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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11334/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. Tony Luigi De Parte_1
Giorgi
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa CP_1
Petrucci
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21.10.2022 conveniva in giudizio l chiedendo che fosse Parte_1 CP_1 riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' a titolo di integrazione al trattamento minimo sulla sua Controparte_2 pensione cat. IO n. 15017492 in misura superiore al dovuto.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva: - che con lettera del 4.11.2021 il ricorrente riceveva dall' una raccomandata con la quale gli informava che per il periodo dal 1.01.2021 al CP_1
31.12.2021 sulla pensione cat. IO n. 15017492 era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo di € 4.683,03 per i seguenti motivi: “- variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo” sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019.
Ciò premesso, l'istante eccepiva il mancato superamento dei limiti reddituali (personali e coniugali) ed invocava l'applicabilità al caso di specie della disciplina dell'indebito assistenziale, concludeva affinché il Tribunale accertasse l'illegittimità della richiesta dell' del 4.11.2021 e l'irripetibilità CP_1 della somma di € 4.683,03.
1 L' regolarmente citato, chiedeva preliminarmente la riunione del presente procedimento a CP_1 quello avente il n. 13687/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Lecce - GdL dott. Bellanova, eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva il rigetto del ricorso.
Rigettata la richiesta di riunione per insussistenza di connessione oggettiva con il proc. n.
13687/2022, la causa veniva istruita in via documentale ed all'esito dell'udienza del 26.03.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
È necessario preliminarmente accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la disciplina normativa applicabile.
È pacifico tra le parti, ed emerge dalla documentazione in atti, che la somma indebita di € 4.683,03
è stata imputata dall' a titolo di integrazione al trattamento minimo della pensione cat. IO CP_2 in godimento al ricorrente ed è riferita all'anno 2021, nel quale il pensionato ha percepito un reddito
(personale e coniugale) superiore al limite di legge per poter beneficiare del trattamento suddetto.
In proposito va evidenziato che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr.
Cass. n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99 e Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. n. 13915/21).
Nel caso di specie, si tratta di integrazione al minimo su trattamento previdenziale che segue, pertanto, le medesime norme dell'indebito previdenziale. Non è quindi condivisibile l'impostazione di matrice assistenziale assunta nel ricorso.
Passando ora ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo il ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della Parte_1 pretesa formulata dall' mediante l'invio della missiva datata 4.11.2021 con la quale veniva CP_1 richiesta la restituzione della complessiva somma di € 4.683,03.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
2 qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico(sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell' sarà onere CP_2 del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Orbene nel caso di specie, il ricorrente sostiene di aver percepito un reddito (personale e coniugale) inferiore al limite fissato per legge, allegando la dichiarazione dei redditi propri e della coniuge (cfr. docc. 3, 6, 8, 9, 10, 12 e 13 del ricorso).
L' ha chiarito solo nelle note di trattazione scritta del 12.03.2025, che l'indebito per cui è causa CP_1
è stato determinato dalla rilevazione dei redditi da pensione della coniuge Persona_1
a cui è stato liquidato l'assegno ordinario di invalidità Cat. IO n. 15047992, con decorrenza 08/2020 ed il credito relativo alle mensilità da agosto a dicembre 2020, pari ad € 5.079,53, è stato messo in pagamento unitamente alla rata di pensione di marzo 2021, diventando imponibile, a tassazione separata, per l'anno 2021.
L' ha così adempiuto, seppur tardivamente, all'onere di fornire argomenti idonei a consentire CP_1 la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero;
pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della S.C., si radica in capo alla parte ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero il possesso di redditi tali da consentire l'erogazione della prestazione nella misura percepita.
Quanto alla normativa applicabile, trattandosi, come già detto, di indebito previdenziale, operano nella specie gli artt. 52 della L. 88/89 e 13 della L. 412/91.
L'art 13 della legge n. 412/91 dispone che: “Le disposizioni di cui all'art 52 co. 2 della legge 9 marzo 1989
n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla natura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' provvede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul CP_1 diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
L'indebito risulta maturato a causa dei redditi coniugali percepiti nell'anno 2021 ed è stato chiesto CP_ in restituzione dall' con nota 4.11.2021, notificata il 16.12.2021 a seguito di ricostituzione dei redditi dei coniugi (cfr. doc. 1 del ricorso).
3 Risultano, quindi, rispettati i termini previsti dalla normativa suddetta al fine di una efficace azione di recupero che è, dunque, tempestiva.
Resta da valutare se il reddito (personale e coniugale) del ricorrente superi o meno il limite previsto dalla legge per l'anno 2021 pari ad € 17.950,92.
Orbene, parte ricorrente ha documentato l'ammontare del proprio reddito personale e coniugale e, come risulta dalla documentazione prodotta, non sembrerebbe aver superato, nell'anno 2021 il limite a tal fine previsto dalla legge.
Ed infatti, il reddito complessivo (personale e coniugale) percepito nell'anno 2021 è composto da
€ 5.851,00 quale reddito del ricorrente proveniente dalla fruizione della sola prestazione da integrare al minimo (pensione IO n. 15017492) che, però ai sensi dell'art. 6 co. 1 bis del D.L. n. 463/83 (ai sensi del quale
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciasun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda) si deve escludere dal computo dei redditi calcolabili e da €
12.190,88 quale reddito della coniuge derivante da pensione IO n. 15047992 somma sottoposta a tassazione corrente per l'anno 2021 + € 2.323,55 quali prestazioni a sostegno del reddito per un totale di € 14.514,43 dunque inferiore al limite di legge fissato in € 17.950,92.
La somma di € 5.079,53 invece si riferisce a rate di pensione IO n. 15047992 relative all'anno 2020
(da agosto a dicembre 2020) e pertanto è da imputare all'anno in questione.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso può trovare accoglimento.
Ciò comporta l'irripetibilità della somma di € 4.683,03 a titolo di integrazione al trattamento minimo per l'anno 2021sulla pensione IO n. 15017492 in titolarità del ricorrente chiesta in restituzione con nota dell' del 4.11.2021, con conseguente condanna dell' alla CP_1 CP_1 restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione delle somme a titolo di integrazione al trattamento minimo per l'anno 2021 sulla pensione IO n. 15017492 in titolarità del ricorrente chiesta in restituzione con nota dell' del 4.11.2021, con Parte_1 CP_1
4 conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale CP_1 titolo, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11334/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. Tony Luigi De Parte_1
Giorgi
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa CP_1
Petrucci
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21.10.2022 conveniva in giudizio l chiedendo che fosse Parte_1 CP_1 riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' a titolo di integrazione al trattamento minimo sulla sua Controparte_2 pensione cat. IO n. 15017492 in misura superiore al dovuto.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva: - che con lettera del 4.11.2021 il ricorrente riceveva dall' una raccomandata con la quale gli informava che per il periodo dal 1.01.2021 al CP_1
31.12.2021 sulla pensione cat. IO n. 15017492 era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo di € 4.683,03 per i seguenti motivi: “- variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo” sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019.
Ciò premesso, l'istante eccepiva il mancato superamento dei limiti reddituali (personali e coniugali) ed invocava l'applicabilità al caso di specie della disciplina dell'indebito assistenziale, concludeva affinché il Tribunale accertasse l'illegittimità della richiesta dell' del 4.11.2021 e l'irripetibilità CP_1 della somma di € 4.683,03.
1 L' regolarmente citato, chiedeva preliminarmente la riunione del presente procedimento a CP_1 quello avente il n. 13687/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Lecce - GdL dott. Bellanova, eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva il rigetto del ricorso.
Rigettata la richiesta di riunione per insussistenza di connessione oggettiva con il proc. n.
13687/2022, la causa veniva istruita in via documentale ed all'esito dell'udienza del 26.03.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
È necessario preliminarmente accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la disciplina normativa applicabile.
È pacifico tra le parti, ed emerge dalla documentazione in atti, che la somma indebita di € 4.683,03
è stata imputata dall' a titolo di integrazione al trattamento minimo della pensione cat. IO CP_2 in godimento al ricorrente ed è riferita all'anno 2021, nel quale il pensionato ha percepito un reddito
(personale e coniugale) superiore al limite di legge per poter beneficiare del trattamento suddetto.
In proposito va evidenziato che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr.
Cass. n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99 e Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. n. 13915/21).
Nel caso di specie, si tratta di integrazione al minimo su trattamento previdenziale che segue, pertanto, le medesime norme dell'indebito previdenziale. Non è quindi condivisibile l'impostazione di matrice assistenziale assunta nel ricorso.
Passando ora ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo il ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della Parte_1 pretesa formulata dall' mediante l'invio della missiva datata 4.11.2021 con la quale veniva CP_1 richiesta la restituzione della complessiva somma di € 4.683,03.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
2 qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico(sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell' sarà onere CP_2 del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Orbene nel caso di specie, il ricorrente sostiene di aver percepito un reddito (personale e coniugale) inferiore al limite fissato per legge, allegando la dichiarazione dei redditi propri e della coniuge (cfr. docc. 3, 6, 8, 9, 10, 12 e 13 del ricorso).
L' ha chiarito solo nelle note di trattazione scritta del 12.03.2025, che l'indebito per cui è causa CP_1
è stato determinato dalla rilevazione dei redditi da pensione della coniuge Persona_1
a cui è stato liquidato l'assegno ordinario di invalidità Cat. IO n. 15047992, con decorrenza 08/2020 ed il credito relativo alle mensilità da agosto a dicembre 2020, pari ad € 5.079,53, è stato messo in pagamento unitamente alla rata di pensione di marzo 2021, diventando imponibile, a tassazione separata, per l'anno 2021.
L' ha così adempiuto, seppur tardivamente, all'onere di fornire argomenti idonei a consentire CP_1 la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero;
pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della S.C., si radica in capo alla parte ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero il possesso di redditi tali da consentire l'erogazione della prestazione nella misura percepita.
Quanto alla normativa applicabile, trattandosi, come già detto, di indebito previdenziale, operano nella specie gli artt. 52 della L. 88/89 e 13 della L. 412/91.
L'art 13 della legge n. 412/91 dispone che: “Le disposizioni di cui all'art 52 co. 2 della legge 9 marzo 1989
n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla natura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' provvede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul CP_1 diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
L'indebito risulta maturato a causa dei redditi coniugali percepiti nell'anno 2021 ed è stato chiesto CP_ in restituzione dall' con nota 4.11.2021, notificata il 16.12.2021 a seguito di ricostituzione dei redditi dei coniugi (cfr. doc. 1 del ricorso).
3 Risultano, quindi, rispettati i termini previsti dalla normativa suddetta al fine di una efficace azione di recupero che è, dunque, tempestiva.
Resta da valutare se il reddito (personale e coniugale) del ricorrente superi o meno il limite previsto dalla legge per l'anno 2021 pari ad € 17.950,92.
Orbene, parte ricorrente ha documentato l'ammontare del proprio reddito personale e coniugale e, come risulta dalla documentazione prodotta, non sembrerebbe aver superato, nell'anno 2021 il limite a tal fine previsto dalla legge.
Ed infatti, il reddito complessivo (personale e coniugale) percepito nell'anno 2021 è composto da
€ 5.851,00 quale reddito del ricorrente proveniente dalla fruizione della sola prestazione da integrare al minimo (pensione IO n. 15017492) che, però ai sensi dell'art. 6 co. 1 bis del D.L. n. 463/83 (ai sensi del quale
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciasun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda) si deve escludere dal computo dei redditi calcolabili e da €
12.190,88 quale reddito della coniuge derivante da pensione IO n. 15047992 somma sottoposta a tassazione corrente per l'anno 2021 + € 2.323,55 quali prestazioni a sostegno del reddito per un totale di € 14.514,43 dunque inferiore al limite di legge fissato in € 17.950,92.
La somma di € 5.079,53 invece si riferisce a rate di pensione IO n. 15047992 relative all'anno 2020
(da agosto a dicembre 2020) e pertanto è da imputare all'anno in questione.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso può trovare accoglimento.
Ciò comporta l'irripetibilità della somma di € 4.683,03 a titolo di integrazione al trattamento minimo per l'anno 2021sulla pensione IO n. 15017492 in titolarità del ricorrente chiesta in restituzione con nota dell' del 4.11.2021, con conseguente condanna dell' alla CP_1 CP_1 restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione delle somme a titolo di integrazione al trattamento minimo per l'anno 2021 sulla pensione IO n. 15017492 in titolarità del ricorrente chiesta in restituzione con nota dell' del 4.11.2021, con Parte_1 CP_1
4 conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale CP_1 titolo, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del lavoro
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