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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3027/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. San Parte_1
Martino 26 (CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa CodiceFiscale_1
Fontana ATTORE/I contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Provinciale per l'Enfola 5/3 (CF ) rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall'Avv. Michela Falagiani
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 18/12/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi a cui sono addivenuti i coniugi nelle more del processo, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Portoferraio (LI) il 31/05/2003 tra e , trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del Comune di Portoferraio (LI) nel Registro Atti di Matrimonio n. 8, anno 2003, parte II, Serie A,
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
a) i figli minori, e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 in modo da c ti rcizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento paritario degli stessi presso la madre e il padre con le seguenti modalità:
I figli trascorreranno in modo alternato 7 giorni consecutivi con l'uno o l'altro genitore, dal lunedì mattina allo stesso giorno della settimana successiva. Il genitore settimanalmente non collocatario avrà un diritto di visita da esercitarsi uno o due pomeriggi della settimana, da concordarsi previamente il lunedì mattina di ciascuna settimana, dalle ore 17,30 (salvo diverso accordo tra i genitori, anche in base all'orario lavorativo degli stessi) alle 21,30, provvedendo anche al pasto serale.
pagina 2 di 4 Per le vacanze natalizie, il padre e la madre trascorreranno ad anni alterni le festività con le seguenti modalità: il 25 dicembre con un genitore e il 26 con l'altro, stessa cadenza per il 31 dicembre e 1 gennaio e per Pasqua e Pasquetta. Tutte le altre festività o ricorrenze verranno gestite come da calendario di collocazione.
Nel giorno dei compleanni, laddove i genitori non potessero trascorrere congiuntamente la ricorrenza con i figli, i minori staranno a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro, secondo gli accordi dei genitori. Ognuno dei due genitori avrà diritto a trascorrere due settimane di vacanza continuativa all'anno con possibilità di espatrio con ciascun genitore. Tali periodi dovranno essere concordati con almeno 30 giorni di preavviso.
b) L'assegno unico universale o comunque dicasi qualsiasi assegno a sostegno dei minori erogato da enti pubblici, sarà richiesto e incassato esclusivamente dalla madre.
c) Il verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli mensilmente € 100,00 Pt_1 per ogni figlio e quindi complessivamente € 200,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondersi in rate anticipate entro il 10 di ogni mese, mediante CP_ bonifico bancario sul conto corrente intestato alla presso la Banca Unicredit, Agenzia di Portoferraio.
d) Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, eccezion fatta per l'apparecchio ortodontico del figlio minore la cui spesa, già concordata Per_2 tra le parti e preventivata, sarà suddivisa, per espresso accordo tra le stesse, nella CP_ percentuale del 60% ( a carico del sig. ) e del 40% ( a carico della sig.ra ). Pt_1
La ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie, nonché le modalità ed i tempi di pagamento, saranno regolati secondo le linee guida approvate dal Controparte_2 il 29.11.2017, ed in subordine, per quanto ivi non regolato, dal Protocollo
[...]
d'intesa del Tribunale di Firenze del 06.05.2011.
e) I genitori verseranno su una carta prepagata in uso a un importo di € 30,00 Per_1 mensili ognuno, per le necessità quotidiane della stessa, cinema, feste e attività conviviali.
f) Durante il periodo di permanenza presso il padre o la madre, il genitore temporaneamente collocatario si occuperà di provvedere, anche tramite terze persone di fiducia, a tutte le incombenze necessarie per il rispetto degli impegni e frequenza scolastica, e di quelle extrascolastiche. CP_ g) La casa coniugale resta assegnata alla proprietaria della stessa che continuerà ad abitarla unitamente ai figli, i quali manterranno la residenza presso la madre;
h) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Portoferraio (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3027/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. San Parte_1
Martino 26 (CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa CodiceFiscale_1
Fontana ATTORE/I contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Provinciale per l'Enfola 5/3 (CF ) rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall'Avv. Michela Falagiani
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 18/12/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi a cui sono addivenuti i coniugi nelle more del processo, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Portoferraio (LI) il 31/05/2003 tra e , trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del Comune di Portoferraio (LI) nel Registro Atti di Matrimonio n. 8, anno 2003, parte II, Serie A,
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
a) i figli minori, e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 in modo da c ti rcizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento paritario degli stessi presso la madre e il padre con le seguenti modalità:
I figli trascorreranno in modo alternato 7 giorni consecutivi con l'uno o l'altro genitore, dal lunedì mattina allo stesso giorno della settimana successiva. Il genitore settimanalmente non collocatario avrà un diritto di visita da esercitarsi uno o due pomeriggi della settimana, da concordarsi previamente il lunedì mattina di ciascuna settimana, dalle ore 17,30 (salvo diverso accordo tra i genitori, anche in base all'orario lavorativo degli stessi) alle 21,30, provvedendo anche al pasto serale.
pagina 2 di 4 Per le vacanze natalizie, il padre e la madre trascorreranno ad anni alterni le festività con le seguenti modalità: il 25 dicembre con un genitore e il 26 con l'altro, stessa cadenza per il 31 dicembre e 1 gennaio e per Pasqua e Pasquetta. Tutte le altre festività o ricorrenze verranno gestite come da calendario di collocazione.
Nel giorno dei compleanni, laddove i genitori non potessero trascorrere congiuntamente la ricorrenza con i figli, i minori staranno a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro, secondo gli accordi dei genitori. Ognuno dei due genitori avrà diritto a trascorrere due settimane di vacanza continuativa all'anno con possibilità di espatrio con ciascun genitore. Tali periodi dovranno essere concordati con almeno 30 giorni di preavviso.
b) L'assegno unico universale o comunque dicasi qualsiasi assegno a sostegno dei minori erogato da enti pubblici, sarà richiesto e incassato esclusivamente dalla madre.
c) Il verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli mensilmente € 100,00 Pt_1 per ogni figlio e quindi complessivamente € 200,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondersi in rate anticipate entro il 10 di ogni mese, mediante CP_ bonifico bancario sul conto corrente intestato alla presso la Banca Unicredit, Agenzia di Portoferraio.
d) Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, eccezion fatta per l'apparecchio ortodontico del figlio minore la cui spesa, già concordata Per_2 tra le parti e preventivata, sarà suddivisa, per espresso accordo tra le stesse, nella CP_ percentuale del 60% ( a carico del sig. ) e del 40% ( a carico della sig.ra ). Pt_1
La ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie, nonché le modalità ed i tempi di pagamento, saranno regolati secondo le linee guida approvate dal Controparte_2 il 29.11.2017, ed in subordine, per quanto ivi non regolato, dal Protocollo
[...]
d'intesa del Tribunale di Firenze del 06.05.2011.
e) I genitori verseranno su una carta prepagata in uso a un importo di € 30,00 Per_1 mensili ognuno, per le necessità quotidiane della stessa, cinema, feste e attività conviviali.
f) Durante il periodo di permanenza presso il padre o la madre, il genitore temporaneamente collocatario si occuperà di provvedere, anche tramite terze persone di fiducia, a tutte le incombenze necessarie per il rispetto degli impegni e frequenza scolastica, e di quelle extrascolastiche. CP_ g) La casa coniugale resta assegnata alla proprietaria della stessa che continuerà ad abitarla unitamente ai figli, i quali manterranno la residenza presso la madre;
h) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Portoferraio (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4