con l'atto pubblico impugnato, il sig. , ha sostanzialmente assunto un debito Parte_3 (avente ad oggetto l'estinzione del debito della nei confronti dello studio tecnico ) Parte_1 _2 per il pagamento del prezzo del trasferimento immobiliare assentendo all'intestazione del compendio compravenduto in capo al figlio , con una evidente quanto grave riduzione quantitativa Parte_2
e qualitativa della garanzia patrimoniale generica. Si può, pertanto, concludere che, con l'atto impugnato nella presente sede, la società Parte_1
[... ha provocato una modifica in peius della sua situazione patrimoniale con un correlato pregiudizio per la platea dei suoi creditori. Va, d'altronde, sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dalla curatela attrice che agisce in revocatoria, è onere della parte convenuta, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il patrimonio residuo del cedente fosse, al momento del trasferimento, tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori (della società fallita), prova che nel caso in esame non è stata né chiesta né in alcun modo fornita.
Sussiste, inoltre, il requisito della scientia damni del debitore, che può essere acquisito attraverso diversi elementi presuntivi desumibili da circostanze di fatto aventi chiaro valore sintomatico, come il fatto che l'atto di compravendita sia avvenuto il 5 luglio 2017, quindi, a fronte di una situazione patrimoniale della già compromessa anche dagli atti di mala gestio Parte_1 contestati all'amministratore unico della in bonis il quale nel periodo intercorrente Parte_1 tra la revoca della misura cautelare (gennaio 2016) sino alla messa in liquidazione della società
(risalente al mese di settembre del 2017), ha trasferito numerosi immobili facenti parte del patrimonio societario. Sussiste, infine, anche il requisito del consilium fraudis da parte del terzo;
si può, infatti, affermare con certezza che i protagonisti della vicenda negoziale fossero tutti perfettamente consapevoli del pregiudizio che l'atto di compravendita posto in essere potesse arrecare alle ragioni dei creditori della società; giova, infatti, rilevare su siffatto fronte che la società cedente non ha incassato prezzo alcuno e che la parte acquirente ha provveduto al pagamento del prezzo accollandosi il peso del corrispettivo maturato dallo studio tecnico relativo a numerose fatture, alcune delle _2 quali emesse nel lontano anno 2011, quindi ben sei anni prima rispetto alla stipula;
la data di maturazione dei corrispettivi deve ritenersi integrare un chiaro indice rivelatore dell'incapacità della cedente di assolvere alle obbligazioni assunte nei tempi convenuti e con strumenti di pagamento ordinari. Alla stregua delle superiori considerazioni va, pertanto, dichiarata l'inefficacia nei confronti della curatela attrice dell'atto pubblico stipulato in data 5 luglio 2017, n. 32953 rep. n. 12843 racc., ai rogiti del notar , trascritto il 6 luglio 2017, al n. 16299 reg. gen. ed al n. 12573 reg. Persona_1 part.
Giova rammentare che a differenza dell'art. 2901 c.c. che, in caso di esperimento vittorioso dell'azione prevista da quella norma consente unicamente al creditore di procedere successivamente all'esecuzione, l'azione revocatoria ordinaria al cui esperimento il curatore è legittimato ex art. 66
L.F. (quella vagliata nel presente giudizio) ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata ai creditori dal patrimonio del debitore fallito compromessa dall'atto di disposizione da questi posto pagina3 di 4 in essere, e l'accoglimento della domanda ha un effetto, analogo a quello della revocatoria fallimentare, recuperatorio, nell'interesse della massa dei creditori concorsuali, dei beni e delle somme oggetto di revoca;
quindi, nella presente sede i convenuti vanno condannati al rilascio/alla restituzione in favore della parte attrice della proprietà dei seguenti immobili, siti in Messina, Via
Ducezio Parco Mira, Cpl. Aralia:
01) locale deposito della consistenza di mq 15, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 56, cat. C2; 02) locale deposito della consistenza di mq 35, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 57, cat. C2;
03) locale deposito della consistenza di mq 19, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 58, cat. C2; Alla luce delle superiori considerazioni e stante l'integrale soccombenza dei convenuti gli stessi vanno condannati in solido tra loro alla rifusione al pagamento in favore della parte attrice – e quindi dell'Erario in ragione dell'attestazione 144 T.U.S.G. - dei compensi liquidati sul valore della causa (indeterminabile complessità bassa), in base ai parametri minimi per tre fasi di giudizio - studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria - liquidati come da dispositivo con il dimezzamento imposto dall'ammissione della curatela al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1381.2022 R.G.A.C. promossa dall'Avv. Filippo Distefano quale curatore del , CF: Parte_1
, con sede legale in Messina, autorizzato alla proposizione della presente azione in forza P.IVA_1 del provvedimento del G.D. Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano del 1° giugno 2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Donato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Messina, Via Felice Bisazza n.20, parte attrice, contro _2
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
Maddalena n. 24/9, is. 157 e nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...]9, is. 157, elettivamente C.F._1 domiciliati in Messina, Strada San Giacomo 19 is.313, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gulino, (cod. fisc. ) che li rappresenta e difende giusta procura in atti, parti C.F._3 convenute, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
A) dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela attrice dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 5 luglio 2017, n. 32953 rep. n. 12843 racc., ai rogiti del notar Per_1
trascritto il 6 luglio 2017, al n. 16299 reg. gen. ed al n. 12573 reg. part.;
[...]
B) condanna i convenuti al rilascio in favore della parte attrice della proprietà degli immobili siti in Messina Via Ducezio Parco Mira, Cpl. Aralia:
01) locale deposito della consistenza di mq 15, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio 120 particella 1039 sub 56, cat. C2;
02) locale deposito della consistenza di mq 35, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 57, cat. C2;
03) locale deposito della consistenza di mq 19, identificato al C.U. del Comune di Messina al foglio
120 particella 1039 sub 58, cat. C2;
C) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite che liquida in € 1453,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 7,5%, IVA e C.P.A. Così deciso in Messina, 22.5.2025
Il Presidente di Sezione
(dott. Ugo Scavuzzo)
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