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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2024, n. 27519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27519 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Lidia Giorgio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 27519 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento dal parte della Corte di Cassazione di altra sentenza della stessa Corte, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, ha rideterminato la pena nei confronti di IA SA in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bellizzi il 21 settembre 2017, in anni 3 di reclusione e euro 14.000 di multa. 1.1.La contestazione mossa all'imputata è relativa alla detenzione (in concorso con TE ON, TO CA e IN LA) a fini di spaccio di gr. 453,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, consegnata da SA a TO CA (padre dell'ex marito TE CA) e da questi restituita agli originari fornitori, e alla detenzione a fini di spaccio di gr. 166 di sostanza stupefacente di analoga qualità, rinvenuta nell' abitazione ove ella viveva con i figli:e presso la quale l'ex marito era solito recarsi :nel corso di una perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. 1.2. SA era stata condannata in primo grado con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno alla pena di anni 4 di reclusione e euro 30.000 di multa. La Corte di Appello di Salerno, con una prima sentenza del 21 febbraio 2019, aveva confermato la condanna e rideterminato la pena inflitta in anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione. La Corte di Cassazione, in data 27 gennaio 2021, aveva annullato la sentenza di secondo grado con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, rilevando un vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale ed in particolare la contraddittorietà del passaggio nel quale la Corte aveva affermato che, essendo stata rinvenuta la sostanza stupefacente (circa 166 gr.) nella sua abitazione in luogo a lei perfettamente accessibile (sotto il letto dei figli), doveva escludersi "in radicelgiv-olontarietà del comportamento". La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza del 14 ottobre 2021, aveva confermato la condanna e ridotto la pena inflitta ad anni 3 di reclusione e euro 14.000 di multa. La Corte di Cassazione, in data 11 gennaio 2023, aveva annullato anche tale ultima sentenza, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, rilevando, ancora una volta, il difetto di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale. 1.3. La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, come detto, con la sentenza oggi impugnata, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata e ridotto la pena. 2 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe fondato la condanna su un colloquio intercettato fra TE CA e TO CA, del quale, tuttavia, non aveva indicato né giorno, né orario, e sull'interrogatorio di TE CA, che nulla provava in ordine al coinvolgimento della ricorrente. Osserva, inoltre, che la semplice consapevolezza dei traffici del marito non poteva valere a dimostrare che ella avesse collaborato nell'attività del coniuge: la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non poteva desumersi dalla circostanza che la droga fosse custodita in luoghi accessibili della casa familiare. La Corte avrebbe, infine, pretermesso che TO CA e IN LA erano stati assolti dalla Corte d'appello di Salerno in riforma della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte omesso di rispondere ad un preciso motivo di impugnazione ovvero quello relativo alla richiesta di derubricazione del reato contestato in quello di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore dell'imputata, in data 6 giugno 2024, ha depositato conclusioni con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo, attinente alla affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato. 2.1. Si deve muovere, innanzitutto, dalla premessa, per cui il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla 3 quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801; Sez 5 n. 41085 del 03/07/2009, L, Rv. 245389). 2.2.Nel caso in esame la Corte di Cassazione, nella sentenza rescindente, aveva rilevato il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la illogicità di alcuni passaggi. In particolare era stato evidenziato che i giudici avevano fatto riferimento esclusivamente alla droga rinvenuta in casa pari a gr. 166 di cocaina, mentre nessun elemento avevano indicato a sostegno della responsabilità dell'imputata in relazione alla detenzione di gr. 453,4 di analoga sostanza, contestato nel capo di imputazione. Inoltre, anche con riferimento alla detenzione di gr. 166,00 di cocaina rinvenuti nell'abitazione della ricorrente, la Corte di appello aveva ritenuto, in maniera non argomentata, non credibile la ricostruzione secondo cui l'ex marito non avesse informato l'imputata "della presenza di un pacco così pericoloso" e aveva, anzi, attribuito alla donna l'intenzione di nascondere tale pacco sotto il letto dei figli, al fine di sottrarlo ad eventuali perquisizioni, senza, tuttavia, indicare quali elementi valessero a provare tale circostanza. In questo modo, la Corte di Appello era giunta ad affermare la responsabilità, in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non aveva considerato che la mera consapevolezza della presenza di un pacco di droga nella propria abitazione potrebbe essere qualificata come mera connivenza non punibile. La Corte rescindente aveva, dunque, invitato il giudice del rinvio a procedere ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, eventualmente anche tramite ulteriore attività istruttoria, al fine di accertare se l'attuale ricorrente avesse o meno consapevolmente concorso nella detenzione di tutta o di parte della sostanza stupefacente indicata dell'imputazione, pari a gr. 166 e gr. 453,4 di cocaina, evitando di incorrere nei vizi rilevati. 2.3. La Corte di appello, in ossequio al dictum della sentenza rescindente, ha rivalutato le prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e ha ritenuto che la condanna dovesse essere confermata, richiamando, a tale fine, il compendio probatorio già compiutamente evidenziato nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno ed in particolare: - i dialoghi intercettati all'interno della casa circondariale il 20 settembre 2017 fra TE CA, ivi detenuto dopo l'arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110, per avere detenuto armi alterate, e il padre TO CA, il cui contenuto valeva a provare il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti gestito dai famigliari. In risposta alle preoccupazioni manifestate dal padre per le pressanti richieste di denaro dei fornitori di stupefacente a seguito della sua detenzione, TE CA lo 4 aveva invitato ad andare da IA, ovvero l'odierna imputata, che avrebbe dovuto restituire "la più grande, la BMW, la parte più grande, la parte più grande della ruota della macchina., le chiavi più grandi"; nel prosieguo del dialogo TE CA aveva precisato: "diglielo a IA sono due mazzi di chiavi uno piccolino della Smart, uno più grande e gli dici che poi quando viene da te te la vedi con lui senza dargli soldi e roba varia"; TO, riferendosi al creditore più pressante, tale DO, aveva riferito al figlio che questi avrebbe voluto andare anche da IA, "perché dice che aveva visto dove l'avevi messa tu però sapevo che IA teneva la carta coi nomi e voleva andare a raccoglierli lei... io ho capito che poteva essere una cosa non tanto, prima di dire va bene, lui mi ha detto che sapeva dove tu la tenevi e voleva sapere chi doveva andare per andare a prenderli lui, voleva il grosso qualcuno a che doveva dare"; - l'interrogatorio di TE CA, - nel corso del quale aveva riferito che la droga sequestrata presso l'abitazione di SA il 21 settembre 2017, pari a gr. 166 di cocaina con un principio attivo di gr. 134, era sua ed era stata acquistata da DO per il prezzo di 9.000 euro: il fornitore, dopo il suo arresto, aveva cominciato a minacciare il padre, sua moglie e l'attuale compagna LA IN, sicché egli aveva dato suo a padre il mandato di consegnare ad DO una Smart in acconto per il valore di 3.000 euro;
- le spiegazioni fornite da TE CA nel corso del giudizio, ritenute non convincenti, dei dialoghi intercettati, con cui aveva provato a sostenere che il linguaggio, sia pure criptico, non era riferito a sostanza stupefacente e l'ultimo interrogatorio reso, con cui aveva affermato che SA era sì consapevole dei suoi traffici, ma egli, con riferimento al quantitativo da ultimo rinvenuto nella sua abitazione, nulla le aveva riferito;
- il rinvenimento presso l'abitazione di SA di un biglietto contenente le annotazioni delle movimentazioni della sostanza stupefacente in cui era indicata, fra le altre, la cifra 453,4, ovvero lo stesso quantitativo di droga che secondo l'accusa, ella avrebbe restituito ad DO, come emerso dal dialogo intercettato. La Corte di appello, dunque, ha ritenuto che SA fosse inserita nel traffico di sostanze stupefacenti gestito dall'ex marito e che a lei fosse addebitabile la detenzione dei 166 gr. di cocaina rinvenuti nel corso della perquisizione nell'alloggio da lei abitato e anche l'ulteriore quantitativo di sostanza, definita nel dialogo intercettato "come la parte più grande della macchina", restituita, su sollecitazione dell'ex marito TE CA, al creditore più insistente, tale DO. 2.4 A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati riportati e logico nelle inferenze tratte da tali dati, la ricorrente oppone un motivo 5 generico, che pare non confrontarsi con le ragioni individuate dai giudici di merito. La censura per cui il dialogo riportato nella sentenza non sarebbe stato indicato in maniera puntuale è inammissibile, posto che nella sentenza si fa menzione della data in cui la conversazione in carcere era avvenuta: la ricorrente, peraltro, non contesta il contenuto di detto dialogo trascritto nei passaggi significativi dalla Corte di Appello e già fedelmente riprodotto nella sentenza di primo grado, né deduce, in relazione alla lamentata omissione, alcuna specifica violazione, in realtà inesistente. Il richiamo, pure operato nel ricorso, alla distinzione fra concorso di persone di reato e connivenza non punibile con ampi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, in tema di rinvenimento di droga nell'abitazione famigliare e di addebitabilità della detenzione ai vari componenti della famiglia è inconferente. Invero la sentenza impugnata ha ricostruito la responsabilità dell'imputata attribuendo alla stessa, sulla base della interpretazione del dialogo intercettato (che, in quanto logica, si sottrae al sindacato di legittimità: in tal senso Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337) e del compendio indiziario nel suo complesso, non già la mera consapevolezza della detenzione della droga rinvenuta nella casa ove ella viveva con i figli e ove l'ex marito si recava solo saltuariamente, ma piuttosto un ruolo attivo ed un contributo materiale, desunti in particolare dal coinvolgimento nell'episodio della restituzione al fornitore dell'ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente, pari a gr. 453,4, non potuto pagare a causa della carcerazione di TE CA Infine la censura, con cui si evidenzia che la Corte di Appello non avrebbe considerato che i coimputati TO CA e IN LA erano stati assolti, è inammissibile per difetto di specificità. Premesso che dalla lettura delle sentenze di annullamento della Corte di Cassazione emerge che il coimputato nel medesimo reato TE CA aveva invece concordato la pena in appello, la ricorrente non spiega in che senso detta assoluzione avrebbe potuto avere riflessi rispetto alla sua posizione, non indicando neppure la formula con cui era stata adottata, e, nell'invocare tale mancata considerazione, ribadisce ancora una volta, in maniera inconferente rispetto alla doglianza, come la semplice consapevolezza dell'esistenza del pacco contenete la 1;ro8a non poteva valere ai fini dell'affermazione della penale responsabilità. 3.11 secondo motivo, con cui si censura l'omesso esame da parte della Corte di Appello della doglianza, formulata in sede di impugnazione della sentenza di primo grado i relativa alla mancata derubricazione del reato contestato in quello 6 di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammissibile e comunque manifestamente infondata. Si deve a tal fine ricordare che: -secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). - nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Nel caso in esame, anche a tacere della genericità del motivo, che si limita a invocare l'applicazione della fattispecie meno grave, a fronte della contestazione del reato di detenzione di un quantitativo complessivo pari a circa 600 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la sentenza di primo grado già aveva escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, richiamando, appunto, il dato ponderale assai significativo ed il contesto nel quale si inseriva la condotta di reato, ovvero quello del traffico di stupefacenti ad un livello elevato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Lidia Giorgio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 27519 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento dal parte della Corte di Cassazione di altra sentenza della stessa Corte, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, ha rideterminato la pena nei confronti di IA SA in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bellizzi il 21 settembre 2017, in anni 3 di reclusione e euro 14.000 di multa. 1.1.La contestazione mossa all'imputata è relativa alla detenzione (in concorso con TE ON, TO CA e IN LA) a fini di spaccio di gr. 453,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, consegnata da SA a TO CA (padre dell'ex marito TE CA) e da questi restituita agli originari fornitori, e alla detenzione a fini di spaccio di gr. 166 di sostanza stupefacente di analoga qualità, rinvenuta nell' abitazione ove ella viveva con i figli:e presso la quale l'ex marito era solito recarsi :nel corso di una perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. 1.2. SA era stata condannata in primo grado con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno alla pena di anni 4 di reclusione e euro 30.000 di multa. La Corte di Appello di Salerno, con una prima sentenza del 21 febbraio 2019, aveva confermato la condanna e rideterminato la pena inflitta in anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione. La Corte di Cassazione, in data 27 gennaio 2021, aveva annullato la sentenza di secondo grado con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, rilevando un vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale ed in particolare la contraddittorietà del passaggio nel quale la Corte aveva affermato che, essendo stata rinvenuta la sostanza stupefacente (circa 166 gr.) nella sua abitazione in luogo a lei perfettamente accessibile (sotto il letto dei figli), doveva escludersi "in radicelgiv-olontarietà del comportamento". La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza del 14 ottobre 2021, aveva confermato la condanna e ridotto la pena inflitta ad anni 3 di reclusione e euro 14.000 di multa. La Corte di Cassazione, in data 11 gennaio 2023, aveva annullato anche tale ultima sentenza, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, rilevando, ancora una volta, il difetto di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale. 1.3. La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, come detto, con la sentenza oggi impugnata, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata e ridotto la pena. 2 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe fondato la condanna su un colloquio intercettato fra TE CA e TO CA, del quale, tuttavia, non aveva indicato né giorno, né orario, e sull'interrogatorio di TE CA, che nulla provava in ordine al coinvolgimento della ricorrente. Osserva, inoltre, che la semplice consapevolezza dei traffici del marito non poteva valere a dimostrare che ella avesse collaborato nell'attività del coniuge: la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non poteva desumersi dalla circostanza che la droga fosse custodita in luoghi accessibili della casa familiare. La Corte avrebbe, infine, pretermesso che TO CA e IN LA erano stati assolti dalla Corte d'appello di Salerno in riforma della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte omesso di rispondere ad un preciso motivo di impugnazione ovvero quello relativo alla richiesta di derubricazione del reato contestato in quello di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore dell'imputata, in data 6 giugno 2024, ha depositato conclusioni con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo, attinente alla affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato. 2.1. Si deve muovere, innanzitutto, dalla premessa, per cui il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla 3 quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801; Sez 5 n. 41085 del 03/07/2009, L, Rv. 245389). 2.2.Nel caso in esame la Corte di Cassazione, nella sentenza rescindente, aveva rilevato il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la illogicità di alcuni passaggi. In particolare era stato evidenziato che i giudici avevano fatto riferimento esclusivamente alla droga rinvenuta in casa pari a gr. 166 di cocaina, mentre nessun elemento avevano indicato a sostegno della responsabilità dell'imputata in relazione alla detenzione di gr. 453,4 di analoga sostanza, contestato nel capo di imputazione. Inoltre, anche con riferimento alla detenzione di gr. 166,00 di cocaina rinvenuti nell'abitazione della ricorrente, la Corte di appello aveva ritenuto, in maniera non argomentata, non credibile la ricostruzione secondo cui l'ex marito non avesse informato l'imputata "della presenza di un pacco così pericoloso" e aveva, anzi, attribuito alla donna l'intenzione di nascondere tale pacco sotto il letto dei figli, al fine di sottrarlo ad eventuali perquisizioni, senza, tuttavia, indicare quali elementi valessero a provare tale circostanza. In questo modo, la Corte di Appello era giunta ad affermare la responsabilità, in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non aveva considerato che la mera consapevolezza della presenza di un pacco di droga nella propria abitazione potrebbe essere qualificata come mera connivenza non punibile. La Corte rescindente aveva, dunque, invitato il giudice del rinvio a procedere ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, eventualmente anche tramite ulteriore attività istruttoria, al fine di accertare se l'attuale ricorrente avesse o meno consapevolmente concorso nella detenzione di tutta o di parte della sostanza stupefacente indicata dell'imputazione, pari a gr. 166 e gr. 453,4 di cocaina, evitando di incorrere nei vizi rilevati. 2.3. La Corte di appello, in ossequio al dictum della sentenza rescindente, ha rivalutato le prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e ha ritenuto che la condanna dovesse essere confermata, richiamando, a tale fine, il compendio probatorio già compiutamente evidenziato nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno ed in particolare: - i dialoghi intercettati all'interno della casa circondariale il 20 settembre 2017 fra TE CA, ivi detenuto dopo l'arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110, per avere detenuto armi alterate, e il padre TO CA, il cui contenuto valeva a provare il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti gestito dai famigliari. In risposta alle preoccupazioni manifestate dal padre per le pressanti richieste di denaro dei fornitori di stupefacente a seguito della sua detenzione, TE CA lo 4 aveva invitato ad andare da IA, ovvero l'odierna imputata, che avrebbe dovuto restituire "la più grande, la BMW, la parte più grande, la parte più grande della ruota della macchina., le chiavi più grandi"; nel prosieguo del dialogo TE CA aveva precisato: "diglielo a IA sono due mazzi di chiavi uno piccolino della Smart, uno più grande e gli dici che poi quando viene da te te la vedi con lui senza dargli soldi e roba varia"; TO, riferendosi al creditore più pressante, tale DO, aveva riferito al figlio che questi avrebbe voluto andare anche da IA, "perché dice che aveva visto dove l'avevi messa tu però sapevo che IA teneva la carta coi nomi e voleva andare a raccoglierli lei... io ho capito che poteva essere una cosa non tanto, prima di dire va bene, lui mi ha detto che sapeva dove tu la tenevi e voleva sapere chi doveva andare per andare a prenderli lui, voleva il grosso qualcuno a che doveva dare"; - l'interrogatorio di TE CA, - nel corso del quale aveva riferito che la droga sequestrata presso l'abitazione di SA il 21 settembre 2017, pari a gr. 166 di cocaina con un principio attivo di gr. 134, era sua ed era stata acquistata da DO per il prezzo di 9.000 euro: il fornitore, dopo il suo arresto, aveva cominciato a minacciare il padre, sua moglie e l'attuale compagna LA IN, sicché egli aveva dato suo a padre il mandato di consegnare ad DO una Smart in acconto per il valore di 3.000 euro;
- le spiegazioni fornite da TE CA nel corso del giudizio, ritenute non convincenti, dei dialoghi intercettati, con cui aveva provato a sostenere che il linguaggio, sia pure criptico, non era riferito a sostanza stupefacente e l'ultimo interrogatorio reso, con cui aveva affermato che SA era sì consapevole dei suoi traffici, ma egli, con riferimento al quantitativo da ultimo rinvenuto nella sua abitazione, nulla le aveva riferito;
- il rinvenimento presso l'abitazione di SA di un biglietto contenente le annotazioni delle movimentazioni della sostanza stupefacente in cui era indicata, fra le altre, la cifra 453,4, ovvero lo stesso quantitativo di droga che secondo l'accusa, ella avrebbe restituito ad DO, come emerso dal dialogo intercettato. La Corte di appello, dunque, ha ritenuto che SA fosse inserita nel traffico di sostanze stupefacenti gestito dall'ex marito e che a lei fosse addebitabile la detenzione dei 166 gr. di cocaina rinvenuti nel corso della perquisizione nell'alloggio da lei abitato e anche l'ulteriore quantitativo di sostanza, definita nel dialogo intercettato "come la parte più grande della macchina", restituita, su sollecitazione dell'ex marito TE CA, al creditore più insistente, tale DO. 2.4 A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati riportati e logico nelle inferenze tratte da tali dati, la ricorrente oppone un motivo 5 generico, che pare non confrontarsi con le ragioni individuate dai giudici di merito. La censura per cui il dialogo riportato nella sentenza non sarebbe stato indicato in maniera puntuale è inammissibile, posto che nella sentenza si fa menzione della data in cui la conversazione in carcere era avvenuta: la ricorrente, peraltro, non contesta il contenuto di detto dialogo trascritto nei passaggi significativi dalla Corte di Appello e già fedelmente riprodotto nella sentenza di primo grado, né deduce, in relazione alla lamentata omissione, alcuna specifica violazione, in realtà inesistente. Il richiamo, pure operato nel ricorso, alla distinzione fra concorso di persone di reato e connivenza non punibile con ampi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, in tema di rinvenimento di droga nell'abitazione famigliare e di addebitabilità della detenzione ai vari componenti della famiglia è inconferente. Invero la sentenza impugnata ha ricostruito la responsabilità dell'imputata attribuendo alla stessa, sulla base della interpretazione del dialogo intercettato (che, in quanto logica, si sottrae al sindacato di legittimità: in tal senso Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337) e del compendio indiziario nel suo complesso, non già la mera consapevolezza della detenzione della droga rinvenuta nella casa ove ella viveva con i figli e ove l'ex marito si recava solo saltuariamente, ma piuttosto un ruolo attivo ed un contributo materiale, desunti in particolare dal coinvolgimento nell'episodio della restituzione al fornitore dell'ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente, pari a gr. 453,4, non potuto pagare a causa della carcerazione di TE CA Infine la censura, con cui si evidenzia che la Corte di Appello non avrebbe considerato che i coimputati TO CA e IN LA erano stati assolti, è inammissibile per difetto di specificità. Premesso che dalla lettura delle sentenze di annullamento della Corte di Cassazione emerge che il coimputato nel medesimo reato TE CA aveva invece concordato la pena in appello, la ricorrente non spiega in che senso detta assoluzione avrebbe potuto avere riflessi rispetto alla sua posizione, non indicando neppure la formula con cui era stata adottata, e, nell'invocare tale mancata considerazione, ribadisce ancora una volta, in maniera inconferente rispetto alla doglianza, come la semplice consapevolezza dell'esistenza del pacco contenete la 1;ro8a non poteva valere ai fini dell'affermazione della penale responsabilità. 3.11 secondo motivo, con cui si censura l'omesso esame da parte della Corte di Appello della doglianza, formulata in sede di impugnazione della sentenza di primo grado i relativa alla mancata derubricazione del reato contestato in quello 6 di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammissibile e comunque manifestamente infondata. Si deve a tal fine ricordare che: -secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). - nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Nel caso in esame, anche a tacere della genericità del motivo, che si limita a invocare l'applicazione della fattispecie meno grave, a fronte della contestazione del reato di detenzione di un quantitativo complessivo pari a circa 600 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la sentenza di primo grado già aveva escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, richiamando, appunto, il dato ponderale assai significativo ed il contesto nel quale si inseriva la condotta di reato, ovvero quello del traffico di stupefacenti ad un livello elevato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.