Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5637/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5637/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
30/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 27/12/2024,
TRA
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Centola Teodomiro Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Rizzi Daniela;
- APPELLANTE
E
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f.: ), difesi dall'Avv. Ciavarella Raffaele;
[...] C.F._3
- APPELLATI
E
(p.iva: ), difesa dall'Avv. La Porta Controparte_3 P.IVA_1
Emanuella;
- APPELLATA
E
(p. iva: ), nella sua qualità di rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 generale per l'Italia di Zurich Insurance Plc Niederlassung Fur Deutschland, difesa dall'Avv.
Conte Antonio;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 314/2020 del Giudice di Pace di Foggia emessa il
20/04/2020 e depositata il 12/06/2020;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/09/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione consegnato per la notifica il 15/10/2020, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 314/2020 del Giudice di Pace di Foggia emessa il
20/04/2020 e depositata il 12/06/2020, con cui, pronunciando sul sinistro stradale occorso il
19/07/2015, verso le ore 10, sulla S.P. n. 45 bis e riconoscendo un concorso di colpa di nella misura del 30% e dello stesso nella misura del Controparte_1 Parte_1
70%, “Il Giudice di Pace di Foggia … definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni proposta da contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1
e , in persona del legale rappresentante p.t., nonché sulle
[...] Controparte_5
domande proposte da e
contro
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6 in persona del legale rap.ppt. … : - Accoglie parzialmente la domanda proposta da
[...]
e per l'effetto condanna e Parte_1 Controparte_2 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido al pagamento della
[...] somma di € 822,00 oltre interessi e rivalutazione dal di del sinistro al soddisfo. - Accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto condanna Controparte_2 [...]
e in persona del legale e giuridico rap ppt in solido al Parte_1 Controparte_6 pagamento della somma di € 3150,00 oltre interessi e rivalutazione dal di del sinistro al soddisfo;
- Accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto Controparte_1
condanna e in persona del legale e giuridico rap ppt Parte_1 Controparte_6
in solido al pagamento della somma di € 6582,38 oltre interessi e rivalutazione dal di del sinistro al soddisfo;
- Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio”.
L'appellante ha dedotto: - l'erronea valutazione delle prove testimoniali e delle ulteriori risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado, evocando l'esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro, di;
- l'omessa ed errata Controparte_1
motivazione sulle percentuali di corresponsabilità riconosciute in capo ai soggetti coinvolti nel sinistro;
- l'erroneità del riconoscimento del danno biologico-morale di natura estetica in favore di . Controparte_1
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Sulla base dei tre motivi di appello appena riassunti, l'appellante ha domandato l'accoglimento del gravame e l'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, con rigetto di tutte le eccezioni, richieste e domande riconvenzionali avanzate dalle controparti.
e hanno rinunciato all'appello incidentale inizialmente Controparte_1 CP_2 proposto ed hanno insistito nel rigetto dell'appello principale.
Anche la ha chiesto il rigetto dell'appello principale. Controparte_3
La ha proposto appello incidentale, chiedendo di dichiarare Controparte_6
l'infondatezza della domanda di garanzia assicurativa avanzata dal per inoperatività Pt_1
della polizza, ed ha poi domandato: “2) Accogliere, in ogni caso, sempre e comunque, tutti i motivi dell'appello principale, riproposti ed integrati nell'appello incidentale, riformando la decisione del Giudice di Pace di Foggia, così dichiarando l'esclusiva responsabilità del Sig.
, nel verificarsi del sinistro per cui è causa, con ogni altra conseguenza di Controparte_1 legge. 3) In subordine, in accoglimento dell'appello incidentale, in ogni caso, ridurre la liquidazione del danno così effettuata dal Giudice di Pace, escludendo almeno il c.d. danno morale, con ogni altra conseguenza di legge. 4) Ordinare la restituzione delle somme corrisposte da , ai Sigg.ri e , in esecuzione CP_6 Controparte_1 Controparte_2 della Sentenza impugnata”.
2. Gli appelli sono tempestivi, essendo stati osservati i termini di cui agli artt. 327, 334
e 343 c.p.c.
Gli appelli sono altresì ammissibili e procedibili ai sensi degli artt. 342, 348 e 348 bis
c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle citate norme.
3. L'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
L'attendibilità della testimone non può essere revocata in Testimone_1
dubbio.
Da un punto di vista soggettivo, deve innanzitutto chiarirsi che appare pacifica e indiscutibile l'assenza di responsabilità della nella causazione del sinistro. Tanto Tes_1
risulta peraltro confermato dal c.t.u. nella risposta alle osservazioni del c.t.p. del Pt_1 laddove inequivocabilmente il c.t.u. afferma: “non si intende come la stessa conducente poteva evitare l'impatto indiretto col motociclo”. A ben vedere, infatti, la testimone è stata coinvolta in modo del tutto casuale nel sinistro, allorquando a seguito dell'impatto tra il
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l'autovettura e il motociclo, quest'ultimo perdeva il controllo andando a urtare sull'autovettura condotta dalla testimone, proveniente dal senso opposto di marcia. Per cui la testimone non aveva alcun interesse a rendere dichiarazioni in tutto o in parte inveritiere. Va, inoltre, valorizzato, sempre dal punto di vista dell'attendibilità soggettiva della testimone, che quest'ultima era semplice conducente e non anche proprietaria dell'autovettura Opel Astra e che non subì alcuna lesione personale a seguito dell'incidente.
Da un punto di vista oggettivo, le dichiarazioni della testimone sono precise e circostanziate e dotate di intrinseca coerenza e confermano quanto dalla stessa dichiarato nell'immediatezza del sinistro ai Carabinieri. Esse inoltre - come si dirà più approfonditamente di seguito - trovano pieno risconto nelle indagini condotte dal c.t.u. il quale - al pari della testimone - ha anche lui affermato che il tratto interessato dal sinistro era rettilineo, con conseguente piena visibilità da parte della . Inoltre, appare verosimile Tes_1 che la testimone abbia potuto assistere all'intera dinamica del sinistro, così come da lei descritta, anche perché al momento dell'incidente vi erano condizioni di traffico intenso e macchine incolonnate, per cui il transito sul tratto stradale in questione da parte della non fu rapido. Tes_1
Il c.t.u., previe valutazioni di tipo fisico-cinetico, fondate sulla documentazione tecnica prodotta dalle parti e sugli elementi oggettivi ricavabili dalle proprie indagini e dal fascicolo di causa (v. pagg.
5-11 della relazione peritale e pagg.
2-4 delle risposte alle osservazioni delle parti), ha ritenuto che vi siano elementi sufficienti per sostenere che la dinamica del sinistro sia incompatibile con quanto sostenuto da parte attrice (e dunque dal teste ). Il c.t.u. ha invece ritenuto che dalla documentazione agli atti (rilievi Testimone_2
fotografici sui danni e punti di quiete dei mezzi, modello CAI, relazione di incidente redatta dai Carabinieri) dovesse confermarsi la dinamica ricostruita - in maniera pressoché identica - dai Carabinieri e dalla testimone . Testimone_1
Il c.t.u. ha riferito che i danni da urto riscontrati sui mezzi risultano essere compatibili con un urto laterale decentrato a sinistra con direzione parte sinistra verso parte destra e perpendicolare rispetto all'asse longitudinale del mezzo di parte attrice, in modo tale da causare la perdita di controllo del motociclo e l'invasione della carreggiata opposta dove era presente il terzo mezzo.
Vi è dunque piena convergenza tra la dinamica ricostruita dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro (sulla base – si badi bene – non solo delle dichiarazioni rese
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nell'immediatezza dalla ma anche da tutti gli altri soggetti coinvolti nonché sulla Tes_1
base dei rilievi e degli accertamenti tecnici effettuati), dalla testimone e dal c.t.u.: il conducente della autovettura di proprietà del effettuava manovre a zig-zag, Pt_1 probabilmente per scaldare le gomme visto l'approssimarsi della gara sportiva, e non si avvedeva del motociclo condotto da e di proprietà di , Controparte_1 Controparte_2
che stava tentando di sorpassare l'autovettura, quando, durante il secondo tentativo di sorpasso, il motociclo veniva colpito sulla parte anteriore destra dalla parte laterale posteriore sinistra della autovettura durante un suo spostamento a sinistra posto in essere nel corso della manovra a zig-zag.
Sono, quindi, evidenti e preponderanti le colpe del conducente dell'autovettura, il quale su una strada pubblica, in condizioni di intenso traffico, marciava zigzagando, con una manovra di riscaldamento dei pneumatici tipica delle fasi immediatamente precedenti ad una gara automobilistica ma del tutto imprevedibile e anomala nell'ambito della normale circolazione stradale e, per questo, idonea a superare la presunzione di responsabilità esclusiva del veicolo tamponante evocata sia dal che dalla . Pt_1 CP_6
Pur rilevandosi la estrema gravità della condotta di guida del conducente dell'autovettura, spregiudicata ed estremamente pericolosa, non può però, allo stesso tempo, condividersi la valutazione di responsabilità esclusiva effettuata dal c.t.u. sulla base del criterio di determinazione del grado di responsabilità di cui all'allegato A del D.P.R.
18/07/2006 secondo cui “se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro”, che merita di essere valorizzato soltanto sul piano del riparto percentuale delle responsabilità.
Nella specie, infatti, al pari di quanto fatto dal giudice di primo grado, deve valorizzarsi anche la condotta imprudente del conducente del motociclo, il quale, nonostante la strada stretta e intensamente trafficata, con veicoli provenienti anche dall'opposto senso di marcia, e la presenza di una linea di mezzeria continua, tentava insistentemente il sorpasso della autovettura che lo precedeva, sorpasso poi non concretizzatosi a causa della abnorme condotta di guida del conducente dell'altro veicolo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene congruo il riparto percentuale di responsabilità effettuato nella sentenza gravata.
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Sulla base di quanto appena esposto, va così rigettato anche l'appello incidentale nella parte in cui la , aderendo all'appello principale, ha domandato di dichiarare Controparte_6
l'esclusiva responsabilità di nel verificarsi del sinistro. Controparte_1
3.1. Il terzo motivo di appello principale e il corrispondente motivo di appello incidentale proposto dalla , relativi al danno non patrimoniale subìto da Controparte_6
, devono parimenti essere rigettati. Controparte_1
Quanto all'appello principale, il danno biologico-morale di natura estetica riconosciuto dal c.t.u. e fatto proprio dal giudice di primo grado non si fonda, differentemente da quanto argomentato dall'appellante, sulle dichiarazioni del danneggiato, bensì sulle valutazioni medico-legali compiute dal c.t.u., il quale ha accertato nel soggetto periziato un danno da menomazione estetica dovuto agli esiti cicatriziali dell'incidente. In particolare, il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni di parte, ha evidenziato come le cicatrici sul corpo del periziato sono discromiche, ipertrofiche, con perdita di sostanza, abbastanza estese e non lineari né piane. In particolare, quella del ginocchio destro limita il movimento di flesso-estensione e quella della spalla è a forma di stella, guarita per seconda intenzione. Le cicatrici – a parere del c.t.u. – rientrano quindi nella classe seconda (6-10%) del pregiudizio estetico, da lieve a moderato, che comprende “Evidenti esiti cicatriziali al collo, estese aree cicatriziali al tronco
e agli arti”.
Quanto all'appello incidentale, esso ha ad oggetto la personalizzazione del danno operata dal giudice di primo grado nella misura del 10% del danno biologico.
Ebbene, anch'essa è pienamente giustificata, alla luce delle risultanze della c.t.u. medico-legale, da cui si evince l'esistenza di numerose cicatrici (sulle ginocchia, sul piede destro, sulla spalla sinistra, sul gomito e avambraccio sinistro) che, per le loro posizioni e le loro caratteristiche - sopra richiamate - appaiono verosimilmente in grado di aver provocato nel danneggiato, così come da lui lamentato, sofferenze interiori e un disagio psichico nella vita di relazione, soprattutto nel periodo estivo, che non si esauriscono nella mera diagnosi - e nelle relative conseguenze - del pregiudizio estetico lieve-moderato effettuata dal c.t.u. né nella correlata valutazione percentuale del danno.
4. L'appello incidentale proposto dalla va rigettato anche con Controparte_6
riferimento al motivo attinente alla infondatezza della domanda di garanzia assicurativa avanzata dal per inoperatività della polizza. Pt_1
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Come esposto nella sentenza gravata, infatti, è emerso inequivocabilmente nel processo di primo grado che il tratto di strada sul quale si è verificato l'incidente era parte di un percorso obbligato che conduceva le autovetture in gara dal c.d. “parco chiuso” al “circuito di gara” e, in quanto tale, era previsto dal regolamento di gara.
Conseguentemente, nel caso di specie, trova piena applicazione la previsione della prima sezione “trasferimenti” della polizza assicurativa, che risulta spuntata nel certificato di assicurazione in atti, secondo cui la copertura assicurativa è estesa ai concorrenti o partecipanti alla manifestazione a qualsiasi titolo rispettando il “Road Book” (tanto che, secondo la clausola in esame, nella richiesta di assicurazione doveva essere specificato il percorso completo con i relativi tempi di percorrenza).
La sentenza di primo grado impugnata va, dunque, confermata, con integrale rigetto degli appelli.
5. Venendo alle spese di lite del presente grado di giudizio - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore delle cause, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria - vista la soccombenza degli appellanti principale e incidentale vanno poste a loro carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed andranno pagate, in solido tra loro, nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_2
con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Ciavarella Raffaele, ed esclusivamente da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
essendo estranea la a quest'ultimo rapporto processuale. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto dalla e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di Controparte_4
primo grado impugnata;
2) condanna e la in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_4
pagamento in favore di e , con distrazione in favore Controparte_1 Controparte_2
del difensore antistatario Avv. Ciavarella Raffaele, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.397,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15% sul compenso);
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3) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.701,00 per
[...]
compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15% sul compenso);
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principale e incidentale e di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Controparte_4
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Foggia, il 20/02/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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