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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/06/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale di Trapani, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Campisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1150 /2023 R.G. promossa da
QUALE Parte_1
MANDATARIA DEL Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. VALENTI VITA PATRIZIA , presso il cui studio è P.IVA_1
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MESSINA LUIGI CP_2 C.F._1
GIACOMO
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Bonanno CP_3 C.F._2
COMPROPRIETARIO CONVENUTO
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di discussione della causa le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di pari data, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
* * * premesso che parte attrice ha chiesto la divisione del bene situato in Trapani alla via Leopoldo
Borboni, n.13, censito al N.C.E.U. del Comune di Trapani al foglio 18, particella 376 sub 103;
considerato che
dell'immobile predetto sono proprietari, in ragione della metà indivisa ciascuno, i signori: a) nato a [...] il [...] (C.F. ); b) CP_2 C.F._1 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. ;
[...] C.F._2
rilevato che i comproprietari sono stati regolarmente evocati in giudizio;
rilevato che, come attestato dalle relazioni ipocatastali in atti, sull'immobile grava ipoteca giudiziale in favore di: , chiamata in Organizzazione_1
giudizio; rilevato che la fase istruttoria si è articolata nelle acquisizioni documentali prodotte dalle parti e, in particolare, della relazione di perizia redatta nell'ambito del processo esecutivo iscritto al n. 1/2020
R.G.E.;
* * * osservato preliminarmente che la domanda ha per oggetto la divisione ordinaria del bene sopra descritto e, quindi, lo scioglimento della comunione sullo stesso esistente tra il sig. CP_2
debitore esecutato, e la moglie comproprietaria in ragione dell'altra metà indivisa;
CP_3
considerato che alla luce degli accertamenti espletati con la CTU depositata, alla quale questo
Giudice ritiene di aderire integralmente perché redatta secondo criteri di logica e coerenza e nel contraddittorio delle parti, risulta impossibile redigere un progetto di comoda divisione che tenga conto delle quote dei condividenti in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'immobile che non lo rendono frazionabile;
rilevato che le irregolarità urbanistiche accertate dal consulente d'ufficio (tutte sanabili con CILA tardiva, ad eccezione del soppalco di cui è invece necessaria la rimozione) non sono nel caso di specie preclusive dello scioglimento della comunione mediante vendita;
ritenuto invero che trova applicazione nel caso di specie la deroga prevista dall'art. 40 della Legge
n. 47/1985 e dall'art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 - a norma dei quali “le nullità previste dal presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali; ritenuto che analoghe considerazioni valgono con riferimento alla difformità catastale rilevata dal
CTU, in quanto, anche con riguardo a tale vizio, la coerente interpretazione della norma di cui all'art. 29 comma 1 bis della L. n. 52 del 1985, induce ad escludere che la sanzione ivi prevista trovi applicazione agli atti di trasferimento derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali ed agli atti strumentali all'espropriazione dei beni pignorati o di quelli soggetti a procedura concorsuale intrapresi nei confronti del proprietario del fabbricato abusivo e, tra questi, alla divisione endoesecutiva ed a quella endoconcorsuale che si trovano anch'esse in rapporto di
“strumentalità necessaria” rispetto al processo di esecuzione o di quello concorsuale (Cass. S.U.
25021/2019); rilevato che il consulente ha stimato il valore del bene in € 73.800,00 al netto delle detrazioni dei costi relativi alla regolarizzazione delle difformità riscontrate, pervenendo dunque ad un valore netto stimato in € 59.930,00;
ritenuto che
le valutazioni espresse dal consulente in ordine alla non comoda divisibilità del bene, risultano condivisibili e pienamente aderenti allo scopo della divisione in natura, che, ai sensi dell'art. 718 c.c., è quello di attribuire ai singoli condividenti una porzione del bene comune che, tenuto conto della misura delle quote di ognuno, appaia omogenea a quella degli altri e tale da offrire utilità proporzionalmente analoghe a quelle che avrebbe potuto offrire l'intero bene, occorrendo, in definitiva, fare riferimento alla possibilità di ripartire il bene nella sua attuale consistenza e nella sua concreta destinazione, di guisa che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un'entità autonoma e funzionale e venga inoltre evitato che dal frazionamento possa derivare un deprezzamento dell'originario ed intrinseco valore del bene medesimo, in modo che ai partecipanti siano attribuite quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesse da pesi, servitù e limitazioni eccessive, anziché porzioni non correlate alla funzione economica dell'intero bene (Cass. n. 95/5133); ritenuto inoltre che il valore complessivo come sopra determinato va condiviso anche in termini di attuale valore di mercato, avuto riguardo al riscontro costituito dai dati forniti da pubblicazioni specialistiche relativamente a beni di analoga ubicazione, destinazione, ampiezza, manutenzione e caratteristiche;
considerato, dunque, che in caso di scioglimento della comunione ereditaria od ordinaria, fine primario della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali, sicché in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile, come nel caso di specie – ed in assenza di domanda di attribuzione del bene da parte di alcuno dei comproprietari – deve disporsi la vendita, con attribuzione del ricavato in favore degli aventi diritto, come sopra individuati, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
rilevato infatti che ai sensi dell'articolo 791, ultimo comma c.p.c., prima che la sentenza di divisione sia passata in giudicato, non si può procedere all'estrazione dei lotti e che a detta previsione normativa deve ritenersi assimilabile, uguale essendone la ratio, anche la modalità di scioglimento della comunione attuata mediante vendita;
ritenuto infine che “in tema di scioglimento della comunione, i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti” (Cass. n. 19529/2012); ritenuto pertanto che sulla scorta dei rilievi che precedono e considerato che non vi sono questioni aventi natura “giurisdizionale” da risolvere, nessuna attività ulteriore deve essere espletata nel corso del presente giudizio, all'infuori della vendita, che attiene alla mera modalità divisoria;
ritenuto che
, in relazione alla peculiare natura del procedimento divisorio, le spese di lite devono essere compensate e le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della massa pro quota, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di divisione dell'immobile sito in Trapani alla via
Leopoldo Borboni, n.13, censito al N.C.E.U. del Comune di Trapani al foglio 18, particella 376 sub
103, secondo le quote indicate nella relativa parte motiva;
- determina il valore attuale dell'immobile suddetto nell'importo di euro 59.930,00;
- dispone procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto del predetto immobile per il prezzo di euro 59.930,00 ed assegnazione del ricavato a ciascuna delle parti risultate intestatarie, tenuto conto delle rispettive quote di comproprietà, come indicate in parte motiva, da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani li 10/06/2024
Il Giudice
Dott. Giovanni Campisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale di Trapani, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Campisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1150 /2023 R.G. promossa da
QUALE Parte_1
MANDATARIA DEL Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. VALENTI VITA PATRIZIA , presso il cui studio è P.IVA_1
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MESSINA LUIGI CP_2 C.F._1
GIACOMO
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Bonanno CP_3 C.F._2
COMPROPRIETARIO CONVENUTO
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di discussione della causa le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di pari data, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
* * * premesso che parte attrice ha chiesto la divisione del bene situato in Trapani alla via Leopoldo
Borboni, n.13, censito al N.C.E.U. del Comune di Trapani al foglio 18, particella 376 sub 103;
considerato che
dell'immobile predetto sono proprietari, in ragione della metà indivisa ciascuno, i signori: a) nato a [...] il [...] (C.F. ); b) CP_2 C.F._1 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. ;
[...] C.F._2
rilevato che i comproprietari sono stati regolarmente evocati in giudizio;
rilevato che, come attestato dalle relazioni ipocatastali in atti, sull'immobile grava ipoteca giudiziale in favore di: , chiamata in Organizzazione_1
giudizio; rilevato che la fase istruttoria si è articolata nelle acquisizioni documentali prodotte dalle parti e, in particolare, della relazione di perizia redatta nell'ambito del processo esecutivo iscritto al n. 1/2020
R.G.E.;
* * * osservato preliminarmente che la domanda ha per oggetto la divisione ordinaria del bene sopra descritto e, quindi, lo scioglimento della comunione sullo stesso esistente tra il sig. CP_2
debitore esecutato, e la moglie comproprietaria in ragione dell'altra metà indivisa;
CP_3
considerato che alla luce degli accertamenti espletati con la CTU depositata, alla quale questo
Giudice ritiene di aderire integralmente perché redatta secondo criteri di logica e coerenza e nel contraddittorio delle parti, risulta impossibile redigere un progetto di comoda divisione che tenga conto delle quote dei condividenti in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'immobile che non lo rendono frazionabile;
rilevato che le irregolarità urbanistiche accertate dal consulente d'ufficio (tutte sanabili con CILA tardiva, ad eccezione del soppalco di cui è invece necessaria la rimozione) non sono nel caso di specie preclusive dello scioglimento della comunione mediante vendita;
ritenuto invero che trova applicazione nel caso di specie la deroga prevista dall'art. 40 della Legge
n. 47/1985 e dall'art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 - a norma dei quali “le nullità previste dal presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali; ritenuto che analoghe considerazioni valgono con riferimento alla difformità catastale rilevata dal
CTU, in quanto, anche con riguardo a tale vizio, la coerente interpretazione della norma di cui all'art. 29 comma 1 bis della L. n. 52 del 1985, induce ad escludere che la sanzione ivi prevista trovi applicazione agli atti di trasferimento derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali ed agli atti strumentali all'espropriazione dei beni pignorati o di quelli soggetti a procedura concorsuale intrapresi nei confronti del proprietario del fabbricato abusivo e, tra questi, alla divisione endoesecutiva ed a quella endoconcorsuale che si trovano anch'esse in rapporto di
“strumentalità necessaria” rispetto al processo di esecuzione o di quello concorsuale (Cass. S.U.
25021/2019); rilevato che il consulente ha stimato il valore del bene in € 73.800,00 al netto delle detrazioni dei costi relativi alla regolarizzazione delle difformità riscontrate, pervenendo dunque ad un valore netto stimato in € 59.930,00;
ritenuto che
le valutazioni espresse dal consulente in ordine alla non comoda divisibilità del bene, risultano condivisibili e pienamente aderenti allo scopo della divisione in natura, che, ai sensi dell'art. 718 c.c., è quello di attribuire ai singoli condividenti una porzione del bene comune che, tenuto conto della misura delle quote di ognuno, appaia omogenea a quella degli altri e tale da offrire utilità proporzionalmente analoghe a quelle che avrebbe potuto offrire l'intero bene, occorrendo, in definitiva, fare riferimento alla possibilità di ripartire il bene nella sua attuale consistenza e nella sua concreta destinazione, di guisa che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un'entità autonoma e funzionale e venga inoltre evitato che dal frazionamento possa derivare un deprezzamento dell'originario ed intrinseco valore del bene medesimo, in modo che ai partecipanti siano attribuite quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesse da pesi, servitù e limitazioni eccessive, anziché porzioni non correlate alla funzione economica dell'intero bene (Cass. n. 95/5133); ritenuto inoltre che il valore complessivo come sopra determinato va condiviso anche in termini di attuale valore di mercato, avuto riguardo al riscontro costituito dai dati forniti da pubblicazioni specialistiche relativamente a beni di analoga ubicazione, destinazione, ampiezza, manutenzione e caratteristiche;
considerato, dunque, che in caso di scioglimento della comunione ereditaria od ordinaria, fine primario della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali, sicché in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile, come nel caso di specie – ed in assenza di domanda di attribuzione del bene da parte di alcuno dei comproprietari – deve disporsi la vendita, con attribuzione del ricavato in favore degli aventi diritto, come sopra individuati, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
rilevato infatti che ai sensi dell'articolo 791, ultimo comma c.p.c., prima che la sentenza di divisione sia passata in giudicato, non si può procedere all'estrazione dei lotti e che a detta previsione normativa deve ritenersi assimilabile, uguale essendone la ratio, anche la modalità di scioglimento della comunione attuata mediante vendita;
ritenuto infine che “in tema di scioglimento della comunione, i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti” (Cass. n. 19529/2012); ritenuto pertanto che sulla scorta dei rilievi che precedono e considerato che non vi sono questioni aventi natura “giurisdizionale” da risolvere, nessuna attività ulteriore deve essere espletata nel corso del presente giudizio, all'infuori della vendita, che attiene alla mera modalità divisoria;
ritenuto che
, in relazione alla peculiare natura del procedimento divisorio, le spese di lite devono essere compensate e le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della massa pro quota, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di divisione dell'immobile sito in Trapani alla via
Leopoldo Borboni, n.13, censito al N.C.E.U. del Comune di Trapani al foglio 18, particella 376 sub
103, secondo le quote indicate nella relativa parte motiva;
- determina il valore attuale dell'immobile suddetto nell'importo di euro 59.930,00;
- dispone procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto del predetto immobile per il prezzo di euro 59.930,00 ed assegnazione del ricavato a ciascuna delle parti risultate intestatarie, tenuto conto delle rispettive quote di comproprietà, come indicate in parte motiva, da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani li 10/06/2024
Il Giudice
Dott. Giovanni Campisi