Articolo 1 della Legge 8 luglio 1949, n. 464
Articolo 2
Versione
19 agosto 1949
Art. 1.
I primi due commi dell'art. 1 dell'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 ottobre 1947, n. 1182 , sono sostituiti dai seguenti:
"Tranne quanto disposto nel comma successivo, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennita' di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Il trattamento di missione per gli agenti e per i salariati, temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, e' stabilito nel modo seguente:
1. - Per le missioni effettuate fuori della circoscrizione del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di appartenenza, sono applicabili le norme e le aliquote vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
2. - Per le missioni effettuate nella circoscrizione del predetto Circolo:

a) per assenze dalla residenza di oltre 24 ore:
agenti di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1090 agenti non di ruolo ed operai . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1000
b) indennita' di sola pernottazione:
agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 690 agenti non di ruolo ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 625
c) diaria per assenze dalla residenza
da un minimo di otto ore ad un massimo
di dieci ore, compreso il tempo impiegato
per il viaggio:
agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 agenti non di ruolo ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 375 Per le assenze eccedenti le dieci ore, gli agenti
ed operai predetti percepiranno la diaria sopra
stabilita e inoltre, limitatamente alla eccedenza,
la indennita' per servizio straordinario, prevista
dalle norme vigenti;

d) indennita' per lavori in sede, di cui al regio
decreto 14 novembre 1913, n. 1515 , e per quelli
relativi alla costruzione, trasformazione e
adattamento di mobili e materiali:
agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 agenti non di ruolo ed operai specializzati. . . . . . . . . . L. 250 operai manovali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
e) indennita' per percorrenze effettuate con
mezzi forniti dalla Amministrazione:
agenti ed operai . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1 a chilometro;

f) indennita' per percorrenze a piedi:
agenti ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . lire 6 a chilometro".
Entrata in vigore il 19 agosto 1949