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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11358 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9389/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9389/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. DI DONNA FILOMENA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Attrice
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o di- sgiuntamente, dall'Avv. Silvia Fusco (c.f.: e dall'Avv. Do- C.F._3
ME Di RU (c.f.: ), giusta procura generale alle liti ri- C.F._4
lasciata dal Sindaco, con essi elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n. 1 CP_1
- Convenuto
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza di sgombero coatto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto in giu- Parte_1
dizio il al fine di ottenere l'annullamento delle ordinanze di Controparte_1
sgombero n. 82 del 2 febbraio 2024 e n. 77 del 29 gennaio 2024, funzionali al rilascio da parte dell'attrice dell'immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà del situato nel quartiere Piscinola, Via Giovanni An- Controparte_1
saldo, n. 8, Edificio 7, Scala B, piano 3, Int. 23, censito con il codice inventario n.
910021023.
L'ordinanza di sgombero n.82 del 2 febbraio 2024 è intervenuta al fine di rettificare l'ordinanza n.77 del 29 gennaio 2024 limitatamente all'errore mate- riale afferente all'individuazione del codice Alloggio indicato.
L'opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanze, l'accertamento del suo diritto alla regolarizzazione contrattuale e alla conseguente assegnazio- ne dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ente Comunale.
In fatto, l'attrice ha premesso che essa risiedeva nell'immobile in oggetto sin dal 1997.
Ella, già nel 2000, con apposita istanza richiedeva, ai sensi della legge re- gionale n. 18/1997, la regolarizzazione del rapporto locativo con riferimento al suindicato alloggio.
All'esito del contraddittorio endoprocedimentale conclusosi nel 2023, il comunicava all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis legge n. Controparte_1
241/1990, un preavviso di rigetto, visto il permanere di una posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione comunale pari a euro 9.790,90 al 4 maggio
2023, nonché il ricorrere di una causa ostativa prevista dalla medesima legge regionale, quale la presenza nel nucleo familiare del marito, , Controparte_2
condannato per il reato di cui all'art. 416, comma 1, c.p..
Con successiva nota, l'interessata comunicava l'avvenuto accordo a se- guito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 6 decreto-legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, sottoscritto in data 15 giugno 2023, e nulla osta della Procura della Repubblica
2
presso il Tribunale di Napoli del 26 giugno 2023.
Ciononostante, il Comune di provvedeva ugualmente a denegare CP_1
la regolarizzazione della posizione abitativa di , diniego seguito Parte_1
dalla ordinanza di sgombero n. 77 del 29 gennaio 2024, rettificata poi dall'ordinanza n. 82 del 2 febbraio 2024.
In diritto, parte attrice articolava la propria domanda nei termini che se- guono.
In prima battuta, essa ha lamentato la violazione dell'art. 33 della legge regionale n. 18/1997, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della regolarizzazione del rapporto locatizio nonché l'indebito mancato riconoscimen- to di tale diritto.
In secondo luogo, veniva eccepita l'invalidità del provvedimento di sgom- bero in ragione della sua illogicità e dell'eccesso di potere che ha contraddistin- to nel caso di specie l'incedere dell'amministrazione comunale.
Quest'ultima, a detta dell'attrice, accoglieva la domanda di rateizzazione del debito maturato nei confronti del Controparte_1
In conclusione, il ricorrente chiedeva l'annullamento delle ordinanze n.
82 del 7 febbraio 2024 e n. 77 del 29 gennaio 2024, con richiesta di sospensione del provvedimento di sgombero in via cautelare.
Il si è costituito in giudizio, impugnando le avverse pre- Controparte_1
tese.
Nello specifico, l'amministrazione comunale ha evidenziato le ragioni po- ste a fondamento dello sgombero dell'opponente e che hanno impedito la rego- larizzazione del rapporto locatizio: il mancato impegno a saldare il debito matu- rato nei confronti del e il ricorrere della circostanza ostativa tipizzata CP_1
dalla legge regionale n. 13/2000, art. 2, lettera d).
In conclusione, l'amministrazione ha chiesto l'integrale rigetto delle do- mande di parte attrice, oltre al rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia delle ordinanze per la carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
3
Il Giudice, confermata l'udienza fissata in citazione del 2 ottobre 2025, ha rinviato la causa al 27 novembre 2025 per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scrit- ta ex art.127 ter c.p.c..
*****
Ai fini dell'esame della controversia è necessaria una breve ricostruzione in fatto.
La sig.ra asserisce di essere residente presso l'immobile Parte_1
per cui è causa dal 1997.
Nel 2000 ella chiedeva, ai sensi della legge regionale della Regione Cam- pania n. 18/1997, la regolarizzazione del rapporto locativo con riferimento al suindicato alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.
Con nota PG/2023/201116 del 7 marzo 2023, il Comune chiedeva un'integrazione documentale avente ad oggetto la sentenza di separazione dal
Sig. , la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva TA- Controparte_2
nonché il pagamento dell'eventuale morosità dovuta per l'occupazione del cespite.
A tale richiesta, l'interessata trasmetteva la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché la richiesta di dilazione del debito e autocertifica- zione per il piano di rateizzo recante pari data, e, di conseguenza, non ancora approvata.
In più, parte attrice specificava che il marito non aveva mai risieduto presso l'abitazione, evidenziando di star provvedendo al conferimento dell'incarico ad un legale per la separazione consensuale dallo stesso.
Il a mezzo di nota PG/2023/373817 del 4 maggio 2023, Controparte_1
provvedeva a comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, i mo- tivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Le ragioni del diniego venivano individuate nel mancato riconoscimento dell'esposizione debitoria nei confronti del per l'avvenuta occupazione CP_1
dell'immobile e nel vincolo matrimoniale ancora in essere al momento del con-
4
trollo con , condannato ai sensi dell'art. 416, comma 1, c.p.. Controparte_2
Solo successivamente al preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n.
241/1990, il legale della sig.ra trasmetteva copia del ricorso per separa- Pt_1
zione consensuale della sig.ra e del sig. , datato Parte_1 Controparte_2
25 maggio 2023, separazione che aveva luogo in data 26 giugno 2023, allor- quando il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica concedeva il nulla osta all'accordo ex art. 6 decreto-legge n. 132/2014.
Il procedimento amministrativo si concludeva con il diniego all'istanza di regolarizzazione contenuto nel decreto dirigenziale n. 42 del 17 luglio 2023, no- tificato a mani proprie nei confronti dell'interessata.
Il Comune, infine, notificava a le ordinanze di sgombero Parte_1
oggetto dell'odierno giudizio.
Dette ordinanze venivano dapprima contestate dalla stessa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, cui seguiva formale opposizione da parte del e instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale Amministrati- CP_1
vo Regionale per la Campania.
Quest'ultimo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, rinviando di- nanzi al giudice ordinario.
Nel merito la domanda è infondata.
L'attrice, infatti, non ha dimostrato il ricorrere delle condizioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la regolarizzazione del rapporto locatizio con il di ente proprietario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica CP_1 CP_1
per cui è causa.
A tal riguardo, dalla documentazione allegata in atti dalla stessa attrice si evince che la richiesta di dilazione accolta con disposizione dirigenziale n. 4217
e 4218 del 28 aprile 2023 ha ad oggetto le somme dovute per la non per Pt_3
l'occupazione dell'immobile sito in Via Giovanni Ansaldo, n. 8.
Come correttamente sottolineato dalla difesa dell'amministrazione, dun- que, agli atti manca l'accoglimento del piano di dilazione del debito avente ad oggetto le somme dovute per l'avvenuta occupazione dell'alloggio popolare, ac-
5
coglimento asserito dalla parte attrice.
Tali somme, al momento della costituzione in giudizio di parte convenuta, sono state calcolate in euro 9.851,16.
In pendenza della posizione debitoria del ricorrente e del mancato rico- noscimento della stessa, l'ente proprietario dell'alloggio non può che provvede- re in senso negativo alla domanda di regolarizzazione presentata, stante il di- sposto dell'art 33, comma 2, lett. e), del Regolamento n. 11/2019 emesso dalla in materia di edilizia residenziale pubblica. Controparte_3
In più, è opportuno evidenziare che anche la presenza nel nucleo familia- re di al momento della valutazione della domanda di regolarizza- Parte_1
zione di , persona condannata ai sensi dell'art. 416, comma 1, Controparte_2
c.p., comporta il necessario rigetto della istanza.
La legge regionale applicabile ratione temporis, infatti, vincola l'amministrazione convenuta a rigettare qualsiasi istanza di regolarizzazione qualora all'interno della famiglia vi sia una persona condannata per reati asso- ciativi.
Occorre ricordare, a tal riguardo, che la separazione tra l'istante e suo marito è intervenuta solo successivamente alla domanda di regolarizzazione ed
a fronte della prospettazione della causa ostativa paventata dal CP_1
[...]
Tale fattispecie impeditiva della regolarizzazione non veniva estinta al momento della domanda, bensì solo in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto, sicché detta fattispecie produceva ugualmente i suoi effetti impeditivi rispetto alla regolarizzazione del rapporto locatizio.
In conclusione, la domanda deve ritenersi infondata in ogni suo aspetto e per questo va rigettata, con conseguente conferma delle ordinanze di sgombero n. 82 del 2 febbraio 2024 e n. 77 del 29 gennaio 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10 marzo 2014 (come modificati dal decreto del Ministero della Pt_4
6
zia n. 147 del 13 agosto 2022), del valore indeterminabile della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
➢ conferma le ordinanze di sgombero emesse dal n. 82 del 2 Controparte_1
febbraio 2024 e n. 77 del 29 gennaio 2024;
➢ condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per onorari, oltre a rimborso for- fettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 03 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9389/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. DI DONNA FILOMENA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Attrice
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o di- sgiuntamente, dall'Avv. Silvia Fusco (c.f.: e dall'Avv. Do- C.F._3
ME Di RU (c.f.: ), giusta procura generale alle liti ri- C.F._4
lasciata dal Sindaco, con essi elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n. 1 CP_1
- Convenuto
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza di sgombero coatto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto in giu- Parte_1
dizio il al fine di ottenere l'annullamento delle ordinanze di Controparte_1
sgombero n. 82 del 2 febbraio 2024 e n. 77 del 29 gennaio 2024, funzionali al rilascio da parte dell'attrice dell'immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà del situato nel quartiere Piscinola, Via Giovanni An- Controparte_1
saldo, n. 8, Edificio 7, Scala B, piano 3, Int. 23, censito con il codice inventario n.
910021023.
L'ordinanza di sgombero n.82 del 2 febbraio 2024 è intervenuta al fine di rettificare l'ordinanza n.77 del 29 gennaio 2024 limitatamente all'errore mate- riale afferente all'individuazione del codice Alloggio indicato.
L'opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanze, l'accertamento del suo diritto alla regolarizzazione contrattuale e alla conseguente assegnazio- ne dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ente Comunale.
In fatto, l'attrice ha premesso che essa risiedeva nell'immobile in oggetto sin dal 1997.
Ella, già nel 2000, con apposita istanza richiedeva, ai sensi della legge re- gionale n. 18/1997, la regolarizzazione del rapporto locativo con riferimento al suindicato alloggio.
All'esito del contraddittorio endoprocedimentale conclusosi nel 2023, il comunicava all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis legge n. Controparte_1
241/1990, un preavviso di rigetto, visto il permanere di una posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione comunale pari a euro 9.790,90 al 4 maggio
2023, nonché il ricorrere di una causa ostativa prevista dalla medesima legge regionale, quale la presenza nel nucleo familiare del marito, , Controparte_2
condannato per il reato di cui all'art. 416, comma 1, c.p..
Con successiva nota, l'interessata comunicava l'avvenuto accordo a se- guito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 6 decreto-legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, sottoscritto in data 15 giugno 2023, e nulla osta della Procura della Repubblica
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presso il Tribunale di Napoli del 26 giugno 2023.
Ciononostante, il Comune di provvedeva ugualmente a denegare CP_1
la regolarizzazione della posizione abitativa di , diniego seguito Parte_1
dalla ordinanza di sgombero n. 77 del 29 gennaio 2024, rettificata poi dall'ordinanza n. 82 del 2 febbraio 2024.
In diritto, parte attrice articolava la propria domanda nei termini che se- guono.
In prima battuta, essa ha lamentato la violazione dell'art. 33 della legge regionale n. 18/1997, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della regolarizzazione del rapporto locatizio nonché l'indebito mancato riconoscimen- to di tale diritto.
In secondo luogo, veniva eccepita l'invalidità del provvedimento di sgom- bero in ragione della sua illogicità e dell'eccesso di potere che ha contraddistin- to nel caso di specie l'incedere dell'amministrazione comunale.
Quest'ultima, a detta dell'attrice, accoglieva la domanda di rateizzazione del debito maturato nei confronti del Controparte_1
In conclusione, il ricorrente chiedeva l'annullamento delle ordinanze n.
82 del 7 febbraio 2024 e n. 77 del 29 gennaio 2024, con richiesta di sospensione del provvedimento di sgombero in via cautelare.
Il si è costituito in giudizio, impugnando le avverse pre- Controparte_1
tese.
Nello specifico, l'amministrazione comunale ha evidenziato le ragioni po- ste a fondamento dello sgombero dell'opponente e che hanno impedito la rego- larizzazione del rapporto locatizio: il mancato impegno a saldare il debito matu- rato nei confronti del e il ricorrere della circostanza ostativa tipizzata CP_1
dalla legge regionale n. 13/2000, art. 2, lettera d).
In conclusione, l'amministrazione ha chiesto l'integrale rigetto delle do- mande di parte attrice, oltre al rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia delle ordinanze per la carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
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Il Giudice, confermata l'udienza fissata in citazione del 2 ottobre 2025, ha rinviato la causa al 27 novembre 2025 per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scrit- ta ex art.127 ter c.p.c..
*****
Ai fini dell'esame della controversia è necessaria una breve ricostruzione in fatto.
La sig.ra asserisce di essere residente presso l'immobile Parte_1
per cui è causa dal 1997.
Nel 2000 ella chiedeva, ai sensi della legge regionale della Regione Cam- pania n. 18/1997, la regolarizzazione del rapporto locativo con riferimento al suindicato alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.
Con nota PG/2023/201116 del 7 marzo 2023, il Comune chiedeva un'integrazione documentale avente ad oggetto la sentenza di separazione dal
Sig. , la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva TA- Controparte_2
nonché il pagamento dell'eventuale morosità dovuta per l'occupazione del cespite.
A tale richiesta, l'interessata trasmetteva la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché la richiesta di dilazione del debito e autocertifica- zione per il piano di rateizzo recante pari data, e, di conseguenza, non ancora approvata.
In più, parte attrice specificava che il marito non aveva mai risieduto presso l'abitazione, evidenziando di star provvedendo al conferimento dell'incarico ad un legale per la separazione consensuale dallo stesso.
Il a mezzo di nota PG/2023/373817 del 4 maggio 2023, Controparte_1
provvedeva a comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, i mo- tivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Le ragioni del diniego venivano individuate nel mancato riconoscimento dell'esposizione debitoria nei confronti del per l'avvenuta occupazione CP_1
dell'immobile e nel vincolo matrimoniale ancora in essere al momento del con-
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trollo con , condannato ai sensi dell'art. 416, comma 1, c.p.. Controparte_2
Solo successivamente al preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n.
241/1990, il legale della sig.ra trasmetteva copia del ricorso per separa- Pt_1
zione consensuale della sig.ra e del sig. , datato Parte_1 Controparte_2
25 maggio 2023, separazione che aveva luogo in data 26 giugno 2023, allor- quando il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica concedeva il nulla osta all'accordo ex art. 6 decreto-legge n. 132/2014.
Il procedimento amministrativo si concludeva con il diniego all'istanza di regolarizzazione contenuto nel decreto dirigenziale n. 42 del 17 luglio 2023, no- tificato a mani proprie nei confronti dell'interessata.
Il Comune, infine, notificava a le ordinanze di sgombero Parte_1
oggetto dell'odierno giudizio.
Dette ordinanze venivano dapprima contestate dalla stessa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, cui seguiva formale opposizione da parte del e instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale Amministrati- CP_1
vo Regionale per la Campania.
Quest'ultimo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, rinviando di- nanzi al giudice ordinario.
Nel merito la domanda è infondata.
L'attrice, infatti, non ha dimostrato il ricorrere delle condizioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la regolarizzazione del rapporto locatizio con il di ente proprietario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica CP_1 CP_1
per cui è causa.
A tal riguardo, dalla documentazione allegata in atti dalla stessa attrice si evince che la richiesta di dilazione accolta con disposizione dirigenziale n. 4217
e 4218 del 28 aprile 2023 ha ad oggetto le somme dovute per la non per Pt_3
l'occupazione dell'immobile sito in Via Giovanni Ansaldo, n. 8.
Come correttamente sottolineato dalla difesa dell'amministrazione, dun- que, agli atti manca l'accoglimento del piano di dilazione del debito avente ad oggetto le somme dovute per l'avvenuta occupazione dell'alloggio popolare, ac-
5
coglimento asserito dalla parte attrice.
Tali somme, al momento della costituzione in giudizio di parte convenuta, sono state calcolate in euro 9.851,16.
In pendenza della posizione debitoria del ricorrente e del mancato rico- noscimento della stessa, l'ente proprietario dell'alloggio non può che provvede- re in senso negativo alla domanda di regolarizzazione presentata, stante il di- sposto dell'art 33, comma 2, lett. e), del Regolamento n. 11/2019 emesso dalla in materia di edilizia residenziale pubblica. Controparte_3
In più, è opportuno evidenziare che anche la presenza nel nucleo familia- re di al momento della valutazione della domanda di regolarizza- Parte_1
zione di , persona condannata ai sensi dell'art. 416, comma 1, Controparte_2
c.p., comporta il necessario rigetto della istanza.
La legge regionale applicabile ratione temporis, infatti, vincola l'amministrazione convenuta a rigettare qualsiasi istanza di regolarizzazione qualora all'interno della famiglia vi sia una persona condannata per reati asso- ciativi.
Occorre ricordare, a tal riguardo, che la separazione tra l'istante e suo marito è intervenuta solo successivamente alla domanda di regolarizzazione ed
a fronte della prospettazione della causa ostativa paventata dal CP_1
[...]
Tale fattispecie impeditiva della regolarizzazione non veniva estinta al momento della domanda, bensì solo in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto, sicché detta fattispecie produceva ugualmente i suoi effetti impeditivi rispetto alla regolarizzazione del rapporto locatizio.
In conclusione, la domanda deve ritenersi infondata in ogni suo aspetto e per questo va rigettata, con conseguente conferma delle ordinanze di sgombero n. 82 del 2 febbraio 2024 e n. 77 del 29 gennaio 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10 marzo 2014 (come modificati dal decreto del Ministero della Pt_4
6
zia n. 147 del 13 agosto 2022), del valore indeterminabile della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
➢ conferma le ordinanze di sgombero emesse dal n. 82 del 2 Controparte_1
febbraio 2024 e n. 77 del 29 gennaio 2024;
➢ condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per onorari, oltre a rimborso for- fettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 03 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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