CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 10/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 00493410583
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11722/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300732551 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 415/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 11722/2024, la CGT di Roma ha accolto il ricorso dell'Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2300732551 TARI 2020, emesso da Roma Capitale, condannando l'amministrazione capitolina al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Roma eccependo la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In particolare, il Comune rilevava che il ricorso di primo grado n.3694/2024, depositato il 21.2.2024, era diretto avverso l'avviso di accertamento n. 2300732551, che era stato annullato dal Comune;
in virtù dell'annullamento, il Comune, costituendosi in giudizio, aveva chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Tuttavia, l'Resistente_1, nell'ambito dello stesso fascicolo telematico, in data 3.4.2024, aveva depositato un secondo ricorso, denominato “ricorso bis”, con il quale aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
2400022320; la Corte di primo grado aveva finito con il pronunciarsi su tale secondo avviso e non su quello impugnato con il ricorso originario;
nel corpo della sentenza lo aveva dichiarato illegittimo sulla base del comportamento processuale del Comune che nel costituirsi in giudizio, non avrebbe controdedotto in punto di legittimità di tale secondo avviso.
Nell'appello, il Comune eccepiva altresì la violazione dell'art.24 d.lgs. n.546/1992, poiché non erano state rispettate le forme previste per il deposito di documenti nuovi e/o motivi aggiunti.
3. Nella camera di consiglio del 27.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si reputa necessario fare alcune precisazioni sul contenuto del fascicolo telematico di primo grado:
- in data 21/2/2024, l'Resistente_1 ha depositato il ricorso diretto avverso l'avviso di accertamento n.2300732551;
- in data 28/2/2024, l'Resistente_1 ha depositato il provvedimento con il quale è stato annullato l'avviso di accertamento n.2300732551, indicando nella nota di deposito la tipologia di documento “rinuncia al ricorso/appello”;
- in data 3/4/2024, l'Resistente_1 ha depositato un documento denominato “ricorso bis” che è un nuovo ricorso avverso l'avviso di accertamento n.2400022320; - l'avviso di accertamento n.2400022320 è di contenuto sostanzialmente coincidente con l'avviso n.2300732551;
- con ordinanza 1810/2024, il giudice di primo grado ordinava alla parte ricorrente di depositare prova dell'avvenuta consegna del ricorso;
- in data 12/6/2024, la difesa dell'Resistente_1 depositava la prova della notificazione al Comune di Roma via pec, in data 26/1/2024, del ricorso avverso l'avviso di accertamento n.2300732551;
- il Comune di Roma ha depositato 3 memorie di costituzione in giudizio, tutte relative all'avviso di accertamento n.2300732551;
- solo l'avviso di accertamento n.2300732551 e non anche l'avviso di accertamento n.2400022320 è indicato nell'epigrafe dei processi verbali del 6/6/2024 e del 19/9/2024;
- solo l'avviso di accertamento n.2300732551 - e non anche l'avviso di accertamento n.2400022320 -
è indicato nell'epigrafe della sentenza n.11722/2024.
L'analisi del contenuto del fascicolo di primo grado evidenzia che la vocatio in ius del Comune di Roma è avvenuta con riferimento al ricorso n.3694/2024, presentato avverso l'avviso n.2300732551, mentre il giudice di primo grado si è pronunciato in relazione al cd. ricorso bis, che non risulta notificato al Comune di Roma e che avrebbe dovuto essere iscritto ad un nuovo numero del registro di segreteria e al più, eventualmente, riunito con il ricorso n.3694/2024.
Tale circostanza ha determinato una lesione del diritto di difesa del Comune di Roma perché in relazione al cd. ricorso bis il contraddittorio non si è mai instaurato e le difese del Comune sono state svolte in relazione al solo ricorso originario.
Pertanto, la sentenza di primo grado è nulla per violazione del principio del contraddittorio;
conseguentemente, il giudizio deve essere rinviato alla Corte di Giustizia di primo grado di ex art. 59, I co., lett. b) D. Lgs. n. 546/1992.
Al giudice di primo grado spetterà anche la determinazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio dichiara nullo il giudizio di primo grado e rimette gli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, in diversa composizione. Spese al definitivo.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 10/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 00493410583
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11722/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300732551 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 415/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 11722/2024, la CGT di Roma ha accolto il ricorso dell'Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2300732551 TARI 2020, emesso da Roma Capitale, condannando l'amministrazione capitolina al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Roma eccependo la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In particolare, il Comune rilevava che il ricorso di primo grado n.3694/2024, depositato il 21.2.2024, era diretto avverso l'avviso di accertamento n. 2300732551, che era stato annullato dal Comune;
in virtù dell'annullamento, il Comune, costituendosi in giudizio, aveva chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Tuttavia, l'Resistente_1, nell'ambito dello stesso fascicolo telematico, in data 3.4.2024, aveva depositato un secondo ricorso, denominato “ricorso bis”, con il quale aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
2400022320; la Corte di primo grado aveva finito con il pronunciarsi su tale secondo avviso e non su quello impugnato con il ricorso originario;
nel corpo della sentenza lo aveva dichiarato illegittimo sulla base del comportamento processuale del Comune che nel costituirsi in giudizio, non avrebbe controdedotto in punto di legittimità di tale secondo avviso.
Nell'appello, il Comune eccepiva altresì la violazione dell'art.24 d.lgs. n.546/1992, poiché non erano state rispettate le forme previste per il deposito di documenti nuovi e/o motivi aggiunti.
3. Nella camera di consiglio del 27.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si reputa necessario fare alcune precisazioni sul contenuto del fascicolo telematico di primo grado:
- in data 21/2/2024, l'Resistente_1 ha depositato il ricorso diretto avverso l'avviso di accertamento n.2300732551;
- in data 28/2/2024, l'Resistente_1 ha depositato il provvedimento con il quale è stato annullato l'avviso di accertamento n.2300732551, indicando nella nota di deposito la tipologia di documento “rinuncia al ricorso/appello”;
- in data 3/4/2024, l'Resistente_1 ha depositato un documento denominato “ricorso bis” che è un nuovo ricorso avverso l'avviso di accertamento n.2400022320; - l'avviso di accertamento n.2400022320 è di contenuto sostanzialmente coincidente con l'avviso n.2300732551;
- con ordinanza 1810/2024, il giudice di primo grado ordinava alla parte ricorrente di depositare prova dell'avvenuta consegna del ricorso;
- in data 12/6/2024, la difesa dell'Resistente_1 depositava la prova della notificazione al Comune di Roma via pec, in data 26/1/2024, del ricorso avverso l'avviso di accertamento n.2300732551;
- il Comune di Roma ha depositato 3 memorie di costituzione in giudizio, tutte relative all'avviso di accertamento n.2300732551;
- solo l'avviso di accertamento n.2300732551 e non anche l'avviso di accertamento n.2400022320 è indicato nell'epigrafe dei processi verbali del 6/6/2024 e del 19/9/2024;
- solo l'avviso di accertamento n.2300732551 - e non anche l'avviso di accertamento n.2400022320 -
è indicato nell'epigrafe della sentenza n.11722/2024.
L'analisi del contenuto del fascicolo di primo grado evidenzia che la vocatio in ius del Comune di Roma è avvenuta con riferimento al ricorso n.3694/2024, presentato avverso l'avviso n.2300732551, mentre il giudice di primo grado si è pronunciato in relazione al cd. ricorso bis, che non risulta notificato al Comune di Roma e che avrebbe dovuto essere iscritto ad un nuovo numero del registro di segreteria e al più, eventualmente, riunito con il ricorso n.3694/2024.
Tale circostanza ha determinato una lesione del diritto di difesa del Comune di Roma perché in relazione al cd. ricorso bis il contraddittorio non si è mai instaurato e le difese del Comune sono state svolte in relazione al solo ricorso originario.
Pertanto, la sentenza di primo grado è nulla per violazione del principio del contraddittorio;
conseguentemente, il giudizio deve essere rinviato alla Corte di Giustizia di primo grado di ex art. 59, I co., lett. b) D. Lgs. n. 546/1992.
Al giudice di primo grado spetterà anche la determinazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio dichiara nullo il giudizio di primo grado e rimette gli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, in diversa composizione. Spese al definitivo.