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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.280/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli e Del Gatto Pt_1
Appellante Contro
Appellata, non comparsa Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 6.7.2020 l' , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 28 maggio 2020 con cui il Giudice del
Lavoro di Taranto aveva accolto la domanda di vòlto ad ottenere la Controparte_1 riliquidazione della pensione in godimento cat. VO 100 2466 in ragion di € 475,98mensili, e condannava l' al pagamento delle somme arretrate con decorrenza dal 26.3.2012; condannava Pt_1 l' altresì al pagamento delle spese di lite, a distrarsi. Pt_1 Con atto depositato in cancelleria in data 19.2.2025 l'Avvocatura INPS dichiarava di rinunciare agli atti del processo.
Parte appellata non si è costituita.
All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
********* Osserva questa Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità: “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e estingue l'azione” (Cass. n. 23749/2011) e “La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
1 l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente.
Nel caso che qui occupa, quindi, si configura una rinuncia all'azione: va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese di lite, attesa la mancata costituzione dell'appellata.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della convenuta.
Taranto, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli e Del Gatto Pt_1
Appellante Contro
Appellata, non comparsa Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 6.7.2020 l' , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 28 maggio 2020 con cui il Giudice del
Lavoro di Taranto aveva accolto la domanda di vòlto ad ottenere la Controparte_1 riliquidazione della pensione in godimento cat. VO 100 2466 in ragion di € 475,98mensili, e condannava l' al pagamento delle somme arretrate con decorrenza dal 26.3.2012; condannava Pt_1 l' altresì al pagamento delle spese di lite, a distrarsi. Pt_1 Con atto depositato in cancelleria in data 19.2.2025 l'Avvocatura INPS dichiarava di rinunciare agli atti del processo.
Parte appellata non si è costituita.
All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
********* Osserva questa Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità: “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e estingue l'azione” (Cass. n. 23749/2011) e “La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
1 l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente.
Nel caso che qui occupa, quindi, si configura una rinuncia all'azione: va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese di lite, attesa la mancata costituzione dell'appellata.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della convenuta.
Taranto, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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