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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/09/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 26/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 26/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 14.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
, in persona dei liquidatori (dottori Parte_1 Pt_2
e ) quali legali rappresentanti pro tempore;
[...] Parte_3
p. IVA: P.IVA_1 parti rappresentate e difese dall'avv. Antonio GATTO, del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via dei Mille n. 243); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona in persona del curatore (avv. Antonio Controparte_1
COLOMBO) quale legale rappresentante pro tempore; p. IVA: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Enrico LUCCHESE, del foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania (via Gabriele D'Annunzio n.
25); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1087 emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 10-15.6.2022, in materia di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “…Dichiarare nulla la citazione e quindi dichiarare nulli tutti gli atti del giudizio iscritto al n. 6905/2017 RG del Tribunale di Messina annullando la sentenza, appellata, emessa nel detto giudizio, con rimessione, ex art. 354 C.P.C., del giudizio al Giudice di primo grado.
2- In via subordinata, annullare la sentenza appellata, disponendo la remissione in termini per potere chiamare in causa il e potere esercitare l'attività difensiva di cui all'art. 183 VI comma C.P.C. Controparte_2
3- In accoglimento dei motivi sopra esposti, riformare la sentenza n. 1087/2022 pubblicata il 15 giugno 2022, emessa dal Tribunale di Messina e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dalla con l'atto di Controparte_1 citazione del 19/12/2017 …”.
Per parte appellata:
“… in via preliminare, accolga l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale dell'appellante poiché decaduta dai termini e tardivamente proposta in grado di appello e contestualmente accerti e dichiari la regolarità ed efficacia della notifica dell'atto di citazione del 19/12/2017. In via preliminare rigetti la richiesta di chiamata del terzo formulata dall'appellante poiché tardiva ed inammissibile, in quanto decaduta dai termini processuali. Nel merito ed in ogni caso rigetti integralmente il gravame spiegato dalla società , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. perché infondato e, per l'effetto, confermi integralmente la sentenza n. 1087/2022, del 15/06/22, resa nel giudizio r.g. n. 6905/2017, dal Giudice del Tribunale di Messina, Dott.ssa Starvaggi, confermando l'integrale accoglimento di tutte le istanze formulate in primo grado di giudizio ed espressa condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la in Parte_1 persona dei liquidatori e rappresentanti legali pro tempore, conveniva in giudizio davanti a questa Corte la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 interponendo gravame avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 10-15.6.2022, nel procedimento già iscritto al n. 6905/2017 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione, notificato il 19.12.2017, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, citava innanzi al Tribunale Civile di Messina la
[...]
chiedendone la condanna al rimborso della somma di € 4.272,00, Parte_1 corrisposta a titolo di eco-pass nel periodo compreso tra settembre 2011 e maggio 2013, per l'accesso alla zona a traffico limitato all'interno del Comune di Messina. Esponeva in proposito che:
- la nella sua qualità di società di servizi, forniva servizi amministrativi a favore degli Controparte_1 autotrasportatori, titolari di apposita tessera di affiliazione, per le tratte che collegano la città di Messina alla regione Calabria e viceversa, incluso il pagamento anticipato dei biglietti per la tratta Tremestieri–Villa San Giovanni;
- per ogni titolo di viaggio acquistato per conto dei propri affiliati, la suddetta società aveva corrisposto alla la tassa denominata “eco-pass”, relativa al transito degli automezzi nelle ZTL del Parte_1 Comune di Messina;
- il pagamento di tale tassa, formalmente istituita dal prefato Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 53/C del 28.5.2013 e delibera del Commissario Straordinario n.470 del 29.05.2013, era stato richiesto dalla
[...] per tutto il periodo compreso tra settembre 2011 e maggio 2013; Parte_1 - con sentenza del 20.6.2017, n. 1485 Reg. Prov. Coll. n. 272/2013, il TAR di Catania aveva annullato i citati provvedimenti amministrativi, sancendo per l'effetto l'illegittimità del cd. “eco-pass” sino a quel momento riscosso dalla Parte_1
- con diffida del 3.8.2017, la società attrice chiedeva formalmente il rimborso della somma di € 4.272,00, versati a detto titolo tra settembre 2011 e maggio 2013, come risultanti dalle fatture emesse dalla medesima società convenuta;
- poiché tale diffida rimaneva priva di riscontro, veniva promosso giudizio, con il quale venivano formulate le seguenti domande:
“… ordinare alla in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Messina, Approdo Parte_1 Tremestieri, p. iva , di pagare alla ricorrente la somma di € 4.272,00, oltre interessi, quale rimborso P.IVA_1 delle somme versate a titolo del cd. eco-pass dal settembre 2011 al maggio 2013; condannare, altresì, la società convenuta al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge …”.
Dichiarata la contumacia della società convenuta all'udienza del 3.3.2020, il Tribunale Civile di Messina, in assenza di attività istruttoria, con pronuncia emessa in data 10.6.2022, così statuiva:
“… accoglie la domanda della e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1 [...] a rimborsare la somma di euro 4.272,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Parte_1 condanna la convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 1.620,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e CPA …”.
*
Parte appellante, id est la società rimasta contumace in primo grado, con atto di citazione in appello e contestuale chiamata di terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 C.P.C., notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 3.1.2023, lamentava che:
1. l'impugnata sentenza sarebbe stata emessa con violazione dell'art. 145 C.P.C. per vizio di difetto del contradittorio, con nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado anteatti e necessità di sua rimessione al Giudice di primo grado ex art. 354 C.P.C. dal momento che:
“… La notifica della citazione eseguita in violazione dell'art. 145 C.P.C., non ha permesso in alcun modo alla
[...] di venire a conoscenza della citazione e dell'esistenza del relativo giudizio, fino a quando, dopo che era Parte_1 stata emessa la sentenza appellata, l' , con pec del 14/12/2022 recapitata all'indirizzo telematico Controparte_3 di (doc. 11), notificava la richiesta di pagamento della tassa di registrazione della sentenza Parte_1 appellata e quindi, tramite accesso al fascicolo telematico, ha avuto notizie della sentenza Parte_1 emessa in sua contumacia e presa visione del relativo fascicolo del giudizio iscritto al n. 6905/2017 …”;
ed in particolare deduceva che:
“… l'atto di citazione è stato notificato il 19/12/2017 alla resso l'Approdo Tremestieri di Messina Parte_1
…[…]… in un luogo dove la Terminal non aveva sede né centrale né secondaria e dove non vi era alcuna attinenza con la stessa Terminal, in quanto nel febbraio 2017 la sede era stata trasferita in via della Libertà al n. 34, come risulta dal verbale del CDA di el 24/2/2017 che si produce in copia conforme (doc. 4) autenticata da Notaio Parte_1 e reso pubblico con iscrizione alla Camera di Commercio di Messina il 27/4/2017, come risulta documentato a pag. 21 della visura camerale storica, che si produce (doc. 5)…”;
evidenziava, inoltre, l'irrilevanza della circostanza riportata nella relata di notifica, secondo cui l'atto sarebbe stato consegnato a tal , dichiaratosi incaricato alla ricezione Parte_4 degli atti, atteso che difetterebbe la prova del presupposto (preliminare) della sua effettiva presenza, al momento della notifica, presso la suddetta “sede” della persona giuridica destinataria;
in ogni caso, rappresentava che lo non risultava più dipendente della Pt_4 [...] già dal gennaio 2016, come documentato dalla Comunicazione Obbligatoria Parte_1
Unificato (cd. UniLav) di licenziamento del 21.1.2016, versata agli atti;
ed infatti:
“…Nel 2016, quindi un anno prima della notifica, non solo lo non era più dipendente della Pt_4 [...]
ma la stessa Terminal non aveva in carico nessun lavoratore essendo stati tutti licenziati, in Parte_1 Parte_1 quanto nel gennaio dello stesso anno (2016) aveva cessato, nella sostanza, la sua attività di gestione dell'Approdo di e quindi non aveva più necessità di lavoratori dipendenti come risulta documentato dal verbale di Parte_1 assemblea del 22/12/2017 che si produce (doc.8) assieme all'estratto del LUL (doc.9), dove risulta che tutti i lavoratori, compreso lo nel gennaio 2016 erano stati licenziati …”; Pt_4
e pertanto:
“… dovranno essere dichiarati nulli tutti gli atti del giudizio iscritto al n. 6905/2017 RG del Tribunale di Messina e dovrà quindi essere annullata la sentenza, appellata, emessa nel detto giudizio, con rimessione, ex art. 354 C.P.C., del giudizio al Giudice di primo grado …”;
2. in via subordinata, ove la Corte non ritenesse di disporre la rimessione del giudizio al Giudice di primo grado per effetto della dedotta nullità, dovrebbe essere concessa, ai sensi dell'art. 183, comma VI C.P.C., la remissione in termini, al fine di consentire l'esercizio dell'attività difensiva e la chiamata in causa del : Controparte_2 ed infatti, per principio consolidato (Cass. SS.UU. n. 2258/2022; Cass. III n. 18297/2021), in caso di nullità della vocatio in ius, il Giudice d'appello — ove non operi la rimessione — deve dichiarare la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, trattenere la causa e decidere nel merito, ammettendo l'appellante contumace a svolgere tutte le attività difensive precluse, incluse quelle probatorie, ciò al fine di evitare un ingiustificato pregiudizio;
ovvero:
3. avrebbe dovuto dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del Giudice
Amministrativo: la domanda avanzata da atterrebbe un danno derivante da Controparte_1 provvedimento amministrativo poi annullato con sentenza del TAR, donde l'integrazione d'una fattispecie qualificabile come lesione d'interesse legittimo oppositivo, tale da radicare la giurisdizione presso il Giudice Amministrativo;
4. avrebbe dovuto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
[...]
n merito al rapporto dedotto in giudizio, atteso che: Parte_1
con ordinanze nn. 16/2011 e 22/2011, il Commissario Delegato – Sindaco pro tempore – aveva istituito/prorogato la nel Comune di Messina e disciplinato la riscossione delle Pt_5 somme previste per l'accesso, demandandone la gestione alle società di navigazione operanti nello stretto mediante l'emissione di un biglietto unico;
pertanto:
“… In forza del detto ordine commissariale la quale raccomandataria marittima (doc.15) Parte_1 di anche se solo temporaneamente, ha agito nell'ambito di un servizio, tale cioè da collocare Parte_6 il soggetto preposto in posizione di attivo compartecipe dell'attività amministrativa dell'ente pubblico. Nella sostanza la quale raccomandataria marittima di ha agito solo come mero Pt_1 Parte_6 agente contabile esterno delegato alla riscossione funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della p.a. ed in quanto tale è assolutamente carente di legittimazione passiva in merito al rapporto dedotto in giudizio, risultando il unico soggetto legittimato passivo, atteso che l'obbligazione Controparte_2 tributaria del pagamento dell'ecopass si è perfezionata esclusivamente tra il conducente del mezzo e il CP_4
[...]… Come risulta dalle ordinanze comunali, quale raccomandataria marittima di
[...] Pt_1 Pt_6
ha proceduto all'incasso dell'ecopass in nome e per conto del [...]… che Parte_6 Controparte_4 agisse nell'incassare le somme in nome per conto del rimane anche confermato Pt_1 Controparte_2 dall'inserimento in apposita riga del biglietto della somma incassata per eco-pass che, chiaramente, unica voce del biglietto che non veniva soggettata a IVA …”; diversamente opinando, si giungerebbe all'assurda conclusione che la
[...] osse legittimata ad imporre tributi comunali, in palese violazione dell'art. Parte_1
23 Cost.;
nonché, nel merito, che:
5. il Giudice di prima istanza avrebbe palesemente errato nel ritenere provato il presunto credito (pari ad € 4.272,00) vantato dalla Controparte_1 ed invero: pur dichiarandosi creditrice delle somme versate a titolo di eco-pass, parte attrice non avrebbe fornito alcuna prova dell'effettivo suo pagamento, non potendo assumere detto rango né le fatture, prive della relativa contabile, né i biglietti di transito, peraltro limitati a cinque, dai quali non risultava alcuna anticipazione di spesa da parte della stessa;
la prova del presunto pagamento sarebbe rimasta affidata a mere affermazioni labiali, del tutto prive di riscontro documentale e, pertanto, di nessuna efficacia probatoria;
6. la sentenza sarebbe in ogni caso errata con riferimento al capo concernente la liquidazione delle spese processuali, atteso che alla luce della nullità di tutti gli atti successivi alla notifica censurata e, comunque, in considerazione della fondatezza e rilevanza dei motivi di impugnazione sopra esposti, meriterebbe nuova e più equilibrata regolamentazione secondo il principio della soccombenza;
denunciando inoltre l'intenzione di chiamare in causa, a titolo di garanzia, il , Controparte_2 quale unico soggetto legittimato rispetto alla domanda restitutoria formulata dall'attrice, atteso che:
- l'Ente de quo risulterebbe, comunque, tenuto a rispondere di quanto eventualmente la società fosse condannata a corrispondere alla in caso di Controparte_1 accoglimento della predetta pretesa;
ed infatti, nella convenzione stipulata con il CP_2 per disciplinare le modalità di esecuzione della riscossione delle somme a titolo di
[...] eco-pass, al punto 3 veniva espressamente stabilito che:
“… nel caso di annullamento dell'ordinanza di istituzione del pagamento del ticket, il dovrà Controparte_2 manlevare la per eventuali richieste di rimborso del ticket incassato dichiarato non Parte_7 dovuto...”;
- “… in esecuzione della manleva prestata, in caso di accoglimento delle domande formulate dall'attrice nei confronti della Terminal, il dovrà essere condannato a manlevare la stessa Terminal, pagando Controparte_2 direttamente all'attrice tutte le somme, comprese le spese processuali, poste a carico, con l'emittenda sentenza, della ”; Parte_8
concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata,
l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, ovvero di quelli di questo grado, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
* Con atto depositato (telematicamente) in data 26.5.2023, si costituiva, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo nel merito ex CP_1 adverso:
sub 1., che:
la notifica alla si sarebbe regolarmente perfezionata in quanto Parte_1
l'atto introduttivo del giudizio sarebbe stato notificato a mani di tale Parte_4 espressamente qualificatosi come incaricato della società a ricevere gli atti, conformemente a quanto previsto dall'art. 145 C.P.C.; ed infatti:
“… Del tutto irrilevante è la contestazione pretestuosa sollevata da controparte relativamente al trasferimento formale della sede societaria in altro luogo nel febbraio 2017, poiché tale circostanza non esclude certamente che la abbia mantenuto la propria attività e personale incaricato presso l'Approdo Parte_1 Tremestieri, ove è stato appunto ricevuto l'atto notificato a mezzo Pubblico Ufficiale …”;
“… Ancor meno rilevante è la contestazione sollevata dalla difesa avversaria, secondo cui l'incaricato alla ricezione non era più un dipendente della all'epoca della notifica. Parte_1 Ed infatti, in caso di consegna a persona INCARICATA, non rileva la qualifica che detta persona riveste all'interno dell'ente, né l'ufficiale giudiziario è tenuto a fare alcun accertamento all'interno dell'ente; non è neppure richiesto che la persona qualificatasi come addetta alla sede sia legata alla persona giuridica da un rapporto lavorativo …”;
la ricezione dell'atto presso l'Approdo Tremestieri da parte dell'incaricato qualificatosi dipendente comprovava la prosecuzione dell'attività della società resistente in tale sede, ove peraltro nella stessa giornata il medesimo incaricato aveva ricevuto altro atto giudiziario (ricorso ex art 702 bis C.P.C.) destinato alla medesima società, nonostante il riferito trasferimento formale presso altra sede;
sub 2., che:
“… Detto motivo di appello è, al pari del primo, del tutto infondato e privo di logica giuridica, tenuto conto che la contumacia dell'appellante in primo grado e la conseguente inattività processuale del convenuto può essere imputata solo a tale ultimo e quale conseguenza di un suo comportamento omissivo, i cui effetti negativi non possono certamente e solo oggi farsi ricadere in capo all'attore appellato …”;
“… L'appellante ha fatto colpevolmente spirare i termini processuali disposti a pena di decadenza per poter chiamare il terzo in causa e svolgere l'attività istruttoria di cui ai termini 183 C.P.C. del primo grado di giudizio …”;
l'appellante, dunque, sarebbe decaduta dal diritto di chiamare il terzo in causa, nonché dalla facoltà di depositare documenti e avanzare richieste istruttorie o nuove istanze, essendo spirati i termini processuali;
sub 3., che:
“… è di tutta evidenza, come l'oggetto della causa non abbia natura risarcitoria, come erroneamente sostenuto dall'appellante, bensì trattasi di richiesta di rimborso di somme indebitamente incassate e trattenute dalla
[...] a seguito della nota abolizione della tassa sull'eco-pass disposta con sentenza del TAR di Catania e Parte_1 successivamente confermata dal CGA di Palermo …”;
la controversia, infatti, in quanto vertente su diritti soggettivi di credito, era stata correttamente instaurata innanzi al Tribunale ordinario, essendo rivolta contro un soggetto privato (
[...]
, mentre il risultava estraneo ai rapporti dedotti;
Parte_1 Controparte_2 sub 4., che:
- la ivestiva la qualità di soggetto passivo e risultava legittimata Parte_1
a comparire in giudizio, in quanto contraente del rapporto obbligatorio instaurato con la alla quale aveva emesso direttamente le fatture relative Controparte_1 all'acquisto dei biglietti di traghettamento, comprensivi dell'importo relativo alla tassa denominata “eco-pass”;
- le somme corrisposte dall'attrice erano state materialmente percepite dalla
[...]
circostanza che la stessa società aveva espressamente riconosciuto, Parte_1 rendendo irrilevante, ai fini della domanda di rimborso, la successiva traslazione degli importi nelle casse comunali di Messina;
peraltro, la “non ha mai reso noto formalmente o informalmente di agire Parte_1 ed incassare le somme dell'eco-pass in nome e per conto del e più in generale sulla scorta di Controparte_2 un mandato. Solo nell'odierno giudizio, è stata resa nota la convenzione con il , né tantomeno Controparte_2 sui biglietti di viaggio viene indicato o fatto alcun cenno alla quale mandataria del Parte_1
”; Parte_9
sub 5., che:
è documentalmente provato e non contestato che la abbia Parte_1 emesso fatture direttamente nei confronti della nelle quali le Controparte_1 veniva richiesto il pagamento della tassa sull'eco-pass sotto la voce “fuori campo IVA”, circostanza quest'ultima che escludeva il coinvolgimento di terzi e rendeva infondata la tesi secondo cui il pagamento sarebbe stato effettuato da soggetti diversi, i quali – se davvero coinvolti – avrebbero dovuto ricevere diretta fatturazione da Parte_1 peraltro, la società appellata, per sua stessa ammissione, aveva riconosciuto di aver incassato le somme richieste a titolo di rimborso, pari a € 4.272,00, comprensive della tassa sull'eco-pass, e di averle riversate successivamente al , rispetto al quale ora pretendeva di Controparte_2 essere manlevata;
pertanto:
“…tenuto conto dell'estraneità al rapporto commerciale del e del tesserato–trasportatore, Controparte_2 instauratosi invece esclusivamente tra la la nessuna ulteriore Parte_1 Controparte_1 prova deve essere fornita … in ordine all'asserito pagamento dei biglietti di traghettamento ad opera dei singoli autotrasportatori, così come pretestuosamente richiesto dalla controparte e ciò per due ordini di motivi: a) detta produzione sarebbe del tutto irrilevante in considerazione dell'estraneità del terzo (tesserato-trasportatore) al rapporto commerciale intercorso esclusivamente tra la la Parte_1 Controparte_1 b) la richiesta avversaria comporta un inammissibile inversione dell'onere probatorio. Ed infatti, trattandosi di una tesi sostenuta dalla è tale ultima a dover dimostrare il proprio (comunque infondato) assunto Parte_1 argomentativo e non già l'attrice che, ha da sempre sostenuto tutt'altra tesi, oltreché documentalmente dimostrato il fondamento della richiesta di rimborso. È evidente, a questo punto, il tentativo di controparte di addossare all'attrice l'onere di una “prova diabolica” a cui la stessa convenuta si sottrae …”;
in ogni caso la somma algebrica degli importi indicati nelle fatture allegate, a titolo di eco-pass, dimostrava in modo oggettivo e documentale la fondatezza della domanda di rimborso pari a €
4.272,00 - come riconosciuto nella sentenza di primo grado - con piena prova del credito vantato dall'appellata, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa controparte;
sub 6., che: nessuna doglianza potrebbe oggi formularsi riguardo al trattamento sanzionatorio, giacché la condanna alle spese di lite risultava pienamente coerente, sia per il principio processuale della soccombenza sia per la corretta quantificazione commisurata al valore della causa;
e concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Disposta con decreto presidenziale del 5.6.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, C.P.C. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, premessa la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, differiva l'udienza di prima comparizione del 16.10.2023 (in esito ad ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.) a quella del 14.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, a seguito della dichiarazione di fallimento della Controparte_1
con sentenza del 23.11.2023 (proc. 298/2023 RG presso il Tribunale di Catania), il
[...]
Fallimento della stessa, in persona del curatore pro tempore (Avv. Antonio COLOMBO), previa autorizzazione del Giudice delegato e per il tramite dell'avv. Enrico LUCCHESE, si costituiva nel presente procedimento, facendo proprie integralmente le difese, domande, eccezioni, deduzioni e richieste già formulate nella comparsa di costituzione, nei verbali di causa e in tutti gli atti del giudizio di primo grado, e chiedendo il rigetto delle eccezioni avversarie, ritenute infondate sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 14.10.2024, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa veniva introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 2.1.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
parte appellante (con atto depositato in modalità telematica in data 11.12.2024) oltre ad insistere nelle difese ed eccezioni già formulate, rilevava ancora:
“… Nullità della notifica dell'atto di citazione per violazione dell'art. 145 C.P.C..
- Come evidenziato nelle note di trattazione scritta depositate il 31.05.2023 per l'udienza dell'01.06.2023, nel primo motivo di appello è stata indicata per semplice errore la nullità dell'atto di citazione, invece della nullità della notifica dell'atto di citazione, come per altro risulta confermato nello svolgimento del motivo di appello. Sul punto non coglie nel segno l'eccezione formulata dalla appellata, solo in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero che non si tratti di un errore materiale tardivamente evidenziato dall'Appellante ma di un non meglio identificato “vizio da cui è irrimediabilmente affetta la domanda di appello”.
- Premesso che al contrario di quanto affermato da , l'Appellante non ha evidenziato l'errore materiale, CP_1 solo, con le note scritte depositate il 09.10.2024 ma bensì, immediatamente con le note depositate il 31.05.2023 per l'udienza dell'01.06.2023, ribadendo ulteriormente che si trattava di un errore materiale anche con le note depositate l'11.10.2023 per l'udienza del 16.10.2023 e da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni depositate il 09.10.2024, giova evidenziare che anche in appello deve valere il principio per cui mentre nell'accertamento del fatto è necessario giudicare "iuxta alligata et probata", alla soluzione delle questioni di diritto presiede il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 C.P.C. per cui il Giudice in Appello nel decidere deve esaminare anche e soprattutto la parte argomentativa, finalizzata a contrastare la sentenza impugnata, che sorregge il motivo di appello.
- Come risulta, in maniera del tutto evidente, dalle argomentazioni contenute nell'atto di appello è palese che la nullità riferita all'atto di citazione sia solo un refuso. - Che per altro la domanda di nullità della sentenza di primo grado sia stata chiaramente motivata sulla nullità della notifica dell'atto di citazione rimane confermato dal fatto che nella comparsa di costituzione, in tutte le note di trattazione e nella seconda comparsa di costituzione, parte appellata ha sempre contestato, ritenendola infondata, l'eccepita “nullità della notifica dell'atto di citazione per violazione dell'art. 145 C.P.C. …”;
di contro, parte appellata con atti depositati in modalità telematica (in data 12.12.2024 e 31.12.2024) oltre ad insistere rinnovatamente ex adverso,deduceva ancora:
“… Sulla mutatio libelli – domanda nuova – eccezione in sensu lato. Si ribadisce, ancora una volta, l'eccezione di inammissibilità – eccezione in sensu lato – rilevabile d'ufficio, relativa all'introduzione della domanda nuova formulata in corso di causa - mutatio libelli - operata dalla difesa avversaria. È evidente, pertanto, che l'appellante abbia inteso censurare la nullità dell'atto di citazione e non già la nullità della notifica dello stesso atto, confondendo evidentemente i due profili.
Non v'è chi non veda come l'appellante ripetutamente ed in diversi punti argomentativi dell'atto si riferisca alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione. Orbene, è altrettanto evidente come l'appellante tenti pervicacemente di introdurre, in corso di causa una CP_5
come tale inammissibile ed improcedibile, a parere della scrivente difesa.
[...] È incontestabile, infatti, che controparte, con il primo motivo di appello abbia chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e non già la nullità della notifica dell'atto di citazione. La superiore circostanza è riscontrabile sia nel petitum, che nelle diverse parti dell'atto di appello testé trascritto e dunque, non può certo ritenersi fondata la tesi avversaria secondo cui si tratterebbe di un mero errore materiale, o addirittura di un banale refuso. Come certamente condividerà l'Ecc.ma Corte, la fondamentale distinzione tra le due ipotesi è determinante ai fini della decisione sull'eccezione sollevata da questa difesa e dunque sulle sorti della stessa causa. Ed infatti, l'atto di citazione di primo grado è assolutamente valido ed efficace in tutti i suoi elementi e non potrebbe essere certamente censurato sotto questo profilo come chiesto invece e formalmente da controparte nel petitum e in tutto l'atto di appello. Controparte non ha chiesto nell'atto introduttivo del giudizio di appello di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione, ma solo in corso di causa, formulando così una inammissibile domanda nuova. Solo tardivamente in comparsa conclusionale la difesa avversaria ha tentato di giustificare l'introduzione di una domanda nuova, prospettando l'infondata tesi dell'errore materiale e del refuso …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità – intesa in senso ampio e rilevabile anche d'ufficio – sollevata dalla difesa di parte appellata in ordine all'affermata introduzione in corso di causa di una domanda nuova (con vizio di mutatio libelli), sul presupposto per cui l'appellante non avrebbe chiesto, con l'atto introduttivo del giudizio di appello, la dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di citazione, ma avrebbe formulato tale richiesta solo in corso di causa. Al contrario, tale domanda, come riformulata in corso di giudizio (in rettifica dell'intitolazione del punto c), così redatta: “… Nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 145 cpc …”), è pienamente riconducibile al nucleo originario della censura già formulata nell'atto introduttivo, come si trae chiaramente:
- dallo stesso incipit della lett. a) di p. 2 (in cui si legge: “… l'atto di citazione è stato notificato il 19/12/2017 alla presso l'Approdo Tremestieri di Messina. La Parte_1 notifica è nulla in quanto è stata eseguita, in violazione dell'art. 145 cpc, in un luogo dove
…”);
- dalla conclusione di cui alla successiva p. 4 (“… la citazione è nulla in quanto eseguita in luogo diverso dalla sede o altro luogo indicato nell'art. 145 cpc e a persona del tutto estranea alla
Parte_1
- La notifica della citazione eseguita in violazione dell'art. 145 cpc non ha permesso in alcun modo alla i venire a conoscenza della citazione e dell'esistenza del Parte_1 relativo giudizio, fino a quando, dopo che era stata emessa la sentenza appellata, l'
[...]
, con pec del 14/12/2022 recapitata all'indirizzo telematico di CP_3 [...] doc. 11), notificava la richiesta di pagamento della tassa di registrazione della Parte_1 sentenza appellata e quindi, tramite accesso al fascicolo telematico, Parte_1 ha avuto notizie della sentenza emessa in sua contumacia e presa visione del relativo fascicolo del giudizio iscritto al n° 6905/2017 …”); e, pertanto, essa non costituisce introduzione di una domanda nuova.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, del resto, si ha mutatio libelli solo quando si introduce una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, modificando radicalmente il petitum o la causa petendi, e ponendo un nuovo tema d'indagine che disorienti la difesa della controparte (Cass. S.U. n. 12310/2015; Cass. S.U. n. 22404/2018).
Vero è che l'appellante, nell'atto introduttivo, ha esordito individuando la nullità dell'atto di citazione anziché, più correttamente, la nullità della relativa notificazione. Tuttavia, tale errore materiale non incideva (né incide) sull'individuabilità della corretta sostanza della doglianza, in quanto espressamente rivolta all'irregolarità della notifica, come si evince dal complessivo contenuto e sviluppo della superiore difesa.
Non può, infatti, condividersi la tesi di parte appellata là dove postula una valutazione della domanda proposta come fosse limitata dal rilievo formale del nomen iuris impiegato dall'appellante, impedendone la conoscibilità ove tale qualificazione risulti impropria e non conforme al contenuto effettivo della pretesa.
Ed infatti, ai fini dell'inquadramento corretto dell'azione esercitata, il giudice è chiamato a operare una qualificazione giuridica autonoma, tenendo conto della concreta fattispecie dedotta in giudizio, prescindendo dalle formulazioni letterali impiegate dalle parti. In tale prospettiva, l'autorità giudiziaria ha il dovere di interpretare la domanda sulla base del suo contenuto sostanziale, desumibile dagli atti processuali e dalle circostanze rappresentate, potendo fare riferimento anche a norme e principi di diritto differenti da quelli eventualmente erronei invocati dalle parti. E si rammenti che (ex multis, Cass. Civ. n. 25140/2010; Cass. Civ. n. 12943/2012; da ultimo Cass.
Civ. 26/4/2021, n. 10998):
«… Il giudice può, assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie ò sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento ò della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti
…».
Ed infatti (così già Cass. SS.UU. n. 27 del 2000; Cass. Civ. n. 20322 del 2005):
«… nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalle parti, dall'altro ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché del provvedimento concreto dalla stessa richiesto …».
E del resto, sulla richiesta di declaratoria di nullità della notifica, che si rilevava pianamente nella trama della censura originaria, la difesa di parte appellata ha esperito un'articolata e pertinente difesa in diritto e in fatto (con i rilievi sub 1.).
*
Venendo dunque al merito processuale, con il primo motivo d'impugnazione (alla cui cognizione si procede in via preliminare, attesane l'evidente indole potenzialmente assorbente rispetto alle altre ragioni di gravame dedotte), la società appellante eccepisce la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, rilevando che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia della convenuta, in quanto l'atto di citazione risulta esser stato notificato - in violazione dell'art. 145 C.P.C. - presso l'Approdo Tremestieri, quale luogo al tempo ormai privo di qualunque collegamento con la Parte_1 che ivi non aveva più – da tempo – né sede legale né sede operativa.
Il motivo è fondato per le motivazioni che appresso si specificheranno:
a) risulta documentalmente accertato (e non è del resto stato oggetto di contestazione) che l'atto di citazione è stato notificato in data 19.12.2017 in un luogo (Approdo Tremestieri di
Messina), nel quale l'appellante società non aveva più la propria sede da circa 10 mesi, in quanto – come emerge dalla prodotta visura camerale storica dell'epoca – in data 24.2.2017 la sede legale della ra stata trasferita altrove, e precisamente Parte_1 in via della Libertà al n. 34, con atto notarile iscritto nel Registro delle Imprese – e, quindi, ben conoscibile da chiunque vi avesse interesse – in data 27.4.2017;
b) circa l'attività posta in essere dall'ufficiale giudiziario operante nell'occorso prima dell'avvenuta individuazione del recapito di Approdo Tremestieri quale sito utile per la notificazione (in ipotesi, quale sede effettiva o dipendenza operativa dell'ente a cui notificare) ovvero dello quale soggetto a tanto effettivamente legittimato, va Pt_4 constatato che dalla relata di notifica consta di esplicativo quanto appresso:
b.1) per un verso, l'inciso “… a mani del dipendente . Tale qual. incaricato di Parte_4 ricevere le notifiche …” è stato corredato di locuzione chiarificatrice non particolarmente preclara, ma comunque sufficientemente indicativa (“… tale qual. …” potendosi intendere come “… tale qualificatosi …”, ossia come equivalente di “… tale dichiaratosi …”), sicché può presumersi (anche per l'avvenuta consegna nell'occorso al medesimo del piego in questione) che proprio in conseguenza di ciò l'ufficiale giudiziario ne abbia fatto menzione nei superiori termini;
b.2) per altro verso, non consta che l'operatore abbia eventualmente richiesto lo di Pt_4 chiarimenti o informazioni al riguardo, oltre che della sua pur attestata duplice posizione (di dipendente e di incaricato a riceversi notifiche per conto della società odierna appellante), pure dell'esistenza nel sito suddetto d'una sede quanto meno di fatto di detto ente, né che abbia svolto eventuali indagini ulteriori al superiore fine.
Il dato temporale sub a) era dunque (ed è) già di per sé sufficiente a sollevar dubbio sulla validità della notificazione così avvenuta, a fini d'integrazione effettiva del contraddittorio, considerata in primis la mancanza di attualità del formale recapito societario presso il quale l'atto è stato consegnato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità — in particolare la sentenza della Corte di cassazione,
Sez. III Civ., n. 3959 del 13/3/2012 — ha chiarito che la notificazione effettuata presso una precedente sede può ritenersi valida solo qualora tale sede risulti ancora iscritta nel Registro delle Imprese. Diversamente, ove la società – come nel caso di specie – abbia regolarmente aggiornato la propria iscrizione con un nuovo indirizzo, la notificazione presso una sede non più riconducibile all'ente sarebbe da considerarsi nulla. Ed ancora, la Suprema Corte (Cass. Civ., 5/7/2002, n. 9813; 10/04/1990, n. 2992) ha da lungi precisato che: «… l'art. 145 cod. proc. civ. impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta …».
Tuttavia, in applicazione del principio di cui all'art. 46 C.C., comma 2 - valido anche ai fini delle notificazioni ex art. 145 C.P.C. - la notificazione può ritenersi valida se effettuata presso la sede effettiva, purché tale sede sia accertata come centro direzionale e organizzativo dell'ente (Cass.
5/4/1985, n. 2341). Orbene, ove la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima – con conseguente validità della notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla sede legale (Cass. n. 2341/85) – a condizione che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva. E, in caso di contestazione, è onere del notificante fornire prova dell'esistenza di detta sede effettiva nel luogo dell'eseguita notificazione (Cass. Civ., sentenza n. 21699, del 19/9/2017; antea, n. 17519/2003), pena la nullità dell'atto notificato.
Ancora, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., 12/3/2009, n. 6021) ha precisato che la sede effettiva di un ente si identifica «… nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accertamento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente …».
Pertanto, solo nel caso in cui il notificante provi che la notificazione sia stata eseguita presso una sede, ove diversa da quella legale, qualificabile tuttavia come luogo di effettivo svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente la notifica può considerarsi valida (Cass. Civ., 12/3/2009, n. 6021; Cass. Civ., 13/4/2004, n. 7037).
In tale ipotesi, infatti, la divergenza del luogo in cui è eseguita la notificazione rispetto alla sede legale non preclude, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 C.P.C., il raggiungimento dello scopo, che è quello di mettere il destinatario della notificazione in condizioni di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa.
Di contro, la notificazione eseguita presso una sede che non corrisponde né a quella legale, né alla sede effettiva così definita, è da ritenersi nulla, in quanto effettuata presso un luogo privo di autonoma soggettività e non idoneo a porre il destinatario in condizione di esercitare tempestivamente e consapevolmente il proprio diritto di difesa (Cass. Civ., 5/7/2002, n. 9813; Cass. Civ., 10/4/1990, n. 2992).
Fermo quanto già rilevato sub b.2), e cioè che non v'è riscontro sul fatto che sia stato effettivamente lo riferire all'ufficiale giudiziario che presso l'Approdo Tremestieri la Pt_4 società appellante aveva un recapito a tanto idoneo, la parte appellata, nel costituirsi in giudizio, neppure ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che presso detto sito (quale sede dismessa) fosse stato mantenuto, da parte della un qualche Parte_1 centro operativo e/o un ufficio destinato alla ricezione della corrispondenza, né tantomeno un recapito stabile comunque riconducibile alla società medesima. Difetta, in particolare, qualsiasi prova documentale o testimoniale che attesti – a superamento della lacuna che sul punto sussiste – la presenza, in quel luogo, di personale incaricato della gestione amministrativa o della ricezione degli atti, ovvero di strutture operative idonee a garantire l'effettiva conoscibilità della notificazione.
In assenza di prova in tal senso - il cui onere incombeva sul notificante - non può pertanto ritenersi integrata la nozione di sede effettiva, utile ai fini della validazione della notificazione operata. Ne deriva che la notifica eseguita presso la sede non più operativa della società appellante deve ritenersi nulla, non essendo stato dimostrato che tale luogo fosse ancora idoneo a garantire la ricezione degli atti e la conoscenza degli stessi da parte del destinatario designato.
All'accoglimento della censura non osta, in realtà, neppure la tesi sostenuta dalla parte appellata, fondata sulla presunta validità della notifica per il solo fatto che l'atto sia stato consegnato a un soggetto che si sarebbe qualificato come incaricato alla ricezione degli atti. Tale argomentazione risulta, infatti, priva di fondamento giuridico e si basa su una presunzione semplice, documentalmente smentita dall'appellante. Invero, il presupposto necessario affinché possa essere validamente instaurata una presunzione di collegamento tra il soggetto reperito e l'ente destinatario dell'atto notificato, consiste nella circostanza che tale soggetto venga individuato appunto presso una sede effettiva dell'ente (nel caso, della società appellante).
Non è infatti sufficiente la mera presenza fisica di un soggetto presso un luogo qualunque per potersi desumere che ivi abbia sede, o recapito, la persona giuridica destinataria della notifica.
La validità della notifica, infatti, non può fondarsi su una presunzione di rappresentanza o di incarico che non sia corroborata da elementi di prova oggettivi, né, tantomeno, può ritenersi raggiunto lo scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 C.P.C., in assenza del presupposto fondamentale della sua localizzazione presso una sede effettiva. Come tale, il principio è stato espressamente affermato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 10694 del 2020, la quale ha chiarito che la regolarità della notificazione presuppone indefettibilmente che il soggetto ricevente dichiaratosi quale a tanto addetto si trovi nella sede della persona giuridica, intesa come luogo deputato allo svolgimento delle attività direzionali e amministrative dell'ente, sebbene non sia indispensabile che lo stesso ne sia anche un dipendente:
«… ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica …».
Ne consegue che la sola dichiarazione del presunto incaricato (che nel caso dalla relata che ne occupa, ripetesi, non consta con sufficiente certezza sia effettivamente avvenuta), in assenza di riscontro circa la qualifica e la legittimità della sede in cui la notificazione è stata effettuata, non può sopperire al requisito previsto dalla norma.
Inoltre, dalla documentazione prodotta (Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del 21.01.2016) emerge chiaramente che il menzionato aveva già cessato il proprio Pt_4 rapporto di lavoro con la sin dal gennaio 2016, e pertanto, già a Parte_1 quella data, è da presumere non rivestisse più alcuna mansione all'interno della società che potesse legittimare la ricezione di atti in suo nome o per conto della stessa. La di lui presenza nel luogo della notifica non può in alcun modo supplire al requisito fondamentale previsto dall'art. 145 C.P.C., né la sua autodichiarazione può ritenersi idonea – in assenza di riscontro oggettivo circa la sua investitura formale o sostanziale all'interno della compagine sociale della – a validare la notificazione avvenuta a Parte_1 sue mani con effetto opponibile alla società de qua. Si rileva, peraltro, alla luce del verbale di assemblea del 22.12.2017, che a partire dal gennaio del 2016 la suddetta società aveva sostanzialmente interrotto l'attività di gestione dell'Approdo di Tremestieri, non avendo avuto rinnovata la concessione relativa, e provveduto al licenziamento di tutti i lavoratori, per poi deliberare nel febbraio del 2017 (si v. il verbale del CdA del 24.2.2017) il mutamento del relativo domicilio, donde la presunzione del non mantenimento più in sito d'alcuna struttura operativa (anche solo idonea alla ricezione di notificazioni). Pertanto, non solo risulta documentalmente accertato che nel febbraio 2017 — ovvero dieci mesi prima della notificazione dell'atto di citazione e otto mesi prima dell'annotazione nel registro camerale — la sede legale dell'appellante non era più ubicata presso l'Approdo di Tremestieri, ma emerge altresì che già dal gennaio 2016 la società Parte_1 aveva cessato qualsivoglia attività presso la suddetta sede, dismettendo contestualmente la fruizione di personale dipendente, tra cui quello stesso he parrebbe essersi dichiarato Pt_4 incaricato a ricevere atti indirizzati ad una società dalla quale, tuttavia, era stato licenziato quasi due anni prima.
Peraltro, la circostanza (documentalmente suffragata) che lo stesso bbia ricevuto un Pt_4 altro atto destinato sempre alla società odierna appellante nella medesima data del 19.12.2017 anche a tutto voler concedere non sarebbe da sola idonea a comprovare l'esistenza in capo al medesimo di una funzione stabile di ricezione, ma costituisce un dato che, ove pur asseverabile, nulla consente d'inferire – nella sua episodicità – circa l'utile sua fruibilità a detto scopo e quindi a far ritenere lo stesso all'epoca effettivamente legittimato alla ricezione di atti nell'interesse di detto ente.
Tali elementi, uniti all'assenza di riscontro di presenza d'una sede effettiva al momento della notificazione, rendono evidente l'insussistenza dei presupposti minimi di validità richiesti dall'art. 145 C.P.C., e confermano l'impossibilità di considerare la notifica idonea a garantire il diritto di difesa dell'appellante, ai sensi dell'art. 156 C.P.C.
Ne consegue, pertanto, che, poiché nel caso di specie la notificazione è stata eseguita presso una sede non più riferibile alla società appellante da oltre otto mesi, e non è stata fornita alcuna prova circa il mantenimento in loco di un recapito o di una struttura operativa idonea alla ricezione degli atti, la stessa deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 145 C.P.C.
In assenza di una sede legale o effettiva, infatti, viene meno il presupposto fondamentale per la validità della notificazione alle persone giuridiche.
Tale nullità, inoltre, non può essere sanata, poiché — come stabilito dall'art. 156 C.P.C. — essa è pronunciabile quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e non può essere superata se il destinatario non è stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa. In tal senso, la notificazione irregolare ha determinato la pretermissione di una parte necessaria del giudizio, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione (e celebrazione) del processo.
*
Ciò posto, il vizio di mancata integrità del contraddittorio nelle prime cure impone al Collegio la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, con rimessione delle parti ex art. 354 C.P.C. dinanzi al Giudice a quo e con onere per le medesime di riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza ex art. 353, comma 2 C.P.C.
Per la sua indole e conseguente incidenza rispetto alle altre doglianze dedotte, l'accoglimento del superiore motivo di gravame ne determina il conseguente integrale assorbimento.
* Quanto alle spese giudiziali, mentre quelle del primo grado andranno liquidate dal Giudice al quale la causa viene rimessa (Cass. Civ. n. 13550/2006), spetta invece a questa Corte liquidare quelle del presente grado, in ossequio al principio, dettato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sent. n. 14495/2017) ed applicabile specificamente nel caso di specie, secondo cui:
«…il giudice di appello, quando dichiari la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 C.P.C., deve rimettere la causa al primo giudice anche per la pronuncia sulle spese della relativa fase processuale – che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata, restando in suo potere di provvedere solo alle spese del giudizio di appello, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio …»;
e per l'effetto esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste, ai sensi dell'art. 91 C.P.C., a carico della parte appellata (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-2, ordinanza n. 14495 del
9/6/2017, in fattispecie distinta ma analogicamente applicabile):
«… Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 C.P.C. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio …»;
con liquidazione secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal
23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività difensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4.7.11.23), ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
fase decisionale, valore medio: € 851,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 437,25 totale € 3.352,25 poi dimidiato ad euro 1.676,125 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”, in ragione della limitata rilevanza economica della qualità della lite e della marginale rilevanza in diritto ed in fatto delle questioni poste.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1087 emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 10-15.6.2022, nel procedimento già iscritto al n.
6905/2017 RGAC;
appello proposto da:
, in persona dei liquidatori (dottori Parte_1 Pt_2
e ) quali legali rappresentanti pro tempore;
[...] Parte_3 nei confronti di: in persona in persona del curatore (avv. COLOMBO Controparte_1
Antonio) quale legale rappresentante pro tempore;
così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio e, per l'effetto, la nullità degli atti conseguenziali e della sentenza impugnata, disponendo la rimessione della causa al Tribunale Civile di
Messina, ai sensi dell'art. 354, comma 1 C.P.C., in combinato con l'art. 353 C.P.C., il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del relativo grado;
termine per la riassunzione di mesi tre dalla notificazione della presente pronuncia;
2) condanna parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.676,125 per onorario, come specificato in parte motiva, oltre esborsi del grado come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 1.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 26/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 14.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
, in persona dei liquidatori (dottori Parte_1 Pt_2
e ) quali legali rappresentanti pro tempore;
[...] Parte_3
p. IVA: P.IVA_1 parti rappresentate e difese dall'avv. Antonio GATTO, del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via dei Mille n. 243); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona in persona del curatore (avv. Antonio Controparte_1
COLOMBO) quale legale rappresentante pro tempore; p. IVA: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Enrico LUCCHESE, del foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania (via Gabriele D'Annunzio n.
25); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1087 emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 10-15.6.2022, in materia di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “…Dichiarare nulla la citazione e quindi dichiarare nulli tutti gli atti del giudizio iscritto al n. 6905/2017 RG del Tribunale di Messina annullando la sentenza, appellata, emessa nel detto giudizio, con rimessione, ex art. 354 C.P.C., del giudizio al Giudice di primo grado.
2- In via subordinata, annullare la sentenza appellata, disponendo la remissione in termini per potere chiamare in causa il e potere esercitare l'attività difensiva di cui all'art. 183 VI comma C.P.C. Controparte_2
3- In accoglimento dei motivi sopra esposti, riformare la sentenza n. 1087/2022 pubblicata il 15 giugno 2022, emessa dal Tribunale di Messina e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dalla con l'atto di Controparte_1 citazione del 19/12/2017 …”.
Per parte appellata:
“… in via preliminare, accolga l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale dell'appellante poiché decaduta dai termini e tardivamente proposta in grado di appello e contestualmente accerti e dichiari la regolarità ed efficacia della notifica dell'atto di citazione del 19/12/2017. In via preliminare rigetti la richiesta di chiamata del terzo formulata dall'appellante poiché tardiva ed inammissibile, in quanto decaduta dai termini processuali. Nel merito ed in ogni caso rigetti integralmente il gravame spiegato dalla società , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. perché infondato e, per l'effetto, confermi integralmente la sentenza n. 1087/2022, del 15/06/22, resa nel giudizio r.g. n. 6905/2017, dal Giudice del Tribunale di Messina, Dott.ssa Starvaggi, confermando l'integrale accoglimento di tutte le istanze formulate in primo grado di giudizio ed espressa condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la in Parte_1 persona dei liquidatori e rappresentanti legali pro tempore, conveniva in giudizio davanti a questa Corte la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 interponendo gravame avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 10-15.6.2022, nel procedimento già iscritto al n. 6905/2017 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione, notificato il 19.12.2017, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, citava innanzi al Tribunale Civile di Messina la
[...]
chiedendone la condanna al rimborso della somma di € 4.272,00, Parte_1 corrisposta a titolo di eco-pass nel periodo compreso tra settembre 2011 e maggio 2013, per l'accesso alla zona a traffico limitato all'interno del Comune di Messina. Esponeva in proposito che:
- la nella sua qualità di società di servizi, forniva servizi amministrativi a favore degli Controparte_1 autotrasportatori, titolari di apposita tessera di affiliazione, per le tratte che collegano la città di Messina alla regione Calabria e viceversa, incluso il pagamento anticipato dei biglietti per la tratta Tremestieri–Villa San Giovanni;
- per ogni titolo di viaggio acquistato per conto dei propri affiliati, la suddetta società aveva corrisposto alla la tassa denominata “eco-pass”, relativa al transito degli automezzi nelle ZTL del Parte_1 Comune di Messina;
- il pagamento di tale tassa, formalmente istituita dal prefato Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 53/C del 28.5.2013 e delibera del Commissario Straordinario n.470 del 29.05.2013, era stato richiesto dalla
[...] per tutto il periodo compreso tra settembre 2011 e maggio 2013; Parte_1 - con sentenza del 20.6.2017, n. 1485 Reg. Prov. Coll. n. 272/2013, il TAR di Catania aveva annullato i citati provvedimenti amministrativi, sancendo per l'effetto l'illegittimità del cd. “eco-pass” sino a quel momento riscosso dalla Parte_1
- con diffida del 3.8.2017, la società attrice chiedeva formalmente il rimborso della somma di € 4.272,00, versati a detto titolo tra settembre 2011 e maggio 2013, come risultanti dalle fatture emesse dalla medesima società convenuta;
- poiché tale diffida rimaneva priva di riscontro, veniva promosso giudizio, con il quale venivano formulate le seguenti domande:
“… ordinare alla in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Messina, Approdo Parte_1 Tremestieri, p. iva , di pagare alla ricorrente la somma di € 4.272,00, oltre interessi, quale rimborso P.IVA_1 delle somme versate a titolo del cd. eco-pass dal settembre 2011 al maggio 2013; condannare, altresì, la società convenuta al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge …”.
Dichiarata la contumacia della società convenuta all'udienza del 3.3.2020, il Tribunale Civile di Messina, in assenza di attività istruttoria, con pronuncia emessa in data 10.6.2022, così statuiva:
“… accoglie la domanda della e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1 [...] a rimborsare la somma di euro 4.272,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Parte_1 condanna la convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 1.620,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e CPA …”.
*
Parte appellante, id est la società rimasta contumace in primo grado, con atto di citazione in appello e contestuale chiamata di terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 C.P.C., notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 3.1.2023, lamentava che:
1. l'impugnata sentenza sarebbe stata emessa con violazione dell'art. 145 C.P.C. per vizio di difetto del contradittorio, con nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado anteatti e necessità di sua rimessione al Giudice di primo grado ex art. 354 C.P.C. dal momento che:
“… La notifica della citazione eseguita in violazione dell'art. 145 C.P.C., non ha permesso in alcun modo alla
[...] di venire a conoscenza della citazione e dell'esistenza del relativo giudizio, fino a quando, dopo che era Parte_1 stata emessa la sentenza appellata, l' , con pec del 14/12/2022 recapitata all'indirizzo telematico Controparte_3 di (doc. 11), notificava la richiesta di pagamento della tassa di registrazione della sentenza Parte_1 appellata e quindi, tramite accesso al fascicolo telematico, ha avuto notizie della sentenza Parte_1 emessa in sua contumacia e presa visione del relativo fascicolo del giudizio iscritto al n. 6905/2017 …”;
ed in particolare deduceva che:
“… l'atto di citazione è stato notificato il 19/12/2017 alla resso l'Approdo Tremestieri di Messina Parte_1
…[…]… in un luogo dove la Terminal non aveva sede né centrale né secondaria e dove non vi era alcuna attinenza con la stessa Terminal, in quanto nel febbraio 2017 la sede era stata trasferita in via della Libertà al n. 34, come risulta dal verbale del CDA di el 24/2/2017 che si produce in copia conforme (doc. 4) autenticata da Notaio Parte_1 e reso pubblico con iscrizione alla Camera di Commercio di Messina il 27/4/2017, come risulta documentato a pag. 21 della visura camerale storica, che si produce (doc. 5)…”;
evidenziava, inoltre, l'irrilevanza della circostanza riportata nella relata di notifica, secondo cui l'atto sarebbe stato consegnato a tal , dichiaratosi incaricato alla ricezione Parte_4 degli atti, atteso che difetterebbe la prova del presupposto (preliminare) della sua effettiva presenza, al momento della notifica, presso la suddetta “sede” della persona giuridica destinataria;
in ogni caso, rappresentava che lo non risultava più dipendente della Pt_4 [...] già dal gennaio 2016, come documentato dalla Comunicazione Obbligatoria Parte_1
Unificato (cd. UniLav) di licenziamento del 21.1.2016, versata agli atti;
ed infatti:
“…Nel 2016, quindi un anno prima della notifica, non solo lo non era più dipendente della Pt_4 [...]
ma la stessa Terminal non aveva in carico nessun lavoratore essendo stati tutti licenziati, in Parte_1 Parte_1 quanto nel gennaio dello stesso anno (2016) aveva cessato, nella sostanza, la sua attività di gestione dell'Approdo di e quindi non aveva più necessità di lavoratori dipendenti come risulta documentato dal verbale di Parte_1 assemblea del 22/12/2017 che si produce (doc.8) assieme all'estratto del LUL (doc.9), dove risulta che tutti i lavoratori, compreso lo nel gennaio 2016 erano stati licenziati …”; Pt_4
e pertanto:
“… dovranno essere dichiarati nulli tutti gli atti del giudizio iscritto al n. 6905/2017 RG del Tribunale di Messina e dovrà quindi essere annullata la sentenza, appellata, emessa nel detto giudizio, con rimessione, ex art. 354 C.P.C., del giudizio al Giudice di primo grado …”;
2. in via subordinata, ove la Corte non ritenesse di disporre la rimessione del giudizio al Giudice di primo grado per effetto della dedotta nullità, dovrebbe essere concessa, ai sensi dell'art. 183, comma VI C.P.C., la remissione in termini, al fine di consentire l'esercizio dell'attività difensiva e la chiamata in causa del : Controparte_2 ed infatti, per principio consolidato (Cass. SS.UU. n. 2258/2022; Cass. III n. 18297/2021), in caso di nullità della vocatio in ius, il Giudice d'appello — ove non operi la rimessione — deve dichiarare la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, trattenere la causa e decidere nel merito, ammettendo l'appellante contumace a svolgere tutte le attività difensive precluse, incluse quelle probatorie, ciò al fine di evitare un ingiustificato pregiudizio;
ovvero:
3. avrebbe dovuto dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del Giudice
Amministrativo: la domanda avanzata da atterrebbe un danno derivante da Controparte_1 provvedimento amministrativo poi annullato con sentenza del TAR, donde l'integrazione d'una fattispecie qualificabile come lesione d'interesse legittimo oppositivo, tale da radicare la giurisdizione presso il Giudice Amministrativo;
4. avrebbe dovuto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
[...]
n merito al rapporto dedotto in giudizio, atteso che: Parte_1
con ordinanze nn. 16/2011 e 22/2011, il Commissario Delegato – Sindaco pro tempore – aveva istituito/prorogato la nel Comune di Messina e disciplinato la riscossione delle Pt_5 somme previste per l'accesso, demandandone la gestione alle società di navigazione operanti nello stretto mediante l'emissione di un biglietto unico;
pertanto:
“… In forza del detto ordine commissariale la quale raccomandataria marittima (doc.15) Parte_1 di anche se solo temporaneamente, ha agito nell'ambito di un servizio, tale cioè da collocare Parte_6 il soggetto preposto in posizione di attivo compartecipe dell'attività amministrativa dell'ente pubblico. Nella sostanza la quale raccomandataria marittima di ha agito solo come mero Pt_1 Parte_6 agente contabile esterno delegato alla riscossione funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della p.a. ed in quanto tale è assolutamente carente di legittimazione passiva in merito al rapporto dedotto in giudizio, risultando il unico soggetto legittimato passivo, atteso che l'obbligazione Controparte_2 tributaria del pagamento dell'ecopass si è perfezionata esclusivamente tra il conducente del mezzo e il CP_4
[...]… Come risulta dalle ordinanze comunali, quale raccomandataria marittima di
[...] Pt_1 Pt_6
ha proceduto all'incasso dell'ecopass in nome e per conto del [...]… che Parte_6 Controparte_4 agisse nell'incassare le somme in nome per conto del rimane anche confermato Pt_1 Controparte_2 dall'inserimento in apposita riga del biglietto della somma incassata per eco-pass che, chiaramente, unica voce del biglietto che non veniva soggettata a IVA …”; diversamente opinando, si giungerebbe all'assurda conclusione che la
[...] osse legittimata ad imporre tributi comunali, in palese violazione dell'art. Parte_1
23 Cost.;
nonché, nel merito, che:
5. il Giudice di prima istanza avrebbe palesemente errato nel ritenere provato il presunto credito (pari ad € 4.272,00) vantato dalla Controparte_1 ed invero: pur dichiarandosi creditrice delle somme versate a titolo di eco-pass, parte attrice non avrebbe fornito alcuna prova dell'effettivo suo pagamento, non potendo assumere detto rango né le fatture, prive della relativa contabile, né i biglietti di transito, peraltro limitati a cinque, dai quali non risultava alcuna anticipazione di spesa da parte della stessa;
la prova del presunto pagamento sarebbe rimasta affidata a mere affermazioni labiali, del tutto prive di riscontro documentale e, pertanto, di nessuna efficacia probatoria;
6. la sentenza sarebbe in ogni caso errata con riferimento al capo concernente la liquidazione delle spese processuali, atteso che alla luce della nullità di tutti gli atti successivi alla notifica censurata e, comunque, in considerazione della fondatezza e rilevanza dei motivi di impugnazione sopra esposti, meriterebbe nuova e più equilibrata regolamentazione secondo il principio della soccombenza;
denunciando inoltre l'intenzione di chiamare in causa, a titolo di garanzia, il , Controparte_2 quale unico soggetto legittimato rispetto alla domanda restitutoria formulata dall'attrice, atteso che:
- l'Ente de quo risulterebbe, comunque, tenuto a rispondere di quanto eventualmente la società fosse condannata a corrispondere alla in caso di Controparte_1 accoglimento della predetta pretesa;
ed infatti, nella convenzione stipulata con il CP_2 per disciplinare le modalità di esecuzione della riscossione delle somme a titolo di
[...] eco-pass, al punto 3 veniva espressamente stabilito che:
“… nel caso di annullamento dell'ordinanza di istituzione del pagamento del ticket, il dovrà Controparte_2 manlevare la per eventuali richieste di rimborso del ticket incassato dichiarato non Parte_7 dovuto...”;
- “… in esecuzione della manleva prestata, in caso di accoglimento delle domande formulate dall'attrice nei confronti della Terminal, il dovrà essere condannato a manlevare la stessa Terminal, pagando Controparte_2 direttamente all'attrice tutte le somme, comprese le spese processuali, poste a carico, con l'emittenda sentenza, della ”; Parte_8
concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata,
l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, ovvero di quelli di questo grado, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
* Con atto depositato (telematicamente) in data 26.5.2023, si costituiva, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo nel merito ex CP_1 adverso:
sub 1., che:
la notifica alla si sarebbe regolarmente perfezionata in quanto Parte_1
l'atto introduttivo del giudizio sarebbe stato notificato a mani di tale Parte_4 espressamente qualificatosi come incaricato della società a ricevere gli atti, conformemente a quanto previsto dall'art. 145 C.P.C.; ed infatti:
“… Del tutto irrilevante è la contestazione pretestuosa sollevata da controparte relativamente al trasferimento formale della sede societaria in altro luogo nel febbraio 2017, poiché tale circostanza non esclude certamente che la abbia mantenuto la propria attività e personale incaricato presso l'Approdo Parte_1 Tremestieri, ove è stato appunto ricevuto l'atto notificato a mezzo Pubblico Ufficiale …”;
“… Ancor meno rilevante è la contestazione sollevata dalla difesa avversaria, secondo cui l'incaricato alla ricezione non era più un dipendente della all'epoca della notifica. Parte_1 Ed infatti, in caso di consegna a persona INCARICATA, non rileva la qualifica che detta persona riveste all'interno dell'ente, né l'ufficiale giudiziario è tenuto a fare alcun accertamento all'interno dell'ente; non è neppure richiesto che la persona qualificatasi come addetta alla sede sia legata alla persona giuridica da un rapporto lavorativo …”;
la ricezione dell'atto presso l'Approdo Tremestieri da parte dell'incaricato qualificatosi dipendente comprovava la prosecuzione dell'attività della società resistente in tale sede, ove peraltro nella stessa giornata il medesimo incaricato aveva ricevuto altro atto giudiziario (ricorso ex art 702 bis C.P.C.) destinato alla medesima società, nonostante il riferito trasferimento formale presso altra sede;
sub 2., che:
“… Detto motivo di appello è, al pari del primo, del tutto infondato e privo di logica giuridica, tenuto conto che la contumacia dell'appellante in primo grado e la conseguente inattività processuale del convenuto può essere imputata solo a tale ultimo e quale conseguenza di un suo comportamento omissivo, i cui effetti negativi non possono certamente e solo oggi farsi ricadere in capo all'attore appellato …”;
“… L'appellante ha fatto colpevolmente spirare i termini processuali disposti a pena di decadenza per poter chiamare il terzo in causa e svolgere l'attività istruttoria di cui ai termini 183 C.P.C. del primo grado di giudizio …”;
l'appellante, dunque, sarebbe decaduta dal diritto di chiamare il terzo in causa, nonché dalla facoltà di depositare documenti e avanzare richieste istruttorie o nuove istanze, essendo spirati i termini processuali;
sub 3., che:
“… è di tutta evidenza, come l'oggetto della causa non abbia natura risarcitoria, come erroneamente sostenuto dall'appellante, bensì trattasi di richiesta di rimborso di somme indebitamente incassate e trattenute dalla
[...] a seguito della nota abolizione della tassa sull'eco-pass disposta con sentenza del TAR di Catania e Parte_1 successivamente confermata dal CGA di Palermo …”;
la controversia, infatti, in quanto vertente su diritti soggettivi di credito, era stata correttamente instaurata innanzi al Tribunale ordinario, essendo rivolta contro un soggetto privato (
[...]
, mentre il risultava estraneo ai rapporti dedotti;
Parte_1 Controparte_2 sub 4., che:
- la ivestiva la qualità di soggetto passivo e risultava legittimata Parte_1
a comparire in giudizio, in quanto contraente del rapporto obbligatorio instaurato con la alla quale aveva emesso direttamente le fatture relative Controparte_1 all'acquisto dei biglietti di traghettamento, comprensivi dell'importo relativo alla tassa denominata “eco-pass”;
- le somme corrisposte dall'attrice erano state materialmente percepite dalla
[...]
circostanza che la stessa società aveva espressamente riconosciuto, Parte_1 rendendo irrilevante, ai fini della domanda di rimborso, la successiva traslazione degli importi nelle casse comunali di Messina;
peraltro, la “non ha mai reso noto formalmente o informalmente di agire Parte_1 ed incassare le somme dell'eco-pass in nome e per conto del e più in generale sulla scorta di Controparte_2 un mandato. Solo nell'odierno giudizio, è stata resa nota la convenzione con il , né tantomeno Controparte_2 sui biglietti di viaggio viene indicato o fatto alcun cenno alla quale mandataria del Parte_1
”; Parte_9
sub 5., che:
è documentalmente provato e non contestato che la abbia Parte_1 emesso fatture direttamente nei confronti della nelle quali le Controparte_1 veniva richiesto il pagamento della tassa sull'eco-pass sotto la voce “fuori campo IVA”, circostanza quest'ultima che escludeva il coinvolgimento di terzi e rendeva infondata la tesi secondo cui il pagamento sarebbe stato effettuato da soggetti diversi, i quali – se davvero coinvolti – avrebbero dovuto ricevere diretta fatturazione da Parte_1 peraltro, la società appellata, per sua stessa ammissione, aveva riconosciuto di aver incassato le somme richieste a titolo di rimborso, pari a € 4.272,00, comprensive della tassa sull'eco-pass, e di averle riversate successivamente al , rispetto al quale ora pretendeva di Controparte_2 essere manlevata;
pertanto:
“…tenuto conto dell'estraneità al rapporto commerciale del e del tesserato–trasportatore, Controparte_2 instauratosi invece esclusivamente tra la la nessuna ulteriore Parte_1 Controparte_1 prova deve essere fornita … in ordine all'asserito pagamento dei biglietti di traghettamento ad opera dei singoli autotrasportatori, così come pretestuosamente richiesto dalla controparte e ciò per due ordini di motivi: a) detta produzione sarebbe del tutto irrilevante in considerazione dell'estraneità del terzo (tesserato-trasportatore) al rapporto commerciale intercorso esclusivamente tra la la Parte_1 Controparte_1 b) la richiesta avversaria comporta un inammissibile inversione dell'onere probatorio. Ed infatti, trattandosi di una tesi sostenuta dalla è tale ultima a dover dimostrare il proprio (comunque infondato) assunto Parte_1 argomentativo e non già l'attrice che, ha da sempre sostenuto tutt'altra tesi, oltreché documentalmente dimostrato il fondamento della richiesta di rimborso. È evidente, a questo punto, il tentativo di controparte di addossare all'attrice l'onere di una “prova diabolica” a cui la stessa convenuta si sottrae …”;
in ogni caso la somma algebrica degli importi indicati nelle fatture allegate, a titolo di eco-pass, dimostrava in modo oggettivo e documentale la fondatezza della domanda di rimborso pari a €
4.272,00 - come riconosciuto nella sentenza di primo grado - con piena prova del credito vantato dall'appellata, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa controparte;
sub 6., che: nessuna doglianza potrebbe oggi formularsi riguardo al trattamento sanzionatorio, giacché la condanna alle spese di lite risultava pienamente coerente, sia per il principio processuale della soccombenza sia per la corretta quantificazione commisurata al valore della causa;
e concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Disposta con decreto presidenziale del 5.6.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, C.P.C. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, premessa la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, differiva l'udienza di prima comparizione del 16.10.2023 (in esito ad ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.) a quella del 14.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, a seguito della dichiarazione di fallimento della Controparte_1
con sentenza del 23.11.2023 (proc. 298/2023 RG presso il Tribunale di Catania), il
[...]
Fallimento della stessa, in persona del curatore pro tempore (Avv. Antonio COLOMBO), previa autorizzazione del Giudice delegato e per il tramite dell'avv. Enrico LUCCHESE, si costituiva nel presente procedimento, facendo proprie integralmente le difese, domande, eccezioni, deduzioni e richieste già formulate nella comparsa di costituzione, nei verbali di causa e in tutti gli atti del giudizio di primo grado, e chiedendo il rigetto delle eccezioni avversarie, ritenute infondate sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 14.10.2024, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa veniva introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 2.1.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
parte appellante (con atto depositato in modalità telematica in data 11.12.2024) oltre ad insistere nelle difese ed eccezioni già formulate, rilevava ancora:
“… Nullità della notifica dell'atto di citazione per violazione dell'art. 145 C.P.C..
- Come evidenziato nelle note di trattazione scritta depositate il 31.05.2023 per l'udienza dell'01.06.2023, nel primo motivo di appello è stata indicata per semplice errore la nullità dell'atto di citazione, invece della nullità della notifica dell'atto di citazione, come per altro risulta confermato nello svolgimento del motivo di appello. Sul punto non coglie nel segno l'eccezione formulata dalla appellata, solo in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero che non si tratti di un errore materiale tardivamente evidenziato dall'Appellante ma di un non meglio identificato “vizio da cui è irrimediabilmente affetta la domanda di appello”.
- Premesso che al contrario di quanto affermato da , l'Appellante non ha evidenziato l'errore materiale, CP_1 solo, con le note scritte depositate il 09.10.2024 ma bensì, immediatamente con le note depositate il 31.05.2023 per l'udienza dell'01.06.2023, ribadendo ulteriormente che si trattava di un errore materiale anche con le note depositate l'11.10.2023 per l'udienza del 16.10.2023 e da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni depositate il 09.10.2024, giova evidenziare che anche in appello deve valere il principio per cui mentre nell'accertamento del fatto è necessario giudicare "iuxta alligata et probata", alla soluzione delle questioni di diritto presiede il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 C.P.C. per cui il Giudice in Appello nel decidere deve esaminare anche e soprattutto la parte argomentativa, finalizzata a contrastare la sentenza impugnata, che sorregge il motivo di appello.
- Come risulta, in maniera del tutto evidente, dalle argomentazioni contenute nell'atto di appello è palese che la nullità riferita all'atto di citazione sia solo un refuso. - Che per altro la domanda di nullità della sentenza di primo grado sia stata chiaramente motivata sulla nullità della notifica dell'atto di citazione rimane confermato dal fatto che nella comparsa di costituzione, in tutte le note di trattazione e nella seconda comparsa di costituzione, parte appellata ha sempre contestato, ritenendola infondata, l'eccepita “nullità della notifica dell'atto di citazione per violazione dell'art. 145 C.P.C. …”;
di contro, parte appellata con atti depositati in modalità telematica (in data 12.12.2024 e 31.12.2024) oltre ad insistere rinnovatamente ex adverso,deduceva ancora:
“… Sulla mutatio libelli – domanda nuova – eccezione in sensu lato. Si ribadisce, ancora una volta, l'eccezione di inammissibilità – eccezione in sensu lato – rilevabile d'ufficio, relativa all'introduzione della domanda nuova formulata in corso di causa - mutatio libelli - operata dalla difesa avversaria. È evidente, pertanto, che l'appellante abbia inteso censurare la nullità dell'atto di citazione e non già la nullità della notifica dello stesso atto, confondendo evidentemente i due profili.
Non v'è chi non veda come l'appellante ripetutamente ed in diversi punti argomentativi dell'atto si riferisca alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione. Orbene, è altrettanto evidente come l'appellante tenti pervicacemente di introdurre, in corso di causa una CP_5
come tale inammissibile ed improcedibile, a parere della scrivente difesa.
[...] È incontestabile, infatti, che controparte, con il primo motivo di appello abbia chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e non già la nullità della notifica dell'atto di citazione. La superiore circostanza è riscontrabile sia nel petitum, che nelle diverse parti dell'atto di appello testé trascritto e dunque, non può certo ritenersi fondata la tesi avversaria secondo cui si tratterebbe di un mero errore materiale, o addirittura di un banale refuso. Come certamente condividerà l'Ecc.ma Corte, la fondamentale distinzione tra le due ipotesi è determinante ai fini della decisione sull'eccezione sollevata da questa difesa e dunque sulle sorti della stessa causa. Ed infatti, l'atto di citazione di primo grado è assolutamente valido ed efficace in tutti i suoi elementi e non potrebbe essere certamente censurato sotto questo profilo come chiesto invece e formalmente da controparte nel petitum e in tutto l'atto di appello. Controparte non ha chiesto nell'atto introduttivo del giudizio di appello di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione, ma solo in corso di causa, formulando così una inammissibile domanda nuova. Solo tardivamente in comparsa conclusionale la difesa avversaria ha tentato di giustificare l'introduzione di una domanda nuova, prospettando l'infondata tesi dell'errore materiale e del refuso …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità – intesa in senso ampio e rilevabile anche d'ufficio – sollevata dalla difesa di parte appellata in ordine all'affermata introduzione in corso di causa di una domanda nuova (con vizio di mutatio libelli), sul presupposto per cui l'appellante non avrebbe chiesto, con l'atto introduttivo del giudizio di appello, la dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di citazione, ma avrebbe formulato tale richiesta solo in corso di causa. Al contrario, tale domanda, come riformulata in corso di giudizio (in rettifica dell'intitolazione del punto c), così redatta: “… Nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 145 cpc …”), è pienamente riconducibile al nucleo originario della censura già formulata nell'atto introduttivo, come si trae chiaramente:
- dallo stesso incipit della lett. a) di p. 2 (in cui si legge: “… l'atto di citazione è stato notificato il 19/12/2017 alla presso l'Approdo Tremestieri di Messina. La Parte_1 notifica è nulla in quanto è stata eseguita, in violazione dell'art. 145 cpc, in un luogo dove
…”);
- dalla conclusione di cui alla successiva p. 4 (“… la citazione è nulla in quanto eseguita in luogo diverso dalla sede o altro luogo indicato nell'art. 145 cpc e a persona del tutto estranea alla
Parte_1
- La notifica della citazione eseguita in violazione dell'art. 145 cpc non ha permesso in alcun modo alla i venire a conoscenza della citazione e dell'esistenza del Parte_1 relativo giudizio, fino a quando, dopo che era stata emessa la sentenza appellata, l'
[...]
, con pec del 14/12/2022 recapitata all'indirizzo telematico di CP_3 [...] doc. 11), notificava la richiesta di pagamento della tassa di registrazione della Parte_1 sentenza appellata e quindi, tramite accesso al fascicolo telematico, Parte_1 ha avuto notizie della sentenza emessa in sua contumacia e presa visione del relativo fascicolo del giudizio iscritto al n° 6905/2017 …”); e, pertanto, essa non costituisce introduzione di una domanda nuova.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, del resto, si ha mutatio libelli solo quando si introduce una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, modificando radicalmente il petitum o la causa petendi, e ponendo un nuovo tema d'indagine che disorienti la difesa della controparte (Cass. S.U. n. 12310/2015; Cass. S.U. n. 22404/2018).
Vero è che l'appellante, nell'atto introduttivo, ha esordito individuando la nullità dell'atto di citazione anziché, più correttamente, la nullità della relativa notificazione. Tuttavia, tale errore materiale non incideva (né incide) sull'individuabilità della corretta sostanza della doglianza, in quanto espressamente rivolta all'irregolarità della notifica, come si evince dal complessivo contenuto e sviluppo della superiore difesa.
Non può, infatti, condividersi la tesi di parte appellata là dove postula una valutazione della domanda proposta come fosse limitata dal rilievo formale del nomen iuris impiegato dall'appellante, impedendone la conoscibilità ove tale qualificazione risulti impropria e non conforme al contenuto effettivo della pretesa.
Ed infatti, ai fini dell'inquadramento corretto dell'azione esercitata, il giudice è chiamato a operare una qualificazione giuridica autonoma, tenendo conto della concreta fattispecie dedotta in giudizio, prescindendo dalle formulazioni letterali impiegate dalle parti. In tale prospettiva, l'autorità giudiziaria ha il dovere di interpretare la domanda sulla base del suo contenuto sostanziale, desumibile dagli atti processuali e dalle circostanze rappresentate, potendo fare riferimento anche a norme e principi di diritto differenti da quelli eventualmente erronei invocati dalle parti. E si rammenti che (ex multis, Cass. Civ. n. 25140/2010; Cass. Civ. n. 12943/2012; da ultimo Cass.
Civ. 26/4/2021, n. 10998):
«… Il giudice può, assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie ò sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento ò della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti
…».
Ed infatti (così già Cass. SS.UU. n. 27 del 2000; Cass. Civ. n. 20322 del 2005):
«… nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalle parti, dall'altro ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché del provvedimento concreto dalla stessa richiesto …».
E del resto, sulla richiesta di declaratoria di nullità della notifica, che si rilevava pianamente nella trama della censura originaria, la difesa di parte appellata ha esperito un'articolata e pertinente difesa in diritto e in fatto (con i rilievi sub 1.).
*
Venendo dunque al merito processuale, con il primo motivo d'impugnazione (alla cui cognizione si procede in via preliminare, attesane l'evidente indole potenzialmente assorbente rispetto alle altre ragioni di gravame dedotte), la società appellante eccepisce la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, rilevando che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia della convenuta, in quanto l'atto di citazione risulta esser stato notificato - in violazione dell'art. 145 C.P.C. - presso l'Approdo Tremestieri, quale luogo al tempo ormai privo di qualunque collegamento con la Parte_1 che ivi non aveva più – da tempo – né sede legale né sede operativa.
Il motivo è fondato per le motivazioni che appresso si specificheranno:
a) risulta documentalmente accertato (e non è del resto stato oggetto di contestazione) che l'atto di citazione è stato notificato in data 19.12.2017 in un luogo (Approdo Tremestieri di
Messina), nel quale l'appellante società non aveva più la propria sede da circa 10 mesi, in quanto – come emerge dalla prodotta visura camerale storica dell'epoca – in data 24.2.2017 la sede legale della ra stata trasferita altrove, e precisamente Parte_1 in via della Libertà al n. 34, con atto notarile iscritto nel Registro delle Imprese – e, quindi, ben conoscibile da chiunque vi avesse interesse – in data 27.4.2017;
b) circa l'attività posta in essere dall'ufficiale giudiziario operante nell'occorso prima dell'avvenuta individuazione del recapito di Approdo Tremestieri quale sito utile per la notificazione (in ipotesi, quale sede effettiva o dipendenza operativa dell'ente a cui notificare) ovvero dello quale soggetto a tanto effettivamente legittimato, va Pt_4 constatato che dalla relata di notifica consta di esplicativo quanto appresso:
b.1) per un verso, l'inciso “… a mani del dipendente . Tale qual. incaricato di Parte_4 ricevere le notifiche …” è stato corredato di locuzione chiarificatrice non particolarmente preclara, ma comunque sufficientemente indicativa (“… tale qual. …” potendosi intendere come “… tale qualificatosi …”, ossia come equivalente di “… tale dichiaratosi …”), sicché può presumersi (anche per l'avvenuta consegna nell'occorso al medesimo del piego in questione) che proprio in conseguenza di ciò l'ufficiale giudiziario ne abbia fatto menzione nei superiori termini;
b.2) per altro verso, non consta che l'operatore abbia eventualmente richiesto lo di Pt_4 chiarimenti o informazioni al riguardo, oltre che della sua pur attestata duplice posizione (di dipendente e di incaricato a riceversi notifiche per conto della società odierna appellante), pure dell'esistenza nel sito suddetto d'una sede quanto meno di fatto di detto ente, né che abbia svolto eventuali indagini ulteriori al superiore fine.
Il dato temporale sub a) era dunque (ed è) già di per sé sufficiente a sollevar dubbio sulla validità della notificazione così avvenuta, a fini d'integrazione effettiva del contraddittorio, considerata in primis la mancanza di attualità del formale recapito societario presso il quale l'atto è stato consegnato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità — in particolare la sentenza della Corte di cassazione,
Sez. III Civ., n. 3959 del 13/3/2012 — ha chiarito che la notificazione effettuata presso una precedente sede può ritenersi valida solo qualora tale sede risulti ancora iscritta nel Registro delle Imprese. Diversamente, ove la società – come nel caso di specie – abbia regolarmente aggiornato la propria iscrizione con un nuovo indirizzo, la notificazione presso una sede non più riconducibile all'ente sarebbe da considerarsi nulla. Ed ancora, la Suprema Corte (Cass. Civ., 5/7/2002, n. 9813; 10/04/1990, n. 2992) ha da lungi precisato che: «… l'art. 145 cod. proc. civ. impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta …».
Tuttavia, in applicazione del principio di cui all'art. 46 C.C., comma 2 - valido anche ai fini delle notificazioni ex art. 145 C.P.C. - la notificazione può ritenersi valida se effettuata presso la sede effettiva, purché tale sede sia accertata come centro direzionale e organizzativo dell'ente (Cass.
5/4/1985, n. 2341). Orbene, ove la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima – con conseguente validità della notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla sede legale (Cass. n. 2341/85) – a condizione che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva. E, in caso di contestazione, è onere del notificante fornire prova dell'esistenza di detta sede effettiva nel luogo dell'eseguita notificazione (Cass. Civ., sentenza n. 21699, del 19/9/2017; antea, n. 17519/2003), pena la nullità dell'atto notificato.
Ancora, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., 12/3/2009, n. 6021) ha precisato che la sede effettiva di un ente si identifica «… nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accertamento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente …».
Pertanto, solo nel caso in cui il notificante provi che la notificazione sia stata eseguita presso una sede, ove diversa da quella legale, qualificabile tuttavia come luogo di effettivo svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente la notifica può considerarsi valida (Cass. Civ., 12/3/2009, n. 6021; Cass. Civ., 13/4/2004, n. 7037).
In tale ipotesi, infatti, la divergenza del luogo in cui è eseguita la notificazione rispetto alla sede legale non preclude, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 C.P.C., il raggiungimento dello scopo, che è quello di mettere il destinatario della notificazione in condizioni di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa.
Di contro, la notificazione eseguita presso una sede che non corrisponde né a quella legale, né alla sede effettiva così definita, è da ritenersi nulla, in quanto effettuata presso un luogo privo di autonoma soggettività e non idoneo a porre il destinatario in condizione di esercitare tempestivamente e consapevolmente il proprio diritto di difesa (Cass. Civ., 5/7/2002, n. 9813; Cass. Civ., 10/4/1990, n. 2992).
Fermo quanto già rilevato sub b.2), e cioè che non v'è riscontro sul fatto che sia stato effettivamente lo riferire all'ufficiale giudiziario che presso l'Approdo Tremestieri la Pt_4 società appellante aveva un recapito a tanto idoneo, la parte appellata, nel costituirsi in giudizio, neppure ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che presso detto sito (quale sede dismessa) fosse stato mantenuto, da parte della un qualche Parte_1 centro operativo e/o un ufficio destinato alla ricezione della corrispondenza, né tantomeno un recapito stabile comunque riconducibile alla società medesima. Difetta, in particolare, qualsiasi prova documentale o testimoniale che attesti – a superamento della lacuna che sul punto sussiste – la presenza, in quel luogo, di personale incaricato della gestione amministrativa o della ricezione degli atti, ovvero di strutture operative idonee a garantire l'effettiva conoscibilità della notificazione.
In assenza di prova in tal senso - il cui onere incombeva sul notificante - non può pertanto ritenersi integrata la nozione di sede effettiva, utile ai fini della validazione della notificazione operata. Ne deriva che la notifica eseguita presso la sede non più operativa della società appellante deve ritenersi nulla, non essendo stato dimostrato che tale luogo fosse ancora idoneo a garantire la ricezione degli atti e la conoscenza degli stessi da parte del destinatario designato.
All'accoglimento della censura non osta, in realtà, neppure la tesi sostenuta dalla parte appellata, fondata sulla presunta validità della notifica per il solo fatto che l'atto sia stato consegnato a un soggetto che si sarebbe qualificato come incaricato alla ricezione degli atti. Tale argomentazione risulta, infatti, priva di fondamento giuridico e si basa su una presunzione semplice, documentalmente smentita dall'appellante. Invero, il presupposto necessario affinché possa essere validamente instaurata una presunzione di collegamento tra il soggetto reperito e l'ente destinatario dell'atto notificato, consiste nella circostanza che tale soggetto venga individuato appunto presso una sede effettiva dell'ente (nel caso, della società appellante).
Non è infatti sufficiente la mera presenza fisica di un soggetto presso un luogo qualunque per potersi desumere che ivi abbia sede, o recapito, la persona giuridica destinataria della notifica.
La validità della notifica, infatti, non può fondarsi su una presunzione di rappresentanza o di incarico che non sia corroborata da elementi di prova oggettivi, né, tantomeno, può ritenersi raggiunto lo scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 C.P.C., in assenza del presupposto fondamentale della sua localizzazione presso una sede effettiva. Come tale, il principio è stato espressamente affermato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 10694 del 2020, la quale ha chiarito che la regolarità della notificazione presuppone indefettibilmente che il soggetto ricevente dichiaratosi quale a tanto addetto si trovi nella sede della persona giuridica, intesa come luogo deputato allo svolgimento delle attività direzionali e amministrative dell'ente, sebbene non sia indispensabile che lo stesso ne sia anche un dipendente:
«… ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica …».
Ne consegue che la sola dichiarazione del presunto incaricato (che nel caso dalla relata che ne occupa, ripetesi, non consta con sufficiente certezza sia effettivamente avvenuta), in assenza di riscontro circa la qualifica e la legittimità della sede in cui la notificazione è stata effettuata, non può sopperire al requisito previsto dalla norma.
Inoltre, dalla documentazione prodotta (Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del 21.01.2016) emerge chiaramente che il menzionato aveva già cessato il proprio Pt_4 rapporto di lavoro con la sin dal gennaio 2016, e pertanto, già a Parte_1 quella data, è da presumere non rivestisse più alcuna mansione all'interno della società che potesse legittimare la ricezione di atti in suo nome o per conto della stessa. La di lui presenza nel luogo della notifica non può in alcun modo supplire al requisito fondamentale previsto dall'art. 145 C.P.C., né la sua autodichiarazione può ritenersi idonea – in assenza di riscontro oggettivo circa la sua investitura formale o sostanziale all'interno della compagine sociale della – a validare la notificazione avvenuta a Parte_1 sue mani con effetto opponibile alla società de qua. Si rileva, peraltro, alla luce del verbale di assemblea del 22.12.2017, che a partire dal gennaio del 2016 la suddetta società aveva sostanzialmente interrotto l'attività di gestione dell'Approdo di Tremestieri, non avendo avuto rinnovata la concessione relativa, e provveduto al licenziamento di tutti i lavoratori, per poi deliberare nel febbraio del 2017 (si v. il verbale del CdA del 24.2.2017) il mutamento del relativo domicilio, donde la presunzione del non mantenimento più in sito d'alcuna struttura operativa (anche solo idonea alla ricezione di notificazioni). Pertanto, non solo risulta documentalmente accertato che nel febbraio 2017 — ovvero dieci mesi prima della notificazione dell'atto di citazione e otto mesi prima dell'annotazione nel registro camerale — la sede legale dell'appellante non era più ubicata presso l'Approdo di Tremestieri, ma emerge altresì che già dal gennaio 2016 la società Parte_1 aveva cessato qualsivoglia attività presso la suddetta sede, dismettendo contestualmente la fruizione di personale dipendente, tra cui quello stesso he parrebbe essersi dichiarato Pt_4 incaricato a ricevere atti indirizzati ad una società dalla quale, tuttavia, era stato licenziato quasi due anni prima.
Peraltro, la circostanza (documentalmente suffragata) che lo stesso bbia ricevuto un Pt_4 altro atto destinato sempre alla società odierna appellante nella medesima data del 19.12.2017 anche a tutto voler concedere non sarebbe da sola idonea a comprovare l'esistenza in capo al medesimo di una funzione stabile di ricezione, ma costituisce un dato che, ove pur asseverabile, nulla consente d'inferire – nella sua episodicità – circa l'utile sua fruibilità a detto scopo e quindi a far ritenere lo stesso all'epoca effettivamente legittimato alla ricezione di atti nell'interesse di detto ente.
Tali elementi, uniti all'assenza di riscontro di presenza d'una sede effettiva al momento della notificazione, rendono evidente l'insussistenza dei presupposti minimi di validità richiesti dall'art. 145 C.P.C., e confermano l'impossibilità di considerare la notifica idonea a garantire il diritto di difesa dell'appellante, ai sensi dell'art. 156 C.P.C.
Ne consegue, pertanto, che, poiché nel caso di specie la notificazione è stata eseguita presso una sede non più riferibile alla società appellante da oltre otto mesi, e non è stata fornita alcuna prova circa il mantenimento in loco di un recapito o di una struttura operativa idonea alla ricezione degli atti, la stessa deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 145 C.P.C.
In assenza di una sede legale o effettiva, infatti, viene meno il presupposto fondamentale per la validità della notificazione alle persone giuridiche.
Tale nullità, inoltre, non può essere sanata, poiché — come stabilito dall'art. 156 C.P.C. — essa è pronunciabile quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e non può essere superata se il destinatario non è stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa. In tal senso, la notificazione irregolare ha determinato la pretermissione di una parte necessaria del giudizio, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione (e celebrazione) del processo.
*
Ciò posto, il vizio di mancata integrità del contraddittorio nelle prime cure impone al Collegio la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, con rimessione delle parti ex art. 354 C.P.C. dinanzi al Giudice a quo e con onere per le medesime di riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza ex art. 353, comma 2 C.P.C.
Per la sua indole e conseguente incidenza rispetto alle altre doglianze dedotte, l'accoglimento del superiore motivo di gravame ne determina il conseguente integrale assorbimento.
* Quanto alle spese giudiziali, mentre quelle del primo grado andranno liquidate dal Giudice al quale la causa viene rimessa (Cass. Civ. n. 13550/2006), spetta invece a questa Corte liquidare quelle del presente grado, in ossequio al principio, dettato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sent. n. 14495/2017) ed applicabile specificamente nel caso di specie, secondo cui:
«…il giudice di appello, quando dichiari la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 C.P.C., deve rimettere la causa al primo giudice anche per la pronuncia sulle spese della relativa fase processuale – che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata, restando in suo potere di provvedere solo alle spese del giudizio di appello, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio …»;
e per l'effetto esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste, ai sensi dell'art. 91 C.P.C., a carico della parte appellata (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-2, ordinanza n. 14495 del
9/6/2017, in fattispecie distinta ma analogicamente applicabile):
«… Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 C.P.C. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio …»;
con liquidazione secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal
23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività difensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4.7.11.23), ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
fase decisionale, valore medio: € 851,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 437,25 totale € 3.352,25 poi dimidiato ad euro 1.676,125 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”, in ragione della limitata rilevanza economica della qualità della lite e della marginale rilevanza in diritto ed in fatto delle questioni poste.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1087 emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 10-15.6.2022, nel procedimento già iscritto al n.
6905/2017 RGAC;
appello proposto da:
, in persona dei liquidatori (dottori Parte_1 Pt_2
e ) quali legali rappresentanti pro tempore;
[...] Parte_3 nei confronti di: in persona in persona del curatore (avv. COLOMBO Controparte_1
Antonio) quale legale rappresentante pro tempore;
così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio e, per l'effetto, la nullità degli atti conseguenziali e della sentenza impugnata, disponendo la rimessione della causa al Tribunale Civile di
Messina, ai sensi dell'art. 354, comma 1 C.P.C., in combinato con l'art. 353 C.P.C., il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del relativo grado;
termine per la riassunzione di mesi tre dalla notificazione della presente pronuncia;
2) condanna parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.676,125 per onorario, come specificato in parte motiva, oltre esborsi del grado come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 1.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)