Art. 2.
Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 , e dell' art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175 .
Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 , e dell' art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175 .