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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. rg n. 1503/2024
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 9.4.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza del 22.1.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 13.48, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 1503/2024 R. G.
promossa da
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Rosboch ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Torino, via Campana n. 36, giusta procura in atti;
-PARTI ATTRICI-
contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cefalù (PA), via Spinuzza n. 23 presso lo studio dell'avv. Antonio Cangelosi, che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
-PARTE CONVENUTA- e contro
, P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Campofelice di Roccella (PA), via delle Nazioni n.
13;
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
nonché contro
(già P.IVA Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parma, via P.IVA_3
Università n. 1;
-TERZO PIGNORATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Come da comparsa conclusionale depositate in data 1.4.2025
Per la parte resistente Controparte_1
Come da comparsa conclusionale depositata in data 12.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento prezzo terzi notificato in data 12.5.2022, la OC Controparte_1
agiva esecutivamente nei confronti della OC ,
[...] Controparte_2
debitore principale, nonché del (oggi Crédit Agricole Italia s.p.a) e dei Controparte_4
sig.ri e , terzi pignorati, al fine di ottenere il soddisfacimento Parte_1 Parte_2 del proprio credito determinato in € 28.880,00, quale derivante dal decreto ingiuntivo n. 810/2017 emesso da codesto Tribunale in data 7.7.2017 e dal successivo atto di precetto notificato in data
1.3.2022.
Con dichiarazione resa in data 7.6.2022, i sig.ri e sostenevano Parte_1 Parte_2 di “nulla” dovere nei confronti della debitrice principale “essendo piuttosto creditori di quest'ultima” (cfr. dichiarazione allegata quale documento n. 5 alla comparsa di costituzione del convenuto).
La predetta dichiarazione veniva contestata dal creditore, con conseguente instaurazione del procedimento di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c. ai fini dell'accertamento dell'obbligo del terzo. Con ordinanza resa in data 18.2.2024, il Giudice dell'esecuzione dichiarava l'esistenza del credito degli odierni attori in favore della OC , condannando i sig.ri Controparte_2
e al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1 Parte_2 Controparte_1
nonché al versamento dell'importo di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. ordinanza allegata quale documento sub. b all'atto di citazione). Contestualmente, con separata ordinanza emessa in pari data, il Giudice dell'esecuzione assegnava le somme pretese al creditore pignorante, nella misura di € 22.529,59 (cfr. ordinanza allegata quale documento sub. c all'atto di citazione).
Avverso i provvedimenti di cui sopra i terzi pignorati proponevano ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., all'esito del quale, in data 25.4.2025, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza sospensiva, assegnando alle parti i termini per la riassunzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
introducevano quindi il presente procedimento, dolendosi, principalmente, della presunta illegittimità dell'assegnazione delle somme pignorate per non aver, il Giudice dell'esecuzione, tenuto conto delle condizioni dell'azione di cui all'art. 2932 c.c. e dei successivi sviluppi del relativo procedimento all'epoca ancora pendente avanti codesto Tribunale (cfr. proc. n.r.g. 2557/2016). In particolare, ripercorrendo, seppur sinteticamente, la tesi attorea, gli odierni opponenti avrebbero rappresentato come, in seno al giudizio di cui all'art. 2932 c.c., gli stessi avrebbero sì dichiarato essere disponibili a versare il saldo del prezzo, quantificato in € 70.000,00,
“ma solo ed esclusivamente per soddisfare una delle condizioni dell'azione intrapresa”, in assenza della quale “gli esponenti non avrebbero potuto ottenere una compiuta tutela dei propri diritti in quella sede fatti valere” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione). Aggiungevano poi che, alla luce dell'evoluzione del procedimento citato, gli stessi avrebbero “provveduto a modificare le proprie conclusioni, instando, nella sostanza, per il trasferimento in difetto di ulteriori esborsi”, con conseguente acquisizione, da parte dei medesimi, degli immobili promessi, senza alcun esborso di denaro in favore del debitore principale, tenuto conto delle difformità emerse e del connesso loro deprezzamento.
In via subordinata, infine, le parti attrici chiedevano la revoca/modifica dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 549 c.p.c., per la parte contenente la relativa condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la relativa “trasparente condotta processuale tenuta lungo il corso di tutto il procedimento esecutivo” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).
Con comparsa di costituzione depositata in data 8.11.2024 si costituiva la creditrice procedente, contestando le allegazioni di controparte che, contrariamente a quanto da quest'ultima prospettato, nulla avrebbero prodotto per dimostrare il venir meno del debito di € 70.000,00 dovuto alla OC
a titolo di saldo del prezzo. Al contrario, secondo parte convenuta, Controparte_2 gli attori, nell'ambito del giudizio di cui all'art. 2932 c.c., avrebbero “chiesto che il trasferimento degli immobili avvenisse previo pagamento del saldo pattuito per la compravendita”, determinando così, di per sé solo, “la certezza del rapporto di debito-credito, anteriore al pignoramento e quindi pacificamente assegnabile benché futuro ed incerto” (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione). Questi ultimi, pertanto, avendo “negato il vero già nella dichiarazione di terzo”, avrebbero causato “un'attività processuale evidentemente impegnativa”, così giustificando la condanna per condotta temeraria disposta dal Giudice dell'esecuzione (cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione). In punto spese, infine, parte convenuta ribadiva la richiesta di condanna di cui all'art. 96 c.p.c., come già richiesta in sede esecutiva.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., depositata in data 12.12.2024, i terzi opponenti producevano la sentenza n. 1720/2024, con la quale codesto Tribunale, a conclusione del giudizio iscritto al n.r.g. n 2457/2016, accoglieva la domanda ex art 2932 c.c. dai medesimi promossa, onerando gli stessi al versamento, in favore del sig. (terzo rispetto Parte_3 al presente procedimento ed sua volta creditore della OC debitrice principale), dell'importo di € 4.000,00, a titolo di saldo prezzo del corrispettivo dovuto per la vendita (cfr. sentenza del
4.12.2024, allegata alla memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Tale ultima produzione veniva contestata dalla parte convenuta con successiva memoria depositata in data 28.12.2024, osservando come il citato provvedimento, non avendo ancora acquisito efficacia di giudicato, non sarebbe idoneo a regolare, in maniera definitiva, i rapporti tra i sig.ri e ed il debitore esecutato, con conseguente irrilevanza dello stesso ai fini della Pt_1 Parte_2
procedura esecutiva avviata.
All'udienza del 22.1.2025 entrambe le parti insistevano nelle rispettive domande ed il Giudice istruttore, considerata l'assenza di attività istruttoria, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sul merito dell'opposizione
Come visto in parte premessa, l'oggetto del giudizio in esame attiene, essenzialmente, all'accertamento dell'esistenza, o meno, di un debito dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
verso la OC , quale derivante da contratti preliminari di Controparte_2
compravendita tra gli stessi stipulati.
In sede di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., gli odierni attori hanno negato la sussistenza di un rapporto debitorio verso la OC predetta, sostenendo, all'opposto, di esserne a loro volta creditori. Invero, come da questi ultimi rappresentato, gli stessi avrebbero avviato, in danno del debitore principale, l'azione di cui all'art. 2932 c.c., onde ottenere sia l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare concluso, sia l'eliminazione delle difformità riscontrate o la riduzione del prezzo pattuito (cfr. pag. 5, sentenza n. 1720/2024, cit.). A tal fine, dunque, gli stessi avrebbero chiesto a codesto Tribunale “di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che faccia luogo al contratto definitivo mai stipulato in favore di e , previo CP_5 Parte_1 Parte_2 pagamento del saldo prezzo da parte degli attori, promissari acquirenti”, instando, in via subordinata, per la “riduzione del prezzo ancora dovuto dai promissari acquirenti” (cfr. ibidem).
Nel corso del predetto procedimento, nondimeno, alla luce delle operazioni peritali, sarebbero emerse “difformità degli immobili rispetto alle opere previste in capitolato” (cfr. pag. 14, sentenza n. 1720/2024, cit.), in conseguenza delle quali gli odierni opponenti, in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbero quindi chiesto l'emissione della sentenza di cui all'art. 2932 c.c. “previo pagamento […] del saldo pattuito per la compravendita detratto quanto accertato nella CTU quale minor valore dell'immobile e per le non conformità” (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni allegato quale documento n. 10 all'atto di citazione).
Come anticipato in parte premessa, con sentenza emessa in data 4.12.2024, il Tribunale di Termini
Imerese ha accolto la domanda dei sig.ri e , disponendo il trasferimento, in loro Pt_1 Parte_2
favore, degli immobili oggetto di preliminare, e quantificando il prezzo residuo dai medesimi ancora dovuto in € 2.000,00 ciascuno, da pagarsi in favore del terzo intervenuto sig. , Parte_3
quale creditore della OC . Controparte_2
Così sintetizzate le circostanze della specie, risultano doverose le seguenti considerazioni.
Come anticipatamente evidenziato, il rapporto debitorio invocato dal creditore procedente a sostegno delle proprie contestazioni trarrebbe origine dalle somme dovute dai sig.ri e Pt_1
in favore della OC , a titolo di saldo del prezzo della Parte_2 Controparte_2
compravendita di immobili.
La debenza di siffatti importi non risulta essere stata negata, in via generale, dagli odierni attori, i quali, tuttavia, hanno evidenziato come la relativa disponibilità al versamento di tali somme (resa in seno al procedimento n.r.g. 2457/2016), “lungi da avere i crismi di una ricognizione di debito”, costituirebbe, piuttosto, “una manifestazione di volontà per così dire imposta dall'ordinamento”, ponendosi quale condizione necessaria e funzionale all'accoglimento dell'azione di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c., il cui secondo comma dispone che “[…] la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge […]”.
In altri termini ancora, dunque, secondo la prospettazione offerta dai terzi pignorati, questi ultimi non avrebbero, in sede di giudizio di cui all'art. 2932 c.c., riconosciuto di essere titolari di un debito verso la OC , ma si sarebbero limitati ad offrire il pagamento Controparte_2
del saldo del prezzo al solo ed unico fine di favorire il buon esito della propria azione, difettandone, altrimenti, una delle sue condizioni essenziali con conseguente impossibilità, per gli stessi, di
“ottenere una compiuta tutela dei propri diritti in quella sede fatti valere”.
Orbene, prima di soffermarci sulle peculiarità della fattispecie in esame, pare utile rammentare, in via generale, che l'oggetto del pignoramento presso terzi, e dunque dell'accertamento eseguito dal
Giudice dell'esecuzione in sede di eventuale giudizio di cui all'art. 549 c.p.c., non è la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ben potendosi assoggettare all'azione esecutiva, come da tempo riconosciuto dal costante e non mutato orientamento della Suprema Corte di legittimità,
“anche i crediti condizionati o comunque incerti ed eventuali, perché anche ad essi deve riconoscersi la capacità satisfattiva o per via di assegnazione o per via di vendita e successiva aggiudicazione” (cfr. ex multis Cass. civ., n. 1835/1962; Cass. civ., n. 2055/1972; Cass. civ., n. 9027/1987; in tempi recenti, v. altresì ex pluribus Cass. civ., n. 5235/2004; Cass. civ., n. 17501/2009;
Cass. civ., n. 25042/2019, i quali hanno precisato che “L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente”).
In definitiva, quindi, aderendo alla descritta impostazione – integralmente condivisa da codesto
Tribunale – il pignoramento presso terzi risulterebbe inammissibile nella sola ipotesi in cui il credito portato ad esecuzione sia o del tutto incerto, o comunque del tutto privo di riferimenti idonei a ricondurlo ad un dato ed esistente rapporto giuridico determinato. Diversamente, invece, lo stesso ben potrebbe condurre all'assegnazione delle somme invocate, seppur allo stato ancora illiquide, condizionate, o in ogni caso suscettibili di una loro soddisfazione in epoca futura.
Alla luce di simile prospettiva, dunque, potendosi ammettere, in presenza dei presupposti sopra precisati, la pignorabilità di un credito futuro o condizionato, ne discende, quale diretto corollario, la conseguente ammissibilità, in ipotesi di credito derivante dalla stipula di un preliminare di compravendita, delle somme spettanti al promissario venditore, sussistendo in simile ipotesi “un rapporto giuridico identificato e già esistente” (il contratto preliminare), munito, come a più riprese ricordato dai giudici della Suprema Corte convenuta (cfr. Cass. civ., n. 5235/2004, cit.), di quella
“capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione”
(l'esecuzione della prestazione pattuita in sede di accordo).
Ciò posto, volendo a questo punto applicare i principi suesposti al caso in oggetto, emerge, in primo luogo, come l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore, Controparte_1
sia stata giustificata proprio sulla scorta degli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati,
[...] in virtù dei quali il Giudice dell'esecuzione, dopo aver osservato che “anche il credito nascente dalla sentenza pronunciata ex 2932 c.c. è un credito eventuale, perché litigioso, ma collegato ad un rapporto giuridico preesistente e certo nei suoi elementi, dotato quindi di capacità satisfattiva futura
e, in quanto tale, pignorabile”, ha ritenuto che “non può non riconoscersi, a carico dei terzi pignorati, un debito nei confronti della OC ”, non costituendo Controparte_2 la pendenza del giudizio per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, alla luce dell'orientamento citato, un “motivo ostativo all'assegnazione delle somme (future) che i Sig.ri
e devono corrispondere alla OC debitrice”. Parte_2 Pt_1
Sotto tale primo profilo, quindi, non possono condividersi le doglianze mosse dagli odierni attori circa l'insussistenza di alcun debito, a loro carico ed in favore della OC Controparte_2
, quale derivante dal preliminare di vendita a suo tempo concluso. Invero,
[...] indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 2932 c.c., la circostanza che i medesimi, in forza del citato preliminare, si siano impegnati al versamento di un prezzo in favore del promittente venditore, appare, di per sé sola, idonea e sufficiente a far sorgere, ai fini dell'azione esecutiva di cui agli artt. 543 e ss., c.p.c., un credito del debitore principale suscettibile di espropriazione forzata, costituendo pur sempre, come già evidenziato sopra, una prestazione riconducibile ad rapporto giuridico identificato e già esistente, dotato di una capacità satisfattiva futura ma concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.
Ne discende, pertanto, la legittimità dell'operato compiuto in sede esecutiva, non ravvisandosi, all'epoca dell'emissione delle ordinanze opposte, alcun ostacolo alla pignorabilità dei crediti aggrediti dal procedente e da quest'ultimo invocati in sede di procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.
Ciò premesso, tenuto conto degli eventi sopravvenuti nel corso del presente giudizio, appaiono necessarie le seguenti osservazioni.
Come più volte sopra rilevato, infatti, con sentenza emessa in data 4.12.2024, il Tribunale di Termini
Imerese ha accolto la domanda di cui all'art. 2932 c.c. promossa dai sig.ri e , Pt_1 Parte_2
disponendo il trasferimento, in loro favore, degli immobili oggetto di preliminare, e quantificando il prezzo residuo dai medesimi ancora dovuto in € 2.000,00 ciascuno, da pagarsi, nondimeno, in favore non della OC , bensì del terzo intervenuto sig. Controparte_2 Parte_3
, quale creditore della OC predetta.
[...]
Alla luce di suddetta pronuncia, quindi, i rapporti intercorrenti tra le parti coinvolte nel pignoramento presso terzi avviato dalla (ossia i sig.ri e , quali terzi Controparte_1 Pt_1 Parte_2
pignorati, e , quale debitore principale) risultano essersi Controparte_2
diversamente delineati, divenendo i primi (i terzi pignorati) debitori di altro e distinto soggetto (sig.
), a sua volta creditore del secondo (debitore principale). Parte_3
Di conseguenza, se originariamente, al momento della notifica del pignoramento e dell'emissione delle ordinanze opposte, le somme pretese, per le ragioni tutte sopra già esposte, dovevano ricondursi al rapporto debitorio intercorrente tra i sig.ri e e Pt_1 Parte_2 Controparte_2
, ad oggi, invece, a fronte della decisione successivamente intervenuta all'esito del
[...] giudizio di cui all'art. 2932 c.c., siffatto rapporto non appare più esistente, essendo allo stato tenuti, gli originari terzi pignorati, al pagamento del saldo del prezzo (e dunque di quel credito inizialmente attribuibile al debitore principale) a beneficio di altro soggetto (sig. , divenuto Persona_1
pertanto nuovo creditore di quelle stesse somme oggetto di esecuzione coattiva.
In altri termini ancora, dunque, diversamente dal quadro fattuale prospettatosi in sede esecutiva
(costituito da un rapporto giuridico che, seppur sottoposto a giudizio di cui all'art. 2932 c.c., poteva comunque considerarsi come precisamente identificato ed esistente), attualmente, invece, per effetto della sentenza sopra citata, simili presupposti risultano non più presenti, non potendosi più individuare, in maniera certa, un obbligo intercorrente tra i sig.ri e e Parte_2 Pt_1 [...]
. Controparte_2
Né vale, peraltro, a mutare siffatte considerazioni, il rilievo mosso dal creditore odierno convenuto circa la non definitività della pronuncia di cui sopra, essendo quest'ultima, in assenza di determinazioni contrarie dei giudici dell'impugnazione (delle quali, tuttavia, nella specie nulla è stato riferito dalle parti né circa l'effettivo avvio di un giudizio di appello, né, in tale ultima ipotesi, in ordine ad eventuali pronunce di cui all'art. 283 c.p.c.), “provvisoriamente esecutiva tra le parti”
(art. 282 c.p.c.).
Ne consegue così, considerate le circostanze in ultimo descritte, che, essendo venuto meno, ad oggi, per effetto della sentenza n. 1720/2024 emessa da codesto Tribunale in data 4.12.2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 2457/2016, quel rapporto giuridico determinato ed originariamente esistente tra i terzi pignorati opponenti ed il debitore principale, il credito a suo tempo aggredito dalla non sia più suscettibile di pignoramento in danno dei sig.ri Controparte_1
e , essendo questi ultimi, attualmente, non più creditori della OC Parte_2 Pt_1 [...]
, ma di terzo e diverso soggetto estraneo al procedimento. Controparte_2
Deve pertanto accogliersi la presente opposizione, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex pluribus Cass., civ., SS.UU., n. 26242/2012).
III. Sulle spese di lite
Come visto sopra, l'esito dell'odierno giudizio risulta determinato da eventi sopravvenuti alla sua introduzione e suscettibili, ad avviso di codesto Tribunale, di influire sull'accoglimento dell'opposizione formulata dagli attori.
Risulta pertanto equo, a fronte della successione di eventi sopra descritti, disporre la compensazione integrale di lite, con esclusione, per l'effetto, della chiesta condanna di cui all'art. 96 c.p.c., intimata dalla parte convenuta costituita.
Debbono invece dichiararsi irripetibili le spese processuali nei confronti della OC
[...]
e di Crédit Agricole Italia S.p.a, entrambi non costituiti nell'odierno Controparte_2
procedimento.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando,
Accoglie l'opposizione promossa e avverso le Parte_1 Parte_2 ordinanze emesse in data 18.2.2024 nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.r.g. 526/2022.
Dichiara integralmente le spese di lite.
Rigetta la richiesta di condanna di cui all'art. 96 c.p.c.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di Controparte_2
Controparte_3 e di
Così deciso in Termini Imerese, in data 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi