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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4535/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4535 /2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.07.1969; e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13.09.1975, entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cologno Monzese, Viale Lombardia 34, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Cologno Monzese, via Brunelleschi 14, di proprietà esclusiva della signora continuerà ad essere abitata dalla stessa e dal figlio maggiorenne ma non Pt_2 autosufficiente: il signor lascerà la casa coniugale entro un mese dalla sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso.
3. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento per sé.
4. Il signor contribuirà al mantenimento della figlia, che frequenta il secondo anno di Pt_1 università, versando alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Pt_2 euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT-costo vita a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, e provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio sino al raggiungimento della indipendenza economica dello stesso, come da Protocollo che si allega.
5. Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 27.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio in AR (EN) il 23 marzo 2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di AR, anno 2006, n. 1, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AR (EN), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4535 /2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.07.1969; e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13.09.1975, entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cologno Monzese, Viale Lombardia 34, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Cologno Monzese, via Brunelleschi 14, di proprietà esclusiva della signora continuerà ad essere abitata dalla stessa e dal figlio maggiorenne ma non Pt_2 autosufficiente: il signor lascerà la casa coniugale entro un mese dalla sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso.
3. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento per sé.
4. Il signor contribuirà al mantenimento della figlia, che frequenta il secondo anno di Pt_1 università, versando alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Pt_2 euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT-costo vita a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, e provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio sino al raggiungimento della indipendenza economica dello stesso, come da Protocollo che si allega.
5. Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 27.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio in AR (EN) il 23 marzo 2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di AR, anno 2006, n. 1, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AR (EN), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi