Art. 1. Articolo unico.
Il contributo statale annuale a favore della Scuola di ostetricia di Venezia e' elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila).
La maggiore spesa annua, derivante dalla presente legge, verra' compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 157 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il contributo statale annuale a favore della Scuola di ostetricia di Venezia e' elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila).
La maggiore spesa annua, derivante dalla presente legge, verra' compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 157 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.