TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 24/04/2026, n. 7477
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 95, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023 in combinato disposto con l’art. 16 D. Lgs. 36/2023 - Carente/Omessa Istruttoria

    La situazione di conflitto d'interessi invocata afferisce alla condizione di professionisti indicati nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria come esperti da utilizzare nella fase esecutiva del contratto. Tali professionisti, già auditor e valutatore per l'ente di certificazione Bureau ER IA s.p.a., che opera per gli IFO, verserebbero in una situazione di conflitto d'interessi in contrasto con le previsioni di cui alle norme ISO/IEC 17021-1 sulla indipendenza degli organismi di certificazione. Tuttavia, tale situazione integra una violazione della normativa internazionale (ISO) recepita a livello europeo (EN) 17021:2015, che indica i requisiti per gli organismi di certificazione. La tassatività delle clausole di esclusione e il principio di massima partecipazione rendono infondata la tesi di parte ricorrente che estende la previsione dell'art. 95, co.1 lett. b) oltre il suo dato letterale.

  • Rigettato
    Violazione art. 15 del Disciplinare di Gara - Carente/Omessa Istruttoria - Necessità di Esclusione del PP Aggiudicatario

    La dedotta violazione della prescrizione non ha rilievo inficiante poiché non si tratta di una prescrizione della lex specialis imposta a pena di esclusione per quanto riguarda l'indicazione del numero di pagine della relazione tecnica. Non può essere esclusa l'impresa che abbia presentato la relazione con un numero di pagine superiore a quello previsto dal bando, qualora tale inosservanza non sia prevista a pena di esclusione. Il superamento dimensionale di tre pagine non apporta elementi ulteriormente valutabili o un indebito vantaggio concorrenziale. La ricorrente non ha fornito la prova del reale effetto distorsivo o migliorativo conseguente al superamento del limite dimensionale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dagli atti gravati in via principale

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche il ricorso per motivi aggiunti avverso il contratto stipulato è respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 24/04/2026, n. 7477
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7477
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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