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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/09/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
5313/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente
dott. Stefano Rago Giudice Relatore
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
come in atti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 29/10/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto che fosse pronunciata in via cumulativa ex Pt_2
art. 473 bis, 51 c.p.c. la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CORREGGIO (RE) il 02/06/2001;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70
e che la sentenza di separazione è passata in giudicato in data
20/01/2025;
che all'udienza di divorzio fissata in trattazione scritta i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni da essi concordate nel ricorso introduttivo con le specifiche inerenti l'ultimo versamento relativo all'assegno divorzile una tantum a favore della moglie (da intendersi qui trascritte) ed hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver ripreso la convivenza;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in CORREGGIO (RE) il Parte_1 Parte_2
02/06/2001, trascritto nella parte II serie A n. 21 del Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di CORREGGIO (RE) per l'anno
2001 prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 16/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Stefano Rago Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente
dott. Stefano Rago Giudice Relatore
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
come in atti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 29/10/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto che fosse pronunciata in via cumulativa ex Pt_2
art. 473 bis, 51 c.p.c. la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CORREGGIO (RE) il 02/06/2001;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70
e che la sentenza di separazione è passata in giudicato in data
20/01/2025;
che all'udienza di divorzio fissata in trattazione scritta i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni da essi concordate nel ricorso introduttivo con le specifiche inerenti l'ultimo versamento relativo all'assegno divorzile una tantum a favore della moglie (da intendersi qui trascritte) ed hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver ripreso la convivenza;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in CORREGGIO (RE) il Parte_1 Parte_2
02/06/2001, trascritto nella parte II serie A n. 21 del Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di CORREGGIO (RE) per l'anno
2001 prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 16/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Stefano Rago Damiano Dazzi