Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 24/04/2026, n. 7477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7477 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07477/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9980 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Innogea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6DE6E68BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cassibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Irccs Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Ifo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Trappolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PP OS S.r.l., Exprit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Gianluca Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione n. 686 del 15.7.2025, pubblicata in data 5.8.2025, del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO -Istituto Nazionale Tumori RE EL e Istituto Dermatologico San Gallicano, a mezzo della quale si procedeva all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità, nei confronti del RTI GRUPPO ECOSAFETY SRL – EXPRIT SRL, per il periodo di 36 mesi, per un importo complessivo di € 126.000,00, IVA esclusa, pari a € 153.720,00 IVA al 22% inclusa, come dettagliato nell’offerta allegata alla predetta deliberazione a farne parte integrante e sostanziale della stessa;
di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché non conosciuti dallo stesso, in particolare, ove opportuno, dei verbali di gara nn. 1 del 1.7.2025.e 2 del 9.7.2025, quest’ultimo contenente la proposta di aggiudicazione al PP OS SR (con il punteggio di 98/100 e di attribuzione del punteggio di 96,55/100 alla odierna ricorrente), invece che di esclusione del medesimo;
tutto, in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità per il periodo di 36 mesi - C.I.G. B6DE6E68BA.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Innogea s.r.l. il 3.11.2025:
del contratto stipulato tra l’IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO - Istituto Nazionale Tumori RE EL e Istituto Dermatologico San Gallicano ed il PP OS S.r.l. - Exprit s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in data 17.10.2025, a mezzo del quale è stata affidata l’esecuzione della prestazione contrattuale ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, all’esito della procedura esperita sulla piattaforma regionale S.TEL.LA., con lo strumento della R.d.O., per l’affidamento del servizio di Consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità per il periodo di 36 mesi, a seguito della già impugnata Determinazione di aggiudicazione n. 685 del 15.7.2025;
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti dal ricorrente e, nello specifico:
a. della Determinazione n° 686 del 15/07/2025 del 15.7.2025, pubblicata in data 15.7.2025, del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO -Istituto Nazionale Tumori RE EL e Istituto Dermatologico San Gallicano, a mezzo della quale si procedeva all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità, nei confronti del RTI PP OS s.r.l., per il periodo di 36 mesi, per un importo complessivo di € 126.000,00, IVA esclusa, pari a € 153.720,00 IVA al 22% inclusa, come dettagliato nell’offerta allegata alla predetta deliberazione a farne parte integrante e sostanziale della stessa;
b. di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché non conosciuti dallo stesso, in particolare degli atti già impugnati con il ricorso principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del PP OS S.r.l. e Exprit S.r.l. e dell’Irccs Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Ifo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa SI NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1.La Società ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata indetta con determinazione del 2 aprile 2025 dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA.) per l’affidamento del servizio di consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità, da aggiudicarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023, per il periodo di 36 mesi, con base d’asta stabilita in € 140.000,00, iva al 22% esclusa.
Alla odierna ricorrente, già precedente aggiudicataria, con il medesimo atto di indizione è stato al contempo affidato, mediante contratto ponte, il servizio in questione, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 36 del 2023, nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara.
All’esito della procedura di gara, la Commissione ha attribuito il seguente punteggio alle offerte tecniche (max 70 punti): al RTI PP OS s.r.l. - Exprit s.r.l. punti 68 e ad Innogea s.r.l. punti 69. Per le offerte economiche ai concorrenti è stato assegnato il seguente punteggio: al RTI PP OS s.r.l. - Exprit s.r.l. punti 30 e a Innogea s.r.l. punti 27,55.
Conseguentemente l’aggiudicazione è stata disposta in favore del RTI PP OS s.r.l. - Exprit s.r.l.
1.1 Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente Innogea s.r.l. ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta nei confronti del RTI PP OS s.r.l. - Exprit s.r.l., sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 95, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023 in combinato disposto con l’art. 16 D. Lgs. 36/2023 - Carente/Omessa Istruttoria .”
Il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura poiché ha formulato un’offerta ove indica (nella Relazione Tecnica di cui al numero 2 dell’articolo 15 del Disciplinare di gara) quali “ulteriori figure messe a disposizione del progetto” (nell’ambito della “ Struttura organizzativa e governance - paragrafo 4.1 - Organigramma di progetto” ) soggetti in condizione di conflitto d’interessi e che in quanto tali non potrebbero svolgere le attività indicate.
In particolare si tratterebbe delle figure di: 1) un “ auditor qualificato per la ISO 9001 per enti di certificazione accreditati ACCREDIA come Bureau ER IA S.p.A. (dal 2011) ”; 2) un’altra figura “ attualmente valutatore per sistemi di qualità UNI-EN-ISO9001 e ISO 13485 per diversi enti di certificazione accreditati come Bureau ER IA S.p.A. ”.
Come noto, alla stessa Stazione Appaltante, la società Bureau ER IA è la società di certificazione dei sistemi UNI-EN-ISO9001 degli IFO/Stazione Appaltanti e pertanto la presenza delle due figure de quibus contrasterebbe con la necessaria indipendenza che devono avere gli organismi di certificazione nei confronti dei soggetti da certificare, configurandosi così un conflitto di interessi e una lesione dell’imparzialità nei sistemi di certificazione stessi, poiché i medesimi soggetti - facenti parte degli organismi di certificazione- svolgerebbero, a seguito dell’aggiudicazione del servizio oggetto di gara, la figura di consulenti del medesimo.
Ne risulterebbero violate le norme ISO/IEC 17021-1, che regolamentano gli organismi di certificazione, concretizzandosi così una ipotesi di esclusione ex art. 95, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 36 del 2023, da applicare (anche) in combinato disposto con l’art. 16 d. lgs. n. 36 del 2023.
II. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 15 del Disciplinare di Gara - Carente/Omessa Istruttoria - Necessità di Esclusione del PP Aggiudicatario. ”
L’offerta tecnica formulata dall’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché, in violazione della disposizione di cui all’art. 15 del disciplinare di gara, è stata redatta superando il limite dimensionale ivi previsto di venti facciate per la relazione illustrativa (essendo pari invece a ventitré facciate).
2. Si sono costituite l’Amministrazione resistente e la controinteressata, sostenendo l’infondatezza nel merito del ricorso poiché il dedotto conflitto d’interessi non integrerebbe un’ipotesi di esclusione ex art. 95 d.lgs. n. 36 del 2023, né di conflitto d’interessi ex art. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023, afferendo bensì al processo di certificazione IS09001. Nessuna previsione del bando poi conterrebbe una clausola di esclusione per il superamento del limite dimensionale del numero di pagine, riferendosi piuttosto l’esclusione alle modalità di presentazione, mediante sistema, degli elementi dell’offerta. Inoltre il superamento dimensionale in questione (di tre pagine) non apporterebbe alcun elemento ulteriormente valutabile.
3. Con ricorso per motivi aggiunti del 3 novembre 2025 la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato per illegittimità derivata dagli atti gravati in via principale.
4. In vista dell’udienza di merito le parti hanno insistito con memorie e repliche per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
5. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento e conseguentemente deve essere respinto, altresì, il ricorso per motivi aggiunti.
7. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in base ad una lettura combinata delle cause di esclusione ex art. 95, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 36 del 2023 con l’art. 16 dello stesso d. lgs. n. 36 del 2023.
In particolare l’offerta formulata dall’aggiudicataria indicherebbe figure professionali in condizione di conflitto d’interessi e che in quanto tali non potrebbero svolgere le attività ivi indicate.
In particolare si tratterebbe delle figure di un “auditor qualificato per la ISO 9001 per enti di certificazione accreditati ACCREDIA come Bureau ER IA S.p.A. (dal 2011)” e di un’altra figura “attualmente valutatore per sistemi di qualità UNI-EN-ISO9001 e ISO 13485 per diversi enti di certificazione accreditati come Bureau ER IA S.p.A.”.
Verrebbe così integrata una violazione della normativa (norme ISO/IEC 17021-1) in materia di indipendenza degli organismi di certificazione dei sistemi UNI-EN-ISO9001, poiché la società Bureau ER IA è la società di certificazione dei sistemi degli IFO/Stazione Appaltanti, configurandosi così un conflitto di interessi e una lesione dell’imparzialità nei sistemi di certificazione stessi, poiché i medesimi soggetti - facenti parte degli organismi di certificazione- svolgerebbero, a seguito dell’aggiudicazione del servizio oggetto di gara, la figura di consulenti del medesimo.
7.1 Il motivo è infondato.
7.2 Le situazioni di conflitto di interesse determinate dalla partecipazione di un operatore economico e che possono comportare l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, laddove “non diversamente risolvibil(i)”, ex art. 95, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, sono quelle indicate al precedente art. 16 cui rinvia la stessa disposizione.
Come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023, è necessario che il soggetto interessato sia intervenuto nella fase di aggiudicazione o di esecuzione dell'appalto con compiti funzionali, intendendosi per tali quelli che implicano esercizio della funzione amministrativa (cfr. Tar Calabria, sez. II, 26 febbraio 2026 n. 376).
La disposizione si rivolge difatti ai soggetti che intervengono nella procedura svolgendo compiti riconducibili alla stazione appaltante e che per la loro specifica condizione hanno “direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale” che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
In base al comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023, la disciplina ivi contemplata mira non solo a garantire l’effettivo rispetto del principio di imparzialità dell’azione amministrativa e la sua funzionalità, ossia la sua finalizzazione al perseguimento dell’interesse pubblico, ma altresì a evitare situazioni che, in presenza di elementi probatori piuttosto specifici e concreti, possano anche solo minare (“percepita minaccia”) la fiducia nella imparzialità e indipendenza dell’Amministrazione pubblica.
Destinatario della disciplina normativa è difatti il personale dell’Amministrazione per il quale il comma 3 dell’art. 16 prevede obblighi di comunicazione e di astensione.
7. 3 Nel caso di specie invece la situazione di conflitto d’interessi, invocata da parte ricorrente, afferisce alla condizione di due professionisti, indicati nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria come esperti da poter utilizzare nella fase esecutiva del contratto.
Costoro, in quanto già auditor e valutatore per l’ente di certificazione, Bureau ER IA s.p.a., che opera per gli IFO, verserebbero in una situazione di conflitto d’interessi in contrasto con le previsioni di cui alle norme ISO/IEC 17021-1 sulla indipendenza degli organismi di certificazione.
Tuttavia una siffatta situazione di conflitto d’interessi, come eccepito dalla difesa della resistente e della controinteressata, al più integrerebbe (con le conseguenze ivi disciplinate) una violazione della normativa internazionale (ISO) recepita a livello europeo (EN) 17021:2015, che indica i requisiti per gli organismi di certificazione, uniformi nei diversi sistemi di gestione, individuando i presupposti per le attività di audit e certificazione delle organizzazioni finali (cd. accreditamento “obbligatorio”).
La tassatività delle clausole di esclusione ed il principio di massima partecipazione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023 rendono dunque evidente l’infondatezza della tesi di parte ricorrente che in tal modo estenderebbe, oltre il dato letterale di cui al richiamato art. 95, co.1 lett. b), la previsione ivi contenuta.
7.4 Nemmeno può attribuirsi rilievo alla circostanza che la società aggiudicataria nella redazione dell’offerta tecnica non si sarebbe attenuta, superandolo, al limite dimensionale di pagine fissato dall’art. 15 del disciplinare.
7. 5 Infondato difatti si rivela anche il secondo motivo di ricorso.
Come è stato da ultimo ribadito “ Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, le prescrizioni della lex specialis che disciplinano le modalità di confezionamento dell'offerta (es. indicazione separata del costo del middleware o allegazione di layout progettuali) non possono essere qualificate come clausole escludenti se non recano espressa comminatoria di esclusione e non si presentano come "requisiti minimi" dell'offerta. In presenza di dubbi interpretativi, prevale una lettura conforme al principio del favor partecipationis e alla tassatività delle cause di esclusione, non potendosi escludere il concorrente per mere carenze formali quando l'offerta consenta comunque di accertare con certezza la portata dell'impegno negoziale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; oggi art. 10, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023) ” (Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2026, n. 1688).
7.6 Nel caso di specie, il disciplinare di gara si limita a prevedere al punto 15 “ L’operatore economico dovrà caricare a sistema nella busta “offerta tecnica” i documenti di seguito specificati, allegati in un unico file “.zip” a pena di inammissibilità dell’offerta.
L’offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 1) Dichiarazione attestante che i servizi offerti sono rispondenti ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico; 2) Relazione illustrativa, contenuta entro un massimo complessivo di 20 facciate A4 (stile ARIAL, corpo 11, interlinea singola) dei servizi che si intendono offrire, che descriva in modo completo e dettagliato e in conformità a quanto indicato nel capitolato le caratteristiche tecniche, organizzative, gestionali e funzionali del servizio offerto. La predetta relazione potrà essere corredata, in aggiunta al limite massimo delle 20 facciate A4, da schede tecniche dei servizi/prodotti che si intendono offrire, la cui estensione, per ciascuna scheda, non potrà superare le 20 facciate A4. Le brochure o similare materiale illustrativo ancorché ricompresi nel numero massimo di facciate indicato, possono derogare allo stile del testo, corpo e interlinea, purché normalmente leggibili.”
La dedotta violazione della prescrizione richiamata non ha dunque rilievo inficiante poiché non si tratta di una prescrizione della lex specialis imposta a pena di esclusione per quanto riguarda l’indicazione del numero di pagine della relazione tecnica.
Non può difatti essere esclusa dalla gara l'impresa che abbia presentato la relazione illustrativa dell'offerta tecnica composta da un numero di pagine superiore a quello previsto dal bando, qualora tale inosservanza non sia da questo prevista a pena di esclusione.
Né può diversamente sostenersi, senza svilire la competenza e la capacità tecnica dei commissari, che il maggior numero di pagine (in tal caso tre, di cui le prime due contenenti l’intestazione e l’indice e l’ultima una tabella riepilogativa) sia idoneo in astratto a legittimare un’alterazione di giudizio o comunque una valutazione migliorativa in termini di punteggio rispetto alla riduzione della stessa relazione entro i limiti dimensionali voluti dalla lex specialis , dal momento che il punteggio è assegnato sulla base di criteri e sub-criteri ben definiti dalla normativa di gara cui la Commissione era tenuta ad attenersi indipendentemente dal maggiore o minore dettaglio descrittivo della offerta tecnica, ed avendo peraltro la ricorrente ottenuto un punteggio migliore rispetto a quello dell’aggiudicataria.
Allo stesso modo la censura si appalesa meramente formale laddove non si comprende come il maggior numero di pagine avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere un indebito vantaggio concorrenziale.
Manca la necessaria prova, che avrebbe dovuto fornire la ricorrente, del reale effetto distorsivo o migliorativo conseguente al superamento del limite dimensionale della relazione allegata all’offerta tecnica (cfr. Cons. Stato, n. 6857 del 2020 e n. 999 del 2021).
8.Il ricorso pertanto deve essere respinto, così come i motivi aggiunti avverso il contratto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Irccs Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Ifo e della controinteressata -PP OS S.r.l. - Exprit s.r.l.-, che si liquidano in euro 3.000,00 cadauna, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IS QU, Presidente
SI NT, Primo Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| SI NT | IA IS QU |
IL SEGRETARIO