Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 13/2025 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 13/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risoluzione di contratto di locazione ad uso abitativo per inadempimento del conduttore, vertente tra:
(codice fiscale: , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30.10.1973, ivi residente, in via XX Settembre, s.n.c., rappresentata e difesa, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso in appello, dall'avv. Angela Aversa, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Roberta Lucia Neri, sito a Marcellinara (CZ), in via Maria Scalise, n. 8, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore:
Email_1
Appellante
e
1
9.7.1948, residente a [...], rappresentata e difesa, come da procura ad litem posta su foglio separato e materialmente congiunto alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Luca Donadio, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a OV, in via delle Querce, “Palazzo degli
Uffici”, s.n.c., con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di telefax: 0981.480608 Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Accogliere il presente appello e Parte_1
riformare integralmente la sentenza di primo grado e pertanto dichiarare valido ed efficace il contratto di locazione giacché nessun inadempimento si è verificato da parte della conduttrice;
e poiché, in virtù della esecutività della sentenza di primo grado
l'immobile è stato rilasciato forzosamente, dichiarare che l'appellata abbia diritto ad una indennità, che l'On.le Corte voglia stabilire, fino alla cessazione naturale del contratto;
revocare conseguentemente la condanna alle spese e condannare controparte al doppio grado di giudizio. Con vittoria e competenze in favore dell'Erario”;
il procuratore dell'appellata chiede: “Voglia l'adita ed intestata Corte Controparte_1
d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa. Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello per tardiva proposizione del gravame. In subordine e nel merito respingere la temeraria azione proposta per la sua totale infondatezza. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo e di secondo grado
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 447-bis e 414 e ss. c.p.c., depositato presso la cancelleria del Tribunale di OV in data 27.11.2023 e notificato a Parte_1
unitamente al decreto di fissazione udienza, in data 12.12.2023,
[...] Controparte_1
2 ha chiamato in causa la predetta resistente, al fine di chiedere la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato tra le parti l'8.3.2021 e registrato il 9.3.2021, per grave inadempimento della conduttrice-resistente, perché, in violazione dell'art. 1587 c.c.
e degli artt. 12 e 16 del contratto di locazione, teneva in casa un cane (spesso lasciato da solo), il quale abbaiava continuamente ad ogni ora del giorno, recando pregiudizio e disturbo agli abitanti del vicinato. La ricorrente ha domandato, inoltre, la condanna della resistente al rilascio dell'immobile, previa fissazione della data di esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, nonché la condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
A fondamento della propria domanda, ha affermato che: a) con Controparte_1
contratto stipulato in data 8.3.2021 e registrato il 9.3.2021, aveva concesso a Pt_1
in locazione ed ad uso abitativo l'immobile di sua proprietà, sito a OV,
[...]
in via Vincenzo Conte, n. 13; b) all'interno della predetta abitazione, viveva un cane, spesso lasciato solo, che abbaiava in maniera continuativa ad ogni ora del giorno (specie nelle ore di riposo), il che aveva portato il vicinato a lamentarsi con la , al punto che CP_1
era stata destinataria, in data 21.9.2022, di una diffida firmata da ventidue vicini;
c) pertanto, non avendo ricevuto da parte della conduttrice alcuna forma di collaborazione, con diffida spedita il 25.10.2022, le aveva intimato di non tenere comportamenti che arrecassero pregiudizio agli altri abitanti del vicinato;
d) in data 16.8.2023, non essendo mutato lo stato delle cose, aveva presentato denuncia-querela alle autorità competenti.
Tanto premesso, – visto il grave inadempimento ai propri obblighi Controparte_1
contrattuali posto in essere dalla conduttrice (per avere recato molestie ai vicini, che, se tollerate, l'avrebbero esposta a potenziali azioni risarcitorie da parte del vicinato) - ha domandato la risoluzione del contratto di locazione e la condanna della resistente al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno.
Con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 1°.6.2024, si è costituita nel presente giudizio , eccependo: 1) l'improcedibilità dell'avversa Parte_1
azione di risoluzione contrattuale, perché la ricorrente non le aveva inviato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la lettera motivata di disdetta, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della legge n. 431/1998; 2) l'infondatezza, nel merito, della domanda, giacché non era applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 1587 c.c. (perché la resistente/conduttrice non aveva mutato la destinazione d'uso del bene e aveva sempre corrisposto i canoni di locazione) e perché non aveva neppure violato l'art. 12 del
3 contratto, atteso che era noto alla conduttrice il fatto che possedesse un cane e visto che la predetta disposizione contrattuale non poneva divieto di tenere in casa animali domestici e, oltretutto, il cane non era stato mai lasciato da solo (se non nelle ore in cui la lavorava), non era pericoloso e non aveva mai disturbato nelle ore notturne. Pt_1
All'esito dell'udienza del 19.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dopo che le parti hanno depositato note, riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti difesivi, il giudice ha emesso la sentenza, pubblicata in pari data.
Segnatamente, con sentenza n. 1132/2024, pubblicata il 19.6.2024 e notificata il
26.6.2024, il Tribunale di OV: I) ha dichiarato risolto per inadempimento della parte resistente il contratto di locazione stipulato tra le parti ed ha condannato la Pt_1 al rilascio dell'immobile oggetto di causa;
II) ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente;
III) ha condannato parte resistente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite.
Il giudice di primo grado – dopo aver premesso che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, il comportamento del conduttore che provoca molestie di fatto agli altri inquilini del fabbricato costituisce inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata (ai sensi dell'art. 1587 cod. civ.) e che l'art. 12 del contratto di locazione poneva un obbligo in capo al conduttore di astenersi dal recare molestia agli altri proprietari dello stabile (clausola da estendersi, in virtù dell'eadem ratio, anche ai residenti negli immobili del vicinato) – ha accolto la domanda di risoluzione e di condanna al rilascio dell'immobile, perché, nel caso di specie, era stato dimostrato un inadempimento di non scarsa importanza, imputabile alla conduttrice, che giustificava la risoluzione del contratto, visto, oltretutto, che parte resistente non aveva neppure negato l'inadempimento, ma si era limitata a dedurre che il cane non era pericoloso e che non abbaiava di notte (quantunque parte attrice avesse prodotto una missiva, sottoscritta da ben 22 vicini, i quali lamentavano la condotta molesta del cane).
Con ricorso presentato il 3.1.2025, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza ad , avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Controparte_1
, lamentando, in sintesi, l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che costituivano inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto, le molestie arrecate ai vicini di casa dall'abbaiare del proprio cane, perché il presunto danno a terzi non aveva alcun nesso con i rapporti contrattuali e
4 perché, oltretutto, le predette molestie non erano state neanche provate (visto che non era mai stata presentata una segnalazione alle competenti autorità per denunciare i disturbi arrecati dal proprio cane e perché la presunta missiva, sottoscritta da 22 vicini, non era stata mai ricevuta dall'appellante). Ha concluso, quindi, come trascritto in epigrafe.
Con memoria di costituzione presentata in via telematica il 27.2.2025, si è costituita nel presente giudizio di appello , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, perché proposto tardivamente, in quanto - a differenza di quanto addotto dall'appellante (secondo cui la sentenza impugnata era stata pubblicata il
19.6.2024, ma non notificata) - la sentenza di primo grado era stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in data 26.6.2024 (mediante messaggio di posta elettronica certificata, indirizzato all'indirizzo di p.e.c. del procuratore dell'odierna appellante, ovverosia all'avv. Angela Aversa), sicché il ricorso in appello, presentato il 3.1.2025, era da considerarsi tardivo.
Ha sostenuto, ad ogni modo, l'infondatezza del gravame, giacché il Tribunale aveva correttamente disposto la risoluzione del contratto di locazione, in considerazione del fatto che l'odierna appellante non aveva provato l'insussistenza dell'inadempimento e, anzi, non lo aveva negato e perché le risultanze processuali inducevano, comunque, a ritenere sussistente un inadempimento di non scarsa importanza.
All'esito della trattazione dell'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note, richiamandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi e la causa è stata decisa mediante il deposito della presente sentenza entro il giorno successivo alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5°, c.p.c.
Motivi della decisione
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione
Preliminare e decisiva è la valutazione circa l'inammissibilità dell'impugnazione, per violazione del termine utile per proporla, ai sensi degli artt. 325 e 434, comma 2°, c.p.c.
(applicabile alla controversia per cui è causa in forza del richiamo contenuto all'art. 447- bis c.p.c.), giacché il ricorso in appello è stato depositato in cancelleria il 3.1.2025, oltre
5 il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 26.6.2024, per come eccepito e provato dall'appellata.
In effetti, l'odierna appellata ha dimostrato che la sentenza di primo grado è stata notificata, a mezzo p.e.c., in data 26.6.2024, con messaggio spedito dall'indirizzo digitale del proprio procuratore (avv. Luca Donadio – ) Email_2 all'indirizzo di p.e.c. del procuratore del giudizio di primo grado dell'odierna appellante
(avv. Angela Aversa – “ ; indirizzo, oltretutto, indicato Email_1 sia nella comparsa di costituzione di primo grado, che nell'atto di appello, come domicilio digitale presso cui il procuratore stesso ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni) e ne ha fornito prova, allegando le ricevute di accettazione e consegna, in formato .eml, del messaggio relativo alla notificazione della predetta sentenza e la relata di notifica, in cui è evidenziato, chiaramente, che la notifica è stata effettuata ai fini della decorrenza dei termini previsti per la proposizione del giudizio di appello (v. gli allegati nn. 02, 03 e 04, della produzione telematica dell'avv. Luca Donadio, del 27.2.2025).
2. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di nei Parte_1
confronti di e si liquidano in complessivi euro 1.984,00 (euro 567,00 Controparte_1
per lo studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva ed euro 956,00 per la fase decisoria), in applicazione dei parametri minimi dello scaglione per le cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (tenuto conto del valore dichiarato della controversia, pari ad euro 9.000,00), esclusa la fase istruttoria e di trattazione, non tenutasi in appello, e considerata la modesta difficoltà della controversia, definita con pronuncia di rito.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (inammissibilità), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
OV (CS) n. 1132/2024, pubblicata il 19.6.2024 e notificata il 26.6.2024, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di Parte_1
appello nei confronti di , liquidate in complessivi euro 1.984,00, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 13.3.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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