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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/10/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1875/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1875 del Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 29/5/2025, scaduti in data 18/9/2025 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall' Avv. Emilio Parte_1 C.F._1
Faenza, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
- attore opponente -
CONTRO
(P.I. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Minnucci e Controparte_1 P.IVA_1
HE AR, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuto opposto –
***
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 697/2021 emesso dal Tribunale di Fermo in data
24/9/2021 e pubblicato in data 24/9/2021”
***
1 CONCLUSIONI
All' udienza del 29/5/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: Part PER L'ATTORE il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito Parte_1 trascritte “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi di cui agli atti di causa ed in accoglimento anche in via disgiunta e non integrale delle difese ed eccezioni articolate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza, inammissibilità ed infondatezza di qualsivoglia diritto di credito della società nei confronti dell'opponente e/o comunque accertare e dichiarare con CP_1 Parte_1 qualunque altra statuizione che la non vanta alcun credito per le ragioni di cui al ricorso monitorio nei CP_1 confronti della opponente rigettando in quanto infondate e non provate le domande dell'opposta e, Parte_1 per lo effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.697/2021; - in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie, ma senza inversione dell'onere della prova, ammettere i mezzi di prova già indicati nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. (interrogatorio formale
e prova testimoniale diretta e contraria, esibizione in giudizio dei registri e delle scritture contabili della CP_2 relative agli anni 2020 e 2021 e consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile sui registri e le scritture della
; - sempre nel merito ed anche in via riconvenzionale, in via ulteriormente subordinata e condizionata CP_2 all'accertamento della presenza di opere e/o di materiali della su immobili di proprietà della CP_1 opponente, ordinare la separazione dei materiali ex art. 936 c.c. ad opera e spese della società CP_1 comunque accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla opponente in favore della ricorrente Parte_1 opposta;
- in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi la fosse riconosciuta creditrice nei CP_1 confronti della opponente, ridurre la quantificazione del credito in ipotesi riconosciuto alla diversa e minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia. Revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo n.697/2021 del Tribunale di
Fermo, con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
PER IL CONVENUTO il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito CP_2 trascritte “In via preliminare: richiamato tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto nei propri scritti difensivi, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto con ogni conseguente statuizione in punto di spese del procedimento tenendo conto del fatto che la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 697/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di Fermo in data 24.9.2021 su ricorso della chiedendone la revoca, CP_1
l'annullamento o comunque la riduzione del quantum ed in via riconvenzionale la separazione dei materiali ex art.
936 c.c. con obbligo dell'opposta di eliminare a propria cura e spese qualsiasi opera eseguita, con riserva di agire per il risarcimento dei danni e, nonostante tutte le contestazioni mosse all'opposta, la nell'aprile del 2023 ha Parte_1 ritenuto di mettere in vendita quanto edificato dalla attraverso l'agenzia immobiliare CP_1 Controparte_3 corrente in San Benedetto del Tronto per il prezzo di €uro 270.000,00 con ciò dimostrando che le contestazioni mosse
2 erano decisamente pretestuose, infondate e tese unicamente a procrastinare il più a lungo possibile il recupero dell'importo azionato in via monitoria”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/8/2021 ha domandato ed Controparte_1 ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Fermo nei confronti di del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 697/2021 del 24/9/2021 per il pagamento della complessiva somma euro 169.572,19 a titolo di prezzo per l'esecuzione di lavori edili eseguiti sul terreno di proprietà di quest'ultima sito a
Fermo in Via Pompeiana - oltre interessi e spese di procedura.
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione, nel presente giudizio,
[...] chiedendone la revoca e deducendo l'infondatezza della pretesa avversaria per i Parte_1 seguenti motivi:
− difetto di titolo contrattuale, non avendo mai stipulato alcun contratto Parte_1
d'appalto con nè incaricato la stessa di eseguire lavori edili sul terreno sito a CP_2
Fermo in Via Pompeiana;
− difetto di prova dell'effettiva esecuzione dei lavori, risultando le allegazioni svolte da generiche e prive anche dell'indicazione del periodo temporale di esecuzione CP_2 delle opere - avendo quest'ultima documentato il credito esclusivamente con il deposito di una fattura di formazione unilaterale e di un computo metrico estimativo non sottoscritto;
− difetto di prova di accettazione dell'opera ex art. 1665 c.c. e di corretta esecuzione della stessa;
− difetto di prova dell'entità dei lavori eseguiti e del quantum della pretesa creditoria svolta;
− carenza di legittimazione in capo a con riguardo ad obbligazioni assunte da Parte_1 terzi nei confronti di CP_1
− in subordine, applicabilità dell'art. 936 c.c. rispetto alle opere di cui venisse dimostrata la presenza sul terreno di proprietà di – con conseguente onere di rimozione Parte_1
a carico di CP_1
3 3. Si è costituito nel presente giudizio il convenuto opposto CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, insistendo nella domanda svolta in sede monitoria e deducendo sotto il profilo fattuale che:
− l'opponente “da sempre casalinga, è moglie del signor socio ed Parte_1 Persona_1 amministratore di società, tra cui la IR IL RL, RG ES ZI RL e AR
IL RL, tutte aventi oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di lavori generali di costruzione di edifici [..]compravendita di aree edificabili, lottizzazione [..]”;
− “ha sempre avuto rapporti contrattuali solo con il signor e le società allo CP_1 Persona_1 stesso riferibili”, essendo conduttrice dall'agosto 2016 di un immobile di proprietà di IR
IL RL ed avendo eseguito tramite il nell'anno 2019 lavori di Per_1 ristrutturazione “sull'abitazione della stessa opponente in Monterubbiano, Via Abbadia n. 8”;
− a seguito della notifica da parte della IR IL RL a di ricorso per CP_1 convalida di sfratto, quest'ultima ha domandato chiarimenti al “il quale ha spiegato Per_1 che nel 2013 si è attivato per predisporre un piano di ristrutturazione dei debiti o comunque una strategia utile a fronte alla situazione che rischiava di profilarsi per la RG ES ZI RL e per la
AR IL RL” – in particolare il ha rappresentato che: a) nel marzo del Per_1
2015 lo stesso ha acquistato attraverso IR IL RL, facendo ricorso al credito bancario, la proprietà di un terreno a Porto San Giorgio, al fine di realizzare un'operazione edificatoria che “avrebbe potuto consentire di vendere sulla carta ottenendo anticipi sul corrispettivo”; b) in tale occasione “il ritenne necessario non risultare più nella compagine sociale della IR Per_1
IL né come socio, né come amministratore, gicchè in difetto il sistema bancario avrebbe potuto avere difficoltà ad erogare il mutuo”, coinvolgendo la moglie cui intestava Parte_1 fiduciariamente le quote della società; c) “per rendere più fattiva la sua momentanea fuoriuscita dalla
IR in data 5/11/2015 il e la si sono separati consensualmente, convenendo Per_1 Parte_1
l'assegnazione in favore della coniuge della residenza familiare, già formalmente alla stessa intestata, e di altre cinque unità immobiliari […] il inoltre, spostava la propria residenza a Porto San Per_1
Giorgio, via delle Marine, anche se i due coniugi proseguivano nella vita matrimoniale”; d) il 15/12/2015
ES intestava quindi fiduciariamente il 90 % delle quote di IR IL RL a
[...]
e) tuttavia “col passere del tempo i rapporti tra i coniugi si sono incrinati e […] i coniugi Parte_1 hanno iniziato a vivere realmente separati”, sicchè la non ha più inteso collaborare nella Parte_1 programmata operazione edificatoria del terreno sito a Porto San Giorgio;
f) il ha Per_1 quindi richiesto alla il trasferimento delle quote alla stessa fiduciariamente intestate Parte_1
(con giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Ancona);
4 − tuttavia, “sino alla fine dell'anno 2020 nulla lasciava presagire che la non volesse portare a Parte_1 termine l'operazione”, tanto che la stessa in data 7/2/2018 stipulava tramite il Per_1 contratti tesi ad ottenere diritti edificatori “da utilizzare per la realizzazione di un fabbricato sul terreno di proprietà di essa […] sito nel comune di Fermo alla via Pompeiana” e “acquistati i diritti edificatori di 681 metri cubi, la rappresentata dal che agiva per conto della moglie Parte_1 Per_1 come aveva sempre fatto sino a quel momento, ha iniziato a edificare servendosi dell'impresa ; CP_1
− in tale contesto ha svolto opere edili sul terreno sito in Via Pompeiana in CP_1 forza di permesso di costruire n. 15 del 14/3/2017 – permesso in relazione al quale è stato anche richiesto in data 9/7/2020 al Comune di Fermo il cambio dell'intestazione dall'originario proprietario in favore Parte_1
a) per realizzare i suddetti lavori “il signor in rappresentanza della signora Per_1 Parte_1 ha appaltato alla la realizzazione dell'edificio sul terreno di sua proprietà e l'appaltatrice ha CP_1 realizzato al 31/3/2021 i lavori descritti nel 1° sal sottoscritto dal Geometra che nella redazione CP_4 del computo metrico ha agito per conto dell'opponente […] non ha siglato alcun contratto con la CP_1 signora in quanto questa era la moglie del con cui il legale rappresentante della Parte_1 Per_1 ha collaborato in numerosi lavori ed è legato da profonda amicizia”. CP_1
Sulla base di tale ricostruzione fattuale l'opposto ha, pertanto, insistito nella pretesa monitoria eccependo che:
− quanto al titolo azionato, “nel caso di specie il contratto di appalto è stato concluso per fatti concludenti
In quanto la società ha provveduto ad eseguire i lavori descritti nel computo metrico CP_1 estimativo su commissione del signor il quale ha agito per conto dell'opponente”, come Persona_1 avvenuto in precedenza anche per i lavori di ristrutturazione svolti sull'immobile ove risiede la;
Parte_1
− è chiamata a rispondere delle obbligazioni contrattuali derivanti dal Parte_1 contratto d'appalto intervenuto tra e , quale rappresentante CP_1 Persona_1 della stessa, ai sensi dell'art. 1704 c.c.;
− in subordine, è chiamata a rispondere delle obbligazioni contrattuali Parte_1
CP_ derivanti dal contratto d'appalto intervenuto tra e in CP_1 Persona_1 applicazione della disciplina della rappresentanza apparente, avendo la prima con la propria condotta ingenerato nell'appaltatrice un affidamento incolpevole - poichè nulla ha opposto sia rispetto all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ove risiede, sia rispetto
5 all'esecuzione dei lavori svolti sull'immobile di Via Pompeiana (per i quali è chiesto il pagamento nel presente giudizio), avendo altresì domandato al Comune di Fermo il cambio di intestazione in proprio favore del permesso di costruire e rilasciato procura speciale al direttore dei lavori per la presentazione degli atti necessari ad ottenere i titoli abilitativi;
− ha pertanto diritto ad ottenere da - per le opere eseguite sul CP_1 Parte_1 terrendo di Via Pompeiana (in particolare opere provvisionali, sbancamenti, riempimenti, muri controterra, fondazioni, platea del pianto interrato, pilastri, sistemazione esterna e fognature, come emergenti dal SAL e dalla documentazione fotografia in atti) - il pagamento del prezzo individuato in applicazione del “prezzario delle opere edili della Regione Marche”
(confermato anche dal direttore dei lavori che ha redatto il computo metrico su incarico della committenza).
4. Alla prima udienza del 9/6/2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183
c.p.c. Le memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum e, tuttavia, con le stesse parte opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni in calce ai documenti nn.
12 e 13 di e la conformità all'originale della copia della scrittura privata del 7/2/2018 CP_1 di cui al doc n. 9.
Nel prosieguo del giudizio, in data 30/6/2023, ha domandato il sequestro CP_1 conservativo dei beni di fino alla concorrenza della somma di euro 200.000. Il Parte_1 ricorso è stato rigettato con provvedimento del 28/7/2023.
All'udienza del 12/10/2023 ha dichiarato di “non avere interesse ad avvalersi dei doc. 12 e CP_1
13 (inerenti il primo la richiesta di cambio dell'intestazione del permesso di costruire e il secondo una procura speciale del 9/7/2020). Rappresenta di non avere interesse ad avvalersi neppure del doc. 9 – foglio che attesta le spese sostenute dai coniugi (ex proprietari del terreno di cui è causa) per ottenere il permesso di costruire”. Parte_2
All'esito di tale udienza, con provvedimento del 15/10/2023 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni - poi avvenuta all'udienza del 29/5/2025 con assegnazione alle parti dei termini dell'articolo 190 c.p.c.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, l'opposizione svolta da va accolta per i motivi di seguito meglio esplicati. Parte_1
5.1. Va preliminarmente rilevato che “nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto – avente in realtà la veste di attore per aver richiesto
6 l'ingiunzione – l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass. n. 12622/2010; Cass. n. 12765/2007 e altre conformi).
Sempre in via preliminare va, inoltre, rilevato come - vertendo la presente controversia in materia di responsabilità contrattuale - l'onere probatorio gravante su ciascuna parte si delinea in base all'art. 1218 c.c. in forza del quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, grava sull'opposto che agisce per l'adempimento l'onere di provare il titolo, nonchè di allegare l'inadempimento specifico del convenuto;
al contrario grava sull'opponente l'onere di dimostrare i fatti estintivi della pretesa.
Inoltre, quanto allo specifico ambito del contratto d'appalto è onere dell'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo provare l'esistenza del contratto ed il suo specifico contenuto: “la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni;
tuttavia,
l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto” (Cass. Ord. n. 18792/2020).
Quanto all'adempimento dei predetti oneri di allegazione e prova opera per la c.d. emendatio libelli la rigida barriera preclusiva costituita dal termine per il deposito della prima memoria 183 c.p.c. - termine entro il quale le parti sono tenute ad indicare con specificità tutti i fatti posti a fondamento delle pretesa fatta valere, al fine di richiedere poi l'ammissione di prova nelle successive memorie.
Tale termine, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico processuale, non risulta in alcun caso derogabile e la relativa violazione deve necessariamente essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il
7 descritto divieto di emendatio libelli opera in maniera ancor più rigorosa con riferimento ai diritti c.d. eterodeterminati inclusi i crediti da inadempimento (a prescindere dal fatto che gli stessi siano fatti valere in via d'azione o d'eccezione): tali diritti identificandosi con lo specifico fatto costitutivo che li ha originati, onerano sin da subito l'interessato di allegare con precisone il fatto che ha dato loro causa, senza poterlo più precisare o integrare oltre la prima memoria 183 c.p.c. se non in risposta a modificazioni della domanda avversaria.
5.2. Applicando i predetti principi al caso di specie, l'opposizione va accolta non risultando specificamente allegato e dimostrato da - contrariamente agli oneri sulla stessa CP_1 gravanti - né il titolo contrattuale in forza del quale ha agito in giudizio, né l'effettiva esecuzione ed entità delle opere di cui ha domandato il pagamento.
In particolare – oltre ad avere dedotto negli atti di avere avuto contratti per la CP_1 realizzazione dei lavori sull'immobile di Via Pompeiana esclusivamente con e non Persona_1 anche con la opponente - a dimostrazione del titolo contrattuale azionato ha Parte_1 depositato esclusivamente un “computo metrico estimativo” datatato 10/4/2021 non sottoscritto dalla convenuta ed una fattura n. 13/21 (emessa a distanza di soli tre mesi dal predetto computo in data
12/07/2021 per l'importo di euro 169.572,19), nonché fatture emesse nei confronti di CP_1
[... da terzi soggetti per asseriti lavori svolti in cantiere – avendo dichiarato all'udienza del
12/10/2023 di “non avere interesse ad avvalersi dei doc. 12 e 13 (inerenti il primo la richiesta di cambio dell'intestazione del permesso di costruire e il secondo una procura speciale del 9/7/2020) [..] neppure del doc. 9 – foglio che attesta le spese sostenute dai coniugi (ex proprietari del terreno di cui è causa) per ottenere il Parte_2 permesso di costruire”. Ciò considerato, il rilevato difetto di congrua allegazione e prova del titolo contrattuale azionato e delle opere effettivamente svolte determina il rigetto della domanda proposta da in sede monitoria CP_1
Ad abundantiam, va altresì rilevato come: a) nessuna congrua prova risulta offerta da CP_1 con riguardo all'esistenza di un rapporto di mandato tra la ed il per l'appalto Parte_1 Per_1 di lavori di cui è domandato il pagamento (rispetto al quale non appaiono rilevanti le generiche istanze di istruttoria orale formulate con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. non vertendo nessuno dei capitoli sulla specifica circostanza); b) neppure appare applicabile la fattispecie, di matrice giurisprudenziale, della c.d. rappresentanza apparente, considerato che il soggetto interessato ad invocare il principio dell'apparenza giuridica è tenuto a fornire “la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens"” (cfr. Cass. n. 9758/2018) - prova in specie non evincibile dalla documentazione in atti (avendo l'opponente anche dichiarato di non
8 volersi avvalere dei doc. 12 e 13) e non risultando rilevanti sul punto i generici capitoli di prova formulati con la memoria 183 n. 2 c.p.c.
7. Conseguentemente, ritenuta fondata l'opposizione, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 697/2021 emesso in data 24/9/2021; ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo in favore dell'opponente avuto riguardo al valore della causa ed alla complessiva attività effettivamente svolta – incluso il procedimento cautelare in corso di causa (richiamata Cass.
9785/2022 secondo cui “Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole”) - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in complessivi euro 16.938 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1875/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 697/2021 emesso dal Parte_1
Tribunale di Fermo in data 8/10/2016 e pubblicato in data 10/10/2016;
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 697/2021 emesso dal Tribunale di Fermo in data 8/10/2016 e pubblicato in data 10/10/2016;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di CP_1 Parte_1
16.938,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo il 16/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1875 del Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 29/5/2025, scaduti in data 18/9/2025 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall' Avv. Emilio Parte_1 C.F._1
Faenza, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
- attore opponente -
CONTRO
(P.I. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Minnucci e Controparte_1 P.IVA_1
HE AR, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuto opposto –
***
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 697/2021 emesso dal Tribunale di Fermo in data
24/9/2021 e pubblicato in data 24/9/2021”
***
1 CONCLUSIONI
All' udienza del 29/5/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: Part PER L'ATTORE il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito Parte_1 trascritte “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi di cui agli atti di causa ed in accoglimento anche in via disgiunta e non integrale delle difese ed eccezioni articolate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza, inammissibilità ed infondatezza di qualsivoglia diritto di credito della società nei confronti dell'opponente e/o comunque accertare e dichiarare con CP_1 Parte_1 qualunque altra statuizione che la non vanta alcun credito per le ragioni di cui al ricorso monitorio nei CP_1 confronti della opponente rigettando in quanto infondate e non provate le domande dell'opposta e, Parte_1 per lo effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.697/2021; - in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie, ma senza inversione dell'onere della prova, ammettere i mezzi di prova già indicati nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. (interrogatorio formale
e prova testimoniale diretta e contraria, esibizione in giudizio dei registri e delle scritture contabili della CP_2 relative agli anni 2020 e 2021 e consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile sui registri e le scritture della
; - sempre nel merito ed anche in via riconvenzionale, in via ulteriormente subordinata e condizionata CP_2 all'accertamento della presenza di opere e/o di materiali della su immobili di proprietà della CP_1 opponente, ordinare la separazione dei materiali ex art. 936 c.c. ad opera e spese della società CP_1 comunque accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla opponente in favore della ricorrente Parte_1 opposta;
- in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi la fosse riconosciuta creditrice nei CP_1 confronti della opponente, ridurre la quantificazione del credito in ipotesi riconosciuto alla diversa e minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia. Revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo n.697/2021 del Tribunale di
Fermo, con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
PER IL CONVENUTO il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito CP_2 trascritte “In via preliminare: richiamato tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto nei propri scritti difensivi, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto con ogni conseguente statuizione in punto di spese del procedimento tenendo conto del fatto che la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 697/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di Fermo in data 24.9.2021 su ricorso della chiedendone la revoca, CP_1
l'annullamento o comunque la riduzione del quantum ed in via riconvenzionale la separazione dei materiali ex art.
936 c.c. con obbligo dell'opposta di eliminare a propria cura e spese qualsiasi opera eseguita, con riserva di agire per il risarcimento dei danni e, nonostante tutte le contestazioni mosse all'opposta, la nell'aprile del 2023 ha Parte_1 ritenuto di mettere in vendita quanto edificato dalla attraverso l'agenzia immobiliare CP_1 Controparte_3 corrente in San Benedetto del Tronto per il prezzo di €uro 270.000,00 con ciò dimostrando che le contestazioni mosse
2 erano decisamente pretestuose, infondate e tese unicamente a procrastinare il più a lungo possibile il recupero dell'importo azionato in via monitoria”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/8/2021 ha domandato ed Controparte_1 ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Fermo nei confronti di del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 697/2021 del 24/9/2021 per il pagamento della complessiva somma euro 169.572,19 a titolo di prezzo per l'esecuzione di lavori edili eseguiti sul terreno di proprietà di quest'ultima sito a
Fermo in Via Pompeiana - oltre interessi e spese di procedura.
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione, nel presente giudizio,
[...] chiedendone la revoca e deducendo l'infondatezza della pretesa avversaria per i Parte_1 seguenti motivi:
− difetto di titolo contrattuale, non avendo mai stipulato alcun contratto Parte_1
d'appalto con nè incaricato la stessa di eseguire lavori edili sul terreno sito a CP_2
Fermo in Via Pompeiana;
− difetto di prova dell'effettiva esecuzione dei lavori, risultando le allegazioni svolte da generiche e prive anche dell'indicazione del periodo temporale di esecuzione CP_2 delle opere - avendo quest'ultima documentato il credito esclusivamente con il deposito di una fattura di formazione unilaterale e di un computo metrico estimativo non sottoscritto;
− difetto di prova di accettazione dell'opera ex art. 1665 c.c. e di corretta esecuzione della stessa;
− difetto di prova dell'entità dei lavori eseguiti e del quantum della pretesa creditoria svolta;
− carenza di legittimazione in capo a con riguardo ad obbligazioni assunte da Parte_1 terzi nei confronti di CP_1
− in subordine, applicabilità dell'art. 936 c.c. rispetto alle opere di cui venisse dimostrata la presenza sul terreno di proprietà di – con conseguente onere di rimozione Parte_1
a carico di CP_1
3 3. Si è costituito nel presente giudizio il convenuto opposto CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, insistendo nella domanda svolta in sede monitoria e deducendo sotto il profilo fattuale che:
− l'opponente “da sempre casalinga, è moglie del signor socio ed Parte_1 Persona_1 amministratore di società, tra cui la IR IL RL, RG ES ZI RL e AR
IL RL, tutte aventi oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di lavori generali di costruzione di edifici [..]compravendita di aree edificabili, lottizzazione [..]”;
− “ha sempre avuto rapporti contrattuali solo con il signor e le società allo CP_1 Persona_1 stesso riferibili”, essendo conduttrice dall'agosto 2016 di un immobile di proprietà di IR
IL RL ed avendo eseguito tramite il nell'anno 2019 lavori di Per_1 ristrutturazione “sull'abitazione della stessa opponente in Monterubbiano, Via Abbadia n. 8”;
− a seguito della notifica da parte della IR IL RL a di ricorso per CP_1 convalida di sfratto, quest'ultima ha domandato chiarimenti al “il quale ha spiegato Per_1 che nel 2013 si è attivato per predisporre un piano di ristrutturazione dei debiti o comunque una strategia utile a fronte alla situazione che rischiava di profilarsi per la RG ES ZI RL e per la
AR IL RL” – in particolare il ha rappresentato che: a) nel marzo del Per_1
2015 lo stesso ha acquistato attraverso IR IL RL, facendo ricorso al credito bancario, la proprietà di un terreno a Porto San Giorgio, al fine di realizzare un'operazione edificatoria che “avrebbe potuto consentire di vendere sulla carta ottenendo anticipi sul corrispettivo”; b) in tale occasione “il ritenne necessario non risultare più nella compagine sociale della IR Per_1
IL né come socio, né come amministratore, gicchè in difetto il sistema bancario avrebbe potuto avere difficoltà ad erogare il mutuo”, coinvolgendo la moglie cui intestava Parte_1 fiduciariamente le quote della società; c) “per rendere più fattiva la sua momentanea fuoriuscita dalla
IR in data 5/11/2015 il e la si sono separati consensualmente, convenendo Per_1 Parte_1
l'assegnazione in favore della coniuge della residenza familiare, già formalmente alla stessa intestata, e di altre cinque unità immobiliari […] il inoltre, spostava la propria residenza a Porto San Per_1
Giorgio, via delle Marine, anche se i due coniugi proseguivano nella vita matrimoniale”; d) il 15/12/2015
ES intestava quindi fiduciariamente il 90 % delle quote di IR IL RL a
[...]
e) tuttavia “col passere del tempo i rapporti tra i coniugi si sono incrinati e […] i coniugi Parte_1 hanno iniziato a vivere realmente separati”, sicchè la non ha più inteso collaborare nella Parte_1 programmata operazione edificatoria del terreno sito a Porto San Giorgio;
f) il ha Per_1 quindi richiesto alla il trasferimento delle quote alla stessa fiduciariamente intestate Parte_1
(con giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Ancona);
4 − tuttavia, “sino alla fine dell'anno 2020 nulla lasciava presagire che la non volesse portare a Parte_1 termine l'operazione”, tanto che la stessa in data 7/2/2018 stipulava tramite il Per_1 contratti tesi ad ottenere diritti edificatori “da utilizzare per la realizzazione di un fabbricato sul terreno di proprietà di essa […] sito nel comune di Fermo alla via Pompeiana” e “acquistati i diritti edificatori di 681 metri cubi, la rappresentata dal che agiva per conto della moglie Parte_1 Per_1 come aveva sempre fatto sino a quel momento, ha iniziato a edificare servendosi dell'impresa ; CP_1
− in tale contesto ha svolto opere edili sul terreno sito in Via Pompeiana in CP_1 forza di permesso di costruire n. 15 del 14/3/2017 – permesso in relazione al quale è stato anche richiesto in data 9/7/2020 al Comune di Fermo il cambio dell'intestazione dall'originario proprietario in favore Parte_1
a) per realizzare i suddetti lavori “il signor in rappresentanza della signora Per_1 Parte_1 ha appaltato alla la realizzazione dell'edificio sul terreno di sua proprietà e l'appaltatrice ha CP_1 realizzato al 31/3/2021 i lavori descritti nel 1° sal sottoscritto dal Geometra che nella redazione CP_4 del computo metrico ha agito per conto dell'opponente […] non ha siglato alcun contratto con la CP_1 signora in quanto questa era la moglie del con cui il legale rappresentante della Parte_1 Per_1 ha collaborato in numerosi lavori ed è legato da profonda amicizia”. CP_1
Sulla base di tale ricostruzione fattuale l'opposto ha, pertanto, insistito nella pretesa monitoria eccependo che:
− quanto al titolo azionato, “nel caso di specie il contratto di appalto è stato concluso per fatti concludenti
In quanto la società ha provveduto ad eseguire i lavori descritti nel computo metrico CP_1 estimativo su commissione del signor il quale ha agito per conto dell'opponente”, come Persona_1 avvenuto in precedenza anche per i lavori di ristrutturazione svolti sull'immobile ove risiede la;
Parte_1
− è chiamata a rispondere delle obbligazioni contrattuali derivanti dal Parte_1 contratto d'appalto intervenuto tra e , quale rappresentante CP_1 Persona_1 della stessa, ai sensi dell'art. 1704 c.c.;
− in subordine, è chiamata a rispondere delle obbligazioni contrattuali Parte_1
CP_ derivanti dal contratto d'appalto intervenuto tra e in CP_1 Persona_1 applicazione della disciplina della rappresentanza apparente, avendo la prima con la propria condotta ingenerato nell'appaltatrice un affidamento incolpevole - poichè nulla ha opposto sia rispetto all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ove risiede, sia rispetto
5 all'esecuzione dei lavori svolti sull'immobile di Via Pompeiana (per i quali è chiesto il pagamento nel presente giudizio), avendo altresì domandato al Comune di Fermo il cambio di intestazione in proprio favore del permesso di costruire e rilasciato procura speciale al direttore dei lavori per la presentazione degli atti necessari ad ottenere i titoli abilitativi;
− ha pertanto diritto ad ottenere da - per le opere eseguite sul CP_1 Parte_1 terrendo di Via Pompeiana (in particolare opere provvisionali, sbancamenti, riempimenti, muri controterra, fondazioni, platea del pianto interrato, pilastri, sistemazione esterna e fognature, come emergenti dal SAL e dalla documentazione fotografia in atti) - il pagamento del prezzo individuato in applicazione del “prezzario delle opere edili della Regione Marche”
(confermato anche dal direttore dei lavori che ha redatto il computo metrico su incarico della committenza).
4. Alla prima udienza del 9/6/2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183
c.p.c. Le memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum e, tuttavia, con le stesse parte opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni in calce ai documenti nn.
12 e 13 di e la conformità all'originale della copia della scrittura privata del 7/2/2018 CP_1 di cui al doc n. 9.
Nel prosieguo del giudizio, in data 30/6/2023, ha domandato il sequestro CP_1 conservativo dei beni di fino alla concorrenza della somma di euro 200.000. Il Parte_1 ricorso è stato rigettato con provvedimento del 28/7/2023.
All'udienza del 12/10/2023 ha dichiarato di “non avere interesse ad avvalersi dei doc. 12 e CP_1
13 (inerenti il primo la richiesta di cambio dell'intestazione del permesso di costruire e il secondo una procura speciale del 9/7/2020). Rappresenta di non avere interesse ad avvalersi neppure del doc. 9 – foglio che attesta le spese sostenute dai coniugi (ex proprietari del terreno di cui è causa) per ottenere il permesso di costruire”. Parte_2
All'esito di tale udienza, con provvedimento del 15/10/2023 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni - poi avvenuta all'udienza del 29/5/2025 con assegnazione alle parti dei termini dell'articolo 190 c.p.c.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, l'opposizione svolta da va accolta per i motivi di seguito meglio esplicati. Parte_1
5.1. Va preliminarmente rilevato che “nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto – avente in realtà la veste di attore per aver richiesto
6 l'ingiunzione – l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass. n. 12622/2010; Cass. n. 12765/2007 e altre conformi).
Sempre in via preliminare va, inoltre, rilevato come - vertendo la presente controversia in materia di responsabilità contrattuale - l'onere probatorio gravante su ciascuna parte si delinea in base all'art. 1218 c.c. in forza del quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, grava sull'opposto che agisce per l'adempimento l'onere di provare il titolo, nonchè di allegare l'inadempimento specifico del convenuto;
al contrario grava sull'opponente l'onere di dimostrare i fatti estintivi della pretesa.
Inoltre, quanto allo specifico ambito del contratto d'appalto è onere dell'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo provare l'esistenza del contratto ed il suo specifico contenuto: “la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni;
tuttavia,
l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto” (Cass. Ord. n. 18792/2020).
Quanto all'adempimento dei predetti oneri di allegazione e prova opera per la c.d. emendatio libelli la rigida barriera preclusiva costituita dal termine per il deposito della prima memoria 183 c.p.c. - termine entro il quale le parti sono tenute ad indicare con specificità tutti i fatti posti a fondamento delle pretesa fatta valere, al fine di richiedere poi l'ammissione di prova nelle successive memorie.
Tale termine, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico processuale, non risulta in alcun caso derogabile e la relativa violazione deve necessariamente essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il
7 descritto divieto di emendatio libelli opera in maniera ancor più rigorosa con riferimento ai diritti c.d. eterodeterminati inclusi i crediti da inadempimento (a prescindere dal fatto che gli stessi siano fatti valere in via d'azione o d'eccezione): tali diritti identificandosi con lo specifico fatto costitutivo che li ha originati, onerano sin da subito l'interessato di allegare con precisone il fatto che ha dato loro causa, senza poterlo più precisare o integrare oltre la prima memoria 183 c.p.c. se non in risposta a modificazioni della domanda avversaria.
5.2. Applicando i predetti principi al caso di specie, l'opposizione va accolta non risultando specificamente allegato e dimostrato da - contrariamente agli oneri sulla stessa CP_1 gravanti - né il titolo contrattuale in forza del quale ha agito in giudizio, né l'effettiva esecuzione ed entità delle opere di cui ha domandato il pagamento.
In particolare – oltre ad avere dedotto negli atti di avere avuto contratti per la CP_1 realizzazione dei lavori sull'immobile di Via Pompeiana esclusivamente con e non Persona_1 anche con la opponente - a dimostrazione del titolo contrattuale azionato ha Parte_1 depositato esclusivamente un “computo metrico estimativo” datatato 10/4/2021 non sottoscritto dalla convenuta ed una fattura n. 13/21 (emessa a distanza di soli tre mesi dal predetto computo in data
12/07/2021 per l'importo di euro 169.572,19), nonché fatture emesse nei confronti di CP_1
[... da terzi soggetti per asseriti lavori svolti in cantiere – avendo dichiarato all'udienza del
12/10/2023 di “non avere interesse ad avvalersi dei doc. 12 e 13 (inerenti il primo la richiesta di cambio dell'intestazione del permesso di costruire e il secondo una procura speciale del 9/7/2020) [..] neppure del doc. 9 – foglio che attesta le spese sostenute dai coniugi (ex proprietari del terreno di cui è causa) per ottenere il Parte_2 permesso di costruire”. Ciò considerato, il rilevato difetto di congrua allegazione e prova del titolo contrattuale azionato e delle opere effettivamente svolte determina il rigetto della domanda proposta da in sede monitoria CP_1
Ad abundantiam, va altresì rilevato come: a) nessuna congrua prova risulta offerta da CP_1 con riguardo all'esistenza di un rapporto di mandato tra la ed il per l'appalto Parte_1 Per_1 di lavori di cui è domandato il pagamento (rispetto al quale non appaiono rilevanti le generiche istanze di istruttoria orale formulate con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. non vertendo nessuno dei capitoli sulla specifica circostanza); b) neppure appare applicabile la fattispecie, di matrice giurisprudenziale, della c.d. rappresentanza apparente, considerato che il soggetto interessato ad invocare il principio dell'apparenza giuridica è tenuto a fornire “la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens"” (cfr. Cass. n. 9758/2018) - prova in specie non evincibile dalla documentazione in atti (avendo l'opponente anche dichiarato di non
8 volersi avvalere dei doc. 12 e 13) e non risultando rilevanti sul punto i generici capitoli di prova formulati con la memoria 183 n. 2 c.p.c.
7. Conseguentemente, ritenuta fondata l'opposizione, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 697/2021 emesso in data 24/9/2021; ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo in favore dell'opponente avuto riguardo al valore della causa ed alla complessiva attività effettivamente svolta – incluso il procedimento cautelare in corso di causa (richiamata Cass.
9785/2022 secondo cui “Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole”) - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in complessivi euro 16.938 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1875/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 697/2021 emesso dal Parte_1
Tribunale di Fermo in data 8/10/2016 e pubblicato in data 10/10/2016;
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 697/2021 emesso dal Tribunale di Fermo in data 8/10/2016 e pubblicato in data 10/10/2016;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di CP_1 Parte_1
16.938,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo il 16/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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