Art. 28.
Al personale collocato nel soprannumero di cui all'articolo 17 e a quello inquadrato negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato di cui al precedente articolo 21 e' attribuito on assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantigli al momento della entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 27) che gli assegni personali di cui agli articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , sono ridotti mensilmente sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l' art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 .
Al personale collocato nel soprannumero di cui all'articolo 17 e a quello inquadrato negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato di cui al precedente articolo 21 e' attribuito on assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantigli al momento della entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 27) che gli assegni personali di cui agli articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , sono ridotti mensilmente sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l' art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 .