Articolo 13 della Legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 settembre 1950
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Versione
14 giugno 1990
Art. 13.
I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:
1) collaudo e revisione delle bombole;
2) manutenzione delle valvole delle stesse;
3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non piu' idonee all'uso;
4) assicurazione per responsabilita' civile verso terzi;
5) funzionamento del Comitato;
6) punzonatura delle bombole.
((Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 6) che le presenti modifiche "acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640 , che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge."
Entrata in vigore il 14 giugno 1990
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