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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/05/2024, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 207/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 207/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 518/2021 del Tribunale
civile di Larino in composizione monocratica pronunciata il 13.12.2021 e pubblicata il 15.12.2021
a conclusione del giudizio n. 350/2015 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”, vertente tra
, c.f. , in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 CodiceFiscale_1
“ ”, P.iva ; , c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
; , c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
Aurora Mancini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Vasto, v. Talete n. 2,
giusta procura in calce all'atto di appello.
CP_2 e
CP_3
-APPELLATA CP_4
e
Controparte_5
-APPELLATA - CP_4
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni delle parti appellanti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 18.10.2023,
entro i termini perentori assegnati con decreto del 18.09.2023.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 19.10.2023, concesso il primo termine per il deposito di memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c.
FATTO
A mezzo di citazione tempestivamente notificata, la , Controparte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo NRG Parte_3 Parte_1
72/2015, reso in data 17.02.2015 dal Tribunale di Larino, con cui si ingiungeva loro (alla prima quale debitrice principale ed agli altri quali fideiussori) di pagare in favore della Controparte_5
la somma di € 228.890,85, a titolo di saldo debitore del contratto di apertura di credito con
[...]
concessione di fido concluso in data 21.06.2007, e tanto in ragione della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto da parte della e CP_6
della natura anatocistica e/o usuraria – e quindi illegittima – degli interessi applicati.
Sulla base di tale premessa, gli opponenti chiedevano che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato, e spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti dell'Istituto di credito per l'importo di € 250.000,00, somma di cui si proclamavano creditori in ragione dell'asserita applicazione di interessi illegittimi da parte dell'Istituto bancario, chiedendo infine che fossero dichiarate nulle – in forza della natura vessatoria della clausola di escussione della garanzia a prima richiesta contenuta nel contratto in questione – le fideiussioni prestate da , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
.
[...]
Si costituiva in giudizio la affermando di essersi comportata correttamente nell'esecuzione CP_5
del rapporto contrattuale ed in particolare di non avere applicato interessi in misura illegale,
chiedendo pertanto il rigetto tanto dell'opposizione che della domanda riconvenzionale.
Di seguito si costituiva in giudizio la , nella qualità di cessionaria del credito oggetto di causa. CP_3
In fase istruttoria veniva ammessa ed espletata c.t.u. contabile.
All'esito, con la sentenza n. 518/2021 il Tribunale di Larino, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 146.756,85 in favore dell'opposta, oltre accessori del credito, rigettava la domanda riconvenzionale, compensava le spese di lite e poneva quelle di c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Con citazione notificata il 14.06.2022 e iscritta a ruolo il 20.06.2022, , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante della società “ ”, e Controparte_1 Parte_2
, hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma e Parte_3
rassegnando le seguenti richieste conclusive: “ (…) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime
cure e non accolte ovverossia la domanda riconvenzionale nei confronti dell'Istituto di Credito per
l'importo di € 250.000,00, somma di cui sono creditori in ragione dell'applicazione di interessi
illegittimi da parte dell'Istituto bancario e la declaratoria di nullità – in forza della natura vessatoria
della clausola di escussione della garanzia a prima richiesta contenuta nel contratto in questione –
delle fideiussioni prestate da , ed . Con vittoria di Parte_1 Parte_3 Parte_2
spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi
ad entrambi i gradi di giudizio.”
Le appellate e , pur ritualmente CP_3 Controparte_5
e tempestivamente citate in giudizio, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci con ordinanza del 19.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello va dichiarato inammissibile – questione rilevabile anche d'ufficio – in quanto non rispondente ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. come modificato dal d.l. n. 83/2012,
conv. in legge n. 134/2012.
Va al riguardo osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così da ultimo Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n.
76294; Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso non ravvisabili nell'atto introduttivo.
Infatti, gli appellanti hanno riproposto (vedasi le richieste conclusive dell'atto di gravame, in precedenza ritrascritte) la domanda riconvenzionale, tesa alla condanna della al pagamento, in CP_6
loro favore, dell'”…importo di € 250.000,00, somma di cui sono creditori in ragione
dell'applicazione di interessi illegittimi da parte dell'Istituto bancario”, trascurando del tutto e,
quindi non appellando specificamente, la ragione addotta dal primo giudice a fondamento della pronuncia reiettiva di detta domanda, ovverossia che essa è “rimasta priva di riscontro probatorio”
(v. pag. 3 della sentenza gravata).
Parimenti, gli impugnanti hanno insistito nella “declaratoria di nullità – in forza della natura
vessatoria della clausola di escussione della garanzia a prima richiesta contenuta nel contratto in
questione – delle fideiussioni prestate da , ed ”, ma Parte_1 Parte_3 Parte_2
non hanno in alcun modo confutato e contrastato la motivazione addotta dal Tribunale al riguardo di tale questione, cioè che ”… la clausola in contestazione non può certamente dirsi vessatoria, costituendo la stessa elemento di discrimine tra il contratto di fideiussione ed il contratto autonomo
di garanzia siccome proprio e tipico del secondo e non del primo, in quanto tale non concretizzante
alcuno squilibrio della prestazione gravante sui garanti rispetto a quella dovuta dalla (v. CP_6
pag. 3 della decisione appellata).
Per tali ragioni, l' appello va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese attesa la contumacia delle parti appellate vittoriose.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 207/2022 R.G., sull'appello proposto da , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società “ ”, e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, con citazione notificata il 14.06.2022 nei confronti della e della
[...] CP_3
, avverso la sentenza n. 518/2021 del Controparte_5
Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pronunciata il 13.12.2021 e pubblicata il
15.12.2021 a conclusione del giudizio n. 350/2015 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Nulla per le spese attesa la contumacia delle parti appellate vittoriose;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 24
maggio 2024.
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 207/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 518/2021 del Tribunale
civile di Larino in composizione monocratica pronunciata il 13.12.2021 e pubblicata il 15.12.2021
a conclusione del giudizio n. 350/2015 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”, vertente tra
, c.f. , in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 CodiceFiscale_1
“ ”, P.iva ; , c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
; , c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
Aurora Mancini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Vasto, v. Talete n. 2,
giusta procura in calce all'atto di appello.
CP_2 e
CP_3
-APPELLATA CP_4
e
Controparte_5
-APPELLATA - CP_4
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni delle parti appellanti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 18.10.2023,
entro i termini perentori assegnati con decreto del 18.09.2023.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 19.10.2023, concesso il primo termine per il deposito di memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c.
FATTO
A mezzo di citazione tempestivamente notificata, la , Controparte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo NRG Parte_3 Parte_1
72/2015, reso in data 17.02.2015 dal Tribunale di Larino, con cui si ingiungeva loro (alla prima quale debitrice principale ed agli altri quali fideiussori) di pagare in favore della Controparte_5
la somma di € 228.890,85, a titolo di saldo debitore del contratto di apertura di credito con
[...]
concessione di fido concluso in data 21.06.2007, e tanto in ragione della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto da parte della e CP_6
della natura anatocistica e/o usuraria – e quindi illegittima – degli interessi applicati.
Sulla base di tale premessa, gli opponenti chiedevano che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato, e spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti dell'Istituto di credito per l'importo di € 250.000,00, somma di cui si proclamavano creditori in ragione dell'asserita applicazione di interessi illegittimi da parte dell'Istituto bancario, chiedendo infine che fossero dichiarate nulle – in forza della natura vessatoria della clausola di escussione della garanzia a prima richiesta contenuta nel contratto in questione – le fideiussioni prestate da , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
.
[...]
Si costituiva in giudizio la affermando di essersi comportata correttamente nell'esecuzione CP_5
del rapporto contrattuale ed in particolare di non avere applicato interessi in misura illegale,
chiedendo pertanto il rigetto tanto dell'opposizione che della domanda riconvenzionale.
Di seguito si costituiva in giudizio la , nella qualità di cessionaria del credito oggetto di causa. CP_3
In fase istruttoria veniva ammessa ed espletata c.t.u. contabile.
All'esito, con la sentenza n. 518/2021 il Tribunale di Larino, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 146.756,85 in favore dell'opposta, oltre accessori del credito, rigettava la domanda riconvenzionale, compensava le spese di lite e poneva quelle di c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Con citazione notificata il 14.06.2022 e iscritta a ruolo il 20.06.2022, , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante della società “ ”, e Controparte_1 Parte_2
, hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma e Parte_3
rassegnando le seguenti richieste conclusive: “ (…) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime
cure e non accolte ovverossia la domanda riconvenzionale nei confronti dell'Istituto di Credito per
l'importo di € 250.000,00, somma di cui sono creditori in ragione dell'applicazione di interessi
illegittimi da parte dell'Istituto bancario e la declaratoria di nullità – in forza della natura vessatoria
della clausola di escussione della garanzia a prima richiesta contenuta nel contratto in questione –
delle fideiussioni prestate da , ed . Con vittoria di Parte_1 Parte_3 Parte_2
spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi
ad entrambi i gradi di giudizio.”
Le appellate e , pur ritualmente CP_3 Controparte_5
e tempestivamente citate in giudizio, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci con ordinanza del 19.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello va dichiarato inammissibile – questione rilevabile anche d'ufficio – in quanto non rispondente ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. come modificato dal d.l. n. 83/2012,
conv. in legge n. 134/2012.
Va al riguardo osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così da ultimo Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n.
76294; Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso non ravvisabili nell'atto introduttivo.
Infatti, gli appellanti hanno riproposto (vedasi le richieste conclusive dell'atto di gravame, in precedenza ritrascritte) la domanda riconvenzionale, tesa alla condanna della al pagamento, in CP_6
loro favore, dell'”…importo di € 250.000,00, somma di cui sono creditori in ragione
dell'applicazione di interessi illegittimi da parte dell'Istituto bancario”, trascurando del tutto e,
quindi non appellando specificamente, la ragione addotta dal primo giudice a fondamento della pronuncia reiettiva di detta domanda, ovverossia che essa è “rimasta priva di riscontro probatorio”
(v. pag. 3 della sentenza gravata).
Parimenti, gli impugnanti hanno insistito nella “declaratoria di nullità – in forza della natura
vessatoria della clausola di escussione della garanzia a prima richiesta contenuta nel contratto in
questione – delle fideiussioni prestate da , ed ”, ma Parte_1 Parte_3 Parte_2
non hanno in alcun modo confutato e contrastato la motivazione addotta dal Tribunale al riguardo di tale questione, cioè che ”… la clausola in contestazione non può certamente dirsi vessatoria, costituendo la stessa elemento di discrimine tra il contratto di fideiussione ed il contratto autonomo
di garanzia siccome proprio e tipico del secondo e non del primo, in quanto tale non concretizzante
alcuno squilibrio della prestazione gravante sui garanti rispetto a quella dovuta dalla (v. CP_6
pag. 3 della decisione appellata).
Per tali ragioni, l' appello va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese attesa la contumacia delle parti appellate vittoriose.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 207/2022 R.G., sull'appello proposto da , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società “ ”, e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, con citazione notificata il 14.06.2022 nei confronti della e della
[...] CP_3
, avverso la sentenza n. 518/2021 del Controparte_5
Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pronunciata il 13.12.2021 e pubblicata il
15.12.2021 a conclusione del giudizio n. 350/2015 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Nulla per le spese attesa la contumacia delle parti appellate vittoriose;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 24
maggio 2024.
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico