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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/11/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4038/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL MASO CRISTINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'abg. CP_1 C.F._2 CP_2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio dell'11.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Dal matrimonio del 2002 fra le parti di cui in epigrafe nascevano in data 21.2.2007 ed in data Per_1
19.12.2012 Per_2
Nel 2018 veniva emessa sentenza di separazione che prevedeva l'affido all'ente dei minori, poi confermato dal TM con decreto n. 3340/2019.
Con sentenza n. 1457/2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Segrate tra la e in data CP_1 Parte_1
23.03.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Segrate al n. 5, Per_ Per_ parte 2, serie A, anno 2002. 2) AFFIDA i figli minori e in via super esclusiva alla madre, , per quanto riguarda le questioni amministrative, scolastiche, CP_1 ludiche/sportive e sanitarie, presso la quale resteranno collocati. 3) CONFERMA
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente quale genitore collocatario della prole. 4)
DISPONE CHE, come meglio dettagliato in parte motiva, i S.S. del Comune di Castano
Primo monitorino il nucleo familiare, regolamentino il diritto di visita tra il padre e i figli, attivino un percorso di sostegno psicologico e/o psicoterapico ai figli minori delle parti,
“vigilino” sul trattamento rieducativo offerto dal carcere allo e segnalino eventuali Pt_1 situazioni pregiudizievoli al G.T. territorialmente competente. 5) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza presso il G.T. di questo Tribunale a favore dei minori Persona_3
e di 6) DISPONE CHE il direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio Per_4 offra al detenuto la possibilità di partecipare ai percorsi di cui in parte motiva. 7) Parte_1
DISPONE CHE versi a , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 CP_1 due figli minori, a partire dall'01.08.2022, la minore somma di € 100,00 per figlio, rivalutato come per legge, sino al mese della sua scarcerazione e il maggiore importo di € 225,00 per figlio, rivalutato come per legge, dal mese successivo a quello della sua scarcerazione, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario. 8) DISPONE CHE partecipi Parte_1 nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei due figli minori come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano. 9) DISPONE CHE CP_1 percepisca l'intero importo dell'assegno unico spettante per i due figli minori (sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria). 10) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche”.
Con ricorso depositato il 6.11.2024 lo chiedeva la modifica di dette condizioni. Più nel dettaglio, Pt_1
pagina 2 di 8 domandava: “1) Fissata l'udienza in camera di consiglio e sentite le parti e i rispettivi legali, regolamentare le condizioni che risulteranno più idonee all'interesse dei minori, nell'ottica di una progressiva ripresa dei contatti con il padre e di una conseguente rivalutazione della regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento dei minori;
2) Attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per i Sigg.ri e ed un Pt_1 CP_1 percorso psicoterapico per entrambi i minori, da effettuarsi attraverso il Sistema Sanitario
Nazionale, dando incarico ai professionisti di relazionare periodicamente a questo Tribunale in merito agli sviluppi ed alla effettività dei percorsi intrapresi;
3) Prevedere la calendarizzazione di incontri in spazio neutro tra il Sig. ed i figli Pt_1 minori, nell'ottica di una progressiva intensificazione della frequenza degli incontri stessi e di una loro liberalizzazione graduale, secondo le modalità ed i tempi ragionevoli indicati dagli operatori coinvolti.
4) Disporre che il padre corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo pari a euro 100,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione annuale
ISTAT, sino al mese della sua scarcerazione, e successivamente l'importo pari a euro 150,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, a partire dal mese successivo alla sua scarcerazione, in ogni caso entro il giorno 15 di ogni mese;
5) Disporre che il padre parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei minori, secondo le modalità previste dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano”.
Il padre lamentava che da agosto 2022, data della sua incarcerazione, non aveva più incontrato i figli né avuto loro notizie. Inoltre evidenziava che nel 2025 sarebbe uscito dal carcere, con conseguente necessità di poter accantonare parte dei guadagni per reperire un'abitazione.
La si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande. CP_1
Il 26.6.2025 il GD procedeva all'ascolto di non anche di avendo questi raggiunto la Per_2 Per_1 maggiore età.
Con ordinanza del 12.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande paterne non possano essere accolte.
Allo stato rifiuta di vedere il padre. Per_2
Il minore durante l'ascolto dichiarava: “ So perché sono qui oggi. Non vedo papà da tanto tempo, da 4-
5 anni, da quando avevo 7 anni. Un po' Mi manca ma non lo vorrei vedere. Non mi sento di vederlo perché non credo che meriti di vedermi. Il carcere non è stato sufficiente per me. Non ho paura di dare un dispiacere alla mamma se lo vedo, so che decido io se voglio vederlo o no. Secondo me papà non ha pagina 3 di 8 capito quello che ha fatto. So che lui vuole vedermi e credo che se lo accontento poi torna come prima.
Penso che possa ancora fare male a tutti, non so se fisicamente ma in altri modi sì, anche con le parole”.
Successivamente, riportava ai SS di non volere né sentire né vedere il padre (relazione depositata il
10.10.2025).
Appare, a questo punto, necessario ricostruire la storia del nucleo.
Lo veniva condannato con sentenza penale passata in giudicato in quanto ritenuto responsabile Pt_1 dei seguenti reati:
I SS, che hanno in carico il nucleo dal 2017, con relazione depositata il 4.2.2025 riportavano in sintesi l'andamento del rapporto padre figli da tale data (per il dettaglio, si rinvia alla relazione):
- nel 2017/2018 madre e figli veniva collocati in Comunità per le condotte violente del padre e l'atteggiamento ambivalente della madre;
- nel 2018 iniziavano gli incontri in SN, che non avevano un andamento positivo in quanto il pagina 4 di 8 padre aveva nei confronti dei minori delle modalità comunicative destabilizzanti e pressanti e aveva modalità aggressive e denigratorie nei confronti di ciascun servizio. Ometteva, altresì, di presentarsi agli appuntamenti;
- nel 2020, fino ad ottobre, si svolgevano fra i minori ed il padre delle videochiamate, monitorate dagli operatori dello SN. successivamente rifiutava ogni contatto con il padre: Per_1
- riprendevano, invece, le visite in SN fra ed il padre, fino all'incarcerazione di quest'ultimo. Per_2
Da tale momento, non voleva più incontrare il padre. Per_2
- nel corso del 2021, lo svolgeva esami presso il Serd, che davano positività per droga ed Pt_1 alcool. Il ricorrente disattendeva molti degli appuntamenti e, da ultimo, cessava di presentarsi al
Serd.
- il percorso del padre in carcere era sostanzialmente positivo, ma il padre rimaneva ancora prevalentemente concentrato sui propri bisogni e non su quelli dei figli, almeno fino al 2024. I
SS, nella relazione richiamata, riferivano:
pagina 5 di 8 Sul percorso del padre in carcere si veda anche la relazione depositata il 25.6.2025.
La ricostruzione della storia del nucleo è necessaria per comprendere che il rifiuto di di incontrare Per_2 il padre non può essere semplicisticamente imputato alla madre (la cui capacità genitoriale è stata, peraltro, confermata dai SS anche nell'ultima relazione) e che il positivo percorso del padre negli ultimi due anni non può automaticamente comportare la riattivazione degli incontri con dovendosi Per_2 tenere conto anche della volontà del minore (sul punto, si richiama Cass. n. 21969/2024: “Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed
pagina 6 di 8 il coniuge non affidatario (cfr. Cass.317-1998).
Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317-1998; Cass. 6312-
1999)”).
Inoltre, si osserva che non veniva svolta una CTU né veniva nominato l'esperto ex 473-bis 26 c.p.c. in quanto già la documentazione in atti è sufficiente per comprendere la necessità che svolga un Per_2 percorso psicologico regolare, non essendo sufficiente quello attivato dalla madre con il SSN.
La dott.ssa , psicologa che incontra una volta al mese presso l'Asl, ha infatti segnalato Tes_1 Per_2 alla madre la necessità che venga seguito con maggiore assiduità da uno psicologo privato, non Per_2 avendo l'Asl disponibilità in tal senso.
I SS, poi, evidenziavano di essersi attivati per verificare la possibilità di ricorrere al voucher adolescenti per un supporto psicologico per il minore e che ASST non aveva ancora dato riscontro
(relazione depositata ad ottobre 2025).
Pertanto, sarebbe opportuno che il padre investisse le risorse economiche destinate alla CTU e all'esperto ex art. 473bis.26 c.p.c. per il percorso psicologico di non avendo la madre la Per_2 disponibilità economica per fare fronte a tale impegno.
Ciò premesso, si dispone che prosegua con il percorso psicologico in corso (con ASL e, ove Per_2 possibile, con uno psicologo privato), che i SS mantengano il monitoraggio e, non appena il minore sarà pronto, attivino gli incontri in SN con il padre.
Quanto all'aspetto economico, si confermano le condizioni vigenti, non avendo la parte ricorrente allegato sopravvenienze, necessarie per l'accoglimento della domanda di revisione ex art. 473bis.29
c.p.c.
In particolare, la sentenza di divorzio prevedeva: “DISPONE CHE versi a , Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, a partire dall'01.08.2022, la minore somma di € 100,00 per figlio, rivalutato come per legge, sino al mese della sua scarcerazione e il maggiore importo di € 225,00 per figlio, rivalutato come per legge, dal mese successivo a quello della sua scarcerazione, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario”.
La necessità che lo una volta uscito dal carcere, debba reperire un'abitazione e affrontare nuove Pt_1 spese non è circostanza sopravvenuta, atteso che questa esigenza, riferibile ora come allora al momento pagina 7 di 8 della fine della carcerazione, già era prevedibile.
Inoltre, rispetto al 2022, non risulta che il ricorrente abbia avuto nuovi figli.
In altre parole, la parte, ove avesse ritenuto eccessivo l'importo di € 225 a figlio previsto per il momento ella scarcerazione, avrebbe dovuto proporre appello nel 2022.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile, complessità semplice, della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così prevede:
1) dispone che prosegua con il percorso psicologico, che i Servizi Sociali di Castano Primo Per_2 regolamentino la frequentazione padre/figlio, mantengano il monitoraggio ed avviino gli incontri in SN fra padre e figlio ove ve siano le condizioni;
2) dispone che i Servizi Sociali continuino a riferire al GT della vigilanza, con prossima relazione da depositare entro il 31/5/2026 (n. v.g. 2438/2020- dott.ssa Ardito);
3) rigetta per il resto le domande di revisione proposte dal ricorrente, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza n. 1457/2022 del Tribunale di Busto Arsizio;
4) condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite della resistente, che si liquidano in €
6.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. , dichiaratasi antistatario. CP_2
Busto Arsizio, camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4038/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL MASO CRISTINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'abg. CP_1 C.F._2 CP_2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio dell'11.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Dal matrimonio del 2002 fra le parti di cui in epigrafe nascevano in data 21.2.2007 ed in data Per_1
19.12.2012 Per_2
Nel 2018 veniva emessa sentenza di separazione che prevedeva l'affido all'ente dei minori, poi confermato dal TM con decreto n. 3340/2019.
Con sentenza n. 1457/2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Segrate tra la e in data CP_1 Parte_1
23.03.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Segrate al n. 5, Per_ Per_ parte 2, serie A, anno 2002. 2) AFFIDA i figli minori e in via super esclusiva alla madre, , per quanto riguarda le questioni amministrative, scolastiche, CP_1 ludiche/sportive e sanitarie, presso la quale resteranno collocati. 3) CONFERMA
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente quale genitore collocatario della prole. 4)
DISPONE CHE, come meglio dettagliato in parte motiva, i S.S. del Comune di Castano
Primo monitorino il nucleo familiare, regolamentino il diritto di visita tra il padre e i figli, attivino un percorso di sostegno psicologico e/o psicoterapico ai figli minori delle parti,
“vigilino” sul trattamento rieducativo offerto dal carcere allo e segnalino eventuali Pt_1 situazioni pregiudizievoli al G.T. territorialmente competente. 5) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza presso il G.T. di questo Tribunale a favore dei minori Persona_3
e di 6) DISPONE CHE il direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio Per_4 offra al detenuto la possibilità di partecipare ai percorsi di cui in parte motiva. 7) Parte_1
DISPONE CHE versi a , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 CP_1 due figli minori, a partire dall'01.08.2022, la minore somma di € 100,00 per figlio, rivalutato come per legge, sino al mese della sua scarcerazione e il maggiore importo di € 225,00 per figlio, rivalutato come per legge, dal mese successivo a quello della sua scarcerazione, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario. 8) DISPONE CHE partecipi Parte_1 nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei due figli minori come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano. 9) DISPONE CHE CP_1 percepisca l'intero importo dell'assegno unico spettante per i due figli minori (sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria). 10) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche”.
Con ricorso depositato il 6.11.2024 lo chiedeva la modifica di dette condizioni. Più nel dettaglio, Pt_1
pagina 2 di 8 domandava: “1) Fissata l'udienza in camera di consiglio e sentite le parti e i rispettivi legali, regolamentare le condizioni che risulteranno più idonee all'interesse dei minori, nell'ottica di una progressiva ripresa dei contatti con il padre e di una conseguente rivalutazione della regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento dei minori;
2) Attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per i Sigg.ri e ed un Pt_1 CP_1 percorso psicoterapico per entrambi i minori, da effettuarsi attraverso il Sistema Sanitario
Nazionale, dando incarico ai professionisti di relazionare periodicamente a questo Tribunale in merito agli sviluppi ed alla effettività dei percorsi intrapresi;
3) Prevedere la calendarizzazione di incontri in spazio neutro tra il Sig. ed i figli Pt_1 minori, nell'ottica di una progressiva intensificazione della frequenza degli incontri stessi e di una loro liberalizzazione graduale, secondo le modalità ed i tempi ragionevoli indicati dagli operatori coinvolti.
4) Disporre che il padre corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo pari a euro 100,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione annuale
ISTAT, sino al mese della sua scarcerazione, e successivamente l'importo pari a euro 150,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, a partire dal mese successivo alla sua scarcerazione, in ogni caso entro il giorno 15 di ogni mese;
5) Disporre che il padre parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei minori, secondo le modalità previste dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano”.
Il padre lamentava che da agosto 2022, data della sua incarcerazione, non aveva più incontrato i figli né avuto loro notizie. Inoltre evidenziava che nel 2025 sarebbe uscito dal carcere, con conseguente necessità di poter accantonare parte dei guadagni per reperire un'abitazione.
La si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande. CP_1
Il 26.6.2025 il GD procedeva all'ascolto di non anche di avendo questi raggiunto la Per_2 Per_1 maggiore età.
Con ordinanza del 12.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande paterne non possano essere accolte.
Allo stato rifiuta di vedere il padre. Per_2
Il minore durante l'ascolto dichiarava: “ So perché sono qui oggi. Non vedo papà da tanto tempo, da 4-
5 anni, da quando avevo 7 anni. Un po' Mi manca ma non lo vorrei vedere. Non mi sento di vederlo perché non credo che meriti di vedermi. Il carcere non è stato sufficiente per me. Non ho paura di dare un dispiacere alla mamma se lo vedo, so che decido io se voglio vederlo o no. Secondo me papà non ha pagina 3 di 8 capito quello che ha fatto. So che lui vuole vedermi e credo che se lo accontento poi torna come prima.
Penso che possa ancora fare male a tutti, non so se fisicamente ma in altri modi sì, anche con le parole”.
Successivamente, riportava ai SS di non volere né sentire né vedere il padre (relazione depositata il
10.10.2025).
Appare, a questo punto, necessario ricostruire la storia del nucleo.
Lo veniva condannato con sentenza penale passata in giudicato in quanto ritenuto responsabile Pt_1 dei seguenti reati:
I SS, che hanno in carico il nucleo dal 2017, con relazione depositata il 4.2.2025 riportavano in sintesi l'andamento del rapporto padre figli da tale data (per il dettaglio, si rinvia alla relazione):
- nel 2017/2018 madre e figli veniva collocati in Comunità per le condotte violente del padre e l'atteggiamento ambivalente della madre;
- nel 2018 iniziavano gli incontri in SN, che non avevano un andamento positivo in quanto il pagina 4 di 8 padre aveva nei confronti dei minori delle modalità comunicative destabilizzanti e pressanti e aveva modalità aggressive e denigratorie nei confronti di ciascun servizio. Ometteva, altresì, di presentarsi agli appuntamenti;
- nel 2020, fino ad ottobre, si svolgevano fra i minori ed il padre delle videochiamate, monitorate dagli operatori dello SN. successivamente rifiutava ogni contatto con il padre: Per_1
- riprendevano, invece, le visite in SN fra ed il padre, fino all'incarcerazione di quest'ultimo. Per_2
Da tale momento, non voleva più incontrare il padre. Per_2
- nel corso del 2021, lo svolgeva esami presso il Serd, che davano positività per droga ed Pt_1 alcool. Il ricorrente disattendeva molti degli appuntamenti e, da ultimo, cessava di presentarsi al
Serd.
- il percorso del padre in carcere era sostanzialmente positivo, ma il padre rimaneva ancora prevalentemente concentrato sui propri bisogni e non su quelli dei figli, almeno fino al 2024. I
SS, nella relazione richiamata, riferivano:
pagina 5 di 8 Sul percorso del padre in carcere si veda anche la relazione depositata il 25.6.2025.
La ricostruzione della storia del nucleo è necessaria per comprendere che il rifiuto di di incontrare Per_2 il padre non può essere semplicisticamente imputato alla madre (la cui capacità genitoriale è stata, peraltro, confermata dai SS anche nell'ultima relazione) e che il positivo percorso del padre negli ultimi due anni non può automaticamente comportare la riattivazione degli incontri con dovendosi Per_2 tenere conto anche della volontà del minore (sul punto, si richiama Cass. n. 21969/2024: “Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed
pagina 6 di 8 il coniuge non affidatario (cfr. Cass.317-1998).
Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317-1998; Cass. 6312-
1999)”).
Inoltre, si osserva che non veniva svolta una CTU né veniva nominato l'esperto ex 473-bis 26 c.p.c. in quanto già la documentazione in atti è sufficiente per comprendere la necessità che svolga un Per_2 percorso psicologico regolare, non essendo sufficiente quello attivato dalla madre con il SSN.
La dott.ssa , psicologa che incontra una volta al mese presso l'Asl, ha infatti segnalato Tes_1 Per_2 alla madre la necessità che venga seguito con maggiore assiduità da uno psicologo privato, non Per_2 avendo l'Asl disponibilità in tal senso.
I SS, poi, evidenziavano di essersi attivati per verificare la possibilità di ricorrere al voucher adolescenti per un supporto psicologico per il minore e che ASST non aveva ancora dato riscontro
(relazione depositata ad ottobre 2025).
Pertanto, sarebbe opportuno che il padre investisse le risorse economiche destinate alla CTU e all'esperto ex art. 473bis.26 c.p.c. per il percorso psicologico di non avendo la madre la Per_2 disponibilità economica per fare fronte a tale impegno.
Ciò premesso, si dispone che prosegua con il percorso psicologico in corso (con ASL e, ove Per_2 possibile, con uno psicologo privato), che i SS mantengano il monitoraggio e, non appena il minore sarà pronto, attivino gli incontri in SN con il padre.
Quanto all'aspetto economico, si confermano le condizioni vigenti, non avendo la parte ricorrente allegato sopravvenienze, necessarie per l'accoglimento della domanda di revisione ex art. 473bis.29
c.p.c.
In particolare, la sentenza di divorzio prevedeva: “DISPONE CHE versi a , Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, a partire dall'01.08.2022, la minore somma di € 100,00 per figlio, rivalutato come per legge, sino al mese della sua scarcerazione e il maggiore importo di € 225,00 per figlio, rivalutato come per legge, dal mese successivo a quello della sua scarcerazione, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario”.
La necessità che lo una volta uscito dal carcere, debba reperire un'abitazione e affrontare nuove Pt_1 spese non è circostanza sopravvenuta, atteso che questa esigenza, riferibile ora come allora al momento pagina 7 di 8 della fine della carcerazione, già era prevedibile.
Inoltre, rispetto al 2022, non risulta che il ricorrente abbia avuto nuovi figli.
In altre parole, la parte, ove avesse ritenuto eccessivo l'importo di € 225 a figlio previsto per il momento ella scarcerazione, avrebbe dovuto proporre appello nel 2022.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile, complessità semplice, della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così prevede:
1) dispone che prosegua con il percorso psicologico, che i Servizi Sociali di Castano Primo Per_2 regolamentino la frequentazione padre/figlio, mantengano il monitoraggio ed avviino gli incontri in SN fra padre e figlio ove ve siano le condizioni;
2) dispone che i Servizi Sociali continuino a riferire al GT della vigilanza, con prossima relazione da depositare entro il 31/5/2026 (n. v.g. 2438/2020- dott.ssa Ardito);
3) rigetta per il resto le domande di revisione proposte dal ricorrente, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza n. 1457/2022 del Tribunale di Busto Arsizio;
4) condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite della resistente, che si liquidano in €
6.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. , dichiaratasi antistatario. CP_2
Busto Arsizio, camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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