Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 494/2022 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce n.459 dell'11.2.2022 Oggetto: immissione in ruolo e risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, per procura in atti dall'Avv. Giuliano Giannini, domicilitario
APPELLANTI
e
, Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...]
Lecce, Controparte_3
APPELLATI
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice adito ha rigettato la domanda avanzata dagli odierni appellanti di immissione in ruolo e risarcimento danni sulle seguenti premesse: “…di essere docenti abilitati nella classe di concorso A046…di essere stati
di aver conseguito il riconoscimento ad essere inseriti nelle
GAE…per il triennio 2014/2017, con ordinanza del 19.11.2015, resa dal Tribunale ex art 669 terdecies cpc;
di aver poi ottenuto l'effettivo inserimento nelle GAE solo in data 14.12.2015, con decreto dell'A.T….che nonostante l'inserimento fosse stato disposto dal Tribunale ora per allora
l'amministrazione vi aveva provveduto solo a far data dal dicembre 2015, così impedendo la… partecipazione alla c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni disposto …con la legge
107/2015…..” (così testualmente in sentenza)
Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto appello lamentando l'erroneità della decisione, segnatamente per non aver il giudice considerato la responsabilità dell'amministrazione per violazione del combinato disposto degli artt
1218, 1175 e 1176 c.c.; per non aver esattamente compreso la portata dell'art 669 octies cpc.
Hanno dunque reiterato la domanda già avanzata in I grado con il favore delle spese del doppio grado.
Costituitisi nel procedimento, il e l' Controparte_1 [...]
hanno chiesto il rigetto dell'appello per sua infondatezza, con Controparte_4
ogni conseguenza.
All'udienza di discussione del 2.2.2021 la causa è stata decisa come da dispositivo, di cui si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. In via preliminare giova rammentare il quadro delle norme che assumono rilevanza nella controversia in esame.
L'articolo 1, comma 1-bis d.l. n. 97/2004, convertito nella legge n.143/2004, in materia di aggiornamento delle graduatorie permanenti, ha previsto che “
1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del . La Controparte_5
mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione ”.
Lo scopo della norma va ricercata nell'esigenza di semplificare le operazioni di aggiornamento e di successiva utilizzazione delle graduatorie, eliminando dalle stesse coloro che nel frattempo abbiano perso interesse all'assunzione. Tuttavia la disposizione prevede il diritto dell'aspirante ad essere reinserito nella graduatoria in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini a tal fine stabiliti con decreto ministeriale.
Con l'introduzione dell'articolo 1, comma 605, legge n.296/2006 (legge finanziaria del 2007) è stato stabilito che “(…)Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-
2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria (…).”.
Dal più ampio testo dell'art.1 comma 605 cit. emerge che la riforma in ambito scolastico ivi introdotta si ispirava alla finalità “di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente”, nonché alla finalità di “individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente”.
In sostanza, a decorrere da gennaio 2007, le preesistenti graduatorie permanenti di cui all'art. 1 l. n. 143/2004 sono state trasformate in graduatorie “ad esaurimento”, ossia in graduatorie chiuse, nelle quali si possono inserire solo particolari categorie di docenti, limitatamente al biennio 2007-2008, laddove espressamente contemplate.
Ulteriori possibilità di inserimento nelle graduatorie sono state previste dal D.L.
n. 137 del 2008, art. 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 169 del 2008, che ha consentito l'iscrizione degli aspiranti che frequentavano nell'anno accademico 2007/2008 il corso di laurea in scienze della formazione primaria.
Il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2009, n. 167, nel dettare l'interpretazione autentica della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, quanto alla possibilità per il docente di richiedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia, ha espressamente richiamato, al comma 4 ter, "le operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 1...".
Con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 20, convertito in L. 12 luglio
2011, n. 106, il legislatore è intervenuto sul testo del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma
4, prevedendo che "A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza della L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c), è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza".
Tale è il quadro delle norme di legge sul punto.
2. Sul tema del rapporto tra le disposizioni del 2004, quelle del 2006 e quelle dei successivi decreti ministeriali in materia, si sono registrati orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito. Alcuni organi giudicanti hanno ritenuto che le graduatorie ad esaurimento non possano essere equiparate a quelle permanenti, perchè il legislatore ha fatto salvi solo gli inserimenti delle categorie espressamente previste dalla stessa L. n.
296/2006, rendendo in tal modo inapplicabile alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie la disciplina dettata dal D.L. n. 97 del 2004; in tale quadro i decreti ministeriali che hanno affermato la definitività della cancellazione non contrasterebbero con il dettato normativo (tale tesi, come si dirà è stata fatta propria dal provvedimento reso in sede di reclamo, di cui appresso). Altri giudici di merito hanno, invece, ritenuto che l'art.1 bis l.n.143/2004 non fosse stato abrogato, neppure tacitamente, dalla l.n.296/2006 e che nel caso di mancato aggiornamento per un triennio non si trattasse affatto di nuovo inserimento in graduatoria.
La Suprema Corte, con la sentenza n.28250/2017 ha espresso un indirizzo ermeneutico che questa Corte reputa condivisibile e che si basa su argomenti i quali, per finalità di sintesi e di semplificazione, anche ai sensi dell'art.118 disp. att.c.p.c., vengono qui di seguito riportati. E' stato infatti chiarito che “
3. Gli interventi normativi riportati nella loro successione smentiscono la tesi, sostenuta dal ricorrente, della inapplicabilità alle CP_1
graduatorie ad esaurimento delle disposizioni dettate dal D.L. n. 97 del 2004, art. 1 perchè, al contrario, proprio a detta disciplina si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie, per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento. E' significativo, a conferma della perdurante vigenza della norma sopra indicata, che ancora nel 2011 il legislatore sia nuovamente intervenuto sul testo della disposizione e, pur affermando, al comma 4, il divieto di "nuovi inserimenti", abbia lasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente cancellato in conseguenza della mancata presentazione della domanda il "reinserimento", con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione. Il criterio ermeneutico indicato dall'art. 12 preleggi non consente di interpretare il comma 4 isolandolo dai commi che lo precedono nè di estendere il divieto di "ulteriori nuovi inserimenti" ai docenti cancellati in occasione delle operazioni di aggiornamento. Questi ultimi, infatti, sono espressamente menzionati nel comma 1 bis che, utilizzando il diverso termine "reinserimento", evidenzia la non sovrapponibilità della posizione di coloro che pretendono di accedere per la prima volta alla graduatoria rispetto a quella degli aspiranti già in passato inclusi.
3.1. Nè è sostenibile la tesi dell'abrogazione tacita perchè, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la abrogazione per "incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicchè dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra"
(Cass. S.U. 16.5.2013 n. 11833). L'intervento attuato dal legislatore con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, non ha determinato la cristallizzazione assoluta delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, perchè, contestualmente alla trasformazione della natura delle graduatorie, sono stati previsti nuovi inserimenti, non solo a beneficio dei docenti che potevano far valere il titolo abilitante in occasione del primo aggiornamento successivo alla novella legislativa, ma anche in favore di coloro che detto titolo non avevano ancora conseguito, ai quali è stata concessa l'iscrizione "con riserva". La scelta di non modificare il D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, è, quindi, perfettamente compatibile con il sistema del reclutamento del personale scolastico disegnato dalla L. n.
296 del 2006 e dagli interventi successivi di cui sopra si è dato conto, dai quali emerge che il legislatore, pur perseguendo l'obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall'altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai "depennati" nella possibilità del reinserimento, ad essi espressamente concessa dal legislatore del 2004. 3.2. A dette conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, chiamata a pronunciare sulla legittimità degli atti amministrativi con i quali sono state disciplinate le operazioni di aggiornamento delle graduatorie (sul riparto di giurisdizione nella materia che ci occupa si rimanda a Cass. S.U. nn. 25973 e 25836 del 2016), ha annullato il D.M. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui, in contrasto con la norma primaria, prevedeva la definitività della cancellazione (C.d.S. 14.7.2014 n. 3658). Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 3324 del 5.7.2017 con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità del D.M. n. 235 del 2014, per contrasto col citato comma 1 bis del D.L. n. 97 del 2004, nella parte in cui non consente il reinserimento dei docenti "depennati" in occasione dei precedenti aggiornamenti. I giudici amministrativi hanno disatteso la tesi dell'abrogazione sostenuta dal CP_1
rilevando che: "Nè il reinserimento del docente già inserito in precedenza nelle graduatorie permanenti sembra contrastare con la qualificazione "a esaurimento" delle graduatorie stesse, dal momento che il re- ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti "ex novo" sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge".
3.3. In via conclusiva ed in continuità con l'orientamento già espresso da Cass. 1 marzo 2017 n. 5285, si deve affermare che: "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 in graduatorie ad esaurimento L. n. 296 del
2006, ex art. 1, comma 605, non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità del D.L. n. 97 del
2004, art. 1, comma 1 bis, convertito in L. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perchè in contrasto con la norma di legge, il D.M. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato
a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza".
Allo stesso modo e per gli stessi motivi devono essere disapplicati i decreti ministeriali anteriori (D.M. n.42 del 8.4.2009 e D.M. n.44 del 12.5.2011), nella parte in cui contengono disposizioni di analogo tenore rispetto al D.M del 2014, sulla definitività della cancellazione dalle graduatorie per mancata presentazione della domanda di aggiornamento.
In applicazione delle disposizioni di legge e del principio ermeneutico come sopra riportati deve, quindi, ritenersi che il reinserimento di un docente (già inserito e poi cancellato per un triennio a causa dell'omessa domanda di aggiornamento) sia consentito, perché non equivale ad un nuovo inserimento.
3. Ciò posto, nel caso di specie occorre evidenziare che gli odierni appellanti non hanno mai presentato domanda di reinserimento nelle GAE se non in data successiva all'entrata in vigore della legge 107. 2015 (16.7.2015) - che in astratto li avrebbe abilitati all'assunzione a tempo indeterminato (cfr art 1 comma 96 “..Sono assunti a tempo indeterminato….b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge , nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente…”) - ove dovesse ritenersi equipollente alla domanda di reinserimento la proposizione di domanda di tutela cautelare avvenuta in data 28.7.2015. Correttamente il giudice ha posto in evidenza che la condicio iuris richiesta dalla legge 107.2025 non si è mai verificata, non risultando i ricorrenti iscritti alle GAE alla data del 16.7.2015, e che l'effetto connesso alla pronuncia resa ex art 669 octies cpc non poteva retroagire a data antecedente quella del 28.7.2015.
A tal riguardo gli appellanti, par di capire dal tenore di cui al ricorso, ritengono, proprio in forza di tale ultimo provvedimento del 19.11.2015 che il diritto al reinserimento riguardi il triennio 2014/2017, con ogni utile conseguenza.
Osserva la Corte, come già chiarito dal giudice del pregresso grado, che il provvedimento 19.11.2015 non attesti irrevocabilmente e definitivamente, per il combinato disposto degli art 2909 cc e 324 cpc, il diritto ivi statuito Il provvedimento ex art 700 cpc ha natura strumentale , provvisoria e non definitiva, in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto di essa (è quel che è avvenuto con la decisione oggi impugnata); va escluso che sulla natura di provvedimento interinale , ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizione giuridiche di natura sostanziale , abbiano inciso le modifiche introdotte dall'art 2, comma 3 lettera e bis del D.L. 35.2005, convertito con modificazioni, nella legge 80.2005, che ha disposto l'inpplicabilità ai provvedimenti ex art 700 cpc dell'art 669 novies , primo comma, cpc , difettando tali provvedimenti di definitività e decisorietà ed essendo destinati a perdere efficacia a seguito della pronuncia definitiva di merito, così da non poter incidere su situazioni soggettive di natura sostanziale con efficacia di giudicato.
Di alcuna utilità è il precedente di questa Corte prodotto dagli appellanti, e a dire degli stessi perfettamente sovrapponibile alla odierna controversia;
nel precedente in questione il diritto, del quale si chiedeva il soddisfacimento, aveva fonte diretta ed immediata in una statuizione giudiziale irrevocabile definitiva e con effetto di giudicato fra le parti ex artt. 324 cpc e 2909 cc., non già su una statuizione cautelare.
Il provvedimento 19.11.2015, reso in sede di reclamo cautelare, ha quale ragione fondante il diritto ivi riconosciuto l'applicabilità del cit. art 1 comma 1 bis del D.L.
97.2004 alle sole graduatorie permanenti e non alle GAE;
orbene tale argomento è stato reiteratamente disatteso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Sez. Lav.
10221.2020) secondo la quale “..la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D.lgs n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art 1, comma 605 delle legge n. 296 del
2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del
2004, convertito in legge n.143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione..”.
Dunque il ricorso ex art 700 cpc non poteva valere quale presentazione di domanda di reinserimento dopo il termine di aggiornamento per il triennio 2014 /2017;
“…non vi è dubbio che la previsione legislativa imponga la presentazione della domanda dell'interessato in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente , la cui mancanza comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (GAE)…” (così testualmente Ord Cass.
23021.2024) .
4. Conseguenziale alle ragioni che precedono è l'inesistenza di ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria del , per avere quest'ultimo agito in perfetta CP_1
osservanza dell'assetto normativo che regolamenta la materia.
5. Le spese processuali sono compensate tra le parti, dovendosi all'uopo considerare l'evoluzione giurisprudenziale sul tema e l'errato iniziale convincimento degli appellante motivato dalla statuizione cautelare.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10.8.2022 da
[...]
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
; avverso la sentenza dell'11.2.2022 del Tribunale di Lecce Controparte_1 CP_6
così provvede:
Rigetta l'appello
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14.3.2025
Il Presidente