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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/01/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
Rg 551-2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Paola TANARA Presidente
dott.ssa Maria VICIDOMINI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in di appello rg 551-2022 iscritto a ruolo il 24.02.2022
da
(C.F. ), residente in [...] – Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Varese – Via Cairoli, 5 - presso lo studio dell'Avv. Patrizia Esposito
e dell'Avv. Cosimo Colonna riuniti in associazione professionale (P. IVA , Fax P.IVA_1
0332/282635) dai quali è rappresentata e difesa in forza della procura speciale in atti
APPELLANTE
nei confronti di
nato a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
Via Videtti n. 9 – codice fiscale -, in q. di amministratore di sostegno del CodiceFiscale_2
figlio (nato a [...] il [...] e residente a [...]), Controparte_2
giusta nomina del GT di Varese con decreto in data 18/06/2014, rappresentato e difeso dall' avv.
1 Rg 551-2022
Giancarlo Trabucchi del Foro di Milano presso il cui studio a Varese in Via Sanvito Silvestro n. 40
è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata in atti
APPELLATO
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 854/2021 del Tribunale di Varese, pubblicata in data
22.09.2021, resa nel procedimento civile rg n. 3281/2017
CONCLUSIONI APPELLANTE
nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 854/2021 pronunciata dal Giudice unico del Tribunale di Varese – sezione prima civile, pubblicata in data 22 settembre 2021, accertato e dichiarato che alla data del 29.04.2013 non versava in uno stato di incapacità Controparte_2 naturale di intendere e di volere, accertato altresì che il versamento di € 26.000,00.- era solo la restituzione di una parte di quanto da egli prelevato negli anni dai conti di e Parte_1 dichiarato quindi che l'atto dispositivo non ha provocato alcun pregiudizio al ridetto _2
, respingere la domanda avanzata e conseguentemente disporre la ripetizione di quanto
[...] eventualmente pagato dall'appellante in conseguenza della esecutività della sentenza di primo grado e della relativa espropriazione forzata. Accertato e dichiarato inoltre che l'azione è stata radicata con mala fede e/o colpa grave condannare l'attore a risarcire ai sensi dell'art. 96 c. 1
c.p.c. il danno procurato alla convenuta e pari alla somma di € 408,82.- sborsata dalla stessa per ottenere la documentazione bancaria prodotta, nonché a pagare in favore della stessa convenuta ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. una somma equitativamente determinata dal Giudice.
CONCLUSIONI APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e comunque non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, così GIUDICARE nel merito in via principale a) accertata e dichiarata la violazione dell'art. 342 c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte motiva, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora
[...] con l'atto di citazione del 18 febbraio 2022 e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 gravata;
b) dichiarare comunque, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione promossa dalla signora con l'atto di citazione del 18 febbraio 2022, non Parte_1
lasciando trasparire il gravame ragionevole probabilità di accoglimento;
2 Rg 551-2022
rigettare in ogni caso l'appello proposto dalla signora con l'atto di citazione Parte_1 del 18 febbraio 2022 per i motivi tutti di cui in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata.
CONCLUSIONI DEL PG
Che la Corte di Appello- Sezione 5 civile- di Milano voglia respingere l'appello, e voglia confermare la sentenza n. 854/2021 emessa, in data 21.09.2021, depositata il 22.09.2021, dal
Tribunale di Varese, nella causa n. 3281/2017 RG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , nella sua qualità di ADS del figlio nominato con decreto Controparte_1 _2
emesso in data 18.06.2014 del Giudice Tutelare del Tribunale di Varese, con atto di citazione del
27/09/2017 ha adito il Tribunale di Varese per chiedere la condanna della signora
[...] alla restituzione della somma di € 26.000,00 corrispostale dal figlio a mezzo Parte_1 _2
bonifico effettuato in data 20.04.2013 .
A sostegno della domanda di restituzione della predetta somma il sig. , ha Controparte_1
potuto rappresentato che il figlio in data 29/04/2013 aveva prelevato dal proprio _2 conto corrente, per versare alla fidanzata, una considerevole somma di € 26.000,00 che costituiva il ricavato di una vendita effettuata poco prima in data 17/04/2013, di un immobile del quale era comproprietario . Controparte_2
Si è costituita la sig.ra che ha contestato la domanda restitutoria eccependo Parte_1
che la somma di denaro ricevuta era in realtà giustificata quale forma di parziale compensazione per le varie elargizioni di denaro messe da lei a disposizione dell'ex fidanzato nel corso della _2 loro relazione sentimentale tra il 2011 e il 2013 ; inoltre ha eccepito l'insussistenza del grave pregiudizio quale conseguenza dell'atto negoziale necessario ai fini del suo annullamento ai sensi dell'art. 428 c.c.; in via riconvenzionale la ha chiesto la condanna dell'attore ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., nonché la condanna al rimborso anche della somma di € 408,82 corrisposta per ottenere la documentazione bancaria necessaria per istruire la causa
Il Tribunale di Varese, all'esito dell'istruttoria, ha accolto la domanda proposta da CP_1
in qualità di rappresentante legale di ed ha condannato la sig.ra
[...] Controparte_2 [...] alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 26000,00 oltre interessi al tasso Parte_2
legale decorrenti dal 29.4.2013 al saldo effettivo, avendo ritenuto sussistenti i presupposti per annullare l'atto dispositivo oggetto del giudizio essendo stato provato sia lo stato di incapacità
3 Rg 551-2022
naturale del giovane all'epoca del bonifico in contestazione, sia il grave pregiudizio _2
che tale bonifico ha comportato. -
Avverso tale sentenza del Tribunale la sig.ra a proposto appello lamentando che il Parte_1
provvedimento è frutto di una interpretazione errata della norma con riguardo alla sussistenza dell'incapacità naturale e di un'errata valutazione probatoria della documentazione da ella prodotta al fine di dimostrare che quanto versato dal altro non fosse che una parziale restituzione dei _2
denari messi da lei a disposizione .
Sostiene inoltre l'appellante che l'acclarata patologia che affligge non è Controparte_2 sufficiente per integrare l'incapacità naturale la cui sussistenza è prevista dalla norma;
inoltre avrebbe ampiamente provato il fatto che ella ha messo a disposizione del sig. - _2
convivente - considerevoli somme di denaro, sia prima che dopo il bonifico cointestato.
Contr Si è costituito il sig. -nella sua qualità di del figlio - che ha Controparte_1 _2
rilevato che la motivazione su cui si fonda la sentenza del Tribunale di Varese è articolata e sufficiente a sostenere la conclusione cui il Giudice è giunto.
Sostiene inoltre l'appellato che il Giudice di primo grado ha indicato partitamente le ragioni per cui ha inteso accogliere la sua richiesta e la struttura logica della decisione, soprattutto nella parte in cui ha rigettato le strumentali ed infondate deduzioni e/o eccezioni di controparte. Conclude chiedendo il rigetto integrale del gravame .
La Corte ha disposto, con decreto, la trattazione della causa per l'udienza del 14.09.2022 ove il
CO, preso atto delle note delle parti, si è riservato per la decisione .
Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2023 la Corte , avendo rilevato che il giudizio instaurato non era soggetto a rito camerale e che erroneamente era stato trattenuto in decisione senza concedere un rinvio alle parti per la precisazione delle conclusioni , ha rimesso sul ruolo la causa fissando la trattazione all'udienza del 7 luglio 2023, ove nessuno è comparso, in ottemperanza al decreto con cui è stata disposta la trattazione cartolare ed il CO , lette le note depositate e visto il parere del PG , ha trattenuto in decisone la causa .
Preliminarmente questa Corte rileva che in data 22.12.2022 è stato depositato un atto con il quale la sig.ra ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio di Parte_1
impugnazione con spese di lite compensate tra le parti e contestualmente il sig. CP_1
, in qualità di ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti
[...] Controparte_4
del presente di impugnazione con spese di lite compensate tra le parti.
4 Rg 551-2022
Ebbene , a tal riguardo la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e
306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno dei potere-dovere del Giudice di pronunziare.
La rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del Giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95 vedi anche Cass. n. 4499/96 secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
Ciò posto, è di chiara evidenza che la sig.ra ha dichiarato di rinunciare Parte_1
agli atti del presente giudizio di impugnazione con spese di lite compensate tra le parti e
Cont contestualmente il sig. , in qualità di di ha accettato Controparte_1 Controparte_2
la rinuncia al giudizio;
deve quindi rilevarsi , a parere di questo CO, che la manifestata dichiarazione di rinuncia alla riforma del provvedimento impugnato, non richiede l'accettazione della controparte , che peraltro si è associata con l'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese di lite .
Sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio attesa la rinuncia dell'appellante e l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellato che ha aderito alla richiesta con compensazione delle spese di lite .
P Q M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
(C.F. ) avverso la sentenza n. 854/2021 del Tribunale di Varese, C.F._1
pubblicata in data 22.09.2021, resa nel procedimento civile n. 3281/2017 R.G. così provvede:
I) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
II) Compensa le spese di lite del presente giudizio
5 Rg 551-2022
Milano, camera di consiglio del 7 luglio 2023
Il Consigliere est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Paola TANARA Presidente
dott.ssa Maria VICIDOMINI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in di appello rg 551-2022 iscritto a ruolo il 24.02.2022
da
(C.F. ), residente in [...] – Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Varese – Via Cairoli, 5 - presso lo studio dell'Avv. Patrizia Esposito
e dell'Avv. Cosimo Colonna riuniti in associazione professionale (P. IVA , Fax P.IVA_1
0332/282635) dai quali è rappresentata e difesa in forza della procura speciale in atti
APPELLANTE
nei confronti di
nato a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
Via Videtti n. 9 – codice fiscale -, in q. di amministratore di sostegno del CodiceFiscale_2
figlio (nato a [...] il [...] e residente a [...]), Controparte_2
giusta nomina del GT di Varese con decreto in data 18/06/2014, rappresentato e difeso dall' avv.
1 Rg 551-2022
Giancarlo Trabucchi del Foro di Milano presso il cui studio a Varese in Via Sanvito Silvestro n. 40
è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata in atti
APPELLATO
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 854/2021 del Tribunale di Varese, pubblicata in data
22.09.2021, resa nel procedimento civile rg n. 3281/2017
CONCLUSIONI APPELLANTE
nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 854/2021 pronunciata dal Giudice unico del Tribunale di Varese – sezione prima civile, pubblicata in data 22 settembre 2021, accertato e dichiarato che alla data del 29.04.2013 non versava in uno stato di incapacità Controparte_2 naturale di intendere e di volere, accertato altresì che il versamento di € 26.000,00.- era solo la restituzione di una parte di quanto da egli prelevato negli anni dai conti di e Parte_1 dichiarato quindi che l'atto dispositivo non ha provocato alcun pregiudizio al ridetto _2
, respingere la domanda avanzata e conseguentemente disporre la ripetizione di quanto
[...] eventualmente pagato dall'appellante in conseguenza della esecutività della sentenza di primo grado e della relativa espropriazione forzata. Accertato e dichiarato inoltre che l'azione è stata radicata con mala fede e/o colpa grave condannare l'attore a risarcire ai sensi dell'art. 96 c. 1
c.p.c. il danno procurato alla convenuta e pari alla somma di € 408,82.- sborsata dalla stessa per ottenere la documentazione bancaria prodotta, nonché a pagare in favore della stessa convenuta ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. una somma equitativamente determinata dal Giudice.
CONCLUSIONI APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e comunque non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, così GIUDICARE nel merito in via principale a) accertata e dichiarata la violazione dell'art. 342 c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte motiva, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora
[...] con l'atto di citazione del 18 febbraio 2022 e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 gravata;
b) dichiarare comunque, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione promossa dalla signora con l'atto di citazione del 18 febbraio 2022, non Parte_1
lasciando trasparire il gravame ragionevole probabilità di accoglimento;
2 Rg 551-2022
rigettare in ogni caso l'appello proposto dalla signora con l'atto di citazione Parte_1 del 18 febbraio 2022 per i motivi tutti di cui in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata.
CONCLUSIONI DEL PG
Che la Corte di Appello- Sezione 5 civile- di Milano voglia respingere l'appello, e voglia confermare la sentenza n. 854/2021 emessa, in data 21.09.2021, depositata il 22.09.2021, dal
Tribunale di Varese, nella causa n. 3281/2017 RG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , nella sua qualità di ADS del figlio nominato con decreto Controparte_1 _2
emesso in data 18.06.2014 del Giudice Tutelare del Tribunale di Varese, con atto di citazione del
27/09/2017 ha adito il Tribunale di Varese per chiedere la condanna della signora
[...] alla restituzione della somma di € 26.000,00 corrispostale dal figlio a mezzo Parte_1 _2
bonifico effettuato in data 20.04.2013 .
A sostegno della domanda di restituzione della predetta somma il sig. , ha Controparte_1
potuto rappresentato che il figlio in data 29/04/2013 aveva prelevato dal proprio _2 conto corrente, per versare alla fidanzata, una considerevole somma di € 26.000,00 che costituiva il ricavato di una vendita effettuata poco prima in data 17/04/2013, di un immobile del quale era comproprietario . Controparte_2
Si è costituita la sig.ra che ha contestato la domanda restitutoria eccependo Parte_1
che la somma di denaro ricevuta era in realtà giustificata quale forma di parziale compensazione per le varie elargizioni di denaro messe da lei a disposizione dell'ex fidanzato nel corso della _2 loro relazione sentimentale tra il 2011 e il 2013 ; inoltre ha eccepito l'insussistenza del grave pregiudizio quale conseguenza dell'atto negoziale necessario ai fini del suo annullamento ai sensi dell'art. 428 c.c.; in via riconvenzionale la ha chiesto la condanna dell'attore ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., nonché la condanna al rimborso anche della somma di € 408,82 corrisposta per ottenere la documentazione bancaria necessaria per istruire la causa
Il Tribunale di Varese, all'esito dell'istruttoria, ha accolto la domanda proposta da CP_1
in qualità di rappresentante legale di ed ha condannato la sig.ra
[...] Controparte_2 [...] alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 26000,00 oltre interessi al tasso Parte_2
legale decorrenti dal 29.4.2013 al saldo effettivo, avendo ritenuto sussistenti i presupposti per annullare l'atto dispositivo oggetto del giudizio essendo stato provato sia lo stato di incapacità
3 Rg 551-2022
naturale del giovane all'epoca del bonifico in contestazione, sia il grave pregiudizio _2
che tale bonifico ha comportato. -
Avverso tale sentenza del Tribunale la sig.ra a proposto appello lamentando che il Parte_1
provvedimento è frutto di una interpretazione errata della norma con riguardo alla sussistenza dell'incapacità naturale e di un'errata valutazione probatoria della documentazione da ella prodotta al fine di dimostrare che quanto versato dal altro non fosse che una parziale restituzione dei _2
denari messi da lei a disposizione .
Sostiene inoltre l'appellante che l'acclarata patologia che affligge non è Controparte_2 sufficiente per integrare l'incapacità naturale la cui sussistenza è prevista dalla norma;
inoltre avrebbe ampiamente provato il fatto che ella ha messo a disposizione del sig. - _2
convivente - considerevoli somme di denaro, sia prima che dopo il bonifico cointestato.
Contr Si è costituito il sig. -nella sua qualità di del figlio - che ha Controparte_1 _2
rilevato che la motivazione su cui si fonda la sentenza del Tribunale di Varese è articolata e sufficiente a sostenere la conclusione cui il Giudice è giunto.
Sostiene inoltre l'appellato che il Giudice di primo grado ha indicato partitamente le ragioni per cui ha inteso accogliere la sua richiesta e la struttura logica della decisione, soprattutto nella parte in cui ha rigettato le strumentali ed infondate deduzioni e/o eccezioni di controparte. Conclude chiedendo il rigetto integrale del gravame .
La Corte ha disposto, con decreto, la trattazione della causa per l'udienza del 14.09.2022 ove il
CO, preso atto delle note delle parti, si è riservato per la decisione .
Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2023 la Corte , avendo rilevato che il giudizio instaurato non era soggetto a rito camerale e che erroneamente era stato trattenuto in decisione senza concedere un rinvio alle parti per la precisazione delle conclusioni , ha rimesso sul ruolo la causa fissando la trattazione all'udienza del 7 luglio 2023, ove nessuno è comparso, in ottemperanza al decreto con cui è stata disposta la trattazione cartolare ed il CO , lette le note depositate e visto il parere del PG , ha trattenuto in decisone la causa .
Preliminarmente questa Corte rileva che in data 22.12.2022 è stato depositato un atto con il quale la sig.ra ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio di Parte_1
impugnazione con spese di lite compensate tra le parti e contestualmente il sig. CP_1
, in qualità di ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti
[...] Controparte_4
del presente di impugnazione con spese di lite compensate tra le parti.
4 Rg 551-2022
Ebbene , a tal riguardo la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e
306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno dei potere-dovere del Giudice di pronunziare.
La rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del Giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95 vedi anche Cass. n. 4499/96 secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
Ciò posto, è di chiara evidenza che la sig.ra ha dichiarato di rinunciare Parte_1
agli atti del presente giudizio di impugnazione con spese di lite compensate tra le parti e
Cont contestualmente il sig. , in qualità di di ha accettato Controparte_1 Controparte_2
la rinuncia al giudizio;
deve quindi rilevarsi , a parere di questo CO, che la manifestata dichiarazione di rinuncia alla riforma del provvedimento impugnato, non richiede l'accettazione della controparte , che peraltro si è associata con l'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese di lite .
Sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio attesa la rinuncia dell'appellante e l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellato che ha aderito alla richiesta con compensazione delle spese di lite .
P Q M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
(C.F. ) avverso la sentenza n. 854/2021 del Tribunale di Varese, C.F._1
pubblicata in data 22.09.2021, resa nel procedimento civile n. 3281/2017 R.G. così provvede:
I) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
II) Compensa le spese di lite del presente giudizio
5 Rg 551-2022
Milano, camera di consiglio del 7 luglio 2023
Il Consigliere est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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