CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 811/2024
promossa da
Avv. (C.F. , in giudizio Parte_1 C.F._1 personalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 150/2011 ed ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione onorari per prestazione professionale
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
DEL RICORRENTE: respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare che la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore arch.
[...] CP_3
deve al ricorrente prof. avv. - a titolo di compensi
[...] Parte_1 professionali maturati per l'attività svolta in relazione al procedimento giudiziale
n. 1934/2017 R.G., svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Ancona e definito con sentenza n. 589/2022 del 4.5.2022 - la somma di € 12.577,33 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva nelle misure di legge, ovvero la somma di Euro € 6.584,33 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva nelle misure di legge;
o - comunque - la somma maggiore o minore che codesta ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
per l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento della somma come accertata in accoglimento della soprastante domanda sub 1), oltre a quanto dovuto per interessi legali dal giorno della conclusione del grado di giudizio
(4.5.2022) oltre ad interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo;
con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, anche tenuto conto della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. Giustizia del
55/2014 (redazione degli atti processuali in modo da consentire la consultazione ipertestuale degli allegati).
FATTI DI CAUSA
I.a) L'avv. , premesso di aver svolto la propria attività Parte_1 professionale per conto e nell'interesse della Controparte_4
(nel prosieguo, per brevità, ) in una
[...] CP_1 controversia promossa nei confronti della società (già Controparte_5
nel prosieguo, per brevità, - avente ad Controparte_6 CP_6 oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto alla società per le CP_1 prestazioni eseguite in adempimento di un contratto di appalto (stazione pagina 2 di 7 appaltante il Comune di Camerino) di cui era mandataria capogruppo CP_6 dell'ATI appaltatrice - ha dedotto che:
-la aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Fermo un decreto CP_1 ingiuntivo esecutivo (n. 162/2012 R.G.) con cui era stato ordinato alla di CP_6 pagare immediatamente alla la somma di €. 110.000,00, oltre accessori e CP_1 spese;
-la aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo citando CP_6 la convenuta opposta innanzi al Tribunale di Fermo che, con sentenza n.
203/2017, aveva tra l'altro revocato il decreto ingiuntivo opposto;
-avverso tale sentenza la aveva proposto impugnazione innanzi alla CP_1
Corte di Appello di Ancona nei confronti della che, costituendosi, aveva CP_6 proposto appello incidentale;
-all'esito di tale procedimento, con la sentenza n. 589/2022, la Corte di Appello aveva respinto sia l'impugnazione principale che quella incidentale, compensando tra le parti le spese di lite;
-tale decisione era stata oggetto di ricorso per Cassazione proposto il
4.12.2022 da parte della , giudizio pendente in attesa di fissazione della CP_1 udienza in camera di consiglio ex art. 380 bis 1 c.p.c.
I.b) Il ricorrente, illustrata l'attività processuale svolta nell'interesse della nel procedimento di appello, dato atto che le parti avevano inizialmente CP_1 pattuito verbalmente un compenso genericamente riferito ai parametri di legge e che, all'inizio del giudizio di secondo grado, la aveva versato un acconto di CP_1
€. 1.057,67 oltre accessori (come da fattura n. 11/2018 allegata), oltre a farsi carico direttamente delle spese di iscrizione a ruolo della causa, tramite pagamento F23 predisposto dal legale (come da documentazione prodotta), ha evidenziato che la suddetta società, nonostante le reiterate richieste di pagamento del compenso dovuto (peraltro calcolato in base ai valori minimi), rimaste, benché incontestate, prive di riscontro, non ha versato la somma dovuta per l'attività svolta nel procedimento di secondo grado.
I.c) L'Avv. ha quindi determinato il compenso in base ai parametri Pt_1 previsti dal D.M. n. 55/2014 (come modificato, con effetto dal 27.4.2018, nella pagina 3 di 7 versione antecedente alle ulteriori modifiche introdotte con il d.m. 147 del
13.8.2022, intervenuta dopo la chiusura del procedimento di appello) – avuto riguardo ai giudizi innanzi alla Corte di Appello relativi allo scaglione di valore della causa compreso fra €. 52.001 ed €. 260.000,00 (tenuto conto della somma oggetto di ingiunzione pari ad €.110.000,00) – ed ha chiesto di accertare e dichiarare che la è tenuta al pagamento del compenso professionale per CP_1
l'attività svolta nel giudizio di appello sopra indicato, da liquidare nella misura complessiva di €. 12.577,33 (calcolata in base ai valori medi) ovvero, in via subordinata, di €. 6.584,33 (determinata in base ai valori minimi), oltre accessori dovuti per legge, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
e di condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di tale somma, oltre interessi legali dal giorno della conclusione del grado di giudizio
(4.5.2022) ed interessi di mora ai sensi del d. lgs. n. 231/2002 dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo, con vittoria di spese del presente procedimento.
II) La non si è Controparte_2 costituita in giudizio.
III.) La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.3.2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Va anzitutto dichiarata la contumacia della resistente Controparte_2 che, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, Controparte_2 non si è costituita nel presente procedimento.
2.) Ciò premesso si osserva che il ricorso proposto dall'Avv. nei Parte_1 confronti della propria assistita, – Controparte_2 da inquadrare nella disciplina prevista dal d.lgs. n. 150 del 2011 - deve ritenersi fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
2.1) Invero l'attività professionale svolta dall'Avv. nel giudizio di Pt_1 secondo grado, innanzi alla Corte di Appello di Ancona, in favore della predetta società, odierna resistente, è comprovata dalla documentazione allegata, da cui pagina 4 di 7 risulta che il medesimo ha provveduto a redigere e notificare l'atto di appello e ad esercitare, nel prosieguo del giudizio, il mandato difensivo depositando le note di trattazione scritta per le udienze del 30.6.2020 e del 16.3.2021, la memoria conclusionale e di replica ed esaminando gli scritti difensivi, anche finali, della società CP_6
Tenuto conto di tali attività processuali, va quindi riconosciuto all'Avv. il Pt_1 compenso per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
3.) In ordine alla liquidazione dell'importo dovuto, va anzitutto osservato che i compensi di cui si tratta vanno calcolati in base ai parametri previsti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con D.M. n.
37/2018, a decorrere dal 27.4.2018, e quindi in vigore all'epoca in cui è stato definito il procedimento di appello, con sentenza n. 589/2022, pubblicata il
4.5.2022.
A tale riguardo si ritiene che lo scaglione di riferimento sia quello compreso tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00, tenuto conto del valore della controversia corrispondente alla sorte del decreto ingiunto opposto (€. 110.000,00), come indicato dal ricorrente.
4.) Pertanto, fatta applicazione delle tariffe professionali citate ed avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa come sopra individuato (da €.52.000,00 ad €. 260.000,00), considerata l'attività svolta e, in particolare, da un lato, la natura delle molteplici questioni trattate, del pregio e della importanza della prestazione e, dall'altro, dell'esito non favorevole del giudizio, ritiene il Collegio di dover liquidare in favore dell'Avv. gli Pt_1 importi di seguito indicati, per il giudizio di secondo grado:
- Fase di studio della controversia: €. 1.418,00
- Fase introduttiva del giudizio: 910,00
- Fase di trattazione: 2.884,00
- Fase decisionale: 2.430,00
e quindi la complessiva somma di €. 7.642,00 dalla quale va detratto l'acconto, pacificamente versato, di €. 1.057,67.
pagina 5 di 7 5.) Pertanto, in accoglimento del ricorso, la parte resistente va condannata a versare al ricorrente l'importo residuo di €. 6.584,33, oltre interessi.
A tale riguardo si osserva che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
- per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora, coincidente con la data della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 D.L.vo n. 150/2011, e sono determinati in base alla previsione di cui all'art. 1284 IV comma c.c. secondo la quale il saggio degli interessi, dalla data della domanda giudiziale, è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Cass. civ. n.
3457/2024).
Ne consegue che, sulla somma come sopra determinata, sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della richiesta avanzata in via stragiudiziale (v. pec del 17.2.2023) e gli interessi calcolati in base all'art. 1284
IV comma c.c., dalla data della domanda giudiziale (e quindi dall'11.8.2024, data di deposito del ricorso).
6.) Le spese del procedimento - liquidate come da dispositivo in base al DM
n.55/2014, come modificato nel 2022, ed al valore della controversia (entità del compenso), applicando i valori minimi, in considerazione della natura non complessa delle questioni trattate e della mancata contestazione da parte del resistente (esclusa la fase di trattazione ed istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale) e disponendo, in applicazione del comma 1 bis, dell'art. 4,
D.M. 8 marzo 2018, n. 37, la maggiorazione del compenso del 30%, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, sul ricorso proposto dall'Avv. nei Parte_1 confronti della liquida al Controparte_1 ricorrente, in relazione all'attività professionale svolta in favore della resistente,
pagina 6 di 7 l'importo di €. 6.584,33 - determinato come indicato in motivazione - oltre interessi calcolati al tasso legale, dal 17.2.2023, e in base all'art. 1284 IV comma c.c., dall'11.8.2024, fino al saldo;
per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo sopra indicato;
condanna altresì la resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2.579,20, compresa la maggiorazione indicata in motivazione, ed €. 237,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. come per legge.
Così deciso in Ancona, il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 811/2024
promossa da
Avv. (C.F. , in giudizio Parte_1 C.F._1 personalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 150/2011 ed ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione onorari per prestazione professionale
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
DEL RICORRENTE: respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare che la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore arch.
[...] CP_3
deve al ricorrente prof. avv. - a titolo di compensi
[...] Parte_1 professionali maturati per l'attività svolta in relazione al procedimento giudiziale
n. 1934/2017 R.G., svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Ancona e definito con sentenza n. 589/2022 del 4.5.2022 - la somma di € 12.577,33 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva nelle misure di legge, ovvero la somma di Euro € 6.584,33 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva nelle misure di legge;
o - comunque - la somma maggiore o minore che codesta ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
per l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento della somma come accertata in accoglimento della soprastante domanda sub 1), oltre a quanto dovuto per interessi legali dal giorno della conclusione del grado di giudizio
(4.5.2022) oltre ad interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo;
con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, anche tenuto conto della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. Giustizia del
55/2014 (redazione degli atti processuali in modo da consentire la consultazione ipertestuale degli allegati).
FATTI DI CAUSA
I.a) L'avv. , premesso di aver svolto la propria attività Parte_1 professionale per conto e nell'interesse della Controparte_4
(nel prosieguo, per brevità, ) in una
[...] CP_1 controversia promossa nei confronti della società (già Controparte_5
nel prosieguo, per brevità, - avente ad Controparte_6 CP_6 oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto alla società per le CP_1 prestazioni eseguite in adempimento di un contratto di appalto (stazione pagina 2 di 7 appaltante il Comune di Camerino) di cui era mandataria capogruppo CP_6 dell'ATI appaltatrice - ha dedotto che:
-la aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Fermo un decreto CP_1 ingiuntivo esecutivo (n. 162/2012 R.G.) con cui era stato ordinato alla di CP_6 pagare immediatamente alla la somma di €. 110.000,00, oltre accessori e CP_1 spese;
-la aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo citando CP_6 la convenuta opposta innanzi al Tribunale di Fermo che, con sentenza n.
203/2017, aveva tra l'altro revocato il decreto ingiuntivo opposto;
-avverso tale sentenza la aveva proposto impugnazione innanzi alla CP_1
Corte di Appello di Ancona nei confronti della che, costituendosi, aveva CP_6 proposto appello incidentale;
-all'esito di tale procedimento, con la sentenza n. 589/2022, la Corte di Appello aveva respinto sia l'impugnazione principale che quella incidentale, compensando tra le parti le spese di lite;
-tale decisione era stata oggetto di ricorso per Cassazione proposto il
4.12.2022 da parte della , giudizio pendente in attesa di fissazione della CP_1 udienza in camera di consiglio ex art. 380 bis 1 c.p.c.
I.b) Il ricorrente, illustrata l'attività processuale svolta nell'interesse della nel procedimento di appello, dato atto che le parti avevano inizialmente CP_1 pattuito verbalmente un compenso genericamente riferito ai parametri di legge e che, all'inizio del giudizio di secondo grado, la aveva versato un acconto di CP_1
€. 1.057,67 oltre accessori (come da fattura n. 11/2018 allegata), oltre a farsi carico direttamente delle spese di iscrizione a ruolo della causa, tramite pagamento F23 predisposto dal legale (come da documentazione prodotta), ha evidenziato che la suddetta società, nonostante le reiterate richieste di pagamento del compenso dovuto (peraltro calcolato in base ai valori minimi), rimaste, benché incontestate, prive di riscontro, non ha versato la somma dovuta per l'attività svolta nel procedimento di secondo grado.
I.c) L'Avv. ha quindi determinato il compenso in base ai parametri Pt_1 previsti dal D.M. n. 55/2014 (come modificato, con effetto dal 27.4.2018, nella pagina 3 di 7 versione antecedente alle ulteriori modifiche introdotte con il d.m. 147 del
13.8.2022, intervenuta dopo la chiusura del procedimento di appello) – avuto riguardo ai giudizi innanzi alla Corte di Appello relativi allo scaglione di valore della causa compreso fra €. 52.001 ed €. 260.000,00 (tenuto conto della somma oggetto di ingiunzione pari ad €.110.000,00) – ed ha chiesto di accertare e dichiarare che la è tenuta al pagamento del compenso professionale per CP_1
l'attività svolta nel giudizio di appello sopra indicato, da liquidare nella misura complessiva di €. 12.577,33 (calcolata in base ai valori medi) ovvero, in via subordinata, di €. 6.584,33 (determinata in base ai valori minimi), oltre accessori dovuti per legge, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
e di condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di tale somma, oltre interessi legali dal giorno della conclusione del grado di giudizio
(4.5.2022) ed interessi di mora ai sensi del d. lgs. n. 231/2002 dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo, con vittoria di spese del presente procedimento.
II) La non si è Controparte_2 costituita in giudizio.
III.) La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.3.2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Va anzitutto dichiarata la contumacia della resistente Controparte_2 che, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, Controparte_2 non si è costituita nel presente procedimento.
2.) Ciò premesso si osserva che il ricorso proposto dall'Avv. nei Parte_1 confronti della propria assistita, – Controparte_2 da inquadrare nella disciplina prevista dal d.lgs. n. 150 del 2011 - deve ritenersi fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
2.1) Invero l'attività professionale svolta dall'Avv. nel giudizio di Pt_1 secondo grado, innanzi alla Corte di Appello di Ancona, in favore della predetta società, odierna resistente, è comprovata dalla documentazione allegata, da cui pagina 4 di 7 risulta che il medesimo ha provveduto a redigere e notificare l'atto di appello e ad esercitare, nel prosieguo del giudizio, il mandato difensivo depositando le note di trattazione scritta per le udienze del 30.6.2020 e del 16.3.2021, la memoria conclusionale e di replica ed esaminando gli scritti difensivi, anche finali, della società CP_6
Tenuto conto di tali attività processuali, va quindi riconosciuto all'Avv. il Pt_1 compenso per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
3.) In ordine alla liquidazione dell'importo dovuto, va anzitutto osservato che i compensi di cui si tratta vanno calcolati in base ai parametri previsti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con D.M. n.
37/2018, a decorrere dal 27.4.2018, e quindi in vigore all'epoca in cui è stato definito il procedimento di appello, con sentenza n. 589/2022, pubblicata il
4.5.2022.
A tale riguardo si ritiene che lo scaglione di riferimento sia quello compreso tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00, tenuto conto del valore della controversia corrispondente alla sorte del decreto ingiunto opposto (€. 110.000,00), come indicato dal ricorrente.
4.) Pertanto, fatta applicazione delle tariffe professionali citate ed avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa come sopra individuato (da €.52.000,00 ad €. 260.000,00), considerata l'attività svolta e, in particolare, da un lato, la natura delle molteplici questioni trattate, del pregio e della importanza della prestazione e, dall'altro, dell'esito non favorevole del giudizio, ritiene il Collegio di dover liquidare in favore dell'Avv. gli Pt_1 importi di seguito indicati, per il giudizio di secondo grado:
- Fase di studio della controversia: €. 1.418,00
- Fase introduttiva del giudizio: 910,00
- Fase di trattazione: 2.884,00
- Fase decisionale: 2.430,00
e quindi la complessiva somma di €. 7.642,00 dalla quale va detratto l'acconto, pacificamente versato, di €. 1.057,67.
pagina 5 di 7 5.) Pertanto, in accoglimento del ricorso, la parte resistente va condannata a versare al ricorrente l'importo residuo di €. 6.584,33, oltre interessi.
A tale riguardo si osserva che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
- per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora, coincidente con la data della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 D.L.vo n. 150/2011, e sono determinati in base alla previsione di cui all'art. 1284 IV comma c.c. secondo la quale il saggio degli interessi, dalla data della domanda giudiziale, è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Cass. civ. n.
3457/2024).
Ne consegue che, sulla somma come sopra determinata, sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della richiesta avanzata in via stragiudiziale (v. pec del 17.2.2023) e gli interessi calcolati in base all'art. 1284
IV comma c.c., dalla data della domanda giudiziale (e quindi dall'11.8.2024, data di deposito del ricorso).
6.) Le spese del procedimento - liquidate come da dispositivo in base al DM
n.55/2014, come modificato nel 2022, ed al valore della controversia (entità del compenso), applicando i valori minimi, in considerazione della natura non complessa delle questioni trattate e della mancata contestazione da parte del resistente (esclusa la fase di trattazione ed istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale) e disponendo, in applicazione del comma 1 bis, dell'art. 4,
D.M. 8 marzo 2018, n. 37, la maggiorazione del compenso del 30%, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, sul ricorso proposto dall'Avv. nei Parte_1 confronti della liquida al Controparte_1 ricorrente, in relazione all'attività professionale svolta in favore della resistente,
pagina 6 di 7 l'importo di €. 6.584,33 - determinato come indicato in motivazione - oltre interessi calcolati al tasso legale, dal 17.2.2023, e in base all'art. 1284 IV comma c.c., dall'11.8.2024, fino al saldo;
per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo sopra indicato;
condanna altresì la resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2.579,20, compresa la maggiorazione indicata in motivazione, ed €. 237,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. come per legge.
Così deciso in Ancona, il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 7 di 7