Articolo 1 della Legge 27 giugno 1955, n. 515
Articolo 2
Versione
15 luglio 1955
Art. 1.
E' approvato lo scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 13 novembre 1951, per l'approvazione dell'Accordo concluso a Roma il 10 ottobre 1951 tra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico per il regolamento delle annualita' arretrate e di quelle correnti dovute dal Governo italiano per l'uso della rete ferroviaria sita in territorio italiano.
Entrata in vigore il 15 luglio 1955