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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 717/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Luciano BROZZETTI e Parte_1 Francesco TEMPERINI appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Gianluca GHINELLI CP_1
con il patrocinio degli avv.ti. Giuseppe VALLESI, Piergiovanni Controparte_2 VALLESI e Simone VALLESI appellati
; Controparte_3
appellata contumace
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso ritualmente depositato – che nel periodo 17\01\2012- CP_1
30\09\2022 ha prestato ininterrotta attività lavorativa di natura subordinata con qualifica di Operaio e mansioni di Macellaio inquadrato al quarto-terzo livello del CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI CONFCOMMERCIO in favore prima della ditta (alla quale in data 09\09\2011 Parte_2
pag. 1 di 16 aveva affidato la gestione del reparto macelleria e Parte_1 gastronomia del proprio punto vendita sito a Rimini SS Adriatica 335 angolo Via Casalecchio) ed a far data dal 14\11\2013 di subentrata alla ditta Controparte_3
con verbale di assemblea in data Parte_2
14\11\2013) − deduceva di essere stato illegittimamente licenziato di fatto in data 30\09\2022 (circostanza questa desumibile dalla relativa comunicazione aziendale trasmessa alla Agenzia Regionale per il Lavoro) per giustificato motivo oggettivo asseritamente consistente nella disdetta operata in data 30\09\2022 da
[...] he dal giorno successivo aveva iniziato a gestire direttamente con Parte_1 propri dipendenti il reparto macelleria e gastronomia del punto vendita di Rimini salvo poi affidarne la gestione in data 24\11\2022 a . Al riguardo Controparte_2 il ricorrente lamentava l'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento (tempestivamente impugnato in via stragiudiziale con nota in data 26\11\2022) non costituendo il trasferimento d'azienda motivo di licenziamento ex art. 2112 quarto comma cc. e ne chiedeva pertanto il suo annullamento e la conseguente condanna delle tre società convenute (nelle more Controparte_3 dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 66 in data 10\10\2023) , e al pagamento della indennità Parte_1 Controparte_2 risarcitoria ex art. 18 St. Lav. e delle maturate differenze retributive per un importo totale lordo di € 16.549,40 costituita dalla sommatoria della mensilità di agosto 2022 pari ad € 2.149,12 lordi e della mensilità di settembre 2022 comprensiva di TFR pari ad € 14.400,28. Costituitesi in giudizio Parte_1 [...] deducevano l'infondatezza del ricorso non essendo il disposto di cui CP_2 all'art. 2112 cc. applicabile al contratto di affido in gestione di reparto di cui è causa e non essendo stata in ogni caso interessata dal fenomeno Controparte_2 successorio determinato dalla retrocessione di azienda.”. Nel trattare del caso, il Tribunale ha premesso l'esame del contratto, qualificato come
“GESTIONE DI REPARTO CON DELEGA PER L'INCASSO”, precisando che lo stesso
“prevede la messa a disposizione di una porzione del suddetto punto vendita per lo svolgimento della attività aziendale di vendita di prodotti di gastronomia e macelleria con l'utilizzo esclusivo da parte della ditta esterna di proprio personale. Se tali elementi sembrerebbero ricondurre la fattispecie al contratto atipico di
“affidamento di reparto”, sussistono diversi indici che inducono ad escludere tale qualificazione in favore della più corretta configurabilità del contratto di affitto di ramo d'azienda. Il contratto in esame , dopo avere premesso che “ è ad esclusivo carico del Gestore l'ottenimento di ogni autorizzazione (ivi compresa quella sanitaria) necessaria per l'esercizio della propria attività“ ed al punto 2 che oggetto dell'affidamento è “ …la gestione del reparto di macelleria e gastronomia del proprio punto vendita di Rimini nella S.S. Adriatica 335 ang. Casalecchio affinché lo gestisca in proprio previa comunicazione al Comune competente per territorio…(in altre parole previa effettuazione della SCIA : disponendo allora la Risoluzione n. 122063 del 3 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico che “…la gestione di reparto si
pag. 2 di 16 differenzia dal subingresso per trasferimento in gestione dell'azienda in quanto, nel primo caso, l'azienda e l'autorizzazione correlata continuano a rimanere in capo al titolare mentre nel caso di sub ingresso il subentrante deve effettuare la SCIA ai fini dell'intestazione pro tempore del titolo legittimante l'esercizio dell'attività” ) , al punto 5 prevede che “…il gestore resta obbligato a gestire direttamente ed in piena autonomia il reparto…Il Gestore si obbliga inoltre ad effettuare tutti gli acquisti del proprio reparto di macelleria e gastronomia presso la società Controparte_4 valore delle merci relative all'impianto iniziale (merci derivanti da inventario
[...] in contraddittorio e consegne fino al giorno di apertura compreso), sarà addebitato dalla Proprietaria in quattro rate…La Proprietaria provvederà alla cessione delle attrezzature di reparto il cui pagamento sarà addebitato al Gestore in quattro rate
…” (ciò che significa che i beni aziendali non erano quindi semplicemente “affidati” alla ditta affidataria ma erano espressamente ceduti dietro pagamento rateale ) , al punto 12 dello stesso contratto rubricato “Delega alla proprietaria per l'incasso” si legge espressamente che “Il Gestore provvederà ad installare, a proprie spese, nel reparto di propria competenza, misuratori fiscali, come previsto dalla legge 18/83, provvedendo ad emettere scontrino fiscale al termine di ciascuna operazione di vendita…le parti convengono che la Proprietaria incasserà per conto del Gestore i corrispettivi di vendita dei prodotti venduti da quest'ultimo, secondo le modalità di cui all'allegato sub 1…” mentre all'allegato sub. 1 è stabilito che “…la gestione del reparto avvenga in completa autonomia fiscale (oltre che operativa), l'emissione dello scontrino fiscale al termine di ciascuna operazione di vendita compete al Gestore…: ciò che dimostra che la ditta affidataria fosse anche fiscalmente autonoma , provvedendo ad incassare direttamente dai clienti e non da . Pt_1
Indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti, l'operazione contrattuale dalle stesse posta in essere va quindi qualificata come un contratto di affitto di ramo d'azienda completamente e fiscalmente autonoma (cfr. Risoluzione n. 103791 del 3 maggio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico : “ nel caso in cui si tratti di cessione di ramo di azienda, per tale intendendo il trasferimento di un reparto commerciale ad altro soggetto che lo gestisca autonomamente anche dal punto di vista fiscale, sorge l'obbligo del rispetto dell'art. 2556 c.c.” a nulla rilevando il mancato rispetto dei requisiti formali previsti da tale disposizione ) con conseguente applicabilità delle garanzie di cui all'art. 2112 cc. non essendo decisiva per la sua esclusione l'assenza di dipendenti (cfr. sul punto la sentenza n. 45/2023 della Corte Appello Firenze ). Nel caso di specie, infatti, la società concedente non si è limitata alla mera messa a disposizione di uno spazio commerciale di sua titolarità, ma ha altresì messo a disposizione della affittuaria gli impianti, le attrezzature ed addirittura le forniture della merce realizzando così un trasferimento dell'intera attività economica relativa al reparto di macelleria e gastronomia del proprio punto vendita sito a Rimini SS Adriatica 335 angolo Via Casalecchio.
pag. 3 di 16 Appare pertanto configurabile un affitto di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cc. atteso che le parti hanno inteso mutare esclusivamente la titolarità dell'attività economica, mantenendo tuttavia l'identità del reparto oggetto di trasferimento “. Tanto premesso, e ricordata la giurisprudenza di legittimità in materia, il Tribunale ha posto in rilievo che “la datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova Controparte_3 del fatto costituente il giustificato motivo oggettivo indicato nel testo della missiva di recesso , limitandosi a riconnettere il licenziamento alla disdetta da parte di
del contratto di affidamento in gestione del reparto di macelleria e Pt_1 gastronomia , che come detto va riqualificato come affitto di ramo d'azienda. Ma, a parte il fatto che a norma del quarto comma dell'art. 2112 cc. la cessione del ramo di azienda non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, appare decisiva la circostanza che il reparto macelleria e gastronomia non sia mai stato chiuso e, quindi, il posto di lavoro del ricorrente non sia stato mai soppresso”. Il primo giudice ha pertanto ritenuto l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, precisando che dell'illegittimità del licenziamento e delle conseguenti richieste risarcitorie [da regolarsi ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 300 in data 20\05\1970 (Statuto dei Lavoratori) − essendo l'assunzione dell' antecedente sia CP_1 all'entrata in vigore della Legge n. 92 del 28\06\2012 (cd. Fornero) che del D.Lvo n. 23 del 04\03\2015 (cd. Jobs Act)] nonché delle differenze retributive “è tenuta a rispondere … unicamente la società convenuta e non Parte_1 anche (che è subentrata in un momento successivo al Controparte_2 licenziamento del lavoratore il quale non faceva parte del personale in forza alla cedente al momento del trasferimento alla cessionaria e che quindi non è interessata dalla successione prevista dall'art. 2112 cc.) e neppure il
[...] dovendo com'è noto ogni credito vantato nei confronti del fallito CP_5 essere accertato secondo le norme stabilite dalla legge fallimentare dinanzi al giudice delegato alla stregua del principio di concorsualità che disciplina il procedimento fallimentare in tutte le sue articolazioni (Cassazione Civile sez. I 02/04/2004 n. 6502 Rv. 571756)”. 2. Ha proposto appello la censurando la sentenza di Parte_1 prime cure per n. 5 motivi: I) Il Tribunale ha ritenuto di preliminarmente procedere a collocare giuridicamente la fattispecie contrattuale sottoposta al suo vaglio onde, successivamente, accertare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento per cui è causa;
ha pertanto qualificato il contratto di affido in gestione di riparto de quo come contratto di affitto di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.. Tale approdo ermeneutico è tuttavia errato: sulla scorta anche di precedente della Suprema Corte (intervenuto tra la appellante e altri dipendenti in diverso contenzioso con identico oggetto) secondo il quale “…in ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell'impresa ceda la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di
pag. 4 di 16 quest'ultima, va verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l'interesse economico concreto della operazione onde accertare se si verta in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifichi la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente…”, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere alla convenzione intercorsa tra l'appellante e la la qualificazione giuridica di contratto atipico sussumibile nello CP_3 schema dell'appalto di servizi di cui al D.Lgs. n. 276/2003, con conseguente caducità/irrilevanza nei confronti della Parte_1 di tutte le domande spiegate dal lavoratore;
[...]
II) In via gradata, il contratto per cui è causa, ferma la non riconducibilità dello stesso nello schema dell'art. 2112 c.c., parrebbe assimilabile ad una fattispecie contrattuale locatizia, stanti indici rivelatori di questa in concreto reperiti, ex plurimis, nella concessione in disponibilità dalla alla di porzione di immobile che la seconda si Pt_1 CP_3 obbligava a gestire in proprio (senza che al contratto fosse allegato elenco di strumenti e attrezzature concesse in uso al gestore) e dietro la corresponsione di un importo annuo predefinito, nonché nella presa in carico esclusiva da parte del gestore di tutte le spese e degli oneri tributari e di manutenzione ordinaria inerenti la porzione di immobile concessagli in uso;
III) Il Tribunale ha altresì errato nel ritenere applicabile l'art. 2112 c.c. in ragione della - da questi prospettata - gestione diretta del reparto da parte di una volta cessata quella di , dal momento che – Pt_1 CP_3 senza tacere della discontinuità dell'attività aziendale che parrebbe ostare alla qualificazione giuridica individuata in primo grado – ciò che in concreto è stato poi trasferito all'appellante è stato, più che un complesso di beni con funzioni autonome e, al tempo stesso, organizzate in una data attività economica, un'azienda cd. inerte, connotata da un insieme di beni solo in potenza idonei all'esercizio dell'impresa, in concreto esitati tuttavia in una “un'attività limitatissima e del tutto diversa, sotto i profili merceologico ed operativo, da quella dell'affidatario, peraltro in spazi diversi, dato che quelli del reparto gastronomia/macelleria in precedenza occupati dalla stessa erano chiusi ed inaccessibili ai clienti”; CP_3
IV) Dall'accoglimento del proposto appello ne discenderà l'obbligo per l'appellato di restituzione di tutto quanto corrispostogli dalla CP_1 appellante in esecuzione della sentenza di prime cure;
V) L'intervenuta – riferita - liquidazione giudiziale della infine, dà CP_3 diritto al lavoratore di presentare domanda di ammissione al passivo della relativa procedura per la soddisfazione delle sue pretese direttamente nei confronti di questa, con conseguente rigetto della domanda da questi proposta nei confronti dell'appellante.
pag. 5 di 16 Ha quindi concluso per l'accoglimento del proposto appello, vinte le spese dei due gradi di giudizio 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione:
- della la quale, riproponendo sostanzialmente le medesime difese Controparte_2 già svolte in primo grado, ha concluso in via principale per la conferma della sentenza di prime cure lì dove ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore nei suoi confronti e, in via gradata, in accoglimento della domanda riconvenzionale già proposta in primo grado e qui ribadita, per essere manlevata – anche per le spese - dall'appellante ove, al contrario, si avesse per fondata la domanda Pt_1 originaria dell' nei suoi confronti;
CP_1
- dell'appellato il quale, dopo aver preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 436 bis e 348 bis c.p.c., ha contraddetto gli avversi motivi di appello sostanzialmente ribadendo la corretta qualificazione del rapporto de quo come cessione d'azienda e, quindi, concluso per il rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. La decisione deve prendere le mosse dalla ricostruzione in fatto, che vede innanzi tutto la conclusione di un contratto avente ad oggetto la gestione del reparto macelleria di un centro commerciale
In quel momento (9/9/2011) non vi era personale addetto alla gestione del reparto, tanto che si prevedeva espressamente la sua assunzione da parte del Gestore
pag. 6 di 16 Ancora, l'oggetto fisico del contratto era identificato spazialmente ed era prevista la retrocessione con remissione in pristino, salve eventuali migliorie o comunque modifiche concordate con la Proprietà ( ) Pt_1
Gli elementi di cui sopra possono fare dubitare della possibilità di qualificare il contratto come vero e proprio affitto di ramo d'azienda, come ritenuto dal Tribunale
pag. 7 di 16 (“Nel caso di specie, infatti , la società concedente non si è limitata alla mera messa a disposizione di uno spazio commerciale di sua titolarità, ma ha altresì messo a disposizione della affittuaria gli impianti, le attrezzature ed addirittura le forniture della merce realizzando così un trasferimento dell'intera attività economica relativa al reparto di macelleria e gastronomia del proprio punto vendita sito a Rimini SS Adriatica 335 angolo Via Casalecchio. Appare pertanto configurabile un affitto di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cc. atteso che le parti hanno inteso mutare esclusivamente la titolarità dell'attività economica, mantenendo tuttavia l'identità del reparto oggetto di trasferimento”). L'autonomia funzionale deve ritenersi infatti elemento essenziale per identificare un ramo d'azienda, noto e consolidato il principio secondo cui “ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., l'autonomia funzionale del ramo ceduto costituisce un elemento essenziale della cessione. Questo significa che il ramo d'azienda deve essere in grado, già al momento dello scorporo, di svolgere autonomamente la sua attività produttiva con i propri mezzi organizzativi e funzionali, senza necessità di integrazioni significative da parte del cessionario. Inoltre, l'autonomia funzionale deve preesistere al trasferimento, come richiesto anche dalla direttiva 2001/23/CE” (Cassazione civile sez. lav., 12/9/2024, n.24475).
Se è vero che parte consistente del contratto di “affido in gestione” concerneva attrezzature e materie prime1, la mancanza di personale - che sarebbe stato assunto 1
pag. 8 di 16 dal Gestore – costituisce qui un ostacolo significativo alla ricostruzione del rapporto nei termini di cui sopra2.
Diversamente dicasi della qualificazione dell'attività in un momento successivo, allorchè la stessa è stata ceduta dalla , titolare dell'impresa individuale Parte_2
IA & Co, che le stesse parti indicano come conferimento di azienda (così dal doc. 2 ) Pt_1
Al momento della cessazione del rapporto tra la cessionaria ed , il CP_3 Pt_1 rapporto è stato identificato nell'originario contratto, del 9/9/2011:
Occorre dunque valutare se a questo contratto, come concluso nel 2011, sia corretto fare riferimento e se lo stesso sia da ritenersi insensibile alle vicende negoziali che hanno di fatto riguardato (anche) il suo oggetto. Ebbene, ciò non pare. Pt_ Il trasferimento dell'attività dalla a è avvenuto nell'ambito di un Controparte_3 Pt_ aumento di capitale di quest'ultima società, cui ha partecipato la , conferendo la propria azienda:
pag. 9 di 16 Nessuna partecipazione di , dunque, è documentata e neppure allegata, Pt_1 tuttavia è impossibile ritenere che della cessione la società appellante fosse ignara, se non altro che per la delegata gestione degli incassi (cfr. art. 12 del contratto3) – e 3
pag. 10 di 16 come poi fatto palese dagli aggiornamenti economici del rapporto intercorsi dal 2018 (doc. 2 , cit.). Pt_1
Che la funzione economica dell'accordo fosse quella di dare vita a un vero e proprio Pt_ ramo d'azienda può dunque desumersi anche dalle modalità con cui la ha ceduto a terzi la propria attività e con essa il contratto di gestione, in manifesta violazione della clausola contrattuale a ciò riferita4 e nell'evidente indifferenza della contraente
. Pt_1
Può dunque dirsi sostanzialmente corretta la premessa narrativa del ricorrente (ora appellato) laddove scrive che “Dal 14.11.2013 la società gestiva il Controparte_3 punto vendita di macelleria – gastronomia all'interno del supermercato , Pt_1 sito in Rimini (RN), Strada Statale Adriatica, Via Casalecchio, 335, in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda con (v. doc. n. 1 e 3)” Parte_1
(pag. 2 del ricorso di primo grado, enfasi aggiunta).
Venendo ora al momento conclusivo del rapporto di lavoro – e a prescindere da una rappresentazione enfatica e a tratti fuorviante contenuta in ricorso5 - deve osservarsi 4 5 il lavoratore deduce che “Dal 01.10.2022 di fatto cominciava a gestire il reparto Parte_1 Controparte_ macelleria – gastronomia, stessa azienda (banco, frigo, bilance, contenitori area macelleria
– gastronomia e spogliatoi area macelleria – gastronomia) e a vendere prodotti (v. doc. n. 4 e 5). ... In data 01.10.2022 il signor unitamente ai colleghi , , CP_1 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , dipendenti di a cui non era pervenuta
[...] Controparte_9 Parte_2 Controparte_3 nessuna lettera di licenziamento, non avendo avuto comunicazioni in merito alla loro posizione lavorativa, né da né da IN Italia S.p.a., né da Blumarine S.r.l.s., si presentavano puntualmente Controparte_3 al lavoro presso il punto vendita sito all'interno del supermercato di Rimini Strada Statale Pt_1 Adriatica, Via Casalecchio, 335. In tale occasione il signor ed i colleghi vedevano che dipendenti CP_1 Parte_1 nelle persone dei signori ispettore e diversi dipendenti con divisa Persona_1 Parte_1
, riempivano gli scaffali con carne etichettata , facendo il lavoro che sino al giorno prima Pt_1 Pt_1 (30.09.2022) era tipico dipendenti (v. doc. n. 4 e 5)” (pagg.
3-4 di ricorso). Controparte_3 L'affermazione è parzialmente fuorviante della ricostruzione degli accadimenti: le fotografie prodotte dal ricorrente rappresentano, infatti, quello stesso stato di fatto che (con più evidenza) rappresenta la società nelle foto sub docc.
9-11 del relativo fascicolo: il c.d. “banco macelleria” era chiuso (con segregazione del relativo spazio e cartello di “scuse alla clientela”) e i soli prodotti di macelleria offerti alla vendita erano quelli confezionati, contenuti nei banchi refrigeranti. Certamente nessun addetto alla macelleria compare in alcuna delle foto in atti, nè vi è evidenza alcuna di un luogo ove possa svolgersi questa attività (ovvero quella per la quale era stato assunto il ricorrente5). Non si esclude, evidentemente, che possa avere l' collaborato nel rifornimento degli scaffali ove è CP_1 esposta la merce fresca confezionata, ma non è questa l'attività tipica di un macellaio, che si può ritenere essere stata svolta precisamente nella porzione di immobile rimasta per non breve tempo inaccessibile, in attesa della nuova gestione.
pag. 11 di 16 che le stesse fotografie prodotte da parte appellante danno conto del previsto e preannunciato cambio di gestione6, il che vale a confermare la sostanziale continuità della gestione aziendale, a poco rilevando lo iato di circa due mesi intercorso tra i due momenti (posto che dal 28/11/2022 è stato nuovamente aperto il “banco macelleria”, con il nuovo gestore del servizio, Controparte_2
E' poi testuale che anche il secondo contratto concluso tra IN e CP_2 contiene la locuzione “Il Gestore si impegna a condurre la gestione del reparto
[...] avvalendosi di proprio personale, specializzato, accuratamente selezionato e idoneo all'attività in oggetto e dovrà applicare, nei confronti dello stesso, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle minime del contratto collettivo nazionale applicato, nonché adempiere a tutti gli oneri assicurativi, retributivi, assistenziali e previdenziali, in conformità alla normativa vigente”. 6
pag. 12 di 16 Se dunque, da un lato, si evince la presupposta mancanza di personale in forze al momento della conclusione del contratto, dall'altro si ha la prova della necessaria sua assunzione - posto che, come visto poc'anzi, non si trattava del solo collocamento di merce sugli scaffali, ma del servizio vero e proprio di macelleria (“Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione, di cui all'art 12.1 Circ. Ministeriale 3467/C del 28.05.1999, del reparto di macelleria e gastronomia del punto vendita di Rimini. ... conferisce al Gestore l'esclusività commerciale per la vendita, all'interno dell'esercizio, dei prodotti freschi, lavorati, preparati e pronti a cuocere e cotti, con esclusione dei prodotti conservati o comunque confezionati per i quali la Proprietaria conserverà l'esclusiva di vendita. E' fatto obbligo al Gestore di utilizzare il reparto affidatogli esclusivamente per il commercio di tali prodotti.”) Non vi sono elementi per differenziare questa attività da quella precedentemente gestita dalla CP_3
Per contro, deve ritenersi che , bene a conoscenza dell'organizzazione in Pt_1 concreto, intendesse proseguire nella stessa, per il tramite di un soggetto diverso. In questo senso, dunque, deve ritenersi corretto il concetto di retrocessione utilizzato dal Tribunale: la gestione del punto vendita a mezzo di personale assumendo è un dato di fatto presupposto all'operazione commerciale e ciò traspare a maggior ragione nel secondo testo contrattuale, ove non si parla più di “facoltà di assumere personale” ma di vero e proprio impegno “a condurre la gestione del reparto avvalendosi di personale”, a conferma della sua necessità. Tanto posto, il recesso (di fatto) di – concretizzatosi nell'allontanamento CP_3 del lavoratore dal punto vendita ad opera della subentrata - non ha altra CP_10 ragione se non la cessazione del rapporto con (come peraltro proprio dalla Pt_1 società appellante riconosciuto e documentato8), il che si pone in violazione dell'art. 7 la circostanza non è contestata e, per contro, vede conferma nella PEC inviata dai legali della società appellante (doc. 7 ricorrente):
pag. 13 di 16 21124 c.c., secondo cui “il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento”. Afferma infatti accreditata dottrina che “... costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112, qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate)” Nel caso di specie, il progetto industriale era chiaro ab origine e ha utilizzato uno schema virtualmente idoneo a sottrarre l'organizzazione imprenditoriale alle tutele lavoristiche sostanzialmente sine die: il contratto atipico di “gestione del punto vendita”, infatti, se non ascritto alla cornice dell'art. 2112 c.c., avrebbe consentito periodiche disdette e sostituzioni di personale di volta in volta assunto dal Gestore, con conseguente possibilità, da parte di quest'ultimo, di licenziare i dipendenti al momento della cessazione della collaborazione con . Pt_1
I motivi di gravame devono dunque essere respinti e, sia pure sulla scorta della parzialmente diversa motivazione che precede, la sentenza di primo grado merita conferma quanto alla condanna al pagamento dell'indennità ex art. 18 stat. lav.
Quanto alla condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR, va osservato che nel corso del presente giudizio di appello è stata disposta acquisizione della documentazione relativa all'insinuazione al passivo di nella CP_1 liquidazione giudiziale di e alla richiesta di intervento del Fondo di CP_3
Garanzia fatta dal medesimo e ai conseguenti pagamenti effettuati a suo favore. Dalla documentazione è risultato che il credito dell'appellato, a seguito di domanda di insinuazione al passivo, è stato ammesso per euro 5.064,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e per euro 10.391,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 , oltre accessori.
pag. 14 di 16 E' emerso, altresì, che , a seguito della richiesta di intervento del CP_1 CP_ fondo di garanzia, ha incassato da in data 14/5/2024 euro 3.453,35 lordi, pari a netti € 2.677,61, a titolo di differenze retributive riferite al periodo “dal 1°/8/2022 al 30/9/2022” ed euro 5.064,00 lordi, pari a netti € 4.429,96, a titolo di TFR. Ne consegue, quindi, che , avendo già ricevuto tali somme dal Fondo CP_1 di garanzia, deve essere condannato, onde evitare duplicazioni, a restituire all'appellante la somma netta di €.7.107,57 oltre interessi legali dal pagamento al saldo. Né in contrario sono persuasive le deduzioni dell' in merito all'eventuale non CP_1 CP_ debenza di quanto percepito dallo stesso da parte di . Si evidenzia, infatti, che il lavoratore non ha provveduto ad effettuare alcuna CP_ CP_ restituzione delle somme ad , non l'ha chiamato nel presente giudizio e che non gli ha chiesto alcuna restituzione. CP_ Si osserva, inoltre, che, comunque, una volta pagato il lavoratore si surroga nella posizione del medesimo e può agire nei confronti del datore di lavoro per il recupero delle somme erogate. Il motivo di appello deve, quindi, essere accolto nei termini di cui sopra. Ne consegue, pertanto, che in parziale accoglimento dell'appello CP_1 deve essere condannato a restituire a la somma netta di Parte_1
€.7.107,57 oltre interessi legali dal pagamento al saldo e deve essere confermata per il resto la sentenza impugnata VI) Le spese del grado seguono la soccombenza, da ritenersi in capo alla società
nei confronti del lavoratore, mentre quelle delle restanti parti Parte_1 possono essere tra le stesse compensate, VII) Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 15 di 16
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 267/2024 del Parte_1
Tribunale di Rimini resa e pubblicata il giorno 26/9/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e riforma in parte qua della sentenza impugnata,
1) condanna a restituire a la somma CP_1 Parte_1 netta di €.7.107,57 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
2) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, previa compensazione di un quarto, nella restante somma di €.3.500,00 per compenso oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre IVA e CPA come per legge per ciascun grado di giudizio;
4) compensa le spese del presente grado tra le restanti parti.
Bologna, 18/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La giurisprudenza che diversamente sembra affermare (Cass. ***) presuppone che il personale sia altrimenti contrattualizzato, ovvero che la natura dell'attività sia tale da poter prescinderne (si pensi a ***). 8 così dal doc. 4 Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 717/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Luciano BROZZETTI e Parte_1 Francesco TEMPERINI appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Gianluca GHINELLI CP_1
con il patrocinio degli avv.ti. Giuseppe VALLESI, Piergiovanni Controparte_2 VALLESI e Simone VALLESI appellati
; Controparte_3
appellata contumace
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso ritualmente depositato – che nel periodo 17\01\2012- CP_1
30\09\2022 ha prestato ininterrotta attività lavorativa di natura subordinata con qualifica di Operaio e mansioni di Macellaio inquadrato al quarto-terzo livello del CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI CONFCOMMERCIO in favore prima della ditta (alla quale in data 09\09\2011 Parte_2
pag. 1 di 16 aveva affidato la gestione del reparto macelleria e Parte_1 gastronomia del proprio punto vendita sito a Rimini SS Adriatica 335 angolo Via Casalecchio) ed a far data dal 14\11\2013 di subentrata alla ditta Controparte_3
con verbale di assemblea in data Parte_2
14\11\2013) − deduceva di essere stato illegittimamente licenziato di fatto in data 30\09\2022 (circostanza questa desumibile dalla relativa comunicazione aziendale trasmessa alla Agenzia Regionale per il Lavoro) per giustificato motivo oggettivo asseritamente consistente nella disdetta operata in data 30\09\2022 da
[...] he dal giorno successivo aveva iniziato a gestire direttamente con Parte_1 propri dipendenti il reparto macelleria e gastronomia del punto vendita di Rimini salvo poi affidarne la gestione in data 24\11\2022 a . Al riguardo Controparte_2 il ricorrente lamentava l'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento (tempestivamente impugnato in via stragiudiziale con nota in data 26\11\2022) non costituendo il trasferimento d'azienda motivo di licenziamento ex art. 2112 quarto comma cc. e ne chiedeva pertanto il suo annullamento e la conseguente condanna delle tre società convenute (nelle more Controparte_3 dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 66 in data 10\10\2023) , e al pagamento della indennità Parte_1 Controparte_2 risarcitoria ex art. 18 St. Lav. e delle maturate differenze retributive per un importo totale lordo di € 16.549,40 costituita dalla sommatoria della mensilità di agosto 2022 pari ad € 2.149,12 lordi e della mensilità di settembre 2022 comprensiva di TFR pari ad € 14.400,28. Costituitesi in giudizio Parte_1 [...] deducevano l'infondatezza del ricorso non essendo il disposto di cui CP_2 all'art. 2112 cc. applicabile al contratto di affido in gestione di reparto di cui è causa e non essendo stata in ogni caso interessata dal fenomeno Controparte_2 successorio determinato dalla retrocessione di azienda.”. Nel trattare del caso, il Tribunale ha premesso l'esame del contratto, qualificato come
“GESTIONE DI REPARTO CON DELEGA PER L'INCASSO”, precisando che lo stesso
“prevede la messa a disposizione di una porzione del suddetto punto vendita per lo svolgimento della attività aziendale di vendita di prodotti di gastronomia e macelleria con l'utilizzo esclusivo da parte della ditta esterna di proprio personale. Se tali elementi sembrerebbero ricondurre la fattispecie al contratto atipico di
“affidamento di reparto”, sussistono diversi indici che inducono ad escludere tale qualificazione in favore della più corretta configurabilità del contratto di affitto di ramo d'azienda. Il contratto in esame , dopo avere premesso che “ è ad esclusivo carico del Gestore l'ottenimento di ogni autorizzazione (ivi compresa quella sanitaria) necessaria per l'esercizio della propria attività“ ed al punto 2 che oggetto dell'affidamento è “ …la gestione del reparto di macelleria e gastronomia del proprio punto vendita di Rimini nella S.S. Adriatica 335 ang. Casalecchio affinché lo gestisca in proprio previa comunicazione al Comune competente per territorio…(in altre parole previa effettuazione della SCIA : disponendo allora la Risoluzione n. 122063 del 3 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico che “…la gestione di reparto si
pag. 2 di 16 differenzia dal subingresso per trasferimento in gestione dell'azienda in quanto, nel primo caso, l'azienda e l'autorizzazione correlata continuano a rimanere in capo al titolare mentre nel caso di sub ingresso il subentrante deve effettuare la SCIA ai fini dell'intestazione pro tempore del titolo legittimante l'esercizio dell'attività” ) , al punto 5 prevede che “…il gestore resta obbligato a gestire direttamente ed in piena autonomia il reparto…Il Gestore si obbliga inoltre ad effettuare tutti gli acquisti del proprio reparto di macelleria e gastronomia presso la società Controparte_4 valore delle merci relative all'impianto iniziale (merci derivanti da inventario
[...] in contraddittorio e consegne fino al giorno di apertura compreso), sarà addebitato dalla Proprietaria in quattro rate…La Proprietaria provvederà alla cessione delle attrezzature di reparto il cui pagamento sarà addebitato al Gestore in quattro rate
…” (ciò che significa che i beni aziendali non erano quindi semplicemente “affidati” alla ditta affidataria ma erano espressamente ceduti dietro pagamento rateale ) , al punto 12 dello stesso contratto rubricato “Delega alla proprietaria per l'incasso” si legge espressamente che “Il Gestore provvederà ad installare, a proprie spese, nel reparto di propria competenza, misuratori fiscali, come previsto dalla legge 18/83, provvedendo ad emettere scontrino fiscale al termine di ciascuna operazione di vendita…le parti convengono che la Proprietaria incasserà per conto del Gestore i corrispettivi di vendita dei prodotti venduti da quest'ultimo, secondo le modalità di cui all'allegato sub 1…” mentre all'allegato sub. 1 è stabilito che “…la gestione del reparto avvenga in completa autonomia fiscale (oltre che operativa), l'emissione dello scontrino fiscale al termine di ciascuna operazione di vendita compete al Gestore…: ciò che dimostra che la ditta affidataria fosse anche fiscalmente autonoma , provvedendo ad incassare direttamente dai clienti e non da . Pt_1
Indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti, l'operazione contrattuale dalle stesse posta in essere va quindi qualificata come un contratto di affitto di ramo d'azienda completamente e fiscalmente autonoma (cfr. Risoluzione n. 103791 del 3 maggio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico : “ nel caso in cui si tratti di cessione di ramo di azienda, per tale intendendo il trasferimento di un reparto commerciale ad altro soggetto che lo gestisca autonomamente anche dal punto di vista fiscale, sorge l'obbligo del rispetto dell'art. 2556 c.c.” a nulla rilevando il mancato rispetto dei requisiti formali previsti da tale disposizione ) con conseguente applicabilità delle garanzie di cui all'art. 2112 cc. non essendo decisiva per la sua esclusione l'assenza di dipendenti (cfr. sul punto la sentenza n. 45/2023 della Corte Appello Firenze ). Nel caso di specie, infatti, la società concedente non si è limitata alla mera messa a disposizione di uno spazio commerciale di sua titolarità, ma ha altresì messo a disposizione della affittuaria gli impianti, le attrezzature ed addirittura le forniture della merce realizzando così un trasferimento dell'intera attività economica relativa al reparto di macelleria e gastronomia del proprio punto vendita sito a Rimini SS Adriatica 335 angolo Via Casalecchio.
pag. 3 di 16 Appare pertanto configurabile un affitto di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cc. atteso che le parti hanno inteso mutare esclusivamente la titolarità dell'attività economica, mantenendo tuttavia l'identità del reparto oggetto di trasferimento “. Tanto premesso, e ricordata la giurisprudenza di legittimità in materia, il Tribunale ha posto in rilievo che “la datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova Controparte_3 del fatto costituente il giustificato motivo oggettivo indicato nel testo della missiva di recesso , limitandosi a riconnettere il licenziamento alla disdetta da parte di
del contratto di affidamento in gestione del reparto di macelleria e Pt_1 gastronomia , che come detto va riqualificato come affitto di ramo d'azienda. Ma, a parte il fatto che a norma del quarto comma dell'art. 2112 cc. la cessione del ramo di azienda non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, appare decisiva la circostanza che il reparto macelleria e gastronomia non sia mai stato chiuso e, quindi, il posto di lavoro del ricorrente non sia stato mai soppresso”. Il primo giudice ha pertanto ritenuto l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, precisando che dell'illegittimità del licenziamento e delle conseguenti richieste risarcitorie [da regolarsi ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 300 in data 20\05\1970 (Statuto dei Lavoratori) − essendo l'assunzione dell' antecedente sia CP_1 all'entrata in vigore della Legge n. 92 del 28\06\2012 (cd. Fornero) che del D.Lvo n. 23 del 04\03\2015 (cd. Jobs Act)] nonché delle differenze retributive “è tenuta a rispondere … unicamente la società convenuta e non Parte_1 anche (che è subentrata in un momento successivo al Controparte_2 licenziamento del lavoratore il quale non faceva parte del personale in forza alla cedente al momento del trasferimento alla cessionaria e che quindi non è interessata dalla successione prevista dall'art. 2112 cc.) e neppure il
[...] dovendo com'è noto ogni credito vantato nei confronti del fallito CP_5 essere accertato secondo le norme stabilite dalla legge fallimentare dinanzi al giudice delegato alla stregua del principio di concorsualità che disciplina il procedimento fallimentare in tutte le sue articolazioni (Cassazione Civile sez. I 02/04/2004 n. 6502 Rv. 571756)”. 2. Ha proposto appello la censurando la sentenza di Parte_1 prime cure per n. 5 motivi: I) Il Tribunale ha ritenuto di preliminarmente procedere a collocare giuridicamente la fattispecie contrattuale sottoposta al suo vaglio onde, successivamente, accertare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento per cui è causa;
ha pertanto qualificato il contratto di affido in gestione di riparto de quo come contratto di affitto di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.. Tale approdo ermeneutico è tuttavia errato: sulla scorta anche di precedente della Suprema Corte (intervenuto tra la appellante e altri dipendenti in diverso contenzioso con identico oggetto) secondo il quale “…in ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell'impresa ceda la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di
pag. 4 di 16 quest'ultima, va verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l'interesse economico concreto della operazione onde accertare se si verta in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifichi la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente…”, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere alla convenzione intercorsa tra l'appellante e la la qualificazione giuridica di contratto atipico sussumibile nello CP_3 schema dell'appalto di servizi di cui al D.Lgs. n. 276/2003, con conseguente caducità/irrilevanza nei confronti della Parte_1 di tutte le domande spiegate dal lavoratore;
[...]
II) In via gradata, il contratto per cui è causa, ferma la non riconducibilità dello stesso nello schema dell'art. 2112 c.c., parrebbe assimilabile ad una fattispecie contrattuale locatizia, stanti indici rivelatori di questa in concreto reperiti, ex plurimis, nella concessione in disponibilità dalla alla di porzione di immobile che la seconda si Pt_1 CP_3 obbligava a gestire in proprio (senza che al contratto fosse allegato elenco di strumenti e attrezzature concesse in uso al gestore) e dietro la corresponsione di un importo annuo predefinito, nonché nella presa in carico esclusiva da parte del gestore di tutte le spese e degli oneri tributari e di manutenzione ordinaria inerenti la porzione di immobile concessagli in uso;
III) Il Tribunale ha altresì errato nel ritenere applicabile l'art. 2112 c.c. in ragione della - da questi prospettata - gestione diretta del reparto da parte di una volta cessata quella di , dal momento che – Pt_1 CP_3 senza tacere della discontinuità dell'attività aziendale che parrebbe ostare alla qualificazione giuridica individuata in primo grado – ciò che in concreto è stato poi trasferito all'appellante è stato, più che un complesso di beni con funzioni autonome e, al tempo stesso, organizzate in una data attività economica, un'azienda cd. inerte, connotata da un insieme di beni solo in potenza idonei all'esercizio dell'impresa, in concreto esitati tuttavia in una “un'attività limitatissima e del tutto diversa, sotto i profili merceologico ed operativo, da quella dell'affidatario, peraltro in spazi diversi, dato che quelli del reparto gastronomia/macelleria in precedenza occupati dalla stessa erano chiusi ed inaccessibili ai clienti”; CP_3
IV) Dall'accoglimento del proposto appello ne discenderà l'obbligo per l'appellato di restituzione di tutto quanto corrispostogli dalla CP_1 appellante in esecuzione della sentenza di prime cure;
V) L'intervenuta – riferita - liquidazione giudiziale della infine, dà CP_3 diritto al lavoratore di presentare domanda di ammissione al passivo della relativa procedura per la soddisfazione delle sue pretese direttamente nei confronti di questa, con conseguente rigetto della domanda da questi proposta nei confronti dell'appellante.
pag. 5 di 16 Ha quindi concluso per l'accoglimento del proposto appello, vinte le spese dei due gradi di giudizio 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione:
- della la quale, riproponendo sostanzialmente le medesime difese Controparte_2 già svolte in primo grado, ha concluso in via principale per la conferma della sentenza di prime cure lì dove ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore nei suoi confronti e, in via gradata, in accoglimento della domanda riconvenzionale già proposta in primo grado e qui ribadita, per essere manlevata – anche per le spese - dall'appellante ove, al contrario, si avesse per fondata la domanda Pt_1 originaria dell' nei suoi confronti;
CP_1
- dell'appellato il quale, dopo aver preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 436 bis e 348 bis c.p.c., ha contraddetto gli avversi motivi di appello sostanzialmente ribadendo la corretta qualificazione del rapporto de quo come cessione d'azienda e, quindi, concluso per il rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. La decisione deve prendere le mosse dalla ricostruzione in fatto, che vede innanzi tutto la conclusione di un contratto avente ad oggetto la gestione del reparto macelleria di un centro commerciale
In quel momento (9/9/2011) non vi era personale addetto alla gestione del reparto, tanto che si prevedeva espressamente la sua assunzione da parte del Gestore
pag. 6 di 16 Ancora, l'oggetto fisico del contratto era identificato spazialmente ed era prevista la retrocessione con remissione in pristino, salve eventuali migliorie o comunque modifiche concordate con la Proprietà ( ) Pt_1
Gli elementi di cui sopra possono fare dubitare della possibilità di qualificare il contratto come vero e proprio affitto di ramo d'azienda, come ritenuto dal Tribunale
pag. 7 di 16 (“Nel caso di specie, infatti , la società concedente non si è limitata alla mera messa a disposizione di uno spazio commerciale di sua titolarità, ma ha altresì messo a disposizione della affittuaria gli impianti, le attrezzature ed addirittura le forniture della merce realizzando così un trasferimento dell'intera attività economica relativa al reparto di macelleria e gastronomia del proprio punto vendita sito a Rimini SS Adriatica 335 angolo Via Casalecchio. Appare pertanto configurabile un affitto di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cc. atteso che le parti hanno inteso mutare esclusivamente la titolarità dell'attività economica, mantenendo tuttavia l'identità del reparto oggetto di trasferimento”). L'autonomia funzionale deve ritenersi infatti elemento essenziale per identificare un ramo d'azienda, noto e consolidato il principio secondo cui “ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., l'autonomia funzionale del ramo ceduto costituisce un elemento essenziale della cessione. Questo significa che il ramo d'azienda deve essere in grado, già al momento dello scorporo, di svolgere autonomamente la sua attività produttiva con i propri mezzi organizzativi e funzionali, senza necessità di integrazioni significative da parte del cessionario. Inoltre, l'autonomia funzionale deve preesistere al trasferimento, come richiesto anche dalla direttiva 2001/23/CE” (Cassazione civile sez. lav., 12/9/2024, n.24475).
Se è vero che parte consistente del contratto di “affido in gestione” concerneva attrezzature e materie prime1, la mancanza di personale - che sarebbe stato assunto 1
pag. 8 di 16 dal Gestore – costituisce qui un ostacolo significativo alla ricostruzione del rapporto nei termini di cui sopra2.
Diversamente dicasi della qualificazione dell'attività in un momento successivo, allorchè la stessa è stata ceduta dalla , titolare dell'impresa individuale Parte_2
IA & Co, che le stesse parti indicano come conferimento di azienda (così dal doc. 2 ) Pt_1
Al momento della cessazione del rapporto tra la cessionaria ed , il CP_3 Pt_1 rapporto è stato identificato nell'originario contratto, del 9/9/2011:
Occorre dunque valutare se a questo contratto, come concluso nel 2011, sia corretto fare riferimento e se lo stesso sia da ritenersi insensibile alle vicende negoziali che hanno di fatto riguardato (anche) il suo oggetto. Ebbene, ciò non pare. Pt_ Il trasferimento dell'attività dalla a è avvenuto nell'ambito di un Controparte_3 Pt_ aumento di capitale di quest'ultima società, cui ha partecipato la , conferendo la propria azienda:
pag. 9 di 16 Nessuna partecipazione di , dunque, è documentata e neppure allegata, Pt_1 tuttavia è impossibile ritenere che della cessione la società appellante fosse ignara, se non altro che per la delegata gestione degli incassi (cfr. art. 12 del contratto3) – e 3
pag. 10 di 16 come poi fatto palese dagli aggiornamenti economici del rapporto intercorsi dal 2018 (doc. 2 , cit.). Pt_1
Che la funzione economica dell'accordo fosse quella di dare vita a un vero e proprio Pt_ ramo d'azienda può dunque desumersi anche dalle modalità con cui la ha ceduto a terzi la propria attività e con essa il contratto di gestione, in manifesta violazione della clausola contrattuale a ciò riferita4 e nell'evidente indifferenza della contraente
. Pt_1
Può dunque dirsi sostanzialmente corretta la premessa narrativa del ricorrente (ora appellato) laddove scrive che “Dal 14.11.2013 la società gestiva il Controparte_3 punto vendita di macelleria – gastronomia all'interno del supermercato , Pt_1 sito in Rimini (RN), Strada Statale Adriatica, Via Casalecchio, 335, in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda con (v. doc. n. 1 e 3)” Parte_1
(pag. 2 del ricorso di primo grado, enfasi aggiunta).
Venendo ora al momento conclusivo del rapporto di lavoro – e a prescindere da una rappresentazione enfatica e a tratti fuorviante contenuta in ricorso5 - deve osservarsi 4 5 il lavoratore deduce che “Dal 01.10.2022 di fatto cominciava a gestire il reparto Parte_1 Controparte_ macelleria – gastronomia, stessa azienda (banco, frigo, bilance, contenitori area macelleria
– gastronomia e spogliatoi area macelleria – gastronomia) e a vendere prodotti (v. doc. n. 4 e 5). ... In data 01.10.2022 il signor unitamente ai colleghi , , CP_1 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , dipendenti di a cui non era pervenuta
[...] Controparte_9 Parte_2 Controparte_3 nessuna lettera di licenziamento, non avendo avuto comunicazioni in merito alla loro posizione lavorativa, né da né da IN Italia S.p.a., né da Blumarine S.r.l.s., si presentavano puntualmente Controparte_3 al lavoro presso il punto vendita sito all'interno del supermercato di Rimini Strada Statale Pt_1 Adriatica, Via Casalecchio, 335. In tale occasione il signor ed i colleghi vedevano che dipendenti CP_1 Parte_1 nelle persone dei signori ispettore e diversi dipendenti con divisa Persona_1 Parte_1
, riempivano gli scaffali con carne etichettata , facendo il lavoro che sino al giorno prima Pt_1 Pt_1 (30.09.2022) era tipico dipendenti (v. doc. n. 4 e 5)” (pagg.
3-4 di ricorso). Controparte_3 L'affermazione è parzialmente fuorviante della ricostruzione degli accadimenti: le fotografie prodotte dal ricorrente rappresentano, infatti, quello stesso stato di fatto che (con più evidenza) rappresenta la società nelle foto sub docc.
9-11 del relativo fascicolo: il c.d. “banco macelleria” era chiuso (con segregazione del relativo spazio e cartello di “scuse alla clientela”) e i soli prodotti di macelleria offerti alla vendita erano quelli confezionati, contenuti nei banchi refrigeranti. Certamente nessun addetto alla macelleria compare in alcuna delle foto in atti, nè vi è evidenza alcuna di un luogo ove possa svolgersi questa attività (ovvero quella per la quale era stato assunto il ricorrente5). Non si esclude, evidentemente, che possa avere l' collaborato nel rifornimento degli scaffali ove è CP_1 esposta la merce fresca confezionata, ma non è questa l'attività tipica di un macellaio, che si può ritenere essere stata svolta precisamente nella porzione di immobile rimasta per non breve tempo inaccessibile, in attesa della nuova gestione.
pag. 11 di 16 che le stesse fotografie prodotte da parte appellante danno conto del previsto e preannunciato cambio di gestione6, il che vale a confermare la sostanziale continuità della gestione aziendale, a poco rilevando lo iato di circa due mesi intercorso tra i due momenti (posto che dal 28/11/2022 è stato nuovamente aperto il “banco macelleria”, con il nuovo gestore del servizio, Controparte_2
E' poi testuale che anche il secondo contratto concluso tra IN e CP_2 contiene la locuzione “Il Gestore si impegna a condurre la gestione del reparto
[...] avvalendosi di proprio personale, specializzato, accuratamente selezionato e idoneo all'attività in oggetto e dovrà applicare, nei confronti dello stesso, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle minime del contratto collettivo nazionale applicato, nonché adempiere a tutti gli oneri assicurativi, retributivi, assistenziali e previdenziali, in conformità alla normativa vigente”. 6
pag. 12 di 16 Se dunque, da un lato, si evince la presupposta mancanza di personale in forze al momento della conclusione del contratto, dall'altro si ha la prova della necessaria sua assunzione - posto che, come visto poc'anzi, non si trattava del solo collocamento di merce sugli scaffali, ma del servizio vero e proprio di macelleria (“Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione, di cui all'art 12.1 Circ. Ministeriale 3467/C del 28.05.1999, del reparto di macelleria e gastronomia del punto vendita di Rimini. ... conferisce al Gestore l'esclusività commerciale per la vendita, all'interno dell'esercizio, dei prodotti freschi, lavorati, preparati e pronti a cuocere e cotti, con esclusione dei prodotti conservati o comunque confezionati per i quali la Proprietaria conserverà l'esclusiva di vendita. E' fatto obbligo al Gestore di utilizzare il reparto affidatogli esclusivamente per il commercio di tali prodotti.”) Non vi sono elementi per differenziare questa attività da quella precedentemente gestita dalla CP_3
Per contro, deve ritenersi che , bene a conoscenza dell'organizzazione in Pt_1 concreto, intendesse proseguire nella stessa, per il tramite di un soggetto diverso. In questo senso, dunque, deve ritenersi corretto il concetto di retrocessione utilizzato dal Tribunale: la gestione del punto vendita a mezzo di personale assumendo è un dato di fatto presupposto all'operazione commerciale e ciò traspare a maggior ragione nel secondo testo contrattuale, ove non si parla più di “facoltà di assumere personale” ma di vero e proprio impegno “a condurre la gestione del reparto avvalendosi di personale”, a conferma della sua necessità. Tanto posto, il recesso (di fatto) di – concretizzatosi nell'allontanamento CP_3 del lavoratore dal punto vendita ad opera della subentrata - non ha altra CP_10 ragione se non la cessazione del rapporto con (come peraltro proprio dalla Pt_1 società appellante riconosciuto e documentato8), il che si pone in violazione dell'art. 7 la circostanza non è contestata e, per contro, vede conferma nella PEC inviata dai legali della società appellante (doc. 7 ricorrente):
pag. 13 di 16 21124 c.c., secondo cui “il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento”. Afferma infatti accreditata dottrina che “... costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112, qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate)” Nel caso di specie, il progetto industriale era chiaro ab origine e ha utilizzato uno schema virtualmente idoneo a sottrarre l'organizzazione imprenditoriale alle tutele lavoristiche sostanzialmente sine die: il contratto atipico di “gestione del punto vendita”, infatti, se non ascritto alla cornice dell'art. 2112 c.c., avrebbe consentito periodiche disdette e sostituzioni di personale di volta in volta assunto dal Gestore, con conseguente possibilità, da parte di quest'ultimo, di licenziare i dipendenti al momento della cessazione della collaborazione con . Pt_1
I motivi di gravame devono dunque essere respinti e, sia pure sulla scorta della parzialmente diversa motivazione che precede, la sentenza di primo grado merita conferma quanto alla condanna al pagamento dell'indennità ex art. 18 stat. lav.
Quanto alla condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR, va osservato che nel corso del presente giudizio di appello è stata disposta acquisizione della documentazione relativa all'insinuazione al passivo di nella CP_1 liquidazione giudiziale di e alla richiesta di intervento del Fondo di CP_3
Garanzia fatta dal medesimo e ai conseguenti pagamenti effettuati a suo favore. Dalla documentazione è risultato che il credito dell'appellato, a seguito di domanda di insinuazione al passivo, è stato ammesso per euro 5.064,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e per euro 10.391,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 , oltre accessori.
pag. 14 di 16 E' emerso, altresì, che , a seguito della richiesta di intervento del CP_1 CP_ fondo di garanzia, ha incassato da in data 14/5/2024 euro 3.453,35 lordi, pari a netti € 2.677,61, a titolo di differenze retributive riferite al periodo “dal 1°/8/2022 al 30/9/2022” ed euro 5.064,00 lordi, pari a netti € 4.429,96, a titolo di TFR. Ne consegue, quindi, che , avendo già ricevuto tali somme dal Fondo CP_1 di garanzia, deve essere condannato, onde evitare duplicazioni, a restituire all'appellante la somma netta di €.7.107,57 oltre interessi legali dal pagamento al saldo. Né in contrario sono persuasive le deduzioni dell' in merito all'eventuale non CP_1 CP_ debenza di quanto percepito dallo stesso da parte di . Si evidenzia, infatti, che il lavoratore non ha provveduto ad effettuare alcuna CP_ CP_ restituzione delle somme ad , non l'ha chiamato nel presente giudizio e che non gli ha chiesto alcuna restituzione. CP_ Si osserva, inoltre, che, comunque, una volta pagato il lavoratore si surroga nella posizione del medesimo e può agire nei confronti del datore di lavoro per il recupero delle somme erogate. Il motivo di appello deve, quindi, essere accolto nei termini di cui sopra. Ne consegue, pertanto, che in parziale accoglimento dell'appello CP_1 deve essere condannato a restituire a la somma netta di Parte_1
€.7.107,57 oltre interessi legali dal pagamento al saldo e deve essere confermata per il resto la sentenza impugnata VI) Le spese del grado seguono la soccombenza, da ritenersi in capo alla società
nei confronti del lavoratore, mentre quelle delle restanti parti Parte_1 possono essere tra le stesse compensate, VII) Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 267/2024 del Parte_1
Tribunale di Rimini resa e pubblicata il giorno 26/9/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e riforma in parte qua della sentenza impugnata,
1) condanna a restituire a la somma CP_1 Parte_1 netta di €.7.107,57 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
2) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, previa compensazione di un quarto, nella restante somma di €.3.500,00 per compenso oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre IVA e CPA come per legge per ciascun grado di giudizio;
4) compensa le spese del presente grado tra le restanti parti.
Bologna, 18/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La giurisprudenza che diversamente sembra affermare (Cass. ***) presuppone che il personale sia altrimenti contrattualizzato, ovvero che la natura dell'attività sia tale da poter prescinderne (si pensi a ***). 8 così dal doc. 4 Pt_1