TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1103/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1103/2025 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI STEFANO VITTORIA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE ( ); elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CALTANISSETTA 1 90141 PALERMO presso il difensore avv. DI STEFANO VITTORIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PESCATORE GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 26 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCATORE GIACOMO
OPPOSTO ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. U.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 15.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (d'ora in avanti proponeva Parte_2 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4674/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 27-12- 2024 nell'ambito di procedimento monitorio recante R.G. n.18020/2024, che recava ingiunzione di pagamento in favore del consorzio Parte_3 (d'ora in avanti ) per un importo pari a 153.720 euro, oltre a interessi come da
[...] CP_1 domanda, nonché spese della procedura ed accessori come per legge.
Deduceva l'opponente che a) l'importo ingiunto era richiesto a titolo di contributo consortile variabile, da corrispondersi da parte della consorziata destinato allo sviluppo di progetti di innovazione Pt_1 alle imprese;
b) l'importo di tali contributi era stato deliberato in sede assembleare allo scadere dei primi tre anni di vita del , costituito alla fine del 2018; c) on aveva mai sottoscritto CP_2 Pt_1 pagina 1 di 5 un voucher inviato dall'opposta avente ad oggetto la fornitura di un pacchetto, ai fini del saldo del contributo variabile residuo, in quanto non aveva come finalità l'innovazione; d) la quota di contributi variabili sarebbero dovuti solo in caso di effettiva fruizione di servizi di innovazione alle imprese;
e) aveva comunicato il proprio recesso dal a far data da gennaio 2024; f) il Pt_1 CP_2 CP_2 non aveva, comunque comunicato, nei termini previsti dal Regolamento consortile, che non risultavano adempiuti gli obblighi di contribuzione da parte della consorziata. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio che resisteva all'opposizione, chiedendone il rigetto e in subordine CP_1 domandando la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. In particolare, l'opposta deduceva di aver riscontrato l'omesso pagamento da parte di della Pt_1 quota di contributo consortile destinata allo sviluppo dei progetti di innovazione, pari a 63.000 euro annui in relazione a due annualità, 2022 e 2023, e di aver, dunque, emesso la relativa fattura in data 31- 08-2024 richiedendo il saldo di un importo totale pari a 153.720 euro. Rilevava, inoltre, che in base a quanto previsto dallo Statuto del , in caso di recesso CP_2 permaneva l'obbligo in capo al consorziato receduto di adempiere a tutte le obbligazioni assunte anteriormente al recesso.
Deduceva BI che in tutti i documenti vincolanti per la consorziata fosse previsto l'obbligo di Pt_4 corrispondere il contributo consortile (Statuto, Atto costitutivo, Atto di adesione, Regolamento) e che l'ammontare di quanto dovuto fosse stato approvato in occasione delle delibere assembleari del assunte a dicembre 2021 e 2022. Precisava, inoltre, che il pagamento della quota di CP_2 contributo destinata ai progetti di innovazione e servizi alle imprese risultava obbligatoria a prescindere dall'effettivo utilizzo di specifici servizi ed era definita variabile solo in relazione alle modalità di pagamento e alle tempistiche. Infine, deduceva che le citate delibere assembleari costituirebbero prova del credito, nonché riconoscimento di debito da parte del consorziato che non le ha impugnate. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di risposta;
in via subordinata, la condanna al pagamento di diversa somma ritenuta di giustizia.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, all'udienza del 15-07-2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Va preliminarmente dato atto che il presente procedimento è volto a verificare l'esistenza del credito oggetto della domanda di ingiunzione, essendo una fase a cognizione piena caratterizzata dalle ordinarie regole processuali in ordine agli oneri probatori e di allegazione. Il creditore opposto, infatti, è sostanzialmente attore e deve fornire adeguata prova del proprio credito, mentre il debitore è tenuto a provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa creditoria.
In primo luogo, vanno rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opposta, superflue alla luce degli elementi acquisiti.
Ciò premesso, ha aderito al con atto in data 28-01-2019 assumendo la qualifica di Pt_1 CP_2 Con socio fondatore. Il versamento dei contributi consortili è previsto dagli art. 5 e 6 dello Statuto di
, nonché dagli art. 4 e 5 dell'Atto costituivo. Per quanto concerne la frazione di contributi oggetto
[...] della richiesta di pagamento da parte del , l'Atto Costitutivo e lo Statuto prevedono i seguenti CP_2 contributi consortili: a) contributi in denaro annui, previsti e predeterminati dall'Atto Costitutivo come apporto di taluni Consorziati per tre anni, che si compongono di una prima quota pari al 35%, finalizzata a cofinanziare pagina 2 di 5 le spese di avviamento, funzionamento e gestione del . La restante parte è finalizzata allo CP_2 sviluppo dei progetti di innovazione delle imprese, salvo diverso accordo tra il ed il CP_2 Consorziato che ha eseguito il contributo;
b) un contributo in natura, previsto e predeterminato, da parte di taluni altri Consorziati, effettuato nell'arco dei primi tre anni di attività, che è finalizzato a supportare le attività del;
CP_2 c) dopo i primi tre anni di attività, l'assemblea dei Consorziati su proposta del comitato esecutivo delibererà, per i soli Consorziati che non siano enti pubblici o soggetti a controllo pubblico, di versare contributi annui a copertura dei costi di gestione.
Tali previsioni sono riportate nel testo dell'art. 3 del Regolamento BI-REX, il quale prosegue stabilendo in particolare che “per quanto riguarda la restante parte dei contributi di cui al punto a) destinati ai progetti di innovazione delle imprese, il , con cadenza annuale e con
CP_2 determinazione del Comitato esecutivo, andrà a verificare gli apporti effettuati dai Consorziati nell'anno precedente alla luce delle fatture pagate al nell'ambito dei suddetti progetti di
CP_2 innovazione delle imprese ed alle eventuali attività pagate direttamente alle Università partner o ad enti di ricerca partner per attività prestate in relazione ai medesimi progetti (fermo restando che i pagamenti a soggetti diversi dal dovranno essere eseguiti dai Consorziati previa
CP_2 comunicazione scritta al con almeno 15 giorni di anticipo e senza che il abbia
CP_2 CP_2 mosso osservazioni a questo riguardo, valendo a tal fine il meccanismo del silenzio-assenso da parte del stesso).
CP_2 All'esito di tale procedura il , entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, procederà ad
CP_2 attestare o meno il completamento della contribuzione annuale e, nel secondo caso, a chiederne il completamento da parte dei Consorziati. Al termine dei primi tre anni di attività del , il procederà a verificare i contributi
CP_2 CP_2 di cui al punto a) versati dai Consorziati nel triennio ed il fabbisogno per la copertura dei costi di gestione del periodo. Nel caso dovesse emergere un'eccedenza dei contributi versati, l'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo, andrà a determinare e a richiedere i contributi ai Consorziati a copertura dei costi di gestione per l'anno successivo deducendo tale eccedenza maturata nel triennio precedente.”
Allo scadere del triennio, dunque, in data 2-12-2021 l'Assemblea dei consorziati ha deliberato CP_1 il versamento dei contributi previsti per l'anno 2022, pari a 90.000 euro totali, di cui 27.000 euro per le spese di gestione del e 63.000 euro destinati allo sviluppo di progetti di innovazione delle CP_2 imprese. La proposta risulta essere stata approvata con 159 voti favorevoli. In tale sede la consorziata risultava assente. Parte_1 L'anno successivo, con delibera assembleare datata 6-12-2022 alla quale l'opponente risulta aver partecipato, sono stati confermati i medesimi importi anche per il triennio 2023-2025. Veniva, altresì, dato atto che nel regolamento del si era voluto consentire un ventaglio ampio di possibilità CP_2 per indirizzare la quota variabile del contributo consortile relativo ai progetti di innovazione tecnologica, con la precisazione che non si trattava di un contributo extra, bensì di quote dovute dai consorziati privati. I contributi consortili 2023-2025 venivano approvati con 182 voti a favore, 11 astenuti e nessun voto contrario.
Va preliminarmente rilevato che in base all'art. 7 dello Statuto del consorzio , in caso di CP_1 recesso “Resta in ogni caso fermo l'obbligo per il consorziato receduto di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del o di terzi (nell'ambito dell'attività del CP_2
) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e CP_2 gli obblighi derivanti dal presente statuto. Resta altresì ferma la responsabilità del Consorziato recedente per le obbligazioni maturate anteriormente al recesso.” pagina 3 di 5 Ciò premesso, in tema di deliberazioni consortili, l'art. 2606 c.c. prevede che: “Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del sono prese col CP_2 voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.” Poiché non risulta che le delibere siano state impugnate nei termini dall'odierna opponente, esse sono ormai consolidate e sono da ritenersi, dunque, vincolanti per in relazione a quanto in esse Pt_1 stabilito.
L'opponente deduce che la richiesta di pagamento dei contributi consortili legati ai progetti di innovazione non sia correlata a progetti specifici e, quindi, ritiene che essi non siano dovuti. Si osserva che tramite comunicazione e-mail in data 22-12-2022, avente ad oggetto il contributo variabile 2022, pari a 63.000 euro, ha proposto alcune alternative alla consorziata per CP_1 adempiere ai propri obblighi di contribuzione. In particolare “il “carry over” del budget all'anno 2023, per cui la somma sopra citata si aggiungerà al contributo variabile per l'anno 2023, sempre 63.000€ come da recente approvazione assembleare, dovuto per progetti di ricerca industriale e/o formazione con , per un totale complessivo di euro 126.000€” oppure “un meccanismo di Voucher per CP_1 servizi , la cui accettazione dà diritto ad un set scelto dall'azienda di servizi da CP_1 CP_1 spendersi nell'arco di tempo 2022 -2023 e che ovviamente va ad assolvere agli impegni presi in termini di contributi variabili al Consorzio.” Dal tenore della comunicazione si evince che vengono proposte alcune ipotesi in relazione alle modalità di allocazione del contributo, senza che ne venga messa in discussione l'obbligatorietà.
In data 10-07-2024 veniva, poi trasmesso a da parte del consorzio un voucher avente ad Pt_1 oggetto la fornitura di un pacchetto servizi relativo a partecipazione a progetti di sviluppo e ricerca industriale, servizi di informazione e altri servizi, per un totale di 126.000 euro, cifra, appunto, corrispondente alla mancata contribuzione per le annualità 2022 e 2023. In base alla documentazione allegata dall'opponente, deve ritenersi che la quota relativa ai contributi consortili variabili non sia subordinata a un'offerta di servizi da parte di;
né il voucher citato CP_1 smentisce tale ricostruzione, in quanto alla lettera D) recita espressamente che “l'accettazione della presente offerta parteciperà all'assolvimento dell'impegno assunto da in fase di costituzione Pt_1 del e successive annualità, relativamente al suo obbligarsi a supportare le attività dello CP_2 stesso mediante un contributo in denaro per le annualità 2022 e 2023.” Il pacchetto offerto nel voucher non è qualificato, quindi, come obbligatorio, quanto piuttosto come strumento di agevolazione nell'individuare le modalità di adempimento all'obbligo di contribuzione. L'offerta era, dunque, finalizzata a indirizzare l'allocazione del contributo variabile e per avvantaggiare il consorziato nelle modalità, a fronte di un contributo che risulta comunque debba essere obbligatoriamente corrisposto e che non si sostanzia in una controprestazione a fronte della fruizione di servizi, come invece sostenuto dall'opponente. Tale ricostruzione è, peraltro, coerente anche con quanto previsto dallo Statuto di , che CP_1 all'art. 2 prevede che lo scopo del è anche quello di aggregare società in relazione a CP_2 tematiche di innovazione tecnologica.
In base al complesso dei dati sopra riportati, ritiene, pertanto, questo Tribunale, che il abbia CP_2 offerto idonea prova dell'obbligazione di pagamento gravante sull'opponente, senza che quest'ultima abbia provato fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa. Deve, pertanto, ritenersi provato pagina 4 di 5 l'inadempimento della consorziata agli obblighi di contribuzione relativamente alla quota variabile per gli anni 2022 e 2023. è, quindi, tenuta al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo Pt_1 opposto. Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto opposto va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori compresi fra i medi e i minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4674-2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 27-12-2024;
2) Condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 379,50 euro per spese, € 6.307 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Bologna, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Francesca Neri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1103/2025 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI STEFANO VITTORIA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE ( ); elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CALTANISSETTA 1 90141 PALERMO presso il difensore avv. DI STEFANO VITTORIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PESCATORE GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 26 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCATORE GIACOMO
OPPOSTO ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. U.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 15.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (d'ora in avanti proponeva Parte_2 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4674/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 27-12- 2024 nell'ambito di procedimento monitorio recante R.G. n.18020/2024, che recava ingiunzione di pagamento in favore del consorzio Parte_3 (d'ora in avanti ) per un importo pari a 153.720 euro, oltre a interessi come da
[...] CP_1 domanda, nonché spese della procedura ed accessori come per legge.
Deduceva l'opponente che a) l'importo ingiunto era richiesto a titolo di contributo consortile variabile, da corrispondersi da parte della consorziata destinato allo sviluppo di progetti di innovazione Pt_1 alle imprese;
b) l'importo di tali contributi era stato deliberato in sede assembleare allo scadere dei primi tre anni di vita del , costituito alla fine del 2018; c) on aveva mai sottoscritto CP_2 Pt_1 pagina 1 di 5 un voucher inviato dall'opposta avente ad oggetto la fornitura di un pacchetto, ai fini del saldo del contributo variabile residuo, in quanto non aveva come finalità l'innovazione; d) la quota di contributi variabili sarebbero dovuti solo in caso di effettiva fruizione di servizi di innovazione alle imprese;
e) aveva comunicato il proprio recesso dal a far data da gennaio 2024; f) il Pt_1 CP_2 CP_2 non aveva, comunque comunicato, nei termini previsti dal Regolamento consortile, che non risultavano adempiuti gli obblighi di contribuzione da parte della consorziata. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio che resisteva all'opposizione, chiedendone il rigetto e in subordine CP_1 domandando la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. In particolare, l'opposta deduceva di aver riscontrato l'omesso pagamento da parte di della Pt_1 quota di contributo consortile destinata allo sviluppo dei progetti di innovazione, pari a 63.000 euro annui in relazione a due annualità, 2022 e 2023, e di aver, dunque, emesso la relativa fattura in data 31- 08-2024 richiedendo il saldo di un importo totale pari a 153.720 euro. Rilevava, inoltre, che in base a quanto previsto dallo Statuto del , in caso di recesso CP_2 permaneva l'obbligo in capo al consorziato receduto di adempiere a tutte le obbligazioni assunte anteriormente al recesso.
Deduceva BI che in tutti i documenti vincolanti per la consorziata fosse previsto l'obbligo di Pt_4 corrispondere il contributo consortile (Statuto, Atto costitutivo, Atto di adesione, Regolamento) e che l'ammontare di quanto dovuto fosse stato approvato in occasione delle delibere assembleari del assunte a dicembre 2021 e 2022. Precisava, inoltre, che il pagamento della quota di CP_2 contributo destinata ai progetti di innovazione e servizi alle imprese risultava obbligatoria a prescindere dall'effettivo utilizzo di specifici servizi ed era definita variabile solo in relazione alle modalità di pagamento e alle tempistiche. Infine, deduceva che le citate delibere assembleari costituirebbero prova del credito, nonché riconoscimento di debito da parte del consorziato che non le ha impugnate. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di risposta;
in via subordinata, la condanna al pagamento di diversa somma ritenuta di giustizia.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, all'udienza del 15-07-2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Va preliminarmente dato atto che il presente procedimento è volto a verificare l'esistenza del credito oggetto della domanda di ingiunzione, essendo una fase a cognizione piena caratterizzata dalle ordinarie regole processuali in ordine agli oneri probatori e di allegazione. Il creditore opposto, infatti, è sostanzialmente attore e deve fornire adeguata prova del proprio credito, mentre il debitore è tenuto a provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa creditoria.
In primo luogo, vanno rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opposta, superflue alla luce degli elementi acquisiti.
Ciò premesso, ha aderito al con atto in data 28-01-2019 assumendo la qualifica di Pt_1 CP_2 Con socio fondatore. Il versamento dei contributi consortili è previsto dagli art. 5 e 6 dello Statuto di
, nonché dagli art. 4 e 5 dell'Atto costituivo. Per quanto concerne la frazione di contributi oggetto
[...] della richiesta di pagamento da parte del , l'Atto Costitutivo e lo Statuto prevedono i seguenti CP_2 contributi consortili: a) contributi in denaro annui, previsti e predeterminati dall'Atto Costitutivo come apporto di taluni Consorziati per tre anni, che si compongono di una prima quota pari al 35%, finalizzata a cofinanziare pagina 2 di 5 le spese di avviamento, funzionamento e gestione del . La restante parte è finalizzata allo CP_2 sviluppo dei progetti di innovazione delle imprese, salvo diverso accordo tra il ed il CP_2 Consorziato che ha eseguito il contributo;
b) un contributo in natura, previsto e predeterminato, da parte di taluni altri Consorziati, effettuato nell'arco dei primi tre anni di attività, che è finalizzato a supportare le attività del;
CP_2 c) dopo i primi tre anni di attività, l'assemblea dei Consorziati su proposta del comitato esecutivo delibererà, per i soli Consorziati che non siano enti pubblici o soggetti a controllo pubblico, di versare contributi annui a copertura dei costi di gestione.
Tali previsioni sono riportate nel testo dell'art. 3 del Regolamento BI-REX, il quale prosegue stabilendo in particolare che “per quanto riguarda la restante parte dei contributi di cui al punto a) destinati ai progetti di innovazione delle imprese, il , con cadenza annuale e con
CP_2 determinazione del Comitato esecutivo, andrà a verificare gli apporti effettuati dai Consorziati nell'anno precedente alla luce delle fatture pagate al nell'ambito dei suddetti progetti di
CP_2 innovazione delle imprese ed alle eventuali attività pagate direttamente alle Università partner o ad enti di ricerca partner per attività prestate in relazione ai medesimi progetti (fermo restando che i pagamenti a soggetti diversi dal dovranno essere eseguiti dai Consorziati previa
CP_2 comunicazione scritta al con almeno 15 giorni di anticipo e senza che il abbia
CP_2 CP_2 mosso osservazioni a questo riguardo, valendo a tal fine il meccanismo del silenzio-assenso da parte del stesso).
CP_2 All'esito di tale procedura il , entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, procederà ad
CP_2 attestare o meno il completamento della contribuzione annuale e, nel secondo caso, a chiederne il completamento da parte dei Consorziati. Al termine dei primi tre anni di attività del , il procederà a verificare i contributi
CP_2 CP_2 di cui al punto a) versati dai Consorziati nel triennio ed il fabbisogno per la copertura dei costi di gestione del periodo. Nel caso dovesse emergere un'eccedenza dei contributi versati, l'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo, andrà a determinare e a richiedere i contributi ai Consorziati a copertura dei costi di gestione per l'anno successivo deducendo tale eccedenza maturata nel triennio precedente.”
Allo scadere del triennio, dunque, in data 2-12-2021 l'Assemblea dei consorziati ha deliberato CP_1 il versamento dei contributi previsti per l'anno 2022, pari a 90.000 euro totali, di cui 27.000 euro per le spese di gestione del e 63.000 euro destinati allo sviluppo di progetti di innovazione delle CP_2 imprese. La proposta risulta essere stata approvata con 159 voti favorevoli. In tale sede la consorziata risultava assente. Parte_1 L'anno successivo, con delibera assembleare datata 6-12-2022 alla quale l'opponente risulta aver partecipato, sono stati confermati i medesimi importi anche per il triennio 2023-2025. Veniva, altresì, dato atto che nel regolamento del si era voluto consentire un ventaglio ampio di possibilità CP_2 per indirizzare la quota variabile del contributo consortile relativo ai progetti di innovazione tecnologica, con la precisazione che non si trattava di un contributo extra, bensì di quote dovute dai consorziati privati. I contributi consortili 2023-2025 venivano approvati con 182 voti a favore, 11 astenuti e nessun voto contrario.
Va preliminarmente rilevato che in base all'art. 7 dello Statuto del consorzio , in caso di CP_1 recesso “Resta in ogni caso fermo l'obbligo per il consorziato receduto di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del o di terzi (nell'ambito dell'attività del CP_2
) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e CP_2 gli obblighi derivanti dal presente statuto. Resta altresì ferma la responsabilità del Consorziato recedente per le obbligazioni maturate anteriormente al recesso.” pagina 3 di 5 Ciò premesso, in tema di deliberazioni consortili, l'art. 2606 c.c. prevede che: “Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del sono prese col CP_2 voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.” Poiché non risulta che le delibere siano state impugnate nei termini dall'odierna opponente, esse sono ormai consolidate e sono da ritenersi, dunque, vincolanti per in relazione a quanto in esse Pt_1 stabilito.
L'opponente deduce che la richiesta di pagamento dei contributi consortili legati ai progetti di innovazione non sia correlata a progetti specifici e, quindi, ritiene che essi non siano dovuti. Si osserva che tramite comunicazione e-mail in data 22-12-2022, avente ad oggetto il contributo variabile 2022, pari a 63.000 euro, ha proposto alcune alternative alla consorziata per CP_1 adempiere ai propri obblighi di contribuzione. In particolare “il “carry over” del budget all'anno 2023, per cui la somma sopra citata si aggiungerà al contributo variabile per l'anno 2023, sempre 63.000€ come da recente approvazione assembleare, dovuto per progetti di ricerca industriale e/o formazione con , per un totale complessivo di euro 126.000€” oppure “un meccanismo di Voucher per CP_1 servizi , la cui accettazione dà diritto ad un set scelto dall'azienda di servizi da CP_1 CP_1 spendersi nell'arco di tempo 2022 -2023 e che ovviamente va ad assolvere agli impegni presi in termini di contributi variabili al Consorzio.” Dal tenore della comunicazione si evince che vengono proposte alcune ipotesi in relazione alle modalità di allocazione del contributo, senza che ne venga messa in discussione l'obbligatorietà.
In data 10-07-2024 veniva, poi trasmesso a da parte del consorzio un voucher avente ad Pt_1 oggetto la fornitura di un pacchetto servizi relativo a partecipazione a progetti di sviluppo e ricerca industriale, servizi di informazione e altri servizi, per un totale di 126.000 euro, cifra, appunto, corrispondente alla mancata contribuzione per le annualità 2022 e 2023. In base alla documentazione allegata dall'opponente, deve ritenersi che la quota relativa ai contributi consortili variabili non sia subordinata a un'offerta di servizi da parte di;
né il voucher citato CP_1 smentisce tale ricostruzione, in quanto alla lettera D) recita espressamente che “l'accettazione della presente offerta parteciperà all'assolvimento dell'impegno assunto da in fase di costituzione Pt_1 del e successive annualità, relativamente al suo obbligarsi a supportare le attività dello CP_2 stesso mediante un contributo in denaro per le annualità 2022 e 2023.” Il pacchetto offerto nel voucher non è qualificato, quindi, come obbligatorio, quanto piuttosto come strumento di agevolazione nell'individuare le modalità di adempimento all'obbligo di contribuzione. L'offerta era, dunque, finalizzata a indirizzare l'allocazione del contributo variabile e per avvantaggiare il consorziato nelle modalità, a fronte di un contributo che risulta comunque debba essere obbligatoriamente corrisposto e che non si sostanzia in una controprestazione a fronte della fruizione di servizi, come invece sostenuto dall'opponente. Tale ricostruzione è, peraltro, coerente anche con quanto previsto dallo Statuto di , che CP_1 all'art. 2 prevede che lo scopo del è anche quello di aggregare società in relazione a CP_2 tematiche di innovazione tecnologica.
In base al complesso dei dati sopra riportati, ritiene, pertanto, questo Tribunale, che il abbia CP_2 offerto idonea prova dell'obbligazione di pagamento gravante sull'opponente, senza che quest'ultima abbia provato fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa. Deve, pertanto, ritenersi provato pagina 4 di 5 l'inadempimento della consorziata agli obblighi di contribuzione relativamente alla quota variabile per gli anni 2022 e 2023. è, quindi, tenuta al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo Pt_1 opposto. Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto opposto va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori compresi fra i medi e i minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4674-2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 27-12-2024;
2) Condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 379,50 euro per spese, € 6.307 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Bologna, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Francesca Neri
pagina 5 di 5