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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/06/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2788/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto privato
TRA
, sito in Scafati Via Parte_1
Enrico Fermi 3, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Sorrentino, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
quale titolare della ditta omonima Controparte_1 individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Longobardi, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 12.06.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario in data 3.05.2017 e notificato in data 5.05.2017 il Parte_1
faceva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 174/2017
[...] ad esso notificato in data 24/03/2017 dalla ditta per il Controparte_1 pagamento di euro 18.846,78 oltre accessori, per lavori eseguiti all'edificio condominiale, deducendo a motivi: 1) la carenza di legittimazione passiva di esso condominio;
2) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio;
3) la non debenza della somma ingiunta per aver il condominio effettuati nel tempo vari pagamenti. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Costituitasi in giudizio, la ditta deduceva di aver Controparte_1 eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il fabbricato denominato “Condominio Palazzo Fermi Scale A e B”, consistenti in lavori di consolidamento e rifacimento dell'intonaco alle facciate lato cortile interno, lato est, lato sud, lato ovest, lato nord e pitturazione finale, consolidamento e rifacimento dei frontalini e soletta dei balconi insistenti sulla facciata lato cortile interno, lato est, lato sud, lato ovest, lato nord e consolidamento e rifacimento dell'intonaco dei muri di recinzione e pitturazione finale, per i quali non aveva mai ricevuto contestazione alcuna. Allegava che l'obbligazione era stata contratta dall'Amministratore Condominiale quale rappresentante del pertanto, andava disattesa l'eccezione di Parte_1 carenza di legittimazione passiva dell'opponente. Riguardo all'entità del debito, contestata che il residuo credito alla data del 31/12/2016 ammontasse ad euro 9.997,97 essendo, invece, a quella stessa data di 18.846,78 comprensivo di Iva. Sul punto esponeva che ad essa impresa erano stati corrisposti acconti pari ad euro 185.793,66 mentre le fatture emesse e mai contestate erano pari a complessivi euro 204.640,44 ragion per cui residuava un credito pari ad euro 18.846,78. Precisava che non era vero che l'opponente avesse corrisposto all'opposto euro 15.000,00 tra l'1/01/16 ed il
31/12/16 in quanto gli acconti versati in tale periodo ammontavano ad euro
8.000,00 (bonifici di euro 3.800,00 in data 04/04/16, di euro 1.400,00 in data
11/05/16, di euro 1.400,00 in data 07/06/16 e di euro 1.400,00 in data
08/07/16). Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di euro 9.997,97 e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
Va preliminarmente rilevato che l'opposizione è stata tempestivamente proposta entro i 40 giorni, atteso che l'atto di citazione in opposizione fu consegnato all' di Nocera Inferiore in data 03/05/2017. Pt_2
Infondata è poi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del condominio, atteso che il contratto fu stipulato dall'Amministratore
Condominiale debitamente autorizzato dai condomini della scala A-B, tanto è vero che sempre l'Amministratore Condominiale ebbe ad eseguire numerosi pagamenti alla ditta appaltatrice. Anche dopo la notifica del decreto ingiuntivo l'opponente ha eseguito ulteriori pagamenti e precisamente in data
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 16/05/2017 un bonifico pari ad euro 2.600,00 di cui, però, le parti tennero conto nella sottoscrizione dei conteggi del 25/07/2017, con i quali il sig.
titolare della omonima ditta, ed il sig. , Controparte_1 Persona_1 amministratore p.t. del ricostruirono la vicenda indicando Parte_1 gli importi corrisposti e quello da versarsi a saldo dei lavori. Tale prospetto dei conteggi, prodotto dalla ditta all'atto della costituzione in CP_1 giudizio avvenuta in data 12/10/2017, indica nella secondo pagina il bonifico del 16/05/2017 dell'importo di euro 2.600,00 di cui sopra e porta un saldo finale in favore della ditta pari ad euro 14.846,78. Controparte_1
Successivamente a tale data, il risulta aver Parte_1 incontestatamente effettuato altri pagamenti in favore della ditta ed CP_1 in particolare, tra il 27/03/2018 ed il 30/12/2019, per complessivi euro
11.800,00.
Considerato il prospetto dei conteggi sottoscritto dalle parti e considerati i pagamenti effettuati dal nelle more del presente giudizio, Parte_1 la ditta risulta creditrice nei confronti del Controparte_1 Parte_1 di una somma pari alla differenza tra il saldo riportato nel prospetto dei
[...] conteggi sottoscritto dalle parti pari ad euro 14.846,78 ed i pagamenti effettuati dal nelle more del giudizio pari ad euro 11.800,00, vale Parte_1
a dire la somma pari ad euro 3.046,78.
Non essendo stata chiaramente documentata dall'opposto la situazione contabile alla data della notifica del decreto ingiuntivo ed essendo sopravvenuto in data 25.07.2017 il prospetto dei conteggi sottoscritto dalle parti, considerati i pagamenti effettuati dal nelle more del Parte_1 presente giudizio, la ditta risulta creditrice nei confronti Controparte_1 del di una somma pari alla differenza tra il saldo riportato Parte_1 nel prospetto dei conteggi sottoscritto dalle parti pari ad euro 14.846,78 ed i pagamenti effettuati dal nelle more del giudizio pari ad euro Parte_1
11.800,00, vale a dire della somma pari ad euro 3.046,78. Per tali motivi va revocato in decreto ingiuntivo opposto e, considerati i pagamenti effettuati dall'opponente in corso di causa, l'opponente va condannato al pagamento della minore ulteriore somma di euro 3.046,78 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 3.046,78 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 13.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2788/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto privato
TRA
, sito in Scafati Via Parte_1
Enrico Fermi 3, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Sorrentino, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
quale titolare della ditta omonima Controparte_1 individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Longobardi, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 12.06.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario in data 3.05.2017 e notificato in data 5.05.2017 il Parte_1
faceva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 174/2017
[...] ad esso notificato in data 24/03/2017 dalla ditta per il Controparte_1 pagamento di euro 18.846,78 oltre accessori, per lavori eseguiti all'edificio condominiale, deducendo a motivi: 1) la carenza di legittimazione passiva di esso condominio;
2) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio;
3) la non debenza della somma ingiunta per aver il condominio effettuati nel tempo vari pagamenti. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Costituitasi in giudizio, la ditta deduceva di aver Controparte_1 eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il fabbricato denominato “Condominio Palazzo Fermi Scale A e B”, consistenti in lavori di consolidamento e rifacimento dell'intonaco alle facciate lato cortile interno, lato est, lato sud, lato ovest, lato nord e pitturazione finale, consolidamento e rifacimento dei frontalini e soletta dei balconi insistenti sulla facciata lato cortile interno, lato est, lato sud, lato ovest, lato nord e consolidamento e rifacimento dell'intonaco dei muri di recinzione e pitturazione finale, per i quali non aveva mai ricevuto contestazione alcuna. Allegava che l'obbligazione era stata contratta dall'Amministratore Condominiale quale rappresentante del pertanto, andava disattesa l'eccezione di Parte_1 carenza di legittimazione passiva dell'opponente. Riguardo all'entità del debito, contestata che il residuo credito alla data del 31/12/2016 ammontasse ad euro 9.997,97 essendo, invece, a quella stessa data di 18.846,78 comprensivo di Iva. Sul punto esponeva che ad essa impresa erano stati corrisposti acconti pari ad euro 185.793,66 mentre le fatture emesse e mai contestate erano pari a complessivi euro 204.640,44 ragion per cui residuava un credito pari ad euro 18.846,78. Precisava che non era vero che l'opponente avesse corrisposto all'opposto euro 15.000,00 tra l'1/01/16 ed il
31/12/16 in quanto gli acconti versati in tale periodo ammontavano ad euro
8.000,00 (bonifici di euro 3.800,00 in data 04/04/16, di euro 1.400,00 in data
11/05/16, di euro 1.400,00 in data 07/06/16 e di euro 1.400,00 in data
08/07/16). Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di euro 9.997,97 e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
Va preliminarmente rilevato che l'opposizione è stata tempestivamente proposta entro i 40 giorni, atteso che l'atto di citazione in opposizione fu consegnato all' di Nocera Inferiore in data 03/05/2017. Pt_2
Infondata è poi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del condominio, atteso che il contratto fu stipulato dall'Amministratore
Condominiale debitamente autorizzato dai condomini della scala A-B, tanto è vero che sempre l'Amministratore Condominiale ebbe ad eseguire numerosi pagamenti alla ditta appaltatrice. Anche dopo la notifica del decreto ingiuntivo l'opponente ha eseguito ulteriori pagamenti e precisamente in data
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 16/05/2017 un bonifico pari ad euro 2.600,00 di cui, però, le parti tennero conto nella sottoscrizione dei conteggi del 25/07/2017, con i quali il sig.
titolare della omonima ditta, ed il sig. , Controparte_1 Persona_1 amministratore p.t. del ricostruirono la vicenda indicando Parte_1 gli importi corrisposti e quello da versarsi a saldo dei lavori. Tale prospetto dei conteggi, prodotto dalla ditta all'atto della costituzione in CP_1 giudizio avvenuta in data 12/10/2017, indica nella secondo pagina il bonifico del 16/05/2017 dell'importo di euro 2.600,00 di cui sopra e porta un saldo finale in favore della ditta pari ad euro 14.846,78. Controparte_1
Successivamente a tale data, il risulta aver Parte_1 incontestatamente effettuato altri pagamenti in favore della ditta ed CP_1 in particolare, tra il 27/03/2018 ed il 30/12/2019, per complessivi euro
11.800,00.
Considerato il prospetto dei conteggi sottoscritto dalle parti e considerati i pagamenti effettuati dal nelle more del presente giudizio, Parte_1 la ditta risulta creditrice nei confronti del Controparte_1 Parte_1 di una somma pari alla differenza tra il saldo riportato nel prospetto dei
[...] conteggi sottoscritto dalle parti pari ad euro 14.846,78 ed i pagamenti effettuati dal nelle more del giudizio pari ad euro 11.800,00, vale Parte_1
a dire la somma pari ad euro 3.046,78.
Non essendo stata chiaramente documentata dall'opposto la situazione contabile alla data della notifica del decreto ingiuntivo ed essendo sopravvenuto in data 25.07.2017 il prospetto dei conteggi sottoscritto dalle parti, considerati i pagamenti effettuati dal nelle more del Parte_1 presente giudizio, la ditta risulta creditrice nei confronti Controparte_1 del di una somma pari alla differenza tra il saldo riportato Parte_1 nel prospetto dei conteggi sottoscritto dalle parti pari ad euro 14.846,78 ed i pagamenti effettuati dal nelle more del giudizio pari ad euro Parte_1
11.800,00, vale a dire della somma pari ad euro 3.046,78. Per tali motivi va revocato in decreto ingiuntivo opposto e, considerati i pagamenti effettuati dall'opponente in corso di causa, l'opponente va condannato al pagamento della minore ulteriore somma di euro 3.046,78 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 3.046,78 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 13.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4